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Direzione Generale dei Servizi Civili Circolare Ministero dell'Interno 15 dicembre 1992 Oggetto: Indennità mensile di frequenza: a) requisito della frequenza continua o anche periodica; b) decorrenza della provvidenza. Indennità di accompagnamento: a) non cumulabilità con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di servizio o di lavoro (L. 508/1988); b) questione adeguamento automatico; c) irrilevanza requisito reddituale. Interessi legali e rivalutazione 1)Indennità mensile di frequenza: a) requisito della frequenza continua o anche periodica. A seguito di specifici quesiti in relazione
all'interpretazione dell'art. 1 comma 2 della legge 11 ottobre 1990, n.
289 che prevede come presupposto fondamentale per la concessione
dell'indennità mensile di frequenza "l'iscrizione e la frequenza
continuativa o anche periodica" del minore inabile a trattamenti
terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o centri di formazione o
di addestramento professionale, si è provveduto a richiedere un parere
al Consiglio di Stato. In particolare la periodicità della frequenza, secondo l'avviso espresso dal Consiglio di Stato, deve essere intesa non come presenza sporadica, episodica o simbolica, ma come presenza che, pur non giornaliera, assicuri tuttavia una presenza del soggetto presso il centro o la struttura specializzata nel trattamento terapeutico o riabilitativo "secondo una cadenza temporale compatibile con i risultati attesi dal trattamento stesso". Per stabilire, in concreto, una periodicità adeguata", il competente Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza pubblica "non potrà fare a meno di prendere le proprie decisioni sulla base delle valutazioni degli organi tecnico-sanitari preposti ai corsi di trattamento terapeutico e di recupero nei minori portatori di handicap". b) Decorrenza della provvidenza. In merito ad alcuni quesiti relativi alla decorrenza
della provvidenza in questione, nel ribadire le direttive impartite in
materia con circolari n. 12 e n. 19 rispettivamente in data 31 ottobre e
14 dicembre 1990, si ritiene opportuno chiarire che i riconoscimenti
sanitari intervenuti da parte delle competenti Commissioni mediche
periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile o, a
seguito dell'entrata in vigore della L. 15 ottobre 1990, n. 295, delle
competenti Commissioni sanitarie operanti presso le UU.SS.LL., su
istanze presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della
legge 11 ottobre 1990, n. 289 istitutiva dell'indennità mensile di
frequenza, (comunque finalizzate, se anteriori al 6 settembre 1989 o, se
successive, finalizzate al conseguimento di una provvidenza che comporti
un maggior grado di invalidità, come altresì chiarito con circolare n.
5/92 in data 5 marzo 1992), possono consentire, in sede di prima
applicazione, la concessione della predetta indennità con
decorrenza 1° settembre 1990, dietro prestazione di specifica
istanza alla Prefettura debitamente corredata dalla documentazione
attestante l'iscrizione e l'avvenuta frequenza del minore a trattamenti
terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione
o di addestramento professionale, per i periodi pregressi. Si ritiene opportuno rammentare, infine, che la provvidenza "de qua" cessa con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza e che, pertanto, per tale mese non va concessa. 2) Indennità di accompagnamento: a) Legge 21.11.1988, n. 508. Non cumulabilità dell'indennità di accompagnamento concessa ai minorati civili con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di servizio o di lavoro. Per la migliore attuazione della norma che prevede detta incompatibilità e la conseguenziale facoltà del minorato di optare per il beneficio più favorevole (art. 1 comma 6 L. 508/1988) è stata chiesta la collaborazione del Ministero del Tesoro. Le Prefetture dovranno, pertanto, tempestivamente comunicare alle Direzioni Provinciali del Tesoro l'avvenuto esercizio del diritto di opzione per l'indennità di accompagnamento quale minorato civile (diritto di opzione che si rammenta deve intendersi riferito esclusivamente ai pluriminorati che per cause diverse, quali ad esempio civili e di guerra, possono avere titolo autonomo ad entrambe le indennità di accompagnamento), onde porle in grado di sospendere l'erogazione dell'indennità di competenza. D'altro canto, al fine di evitare comunque che possono essere concesse doppie indennità, attualmente incompatibili, è stato richiesto che le Prefetture, possono disporre di elenchi nominativi dei titolari di indennità per cause di guerra, messi a disposizione dalle stesse Direzioni Provinciali del Tesoro. In tal senso, pertanto, codeste Prefetture sono pregate di prendere diretti contatti con gli uffici predetti. b) Questione adeguamento automatico importo provvidenze. Con sentenza n. 11721/92 in data 14.5.1992 depositata in Cancelleria il 28 ottobre 1992, la Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero avverso sentenza di condanna del Tribunale di Firenze che aveva esteso l'adeguamento automatico di cui all'art. 1 secondo comma della Legge 656/1986 anche gli importi dell'indennità di accompagnamento spettante agli invalidi civili. Rimane, pertanto, autorevolmente confermato che per detta indennità trova applicazione di disposto di cui al terzo comma dell'articolo summenzionato che aveva, come noto, escluso l'applicazione di detto meccanismo di adeguamento a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra. Quanto sopra ovviamente a tutto il 31 dicembre 1987, essendo intervenuta a partire dal 1° gennaio 1988 nuova disciplina introdotta dalla legge 508/1988. c) Irrilevanza del requisito reddituale. La Corte di Cassazione, a Sezioni unite, a seguito di
pronunce contrastanti delle Sezioni Lavoro della stessa, ha
definitivamente statuito, con sentenza n. 457/90 del 19.2.1992
(depositata in Cancelleria il 30 ottobre 1992), che il diritto
all'indennità di accompagnamento in favore dei minorati civili "non
richiede, tra le condizioni previste dalla legge, per la sua nascita
anche il mancato superamento, da parte del beneficiario, di una soglia
minima di reddito". 3) Interessi legali e rivalutazione monetaria (art. 16 comma 6 della L. 30 dicembre 1991, n. 412). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 394 del 7/19 ottobre 1992 (G.U. n. 45 - 1^ Serie speciale del 28 ottobre 1992), nel dichiarare inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 16, sesto comma, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 ("disposizioni in materia di finanza pubblica") sollevata in alcuni giudizi promossi contro l'INPS - perché inapplicabile nella fattispecie, essendosi la responsabilità del debitore per ritardato pagamento perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della norma -, ha incidentalmente sottolineato e chiarito la portata dell'innovazione nel senso che determina un nuovo contenuto del credito previdenziale. Come noto, con sentenza n. 156 del 1991 (vedasi circolare n. 3/92 in data 22 gennaio 1992) la Corte aveva esteso anche ai crediti previdenziali l'art. 429 terzo comma del Codice di procedura civile, inteso come "forma di attuazione dell'art. 36 della Costituzione", per cui la rivalutazione deve considerarsi parte del complesso credito del lavoratore, e conseguentemente gli interessi vanno computati sulla somma capitale rivalutata. Per i crediti previdenziali l'art. 16 comma sesto della L. 412/1991 ha ristabilito l'interpretazione rigorosamente letterale che ascrive all'art. 429, terzo comma, il significato di norma speciale all'interno del sistema dell'art. 1224, cod. civ., per cui gli interessi si calcolano sulla somma nominale e la rivalutazione spetta a titolo di "maggior danno" quando risulti superiore al 10%. Premesso quanto sopra, si ritiene che possa essere richiesta in giudizio l'estensione di detta normativa ai crediti assistenziali, nel caso in cui la responsabilità dell'Amministrazione per il ritardato pagamento possa ricondursi a data successiva all'entrata in vigore della norma stessa.
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