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Direzione Generale dei Servizi Civili Circolare Ministero dell'Interno 6 febbraio 1996, n. 2 Prot. n. 96/2617 - MC/1MS/3 Oggetto: Minorati civili - Controlli effettuati su assistiti, titolari altresì di patenti di guida Sono pervenute alla scrivente, segnalazioni di comportamenti difformi da parte di alcune Prefetture in merito alle modalità di accertamento da porre in essere nei confronti dei minorati civili, in possesso di patente di guida segnalati negli appositi tabulati di cui alla circ. n. 95/31134 del 24/11/1995. Al riguardo corre l'obbligo di richiamare all'attenzione di codesti Uffici che la sospensione cautelativa prevista dall'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 698 del 21 settembre 1994, è possibile solo nel caso di "accertata insussistenza" dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici. Nell'ipotesi dei controlli effettuati attraverso il sistema informativo INPS di dati inerenti ai minorati civili assistiti da questo Ministero, titolari altresì di prestazioni corrisposte da INPS, INAIL, Ministero del Tesoro è possibile la sospensione delle provvidenze, laddove risulti effettivamente nei tabulati il possesso di trattamenti incompatibili per legge o il superamento dei prescritti limiti reddituali e, pertanto, si concretizza la previsione normativa. Per quanto concerne invece i controlli relativi a minorati civili gravi (invalidi civili e ciechi civili titolari di indennità di accompagnamento, sordomuti), titolari anche di patente di guida, si rende necessario prima di effettuare la sospensione, predisporre un'ulteriore verifica sulle singole posizioni, con particolare riferimento alla data di riconoscimento dell'invalidità, alla data di rilascio della patente, all'eventuale rinnovo della stessa, al possesso o meno di patente speciale, ad eventuali revisioni sanitarie intervenute ecc. Per quanto concerne specificamente la categoria dei ciechi civili assoluti, si ritiene possa darsi luogo alla sospensione immediata solo nel caso in cui la patente di guida risulti rilasciata dopo il riconoscimento della cecità civile, predisponendo opportunamente una visita di revisione. Per quanto attiene, infine, alla categoria dei sordomuti, premesso che detti minorati possono ottenere, ai sensi della normativa vigente, l'abilitazione alla guida con patente speciale, si ritiene necessario disporre preliminarmente accertamenti ed eventuali revisioni sanitarie, laddove gli interessati risultino in possesso di diverso documento di guida.
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