Circolare Ministeriale 17 novembre 1998, n. 454

Prot.n. 3914

Oggetto: D.M. n. 354 del 10.08.88 – Costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse. Chiarimenti

Si comunica che il D.M. n. 354 del 10.08.1998, di cui all'oggetto, registrato dalla Corte dei Conti il 05.10.1998, reg. 1 P.I., fg. 298 ed il D.M. n. 448 del 10.11.1998, di integrazione al D.M. n. 354 medesimo, saranno pubblicati nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 270 - Serie Generale - del 18 novembre 1998 unitamente al D.M. n. 357 dell'11.08.1998, concernente i programmi e le prove d'esame dei concorsi a cattedre e a posti nelle scuole secondarie ed al D.M. n. 396 del 24.09.1998, relativo all'approvazione della tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

Rispetto al testo del citato D.M. 354/1998, precedentemente divulgato con C.M. n. 359 del 12.08.1998, si segnala la seguente integrazione all'art. 5, dopo il comma 4, riguardante i soli docenti tecnico - pratici:

" 5 - I docenti non di ruolo, in possesso di idoneità per una delle classi di concorso aggregate nel nuovo ambito disciplinare conseguono le altre idoneità mediante superamento di tutte le prove d'esame previste nel medesimo ambito, non applicandosi ad essi la predetta tabella di corrispondenza, di cui all'allegato 2." .

Premesso che i partecipanti alle procedure concorsuali ai fini dell'immissione in ruolo debbono sostenere tutte le prove obbligatorie ed aggiuntive previste nel provvedimento, si ritiene opportuno fornire chiarimenti sugli effetti della nuova disciplina, per il conseguimento delle abilitazioni, comprese in ciascun ambito disciplinare, nei confronti delle differenti categorie di destinatari delle disposizioni in esso contenuto.

DOCENTI DI RUOLO

1. Ambiti disciplinari dall'1 al 5: la corrispondenza tra abilitazioni ed ambiti disciplinari ha efficacia immediata. Pertanto, i beneficiari possono partecipare alle procedure di mobilità professionale (passaggi di cattedra, di ruolo ed utilizzazioni) per il prossimo anno scolastico secondo i tempi e le modalità previsti nei rispettivi contratti decentrati e nelle ordinanze ministeriali. Inoltre i docenti soprannumerari, per i quali erano previsti corsi di riconversione professionale abilitanti, di tipo A, ai fini dell'utilizzazione in altri insegnamenti, non debbono più partecipare a tali corsi.

2. Ambito disciplinare n. 6: la corrispondenza tra abilitazioni ed abito disciplinare non è automatica, ma il passaggio dalla classe 75/A alla classe 76/A è subordinato al superamento di un corso di riconversione professionale non abilitante.

3.Ambito disciplinare n. 8: è prevista la sola corrispondenza tra l'abilitazione per la classe 49/A e le abilitazioni per le classi 38/A e 47/A.

4. Ambiti disciplinari dal n. 10 al n. 20: la corrispondenza tra idoneità ed ambiti disciplinari non è automatica. Pertanto, come per l'ambito disciplinare n. 6, l'idoneità per tutti gli insegnamenti compresi nella stessa area disciplinare si consegue solo dopo il superamento di un apposito corso di riconversione professionale.

DOCENTI NON DI RUOLO

1. Abilitati: il D.M. 354/98 è un provvedimento finalizzato al reclutamento, mediante esami e titoli, e alla mobilità; pertanto l'estensione delle abilitazioni, che si verifica unicamente nelle tassative ipotesi previste dalla tabella di corrispondenza, di cui all'allegato 2 del provvedimento stesso, potrà essere spendibile solo al momento dell'eventuale aggiornamento delle graduatorie di supplenze e del concorso per titoli, secondo le specifiche istruzioni che saranno impartite.

2. Idonei agli insegnamenti tecnico - pratici: si conseguono più idoneità previste in ciascun ambito disciplinare solo con la partecipazione al concorso per esami e titoli.

PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

1. Ambiti disciplinari dal n. 1 al n. 6: prove scritte, pratiche e orali, comuni e obbligatorie, per il conseguimento di entrambe le abilitazioni, comprese in ciascun ambito disciplinare. Pertanto, o si conseguono due abilitazioni o nessuna. Requisito di accesso sono i titoli di studio previsti nel nuovo ambito disciplinare. Coloro che sono in possesso di titoli non più validi (i laureati in DAMS per la classe 43/A e i diplomati di scuola secondaria per la classe 75/A) possono partecipare, per una volta soltanto, alla procedura concorsuale, purchè siano inseriti nelle graduatorie provinciali di supplenze.
Si evidenzia che per l'ambito disciplinare n. 4, a coloro che conseguono il titolo di studio entro l'a.a. 2000/2001 è richiesto un piano di studi senza l'esame di latino, anche per l'insegnamento di italiano, storia, educazione civica e geografia nella scuola media; è stata, inoltre, introdotta la laurea in conservazione dei beni culturali anche per la classe 50/A.
Si chiarisce, altresì, che l'obbligo per gli abilitati nella ex classe LXXXII di sostenere la prova scritta e la prova orale di filosofia, ai fini del conseguimento dell'abilitazione per la classe 36/A, è prescritto per coloro che non posseggono il titolo di accesso alla medesima classe 36/A.

2. Ambiti disciplinari dal n. 7 al n. 9: unica prova scritta obbligatoria e comune a più classi di concorso, il cui mancato superamento esclude dalla partecipazione alle prove aggiuntive o orali per tutte le discipline. Pertanto, chi non supera l'esame scritto di filosofia non potrà sostenere né la prova di storia (classe 37/A), né quella di psicologia sociale e scienza dell'educazione (classe 36/A). Chi non supera l'esame scritto di matematica o di fisica non potrà abilitarsi, rispettivamente, per le classi 47/A e 49/A o per le classi 38/A e 49/A. Infine, chi non supera l'esame di italiano scritto o orale non può sostenere la prova di latino e di greco.
I titoli di accesso agli ambiti disciplinari sono gli stessi previsti per le singole classi di concorso, con la sola introduzione della laurea in ingegneria per la classe 49/A.

3. Ambiti disciplinari dal n. 10 al n. 20: prove scritte, pratiche ed orali, obbligatorie e comuni per tutte le classi di concorso aggregate. Chi non supera la prova scritta non consegue alcuna idoneità.
Titoli di accesso agli ambiti disciplinari sono tutti i diplomi di istruzione secondaria, già previsti per ciascuna delle classi di concorso, ora aggregate in ambito disciplinare.
I docenti non di ruolo, in possesso di idoneità per una o più classi di concorso accorpate, debbono, comunque, sostenere tutte le prove previste per il conseguimento delle idoneità previste in ciascun ambito disciplinare.