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Direzione Generale dei Servizi Civili Servizio A.E.C.P. Circolare Ministero dell'Interno 31 agosto 1998, n. 17 Prot. n. 6916/98/MC/105/3 (118) Oggetto: Attuazione art. 130, D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I, della Legge 15 marzo 1997, n. 59" Facendo seguito a circolare telegrafica del 1°/7 u.s., pari protocollo, si forniscono ulteriori e più specifiche linee direttive in merito all'attuazione dell'art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il trasferimento delle funzioni di concessione e di erogazione delle provvidenze economiche ai minorati civili rispettivamente alle Regioni ed all'INPS. Quanto sopra essendo state solo di recente compiutamente definite le intese con tutte le amministrazioni interessate ed in particolare con l'INPS e l'avvocatura generale dello Stato. Si conferma che il trasferimento della funzione di
concessione alle Regioni è subordinato alla preliminare adozione dei
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7
della Legge 15 marzo 1997, n. 59, che fisseranno scadenze temporali e
modalità dell'operazione. Sino a nuova comunicazione, la trasmissione dei dati
di cui sopra avverrà nelle consuete modalità attraverso il C.E.D. dei
servizi elettorali, che, a sua volta, fornirà gli stessi al nuovo ente
erogatore. Codesti uffici, pertanto, potranno riprendere gli inserimenti
in banca dati dal giorno 7 settembre p.v. e prevedibilmente sino al 15
ottobre p.v. per i pagamenti del 1° bimestre 1999. Per il momento,
pertanto, non dovrà essere inviata alcuna documentazione cartacea
all'Istituto per quanto concerne i pagamenti tramite la procedura
informatizzata. Codesti uffici contestualmente avranno cura di
apportare in maniera definitiva le variazioni nella procedura
informatica relativa ai pagamenti per il 1° bimestre 1999. Quanto sopra, in considerazione dei ristretti tempi a disposizione dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo (6 maggio 1998), in relazione alla complessità dell'operazione e tenuto conto dell'ormai avanzato stato di elaborazione dei pagamenti per il bimestre settembre-ottobre da parte del C.E.D. dei servizi elettorali che, come noto, anticipa la lavorazione a circa due mesi dalla scadenza prefissata. Il pagamento "a regime" delle provvidenze economiche da parte dell'INPS, secondo le proprie procedure informatiche ed a carico del fondo di gestione di cui al comma 1° dell'art. 130 avverrà, pertanto, dal mese di novembre p.v. cesserà di converso con il 2 settembre p.v. la possibilità di procedere a liquidazioni sulla contabilità speciale, mediante emissione di ordinativi di pagamento presso la Tesoreria provinciale, venendo meno gli accreditamenti nei competenti capitoli (4288-4289-4290). Permane a codesti uffici esclusivamente la titolarità dei pagamenti, anche per il periodo successivo, afferenti a somme già vincolate ed indisponibili, a seguito di atti di pignoramento intervenuti a tutto il 2 settembre p.v. sia nel caso che la relativa ordinanza di assegnazione sia stata già emessa dal giudice dell'esecuzione sia per quelle che via via saranno notificate. Quanto sopra tenuto conto che tali fondi si trovano già vincolati nella destinazione per ordine del Giudice ed appare, pertanto, giuridicamente corretto che nei confronti del pignorante continuino a rispondere codesti uffici. In merito è stato acquisito altresì il favorevole avviso sia dell'avvocatura generale dello Stato che del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato. Fatta eccezione per la fattispecie di cui sopra, codesti uffici non potranno, pertanto, dal 3 settembre p.v. procedere a pagamenti di sorta. La tipologia dei pagamenti sulla contabilità speciale, come noto, afferisce ad ipotesi diverse caratterizzate dalla necessità talora di disporre pagamenti "una tantum" (es. liquidazione ratei maturati e non riscossi dal "De Cuius" agli eredi), talaltra dalla particolare urgenza (es. esecuzione di sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto e di pignoramento), al fine di non esporre l'erario ad ulteriori maggiori oneri. In presenza di domande di eredi per la liquidazione
in via amministrativa di ratei maturati e non riscossi da minorati
civili deceduti, una volta assolto il competente obbligo di
riconoscimento del diritto alle provvidenze in capo al "De Cuius",
codeste Prefetture invieranno alle sedi provinciali dell'Istituto, con
appositi elenchi, gli interi fascicoli per l'ulteriore istruttoria e
liquidazione, trattenendone eventualmente copia per ogni evenienza. In via generale, si può dire che per ogni tipo di
pagamento a carico dell'INPS, al di fuori del sistema di pagamento
informatizzato, si renderà necessario inviare tempestivamente copia
conforme della documentazione a sostegno della spesa di che trattasi. L'INPS, infine, subentrerà "ex lege", a decorrere dal 1° novembre 1998, nei rapporti con l'A.N.M.I.C., l'U.I.C. e l'E.N.S. per quanto riguarda le ritenute delle quote associative sui ratei di provvidenze erogate a proprio carico. Allorché potrà essere attivato un collegamento con il sistema informatizzato dell'INPS, si è concordato che alcuni tipi di variazione concernenti in particolare la fase erogatoria del beneficio (es. deleghe a riscuotere, cambio di ufficio pagatore, accreditamento in conto corrente bancario), potranno essere effettuate anche dalle sedi INPS, con maggiore convenienza per gli utenti.
Il 3° comma dell'art. 130 del decreto legislativo in argomento prevede la legittimazione passiva della regione nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi attivati dal 120° giorno dall'entrata in vigore del decreto medesimo, laddove abbiano ad oggetto le provvidenze concesse dalle stesse e negli altri casi dell'INPS, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al predetto termine. Non essendo stata ancora trasferita la funzione
concessoria alle Regioni, sentito l'avviso dell'avvocatura generale
dello Stato e INPS, si è concordemente interpretato che il Legislatore
delegato abbia inteso, nella fase transitoria, ricondurre all'INPS la
legittimazione passiva per ogni tipo di contenzioso giurisdizionale ed a
carattere esecutivo ed in tutti i casi in cui comunque la legittimazione
passiva non spetti alla Regione. Pertanto a decorrere dal 3 settembre p.v. gli atti introduttivi di giudizio diretti ad ottenere le provvidenze spettanti alle categorie degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, come pure gli atti di precetto, di pignoramento ed i decreti ingiunti andranno notificati all'INPS presso la competente sede provinciale dell'Ente. La legittimazione passiva dell'INPS nelle procedure
esecutive si estende altresì a quelle azionate per il recupero delle
spese di lite (cap. 1291) liquidate in sentenza, stante la natura
accessoria delle stesse e la chiara volontà del Legislatore delegato di
attribuire all'INPS l'intera legittimazione processuale già del
Ministero dell'Interno. Per quanto concerne invece gli atti di pignoramento che siano notificati al Direttore di Ragioneria delle competenti Prefetture, come previsto dalla vigente normativa, parimenti a decorrere dal 3 settembre p.v., si ritiene che il sunnominato funzionario debba eccepire l'intervenuta incompetenza erogatoria ex art. 130 del decreto legislativo n. 112/98 con la conseguente indisponibilità di appositi capitoli di bilancio e, pertanto, la nullità del pignoramento medesimo. Anche in detta fattispecie si rende necessario ed opportuno dare formale notizia all'interessato per l'eventuale rinuncia all'atto e l'attivazione di altro procedimento esecutivo sul fondo di gestione istituito presso l'INPS. Permane, invece, la legittimazione passiva
dell'amministrazione nei procedimenti giurisdizionali notificati a tutto
il 2 settembre nonché, come detto, nelle procedure esecutive il cui
pignoramento sia stato notificato in data anteriore al 3 settembre. Detta normativa prevede un termine per ricorrere in via amministrativa al Comitato provinciale INPS di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all'interessato, nonché la presentazione del gravame in carta semplice (L. 9 marzo 1988, n. 89). Per effetto di quanto sopra i ricorsi amministrativi, a decorrere dal 3 settembre p.v. andranno presentati al Comitato provinciale INPS territorialmente competente.
A fini di semplificazione della procedura e di riduzione dei tempi di decisione, tenuto conto che in merito ai vari gravami codesti uffici dovranno fornire documentazione in copia conforme ed elementi di valutazione, si è opportunamente concordato con l'INPS che i ricorsi siano presentati tramite la competente Prefettura. Per tutto quanto sopra detto, in calce ad ogni
provvedimento adottato da codesti uffici a decorrere dal 3 settembre
p.v. dovranno essere riportate tutte le indicazioni di cui sopra. Rimarrà di converso in capo al Ministero la competenza a decidere ricorsi amministrativi presentati a tutto il 2 settembre 1998. Eventuali ricorsi presentati dopo tale data a codesti uffici dovranno essere inoltrati tempestivamente con le circostanziate deduzioni di codeste Prefetture, corredate della relativa documentazione in copia conforme, al competente Comitato provinciale dell'INPS, avendo cura, anche in questo caso, di darne formale notizia all'interessato. Nel fare riserva di ulteriori comunicazioni e chiarimenti si confida, in relazione agli adempimenti tutti contenuti nella presente circolare, nella massima collaborazione, disponibilità e tempestività di codesti uffici, stante altresì la complessità della materia e l'entità del volume di pratiche e di procedimenti che caratterizzano da tempo il settore dell'invalidità civile. In proposito si ritiene di poter rappresentare la necessità e l'opportunità di istituire una conferenza dei servizi tra tutte le amministrazione coinvolte nella procedura, compresa in prospettiva la Regione. Si ringrazia per l'attenzione.
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