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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Direzione Generale per l'Impiego
Divisione III

Circolare Ministero Lavoro 13 ottobre 1999, n. 72

Oggetto: Assunzioni obbligatorie. Iscrizione degli invalidi civili in età lavorativa. Abbattimento limiti di età per l’accesso al pubblico impiego.Legge n.127/97 Parere del Consiglio di Stato del 15 marzo 1999 Seguito lettera circolare n.88 del 20 aprile 1999 e circolare n.57/99 del 20 luglio 1999

A seguito di un incontro tra le Amministrazioni competenti è stato raggiunto un accordo diretto ad evitare la presentazione presso codeste Direzioni provinciali degli invalidi civili ultracinquantacinquenni, in età lavorativa, cui l’INPS aveva comunicato la necessità di provvedere con immediatezza all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai fini del mantenimento dell’assegno mensile di invalidità civile, erogato dal predetto istituto e la cui corresponsione è condizionata al possesso di tale requisito.
Tale situazione si è verificata a seguito del parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza del 15 marzo 1999 – Commissione pubblico impiego -, con il quale si è esteso ai predetti soggetti l’ambito di applicazione della disposizione di cui alla legge n.127 del 1997, relativa all’abbattimento dei limiti di età per l’ammissione ai pubblici concorsi.

La soluzione adottata prevede che codeste Direzioni provinciali procederanno d’ufficio alla iscrizione o reiscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio degli invalidi civili. Ciò non appena entreranno in possesso dell’elenco fornito dall’INPS, che questa Direzione generale avrà cura di trasmettere con la massima sollecitudine. Si precisa che, al fine del mantenimento del citato assegno di invalidità, non si rende necessario alcun ulteriore adempimento da parte delle Direzioni provinciali.

Resta fermo che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, il lavoratore invalido civile, iscritto d’ufficio nelle predette liste, dovrà essere in possesso dei requisiti ordinariamente previsti dalla legge.
L’attività di verifica circa la sussistenza di tali requisiti sarà svolta dalle Direzioni Provinciali all’atto della richiesta dell’interessato e secondo le modalità che le Direzioni medesime riterranno di individuare.
A tal fine si invitano gli uffici in indirizzo a dare la più ampia diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti dei soggetti interessati, tenuto conto, peraltro, che nella stessa direzione procederà l’INPS, mediante invio di apposita comunicazione individuale ad ognuno dei soggetti interessati.
Infine, si richiamano le indicazioni già fornite con la circolare n.57/99 del 20 luglio 1999, relativamente alle modalità per l’attribuzione della posizione in graduatoria all’atto della verifica che sarà effettuata dalle Direzioni provinciali, come sopra illustrato.

E’ chiaro che, i contenuti della suindicata circolare n.57/99, conservano la piena validità per quanto riguarda i soggetti appartenenti alle categorie protette diverse da quelle degli invalidi civili e non inserite negli elenchi trasmessi dall’Inps.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Raffaele Morese


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