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Direzione Generale per l'Impiego Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 marzo 2000, n. 17 Prot. n. 593/M165 Oggetto: Assunzioni obbligatorie. Legge 12 marzo 1999, n. 68. Regime sanzionatorio Com'è noto, la legge di riforma in materia di assunzioni obbligatorie innova radicalmente il sistema delle sanzioni applicabili al datore di lavoro inadempiente; alla previgente normativa penale si sostituisce infatti un assetto sanzionatorio amministrativo e muta, inoltre, la stessa natura sostanziale dell'illecito contestato. In assenza di una specifica legislazione transitoria, è pertanto necessario individuare le modalità concrete di intervento sulle violazioni commesse nel passato e per le quali il relativo procedimento sia tuttora in corso, posto che, in presenza di una depenalizzazione, non è applicabile la norma penale pregressa né è immaginabile l'irrogazione della nuova sanzione amministrativa (come disposto dall'articolo 40 della legge n. 689 del 1981), posto che si è in presenza di categorie di illecito diverse da quelle previste sotto la vigenza della precedente disciplina. Si rende dunque inevitabile procedere all'effettuazione di un nuovo accertamento, che sarà diretto a verificare la perdurante sussistenza di motivi di illiceità della condotta, sanzionabili secondo il nuovo impianto delineato dall'articolo 15 della legge n. 68 del 1999. Pertanto, sarà cura delle Direzioni in indirizzo, procedere ad un nuovo accertamento per gli illeciti commessi nel periodo di vigenza dell'abrogata legge n. 482 del 1968 al fine di verificare se sussistano o meno, a norma della nuova disciplina, situazioni di inadempienza oggi sanzionabili sul piano amministrativo. In altre parole, per potersi dichiarare la punibilità del datore di lavoro sarà necessario che l'inadempienza precedentemente commessa corrisponda ad una fattispecie sanzionatoria prevista dalla citata legge n. 68 e che, naturalmente, il datore di lavoro stesso non abbia già provveduto a sanare la propria condizione. È appena il caso di precisare che la sanzione, accertata secondo quanto sopra delineato, potrà essere applicata solo per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, stante l'irretroattività della norma amministrativa sostanziale. Non è pertanto sanzionabile, in esito al nuovo accertamento, il periodo antecedente alla predetta data, seppure connotato dal medesimo comportamento illecito. All'esito dell'illustrato procedimento, si provvederà alla notificazione o alla contestazione dell'illecito secondo le consuete procedure. A tale riguardo, ai fini di un logico raccordo tra le disposizioni legislative e quelle di attuazione della legge n. 68, si chiarisce che il differimento del termine per la presentazione dei prospetti alla data del 31 marzo per l'anno 2000, reso necessario in funzione del recente avvio del processo di decentramento dei servizi per l'impiego, può ben considerarsi quale termine ultimo per la richiesta di avviamento (che si ricorda, è assolto anche attraverso l'obbligo di presentazione del prospetto medesimo). Pertanto, oltre tale termine, il mancato o tardivo inoltro del prospetto configura una situazione di inadempienza da parte del datore di lavoro e conseguentemente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 della citata legge. Si invitano le Direzioni regionali e provinciali a voler assicurare la massima, sollecita diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti degli operatori e degli utenti.
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