Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

Ricerca

 

Dipartimento Entrate - Affari Giuridici - Serv. III - Div. VII

Circolare Ministero delle Finanze 18 novembre 1994, n.189

Oggetto: Applicazione art. 1, comma 3-bis, della legge 28 luglio 1989, n. 263 - Aliquota per le cessioni di protesi e ausili tecnici inseriti nel nomenclatore-tariffario delle protesi, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

L'art. 1, comma 3-bis, della legge 28 luglio 1989, n. 263, dispone che:

"Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento".

In relazione alla determinazione dell'ambito oggettivo di applicazione della disposizione sono stati manifestati differenti orientamenti, per cui si rende opportuno fornire chiarimenti onde conseguire uniformi comportamenti da parte degli operatori interessati.

Difficoltà interpretative sono manifestate, in particolare, in relazione al trattamento applicabile alle cessioni di taluni beni, quali pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cateteri, ecc., effettuate da produttori e da rivenditori nei confronti di soggetti diversi dai portatori di menomazioni funzionali permanenti. Trattasi più precisamente di cessioni nei confronti delle AA.SS.LL., di cliniche, di farmacie, ecc.

Al riguardo si precisa che sulla base della riportata disposizione legislativa l'aliquota agevolata del 4% deve intendersi applicabile alle sole cessioni di ausili e protesi che per loro caratteristiche oggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti e che non possono, quindi, avere altro impiego se non quello di compensare menomazioni che non siano legate a situazioni temporanee.

Conseguentemente, l'aliquota agevolata non può applicarsi alle cessioni di protesi ed ausili per i quali, attesa la loro possibile utilizzazione promiscua, non è dato di individuare, all'atto di effettuazione delle relative cessioni, il loro effettivo impiego da parte di soggetti avanti menomazioni, funzionali permanenti. In queste ipotesi, pertanto, l'agevolazione si rende applicabile esclusivamente per le cessioni effettuate direttamente nei confronti dei soggetti muniti di specifica prescrizione  rilasciata dal medico specialista della A.S.L. di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente.

In relazione a quanto sopra, nell'impossibilità oggettiva di poter stabilire a priori la predetta destinazione, le cessioni e le importazioni dei prodotti in parola sono da assoggettare all'IVA in base all'aliquota propria dei prodotti stessi. A tal fine non assume rilievo la circostanza che i prodotti risultino inseriti nel nomenclatore-tariffario delle protesi e degli ausili, di cui all'art. 26, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che - non richiamato nel citato art. 1, comma 3 bis, della legge n. 263 del 1989 - assolve solo la funzione di individuare le protesi e gli ausili tecnici erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e non ha diretta rilevanza ai fini della determinazione dell'aliquota IVA applicabile ai prodotti stessi.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.


La pagina
- Educazione&Scuola©