Circolare Ministero AAEE del 20 febbraio 1998

Oggetto: Restituzione ai ruoli di provenienza e assegnazione della sede metropolitana del personale direttivo, docente e non docente di ruolo in servizio in servizio presso le istituzioni scolastiche, culturali ed universitarie italiane all'estero, comprese le iniziative di cui ex art.636 del DL.vo 297/94 e di lettorati presso Università straniere.

TELESPRESSO indirizzato a:
- Tutte le rappresentanze diplomatiche e agli Uffici Consolari
- Direzione delle scuole europee di:
- BERGEN - BRUXELLES I - BRUXELLES II - CULHAM - LUSSEMBURGO - KARLSRUHE - MOL - MONACO DI BAVIERA - VARE - e, p.c. D.G.E.A.S UFF. V

Si forniscono, ai sensi della vigente normativa e tenuto conto del contratto collettivo nazionale decentrato concernente la mobilità del personale scolastico, sottoscritto il 19.12.97 e dell'Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n. 11 del 14.1.98, le disposizioni relative alle restituzioni ai ruoli metropolitani del personale direttivo, docente e non docente, di ruolo presso le istituzioni ed iniziative scolastiche, culturali ed universitarie italiane all'estero, comprese le iniziative di cui all'art.636 del T.U. 297/94 ed i lettorati presso le Università straniere.

Le rappresentanze e gli Uffici Consolari in indirizzo sono pregati di voler comunicare tempestivamente le disposizioni in parola alle dipendenti istituzioni scolastiche, culturali e lettorati e di voler richiamare l'attenzione del personale interessato sul rispetto dei termini e delle modalità indicate.

1. CESSAZIONE DEL SERVIZIO ALL'ESTERO PER RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI AL TERMINE DEL PRESCRITTO PERIODO DI PERMANENZA ALL'ESTERO O PER COLLOCAMENTO A RIPOSO

La cessazione dal servizio all'estero deve avvenire nell'ambito dei periodi massimo fissati dalle vigenti disposizioni (art.643 T.U 297/94) e decorrere, di norma, dal giorno in cui ha termine l'anno scolastico nell'ultima sede di servizio, secondo i relativi calendari, e precisamente:

- il 28 febbraio per i Paesi dell'Emisfero Australe;
- il 31 luglio per la Germania e la Svizzera (corsi);
- il 31 agosto, per tutti gli altri Paesi.

2. RESTITUZIONI AI RUOLI METROPOLITANI A DOMANDA

Ai fini dell'invio a questo Ministero delle domande del personale direttivo, docente e non docente di ruolo, in servizio all'estero, che aspiri a rientrare nei ruoli metropolitani prima del termine prescritto, si indicano i seguenti termini:

20 febbraio - prestazione delle domande di retribuzione da parte degli interessati alle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

27 febbraio - trasmissione da parte delle Rappresentanze diplomatiche e consolari delle domande a questo Ministero con anticipazione via fax.

31 marzo - presentazione di eventuali rinunce alla domanda di restituzione da parte degli interessati agli Uffici, che ne cureranno l'immediata trasmissione a questo Ministero con anticipazione via fax. Le rinunce che saranno eventualmente presentate oltre il termine indicato potranno essere prese in considerazione solo se avanzate per gravi motivi documentati e a condizione che questo Ministero non abbia già provveduto alla copertura del relativo posto all'estero. L'accoglimento della rinuncia sarà comunicato da questo Ministero ai competenti uffici del Ministero Pubblica Istruzione per la decadenza dell'interessato dall'assegnazione di sede metropolitana.

3. SCELTA DELLA SEDE METROPOLITANA DEL PERSONALE RESTITUITO AI RUOLI DI PROVENIENZA.

Ai fini dell'assegnazione di sede all'atto del rientro, il personale comunque restituito ai ruoli metropolitani deve comunicare per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche al Ministero della Pubblica istruzione ed ai Provveditorati dei comuni prescelti, nonchè per conoscenza a questo Ministero D.G.R.C.- Ufficio V o IV.

Le comunicazioni di cui sopra debbono pervenire entro i termini indicati dalle ordinanze permenenti del Ministero della Pubblica Istruzione per la presentazione delle domande di trasferimento nel territorio metropolitano e precisamente:

10 marzo Dirigenti scolastici
27 febbraio Docenti scuola materna
10 marzo Docenti scuola elementare
27 febbraio Docenti scuola secondaria di I e II grado
27 febbraio Personale ATA

4. MODALITA' PER L'INDICAZIONE DELLA SCELTA DI SEDE METROPOLITANA

a) nel caso di rientro ai ruoli metropolitani e di assegnazione di sede ai sensi dell'art.647 T.U. 297/94.

Si può avvalere dell'assegnazione di sede che precede il regolare movimento metropolitano (ex art.647 T.U.297/94 già art.10 DPR 215/67) il personale che, titolare di sede in Italia e collocato fuori ruolo per la destinazione all'estero, ha perso la titolarità (v.artt.15, 31 e 78 del Contratto decentrato nazionale sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto il 19 dicembre 1997).

Le scelte di sede debbono essere indicate dagli interessatu, tenendo presente che per sede si intende "Comune" e che debbono essere indicati almeno tre comuni della stessa provincia e di province diverse. Nell'ambito di ognuno dei tre comuni possono essere fornite ulteriori indicazioni preferenziale (distretto, circolo, istituto e scuola).

b) nel caso di rientro ai ruoli di provenienza e di assegnazione di sede al personale immesso in ruolo e contestualmente collocato fuori ruolo ai sensi dell'art.18 della L.604/82.

Ai docenti che sono stati immessi in ruolo e contestualmente collocati fuori ruolo ai sensi dell'art.18 del Titolo II L.604/82, viene assegnata la prima sede nel territorio metropolitano all'atto della restituzione al ruolo di provenienza. Essi partecipano pertanto alle operazioni metropolitane di trasferimento come provenienti da fuori rispetto a qualunque sede richiesta (vedi modello allegato).

Per la scelta di sede, ai sensi del 9° comma dell'art.18 di cui sopra, deve essere indicata una provincia. Nell'ambito della provincia prescelta, possono essere fornite ulteriori indicazioni preferenziali (distretto, circolo, istituto e scuola).

Qualora nella provincia prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione della sede è disposta sui posti residuati, nella provincia richiesta, dopo le operazioni di mobilità e, in via subordinata, nella altre province della regione, dopo le operazioni di mobilità.

5. COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' (PROROGA)

Il personale che compia il sessantacinquesimo anno di età entro il 31 agosto ed intenda chiedere la proroga del servizio ai sensi della vigente normativa con conseguente mantenimento in servizio all'estero, nell'ambito del previsto settennio scolastic, dovrà inviare istanza alla competente Amminnistrazione di appartenenza e, per conoscenza, a questa Direzione Generale- Ufficio V- entro il 31 marzo precedente alla prevista data di cessazione.

Nel caso avesse già provveduto, è invitato a trasmettere copia dell'istanza a questo Ministero.

Si inviano in allegato gli estratti del contratto decentrato ARAN-MPI siglato il 19 dicembre 1997 (art.15, art.31, art.78) ed il prospetto delle date per le operazioni di mobilità in Italia.

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 15 - ASSEGNAZIONE DI SEDE

1. Il movimento dei direttori e dei presidi è preceduto dalla assegnazione di sede a:

a) direttori didattici che compiendono con il 1 settembre dell'anno scolastico cui si riferisce il movimento. Il quinquennio di assegnazione per lo svolgimento delle attività di cui all'art.5 della legge 2.12.1967 n.1213, dichiarino con apposita domanda, di voler cessare dall'attività stessa;

b) direttori didattici che, per cause a loro non imputabili cessino prima del compimento del quinquennio dalla predetta assegnazione;

c) direttori didattici che cessano dalla destinazione all'estero nel caso in cui il servizio sia durato oltre un triennio (art.10 DPR 23.1.1967 n.215) ora art.647 T.U. 297;

d) presidi che cessano dalla destinazione all'estero, qualunque sia stata la durata del loro servizio all'estero (art.10 DPR 23.1.1967 n.215) ora art.647 T.U. 297 chiesta rettifica per errore materiale, deve essere come punto C)

e) direttori didattici titolari di circoli sdoppiati a seguito di ristrutturazione, nel caso in cui si tratti di semplice sdoppiamento, quando cioè dallo sdoppiamento di un circolo ne risulti uno di nuova istituzione senza che ad esso siano aggregati plessi sottratti ad altri circoli. Detti direttori potranno optare per uno dei circoli sorti dallo sdoppiamento;

f) presidi di scuola media o di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica oggettodi provvedimenti di sdoppiamento o di enucleazione di sezioni , in tal caso i presidi delle scuole o istituti sdoppiati potranno esprimere opzione per la scuola o istituto sorto a seguito del provvedimento di sdoppiamento o di enucleazione. L'opzione non potrà essere esercitata in caso di autonomia di sezione staccata esistente in altro comune.

2. Ai fini dell'assegnazione della sede, gli interessati, tenendo conto delle rispettive disposizioni relative alla propria posizione, presenteranno domanda entro il termine previsto per i trasferimenti dall'O.M. sulla mobilità del personale della scuola direttamente alle competenti direzioni generali o ispettorato e per conoscenza al provveditore agli studi della provincia nella quale chiedono di essere assegnati.

PERSONALE DOCENTE

Art.31 - RESTITUZIONI AL RUOLO DI PROVENIENZA

1. Docenti di scuola materna, elementare e di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica, in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero- compresi corsi ex lege numero 153/1971 e le scuole europee che vengono restituiti al ruolo di provenienza hanno diritto all'assegnazione della sede in territorio metropolitano rispetto al movimento del personale docente disciplinato dal presente contratto come previsto dall'art.647 del D.L.vo 297/94. A tal fine tali assegnazioni dovranno essere disposte precedentemente ai trasferimenti e passaggi nei vari ordini di scuola.

2. Le assegnazioni saranno effettuate, tenendo conto delle preferenze espresse dai docenti interessati e secondo quanto specificatamente disposto dal citato art.647 del D.L.vo n.297/94. Sui posti che risulteranno disponibili prima dell'inizio delle rispettive operazioni di movimento nei vari ordini di scuola.

3. Il ersonale docente, di cui al precedente comma, nell'istanza di assegnazione di sede in territorio metropolitano dovrà indicare almeno tre sedi (comuni) anche appartenenti a province diverse precisando eventuali preferenze nell'ambito delle sedi prescelte. Nel caso in cui nessuna delle sedi indicate dagli aventi diritto sia disponibile, il ministero della pubblica istruzione procederà d'ufficio all'assegnazione di sede come previsto dal citato art.647 del D.L.vo 297/94.

4. Ai docenti di scuola materna, elementare e di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica immessi in ruolo ai sensi del titolo II della legge n.604 del 25.8.1982 e contestualmente collocati fuori ruolo ai sensi dell'art.18 delle medesima legge è assegnata la sede, nel territorio metropolitano all'atto della restituzione al ruolo di provenienza, nel corso delle operazioni di trasferimento. A tal fine i predetti docenti devono presentare domanda per la provincia di gradimento entro il termine e secondo le modalità indicate nelle presenti disposizioni nell'ambito dei trasferimenti i predetti docenti sono considerati senza sede definitiva e pertanto considerati come provenienti da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta, qualora nella provincia prescelta non vi siano posti disponibili. L'assegnazioe della sede è disposta sui posti residuati nella provincia richiesta dopo le operazioni di mobilità e in via subordinata nelle altre province della regione dopo le operazioni di mobilità.

5. I precedenti commi 1, 2, e 3 trovano applicazione nei confronti di tutti i docenti che, già titolari di sede in Italia, sono stati collocati fuori ruolo per la destinazione all'estero e hanno perso la titolarità per decorso triennio. La disposizione di cui al precedente comma 4 trova applicazione per i docenti che sono stati immessi in ruolo ai sensi del titolo II della legge 604/82, anche nel caso in cui gli stessi, al termine del primo periodo di permanenza all'estero, sono stati ricollocati fuori ruolo secondo le procedure previste dall'art.1 della citata legge n.604/82.

PERSONALE ATA

Art.78 - POSTI DISPONIBILI PER RESTITUZIONI AI RUOLI DI PROVENIENZA

1. Il personale ATA ad eccezione di quello beneficiario dell'art.18- primo comma- legge 604/82, in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero che venga restituito al ruolo di provenienza, ha diritto all'assegnazione della sede in territorio metropolitano con priorità rispetto al movimento del personale di ruolo disciplinato dalla presente ordinanza, come previsto dal cominato disposto degli artt.18 del T.U. 12/2/1940 n.740 del DPR 23/1/1967 n.215.

2. Tali assegnazioni saranno effettuate dai provveditori agli studi sui posti che risulteranno disponibili prima dell'inizio delle operazioni di movimento nell'ambito delle sedi (comuni) richieste dagli interessati, tenendo in considerazione anche eventuali preferenze espresse nell'ambito delle sedi prescelte.

3. Il personale ATA beneficiasio dell'art.18- primo comma- legge 604/82, all'atto del rientro nei ruoli metropolitani, può scegliere la sede di servizio in una provincia di suo gradimento. L'assegnazione della sede avverrà nell'ambito delle operazioni di trasferimento alle quali gli interessati partecipano quali titolari nella provincia in attesa di sede definitiva.

4. Nel caso in cui gli interessati non ottengano la sede definitiva nell'ambito dei movimenti, questa verrà assegnata secondo i criteri previsti dal comma 9 dell'art.18 della legge 604/82.