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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Circolare Ministero Lavoro 25 febbraio 1997, n. 24 Oggetto: Assunzione di lavoratori invalidi. Delega agli uffici regionali. Procedure 1. L'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 634, prevede che il Ministro del lavoro può delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di lavoratori invalidi, già disciplinati dall'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Pertanto anche al fine di dare maggiore efficienza alla suddetta attività amministrativa, sono delegate agli uffici regionali del lavoro, le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni agli esoneri parziali, limitatamente alle aziende che hanno sedi esclusivamente nel territorio della regione. Per le aziende le cui sedi si trovano in più regioni, gli esoneri parziali continuano ad essere autorizzati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 2. Nel merito è necessario considerare che l'attività amministrativa in esame è caratterizzata da una discrezionalità molto elevata, in quanto i parametri su cui si basano le valutazioni amministrative, per ciascuna attività, sono numerosi, sono soggetti a modificarsi nel tempo e spesso sono anche parzialmente diversi tra le aziende di uno stesso settore produttivo. Pertanto al fine di realizzare la necessaria uniformità di trattamento nei confronti delle ditte interessate, gli uffici regiorali del lavoro possono autorizzare gli esoneri parziali avendo come punto di riferimento le misure percentuali indicate, per ogni tipo di attività economica, nella tabella annessa alla presente circolare. In caso di aziende che svolgono attività non incluse nell'allegata tabella, dovrà farsi riferimento alle attività affini. 3. Le percentuali indicate nella tabella allegata valgono anche come riferimento per l'attribuzione, da parte dell'ufficio provinciale del lavoro, della misura di sospensione degli obblighi occupazionali, di cui al punto 3 della circolare n. 101/80 del 14 novembre 1980, da applicare alle aziende in attesa dell'emanazione del provvedimento di esonero parziale. 4. Per quanto riguarda il procedimento per l'autorizzazione all'esonero parziale si ritiene utile riportare di seguito alcuni adempimenti e modalità che dovranno essere osservati dalle ditte che hanno sedi in una sola regione. 4.1. La domanda - redatta in carta da bollo - deve essere presentata all'ufficio provinciale del lavoro, competente nel territorio in cui la ditta ha la sede legale. Inoltre la ditta deve trasmettere copia della domanda anche all'ufficio regionale del lavoro, nonché agli altri uffici provinciali del lavoro interessati al provvedimento esonerativo. necessario che nella domanda risulti esplicitamente che la ditta ha trasmesso copia della stessa a tutti gli uffici sopraindicati. Quanto sopra consentirà agli uffici interessati di procedere tempestivamente agli adempimenti di competenza. 4.2. Nella domanda la ditta deve indicare: l'esatta denominazione sociale, l'indirizzo completo della sede legale, il codice fiscale, la data, il numero dei dipendenti sia totale, sia per ciascuna sede provinciale; qualora la ditta abbia più sedi nella stessa provincia deve indicare per ciascuna sede la località ed il numero dei dipendenti; le sedi provinciali per le quali chiede l'esonero; se si tratta di un primo esonero, oppure se chiede l'estensione o la maggioranza o la voltura di esoneri già esistenti, o altro tipo di provvedimenti; è utile sottolineare che qualora sia stato già adottato un provvedimento di esonero per la sede interessata, anche sotto una diversa denominazione sociale la ditta deve indicare gli estremi del provvedimento, allegandone copia; l'attività svolta, precisando e descrivendo sinteticamente le lavorazioni che hanno caratteristiche tali da rendere difficile l'inserimento di personale invalido. A tal fine è utile dare indicazioni, tra l'altro, anche in merito all'esistenza ed alla consistenza di eventuale lavoro osterno, su turni o svolto da personale viaggiante; inoltre è utile precisare se la sede nella quale viene svolto il lavoro ha carattere temporaneo, (cantieri. ecc.). 4.3. Qualora la ditta chieda la voltura di un decreto di esonero già concesso con diversa denominazione sociale deve allegare alla domanda un documento da cui risulti l'avvenuta trasformazione societaria (atto notarile certificato storico: della camera di commercio, ecc.). 5. In merito agli adempimenti degli uffici del lavoro si fa presente quanto segue. 5.1. L'ufficio provinciale del lavoro, competente nel territorio, in cui la ditta ha la sede legale deve verificare se la domanda contiene gli elementi sopraindicati, e se del caso invita la ditta a completarla. Inoltre anche il suddetto ufficio, al fine di evitare possibili disguidi trasrnette copia della domanda della ditta all'ufficio regionale del lavoro. 5.2. Gli uffici provinciali del lavoro, interessati, in attesa dell'emanazione del provvedimento di esonero, applicano la sospensione parziale degli obblighi occupazionali, di cui al punto 3 della circolare n. 101/80, avendo come punto di riferimento la tabella allegata alla presente circolare. 5.2.1. Con l'occasione si ricorda che gli uffici provinciali del lavoro non devono applicare la sospensiva nei casi di istanze di maggiorazione o di voltura di un precedente provvedimento, anche se la domanda viene formulata come primo esonero. 5.3. Come è noto l'istruttoria delle pratiche di esonero parziale richiede normalmente una relazione tecnica dell'ispettorato del lavoro. Al riguardo si ritiene opportuno far presente quanto segue. 5.3.1. L'ufficio regionale del lavoro stabilisce se ritiene di richiedere le relazioni tecniche degli ispettorati del lavoro, direttamente o tramite gli uffici provinciali del lavoro. In mancanza di diverse direttive si ritiene che l'ufficio regionale provvede direttamente. 5.3.2. Appare utile far presente che spesso, ai fini istruttori non è necessario richiedere la relazione tecnica dell'ispettorato del lavoro per tutte le sedi provinciali in cui opera l'azienda, ma è sufficiente il parere relativo alle sedi più significative. Inoltre la relazione dell'ispettorato del lavoro non appare necessaria quando esiste agli atti una precedente relazione tecnica e si ha motivo di ritenere che l'attività operativa della ditta richiedente non sia cambiata in modo significativo. 5.4. Appare opportuno ricordare che gli ispettorati del lavoro devono evidenziare nella loro relazione tecnica, insieme alle caratteristiche di faticosità, pericolosità insalubrità, specializzazione e qualificazione delle lavorazioni esaminate, anche l'esistenza e la consistenza di eventuale lavoro esterno, su turni o svolto da personale viaggiante; inoltre è utile precisare se la sede aziendale esaminata ha carattere temporaneo (cantieri, ecc.). 5.5. Si fa presente inoltre che il provvedimento di esonero deve essere adeguatamente motivato. A tal fine si ricorda che le <<speciali condizioni>> dell'attività aziendale a cui fa riferimento l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, che costituiscono il presupposto per la concessione dell'esonero parziale come indicato nella circolare n. 101/80 del 14 novembre 1980, sono da individuare in particolare tra le pericolosità, la insalubrità e la faticosità delle lavorazioni nonché nella qualificazione e specializzazione professionale relative al tipo di attività. 5.6. Infine si sottolinea che il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 634, stabilisce in 240 giorni il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento amministrativo. 6. Per le aziende che hanno sedi in più regioni la competenza resta al ministero. La procedura da seguire è quella sopra indicata per le domande trattate dagli uffici regionali del lavoro, con le seguenti modifiche. 6.1. La ditta interessata trasmette una copia della domanda di esonero al ministero del lavoro invece che all'ufficio regionale. 6.2. L'ufficio provinciale del lavoro competente nel territorio in cui la ditta ha la sede legale trasmette copia della domanda al ministero invece che all'ufficio regionale del lavoro. 6.3. La richiesta della relazione tecnica agli ispettorati del lavoro viene effettuata direttamente dal ministero. 7. Al fine di evitare possibili disguidi, gli uffici provinciali del lavoro interessati alla richiesta di esonero, che hanno applicato la sospensione di cui al precedente punto 5.2., trascorso il termine massimo di un anno dalla data di presentazione della domanda senza aver ricevuto il provvedimento esonerativo, si attiveranno presso l'ufficio provinciale del lavoro nel cui territorio la ditta richiedente ha la sede legale, per acquisirne copia; qualora quest'ultimo ufficio non fosse in possesso del decreto autorizzativo, devono rivolgersi all'ufficio regionale del lavoro o al ministero, secondo le rispettive competenze, per richiedere notizie. 8. Il decentramento di cui al presente provvedimento ha effetto dal 1 maggio 1997, pertanto le domande di esonero presentate dalle ditte che hanno sede in una sola regione entro il 30 aprile 1997, continueranno ad essere definite dallo scrivente. 9. Appare opportuno ricordare che la materia è stata disciplinata con le circolari n. 101/80 del 14 novembre 1980; n. 64/82 del 24 maggio 1982; n. 101/85 del 30 luglio 1985; n. 40/91 del 20 marzo 1991 (decadenza); n. 3/92 e 4/92 del 7 gennaio 1992. Il Ministero rimane a disposizione degli uffici in indirizzo per qualsiasi chiarimento e collaborazione. Il Ministro: TREU ESONERI PARZIALI (Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345 e decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 634). TABELLA DELLE PERCENTUALI DI RIFERIMENTO Attività manifatturiere: Abbigliamento 30% Acciaieria 50% Alimentare 30% Ascensori (produzione, montaggio, assistenza) 35% Automobili: costruzione auto, camion 35% Autostrade: costruzione 45% Calzature 30% Cantieri navali 45% Carpenteria 35% Cartotecnica 30% Cartiera 35% Cementificio 40% Ceramica: piastrelle, sanitari, ecc. 35% Chimica: petrolchimica (grandi impianti) 40% plastica 30-35% Conceria 35% Confezioni 30% Cosmetici 30% Costruzioni 45% Edilizia fabbricati 45% gallerie, scavi 45% Elettrodomestici 35% Elettromeccanica 30-35% Elettronica 30% Falegnameria 30% Farmaceutica (produzione) 30% Gas (bombole: imbottigliamerto e distribuzione) 35-40% Grafica 50% Impianti acqua - Energia elettrica - Gas - Telefoni: costruzione 45% manutenzionc 40% depurazione acque 35% distribuzione 35% Manutenzione impianti 40% Marmi (lavorazione) 45% Manufatti in cemento per edilizia 35-40% Meccanica 30-35% Metallurgia 35-40% Mobilificio30% Montaggi industriali 40% Pneumatici 35% Prefabbricati in cemento (travature, piloni) 35-40% Rubinetteria 30% Tessile 30% Tintoria 30% Tipografia 35% Vernici 30% Vetrerie 35-40% Attività estrattive Cave (marmo, pietra ed altro materiale da costruzione) 45% Legname 45% Miniere 50% Petrolio e gas 45-60% Agricoltura Attività di servizi Agenzie turismo. 30-40% Alberghi 30% Assicurazioni 30-35% Assistenza invalidi, anziani ecc. 40% Associazioni invalidi, ecc. 40% Automobili: vendita e riparazioni 30-35% Cliniche 35% Commercio 30% Consulenza fiscale 30% Credito 30% Editoria 35% Esatttorie 30% Farmaceutica (distribuzione, informatori) 40% Formazione professionale 35% Grafica 30% Informatica 35% Lavanderia industriale 30% Pubblici esercizi 30% Pulizie 40% Raccolta rifiuti urbani 40% Scuole 35% Servizi sanitari 35% Società di servizi per altre aziende 30-35% Spettacolo 35% Supermercati 30% Telecomunicazioni 30% Televisione (media) 35% Vigilanza (guardie giurate) 80% Trasporti: Aeroporti (servizi) 40% Trasporti terrestri 40-70% Trasporti marittimi 35% Trasporti aerei 35% Per le aziende che svolgono attività non incluse nella presente tabella si deve fare riferimento alle attività affini. |
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