Ai prefetti della Repubblica
A tutte le amministrazioni provinciali
A tutti i comuni
A tutte le comunità montane
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali
Alla Corte dei conti - Sezione enti locali
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato
Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate -
Direzione centrale per la fiscalità locale
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica
Alla Cassa depositi e prestiti
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del
Ministero dell'interno -
Presso le prefetture dei capoluoghi di regione
Alla Scuola superiore dell'Amministrazione civile dell'interno
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'Istituto nazionale di statistica
Premessa.
La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" ha introdotto rilevanti novità in materia di ordinamento degli enti locali, delle quali una gran parte immediatamente operativa.
Si ritiene, pertanto, utile fornire alcune indicazioni al fine di coordinare l'attività gestionale degli enti con le nuove disposizioni, tratteggiando le più rilevanti innovazioni e le pratiche conseguenze per gli enti.
1. Pareri ed attestazioni.
La legge n. 127 del 1997 riordina, con varie disposizioni (art. 6, commi 3 e 11, art. 9, comma 6, art. 17, commi 85 e 86), il sistema dei pareri e delle attestazioni sugli atti deliberativi previsti dall'ordinamento degli enti locali.
Sino a detta modifica il sistema, regolato dagli articoli 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dall'art. 27 del decreto legislativo n. 77 del 1995, prevedeva:
a) il parere di legittimità espresso dal segretario dell'ente locale su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta nonché sulle determinazioni di responsabili dei servizi;
b) il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta nonché sulle determinazioni di responsabili dei servizi;
c) il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta nonché sulle determinazioni di responsabili dei servizi;
d) l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario su ogni proposta di deliberazione o determinazione comportante impegno di spesa.
Dopo le sopra evidenziate modifiche legislative il sistema prevede:
a) il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato sulle sole proposte di deliberazione di competenza del consiglio o della giunta (art. 53, comma 1, della legge n. 142 del 1990);
b) il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta (art. 53, comma 1, della legge n. 142 del 1990);
c) il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espresso dal responsabile del servizio finanziario su ogni determinazione dei responsabili dei servizi che comporti impegno di spesa (art. 55, comma 5, della legge n. 142 del 1990).
Le conseguenze che possono trarsi sono le seguenti:
1) il parere di regolarità tecnica non è più dovuto sulle determinazioni adottate dai responsabili dei servizi, in quanto, nella normalità dei casi, ciascuno si troverebbe ad attestare la regolarità del proprio operato; tale parere è ancora dovuto sulle deliberazioni adottate dagli organi politici, in quanto è opportuna l'attestazione di regolarità da parte del servizio cui attiene "ratione materiae" la deliberazione;
2) ai sensi del nuovo comma 5 dell'art. 55 della legge n. 142 del 1990 sulle determinazioni dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa è inserito, quale elemento costitutivo dell'esecutività delle stesse, il visto di regolarità contabile contenente l'attestazione della copertura finanziaria.
3) quale parziale eccezione alla regola generale si ricorda che nelle fattispecie previste espressamente e tassativamente dalla legge di provvedimenti del consiglio o della giunta che comportano impegni di spesa è ancora dovuto il parere di regolarità (contabile, il quale reca anche l'attestazione di copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario. Va evidenziato, comunque, che l'ente locale può, in base alla propria autonomia statutaria e regolamentare, delegare anche gli atti di impegno di spesa conseguenti a tali fattispecie ai responsabili dei servizi.
E' opportuno sottolineare, al riguardo, che il parere o visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario non può intendersi come sostitutivo del soppresso parere di legittimità a rilevanza esterna espresso dal segretario dell'ente. Esula pertanto dall'attività richiesta al servizio finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza o meno ai fini istituzionali dell'ente.
Va evidenziato, inoltre, che il parere o visto di regolarità contabile attesta che il provvedimento (deliberazione o determinazione), oltre al rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell'ente, contiene l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontra la capienza del relativo stanziamento.
2. Controlli preventivi di legittimità.
Nell'ambito della completa riforma dell'attività di controllo preventivo di legittimità recata dall'art. 17, commi da 33 a 45, con abrogazione espressa degli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, va evidenziato che rimangono soggetti al controllo preventivo da parte degli organi regionali di controllo solo i seguenti atti:
a) statuto dell'ente;
b) regolamenti dell'ente di competenza del consiglio, con esclusione dei regolamenti attinenti all'autonomia organizzativa (regolamento di organizzazione, regolamento dei servizi ed altri) e contabile (regolamento di contabilità regolamenti economali ed altri);
c) bilanci annuali e pluriennali;
d) variazioni di bilancio;
e) rendiconto della gestione.
Tali importanti innovazioni legislative sono immediatamente operative, sin dal 18 maggio 1997, data di entrata in vigore della legge n. 127 del 1997.
Si evidenzia, inoltre, che possono essere soggette al controllo preventivo di legittimità:
a) da parte dell'organo regionale di controllo le deliberazioni delle giunte che le stesse decidono che siano sottoposte a controllo;
b) da parte del difensore civico (o provvisoriamente, sino alla sua istituzione, da parte dell'organo regionale di controllo) le deliberazioni delle giunte e dei consigli in materia di:
1) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
2) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
Per attivare tale controllo occorre una richiesta scritta e motivata di un quarto dei consiglieri nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ed un quinto dei consiglieri negli altri comuni.
3. Servizio di tesoreria.
L'art. 9, comma 6, reca l'abrogazione di quelle disposizioni (art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995 ed art. 32, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988) che prevedono l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario della riscossione sulla base della semplice richiesta dell'ente locale.
Viene in tal modo affermato il principio (art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995) che il servizio di tesoreria può essere affidato solo ad una banca autorizzata a svolgere il servizio di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. "legge bancaria").
In applicazione di quanto stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 77 del 1995, è da intendersi che i rapporti in essere con soggetti diversi dalle banche conserveranno la loro validità sino alla scadenza, senza possibilità di rinnovo, espresso o tacito.
4. Avanzo di amministrazione.
La disciplina dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, recata dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, ha subito più modifiche dalla sua primitiva stesura, da ultimo ad opera dell'art. 9 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
In ragione delle richieste degli enti locali ed in un'ottica di maggiore autonomia degli stessi, la norma è stata di recente riformulata dall'art. 20 del decreto legislativo in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il quale ha sostituito la lettera c) del comma 2 del citato art. 31 con la seguente:
"c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 36 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;".
Muovendo dalla considerazione del testo previgente, il quale consentiva il "... finanziamento delle spese correnti una tantum ..." , può osservarsi che la modifica consente, da un lato, una maggiore disponibilità dal punto di vista temporale, in quanto l'utilizzo per le spese di funzionamento non ripetitive può avvenire durante l'arco dell'intero esercizio, e dall'altro, una maggiore disponibilità dal punto di vista dell'oggetto del finanziamento per le altre spese correnti, pur se limitato temporalmente al momento dell'assestamento.
5. Adeguamento del regolamento di contabilità.
L'art. 9, comma 7, della legge n. 127 del 1997 proroga il termine per l'adeguamento del regolamento di contabilità degli enti locali al 31 ottobre 1997.
Al riguardo, premesso che tale regolamento si pone come essenziale per una ottimale gestione dell'ente secondo i nuovi principi, è opportuno evidenziare che la procedura di approvazione delle modifiche risulta semplificata, in quanto su tale regolamento non è più previsto il controllo di legittimità da parte degli organi regionali di controllo (art. 17, comma 33).
6. Derogabilità da parte dei regolamenti degli enti locali di alcune disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile.
L'art. 9, comma 4, della legge n. 127 del 1997 reca la modifica espressa dell'art. 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995, con la distinzione di tutte le disposizioni recate da tale testo in due categorie:
1) norme inderogabili;
2) norme derogabili in base a specifiche disposizioni dei regolamenti di contabilità degli enti locali.
Questa utile ripartizione rappresenta la concreta applicazione del riconoscimento della potestà regolamentare degli enti locali come enunciato all'art. 2 del decreto legislativo n. 77 del 1995, ove si afferma che "... Con il regolamento di contabilità ciascun ente applica i principi contabili stabiliti dal presente decreto, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile ...".
E' evidente, infatti, che l'estrema diversificazione degli enti locali dovuta alla dimensione demografica, alle caratteristiche territoriali e socio - economiche esige una accentuata autonomia per ottimizzare la gestione dell'ente.
7. Variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dall'organo esecutivo dell'ente.
Sono giunte da numerosi enti richieste di chiarimenti in ordine alle delibere di variazione al bilancio adottate in via d'urgenza dall'organo esecutivo dell'ente.
In particolare le perplessità si appuntano sull'opportunità di modifica, da parte dell'organo esecutivo, degli altri strumenti di bilancio e sulla sottoposizione o meno della deliberazione al controllo di legittimità da parte dell'organo regionale di controllo.
Al riguardo si ritiene opportuno che l'organo esecutivo in sede di variazione al bilancio, adotti le modifiche necessarie al complesso del "sistema bilancio", vale a dire oltre che al bilancio annuale anche al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica. Ciò al fine di conservare unità e coerenza ai documenti di bilancio che la nuova disciplina intende strettamente connessi tra loro ed interdipendenti.
Tuttavia, non va sottaciuto che i provvedimenti adottati d'urgenza dall'organo esecutivo dell'ente sono sottoposti al vaglio dell'organo consiliare, la cui mancata approvazione (diniego di ratifica) si configura come una condizione risolutiva per l'atto. Pertanto, per ragioni di economia procedimentale ed in considerazione dei tempi brevi (sessanta giorni) previsti dalle norme generali per la ratifica da parte dell'organo consiliare, si ritiene che le variazioni adottate dall'organo esecutivo non debbano essere assoggettate al controllo di legittimità da parte dei Co.re.co., nel mentre soggiacciono a questo obbligo le deliberazioni consiliari di ratifica delle variazioni stesse.
8. Modello di bilancio pluriennale.
L'art. 9, comma 5, della legge n. 127 del 1997 dispone la facoltatività del modello relativo al bilancio pluriennale degli enti locali.
Al riguardo va chiarito che la facoltatività riguarda lo specifico modello approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, mentre rimangono validi e cogenti i principi del bilancio pluriennale (tra i quali spicca il carattere "autorizzatorio" delle spese ivi previste) quale documento obbligatorio di programmazione e di gestione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 77 del 1995.
9. Giudizio di conto.
L'art. 10 della legge n. 127 del 1997 prevede importanti novità in tema di giudizio degli agenti contabili, sopprimendo le disposizioni (art. 67, commi 3 e 4, ed art. 75, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995) relative alla trasmissione obbligatoria alla Corte dei conti degli appositi rendiconti da parte del tesoriere e degli altri agenti contabili, a denaro o a materia. Va evidenziato che tali disposizioni sono immediatamente applicabili già a decorrere dal corrente anno 1997 e che, comunque, pur se risulta eliminato l'obbligo generalizzato di legge, rimane la possibilità per la Corte dei conti di richiedere tali documenti ai singoli enti.
10. Modifiche in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.
L'art. 2, comma 15, della legge n. 127 del 1997 prevede la possibilità per i comuni, che non siano in stato di dissesto od in condizioni di deficitarietà strutturale, di sopprimere taluni diritti di segreteria in atto dovuti per il rilascio di atti amministrativi e di sopprimere, o ridurre, diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti o altri atti amministrativi (solo nel caso che i proventi siano a vantaggio dell'ente locale o per la quota di cui essi siano beneficiari).
L'art. 12 detta alcune modifiche relativamente alla disciplina sull'alienazione degli immobili di proprietà pubblica, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, prevedendo che le disposizioni cogenti in tema di alienazione ivi contenute non si applicano agli immobili di proprietà degli enti locali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica.
L'art. 17, comma 63, prevede la possibilità per il comune di determinare agevolazioni, sino alla esenzione completa, per il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi per i quali vengono corrisposti canoni concessori non ricognitori.
L'art. 17, comma 64, prevede che, in via provvisoria e sino all'abolizione delle tasse sulle concessioni comunali (prevista in sede di delega legislativa per il riordino dei tributi locali di cui all'art. 3, comma 143, della legge n. 662 del 1996), i comuni, con esclusione degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, possono, con proprio regolamento, non applicare le predette tasse.
Il direttore generale dell'Amministrazione civile Gelati