Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia delle Entrate
Circolare Ministero Economia e Finanze 2
novembre 2004, n. 43
Oggetto: IVA. DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Art. 10, n.
27-ter). Prestazioni socio-sanitarie
Pervengono numerosi quesiti concernenti
il trattamento tributario, agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, rese in esecuzione di
contratti di appalto o convenzioni, da organismi di diritto pubblico, da
istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da
enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS in favore degli
anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS,
degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni
di disadattamento e di devianza.
Le difficoltà interpretative riscontrate
vertono essenzialmente sull'ambito applicativo dell'art. 10, n. 27-ter)
del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e discendono dalle numerose modifiche
che detta disposizione ha subito nel tempo.
Evoluzione normativa
L'art. 10, n. 27-ter), del DPR n. 633 del
1972, nella formulazione vigente al 31 dicembre 1997, stabiliva
l'esenzione dall'IVA per "le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli
anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS,
degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni
di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico,
da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica,
previste all'art. 41 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi
finalità di assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione di
appalti, convenzioni e contratti in genere".
L'art. 17, comma 38, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, ha stabilito che le parole "sia direttamente che
in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in
genere" fossero sostituite dalla seguente: "direttamente".
L'art. 14, comma 1, lettera b), n. 5),
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, apportando modifiche al
n. 27-ter) sopra riportato, con l'inserimento, dopo le parole "o da enti
aventi finalità di assistenza sociale" delle seguenti: "e da ONLUS" ha
esteso alle medesime prestazioni rese dalle ONLUS il regime di esenzione
dall'IVA.
Al riguardo nella circolare n. 168/E del
26 giugno 1998 il Ministero delle finanze precisò, con riferimento alle
ONLUS (ma con argomentazioni valide anche per gli altri enti previsti
dalla disposizione in esame), che in forza della modifica apportata dal
citato art. 17, comma 38, della legge n. 449 del 1997, "rientrano nella
previsione di esenzione in esame le sole prestazioni socio-sanitarie che
le ONLUS rendono ai soggetti appartenenti alle categorie menzionate nel
citato art. 10, n. 27-ter), in esecuzione di un'obbligazione
contrattuale assunta direttamente nei confronti dei soggetti
interessati. Restano, invece, assoggettate all'IVA, con applicazione
dell'aliquota ordinaria, le prestazioni di cui trattasi rese dalle ONLUS
in favore delle predette categorie di soggetti svantaggiati ma in
esecuzione di contratti d'appalto, convenzioni, contratti in genere
stipulati o conclusi con soggetti terzi. Ad esempio resta esclusa
dall'esenzione l'ipotesi in cui l'obbligo di rendere la prestazione
socio-sanitaria sia assunto dalla ONLUS nei confronti di un Comune
committente del servizio di assistenza socio-sanitaria."
L'art. 4 della legge 18 febbraio 1999, n.
28 (in vigore dal 9 marzo 1999), ha, infine, stabilito che "all'art. 10,
n. 27-ter) del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, la parola "direttamente" è
soppressa".
Pertanto il testo dell'art. 10, n.
27-ter) del DPR n. 633 del 1972, nella formulazione attualmente vigente,
prevede l'esenzione dall'IVA per "le prestazioni socio-sanitarie, di
assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore
degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di
AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in
situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza
pubblica, previste all'art. 41 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, o da
enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS".
Benchè la soppressione della parola
"direttamente" dal testo della disposizione in esame non manifesti
chiaramente la volontà del legislatore di ripristinare il testo
previgente che prevedeva l'esenzione dall'IVA anche per le prestazioni
ivi previste rese in forza di convenzioni o contratti di appalto, deve
tuttavia convenirsi, alla luce di un esame sistematico della sofferta
evoluzione normativa sopra illustrata, che il regime di esenzione
attualmente previsto dal n. 27-ter dell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972
possa estendersi alle prestazioni ivi indicate, rese dagli enti e
organismi individuati dalla stessa disposizione (comprese le ONLUS), sia
se effettuate direttamente - cioè dagli stessi enti o organismi nei
confronti diretti dei soggetti "svantaggiati" beneficiari - sia se
effettuate in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni o
contratti in genere stipulati con soggetti terzi.
Come peraltro ribadito dall'Avvocatura
Generale dello Stato nel parere n. Cs.29067/04 Sez.I, del 30 luglio
2004, richiesto dalla scrivente, la circostanza che il legislatore con
l'art. 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 non abbia reintrodotto la
formula precedente ("sia direttamente che in esecuzione di appalti,
convenzioni e contratti in genere"), "non può essere fondatamente
valorizzata per assumere una voluntas legis nel senso della persistente
spettanza della esenzione alle sole prestazioni "dirette": e ciò in
quanto ... alla formulazione attualmente vigente della disposizione in
parola si è pervenuti attraverso la soppressione della previsione
limitativa ("direttamente") inserita dalla legge n. 449/1997, di modo
tale che l'or vigente n. 27-ter), proprio in base alla sua dizione
letterale, non consente di essere letto come se la predetta soppressione
non fosse stata operata....".
Alla luce delle argomentazioni
rappresentate, la scrivente precisa che nel regime di esenzione previsto
dall'art. 10, n. 27-ter) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 rientrano le
prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale,
in comunità e simili, rese dagli organismi ed enti ivi specificati,
comprese le ONLUS, in favore delle categorie di soggetti svantaggiati
indicate dalla stessa norma, sia direttamente che in esecuzione di
appalti, convenzioni e contratti in genere.
Devono intendersi pertanto superate le
precedenti istruzioni impartite in difformità delle conclusioni sopra
rappresentate.
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Sarà cura delle Direzioni regionali
assicurare l'esatto adempimento delle presenti istruzioni. |