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Dipartimento Entrate - Affari Giuridici - Serv. III - Div. VII Circolare Ministero delle Finanze 18 novembre 1994, n.189 Oggetto: Applicazione art. 1, comma 3-bis, della legge 28 luglio 1989, n. 263 - Aliquota per le cessioni di protesi e ausili tecnici inseriti nel nomenclatore-tariffario delle protesi, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 L'art. 1, comma 3-bis, della legge
28 luglio 1989, n. 263, dispone che: "Tutti gli ausili e le protesi
relativi a menomazioni funzionali
permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto del 4 per cento". In
relazione alla determinazione dell'ambito oggettivo di applicazione
della disposizione sono stati manifestati differenti orientamenti,
per cui si rende opportuno fornire chiarimenti onde conseguire
uniformi comportamenti da parte degli operatori interessati. Difficoltà interpretative sono
manifestate, in particolare, in relazione al
trattamento applicabile alle cessioni di taluni beni, quali
pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici
antidecubito e terapeutici, cateteri, ecc., effettuate da produttori
e da rivenditori nei confronti di soggetti diversi dai portatori di menomazioni
funzionali permanenti. Trattasi più precisamente di cessioni nei
confronti delle AA.SS.LL.,
di cliniche, di farmacie, ecc. Al riguardo si precisa che sulla
base della riportata disposizione legislativa l'aliquota agevolata
del 4% deve intendersi applicabile alle sole cessioni di
ausili e protesi che per loro caratteristiche oggettive hanno
univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di
menomazioni funzionali permanenti e che non possono, quindi, avere
altro impiego se non quello di compensare menomazioni che non siano
legate a situazioni temporanee. Conseguentemente, l'aliquota
agevolata non può applicarsi alle cessioni di protesi ed ausili per
i quali, attesa la loro possibile utilizzazione promiscua, non è
dato di individuare, all'atto di effettuazione delle relative
cessioni, il loro effettivo impiego da parte di soggetti avanti
menomazioni, funzionali permanenti. In queste ipotesi, pertanto,
l'agevolazione si rende applicabile esclusivamente per le cessioni
effettuate direttamente nei confronti dei soggetti muniti di
specifica prescrizione rilasciata
dal medico specialista della A.S.L.
di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla
menomazione permanente dell'acquirente. In
relazione a quanto sopra, nell'impossibilità oggettiva di poter
stabilire a priori la predetta destinazione, le cessioni e le
importazioni dei prodotti in parola sono da assoggettare all'IVA in
base all'aliquota propria dei prodotti stessi. A tal fine non assume
rilievo la circostanza che i prodotti risultino
inseriti nel nomenclatore-tariffario delle protesi e degli ausili,
di cui all'art. 26, terzo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833, che - non richiamato nel citato art.
1, comma 3 bis, della legge n. 263 del 1989 - assolve solo la
funzione di individuare le protesi e gli ausili tecnici erogabili
dal Servizio Sanitario Nazionale e non ha diretta rilevanza ai fini
della determinazione dell'aliquota IVA applicabile ai prodotti
stessi. Gli
uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la massima diffusione
al contenuto della presente circolare. |
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