Circolare Ministero Lavoro 16 giugno 2000, n. 40
Oggetto: Partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla gestione della sicurezza. Art. 19 del Dlgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni
Sono pervenute numerose segnalazioni da parte di rappresentanti dei lavoratori (Rls) per la sicurezza che denunziano difficoltà ed ostacoli frapposti dai datori di lavoro in relazione alla possibilità di disporre del documento di valutazione del rischio, sulla base di interpretazioni discordi del dettato dell’art. 19 comma 5 del Dlgs 626/94.
Al riguardo, in via preliminare va tenuto presente che la corretta interpretazione della norma deve essere fatta con riferimento al dettato della direttiva quadro 89/391/CEE recepita dal titolo I del decreto legislativo n. 626/94, nonché alla luce di tutto il complesso delle disposizioni che riguardano la figura del Rls.
Il Dlgs 626/94 traspone il criterio del legislatore comunitario volto ad attivare tutti i soggetti interessati al perseguimento di idonee condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro. La direttiva quadro CEE 89/391, infatti, pure mantenendo in capo al datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori ha, altresì, previsto la consultazione obbligatoria dei lavoratori stessi o dei loro rappresentanti e, parallelamente, il loro diritto a partecipare alla soluzione delle problematiche riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 11 direttiva 89/391/CEE).
In conformità a tali disposizioni, il legislatore italiano ha disciplinato la figura del Rls quale soggetto che partecipa al processo di gestione della sicurezza del luogo di lavoro attraverso la forma della consultazione da parte del datore di lavoro; tale consultazione deve avvenire, sia preventivamente, nella procedura di valutazione del rischio, sia successivamente, nella verifica della sufficienza ed efficacia delle misure di prevenzione e protezione poste in atto.
La legge citata ha disposto in favore del Rls, tra l’altro, il diritto di accesso ai luoghi di lavoro, il diritto a ricevere anche le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione (art. 19, comma 1, lettera e) del Dlgs 626/94), e la facoltà di ricorrere agli organi di vigilanza qualora non ritenga idonee le misure di prevenzione e di protezione adottate. Il Rls è poi compreso fra i soggetti attori della riunione periodica (art. 11 Dlgs 626/94) dedicata alla valutazione della situazione di sicurezza aziendale mediante l’esame del documento di cui all’art.4, comma 2 del citato Dlgs 626/94.
Il legislatore, nell’art. 19, comma 3 dello stesso Dlgs 626/94, ha demandato alla volontà delle parti la individuazione delle modalità per l’esercizio delle funzioni elencate al comma 1 dell’art. 19 citato, mentre al successivo comma 5, ha disciplinato direttamente, senza operare rinvii alla contrattazione collettiva, la fruizione del documento di valutazione dei rischi, stabilendo in favore dello stesso Rls, il diritto di accesso senza subordinarlo all’intervento della contrattazione collettiva. Ciò non esclude, evidentemente, la possibilità di una regolamentazione contrattuale del diritto di accesso, che ne definisca in modo più puntuale le modalità anche in relazione alla specificità dei singoli settori.
In ogni caso, è interesse e dovere del datore di lavoro agevolare comunque l’esercizio di tale funzione, senza irragionevoli limitazioni di spazio o di tempo, fornendo luoghi idonei e concordando orari di consultazione.
Tenuto poi conto della circostanza che il Rls ha diritto di ricevere tutte le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, si ritiene che la consegna del documento di cui all’art. 4, comma 2 del Dlgs 626/94 – ove obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza o particolari oneri di riproduzione, non la rendano praticabile – costituisca la migliore espressione del principio di collaborazione fra le parti, cui è impostato il nuovo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.
Non appare superfluo, infine, ricordare che, nel caso di consegna di copia del documento, il Rls è comunque tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi dell’azienda, secondo quanto previsto dall’art.9, comma 3, del decreto legislativo in oggetto.