Circolare Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
17 gennaio 2000, n. 4
Prot. n. 134/M165
Oggetto: Iniziali indicazioni per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
La presente nota è diretta, in attesa della definizione dei provvedimenti normativi di attuazione da emanare in osservanza della legge di riforma della disciplina del collocamento obbligatorio, a fornire prime indicazioni per consentire la corretta gestione, secondo regole uniformi, del presente momento di transizione dal vecchio al nuovo sistema normativo la cui entrata in vigore è fissata, com’è noto, al 18 gennaio 2000. Tale intervento, che non esclude analoghe iniziative, anche prossime, si rende altresì necessario, attesa la non contemporaneità nella predisposizione degli assetti operativi, da parte di tutte le strutture, regionali e provinciali, preposte al collocamento a seguito del decentramento amministrativo dei servizi per l’impiego.
Obiettivo primario è dunque quello di offrire criteri omogenei, sia sotto il profilo pratico che sul piano interpretativo, per la pronta applicazione delle disposizioni contenute nella legge di riforma, assicurando la continuità del servizio secondo i nuovi principi del collocamento mirato. In tal senso, la nota che si trasmette fa seguito alla circolare n. 77 del 24 novembre 1999 della quale, in questa sede, si conferma la piena validità, e ne integra i contenuti.
Ciò premesso, si comprende come tale intervento costituisca un’anticipazione di quanto sarà, in tempi brevi, regolamentato con i menzionati provvedimenti attuativi, con i quali le problematiche emersi troveranno ancora più compiuta risposta.
PLATEA DEI DESTINATARI
Possono iscriversi negli elenchi le persone disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68 del 1999, che abbiano compiuto i 15 anni di età e che non abbiano raggiunto l’età prevista dall’ordinamento, per il settore pubblico e per il settore privato, nonché, in attesa di una disciplina organica del diritto a lavoro delle categorie indicate dall’articolo 18, comma 2, della legge stessa, gli orfani, le vedove e i soggetti ad essi equiparati, i coniugi e i figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, i profughi italiani rimpatriati e coloro che rientrano nella disciplina speciale della legge n. 407 del 1998, diretta a tutelare le famiglie delle vittime del terrorismo. Per i soggetti equiparati agli orfani e alle vedove, l’iscrizione è consentita unicamente in via sostitutiva del dante causa, sussistendo anche qualora lo stesso, seppure già iscritto, non sia mai stato avviato ad attività lavorativa.
Quanto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie dei lavoratori non vedenti (centralinisti, massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione), rimane ferma la normativa sostanziale. Occorre tuttavia precisare che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 68, le iscrizioni effettuate negli Albi professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l’impiego, entro 60 giorni dall’iscrizione, per l’aggiornamento dell’Albo e l’espletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni all’Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di collocamento di residenza dell’iscritto, entro lo stesso termine.
BASE DI COMPUTO E QUOTA DI RISERVA
La base di computo viene calcolata sull’organico complessivo dell’azienda. Per la determinazione della quota di riserva, devono preventivamente operarsi le esclusioni previste dalla legge. Oltre ai casi di cui all’articolo 3, comma 4, e all’articolo 5, comma 2, della legge n. 68, riguardanti settori nei quali è precluso l’inserimento lavorativo dei disabili, devono escludersi dal computo le categorie di lavoratori già previste nell’articolo 4, comma 1, della legge. Devono inoltre includersi altre fattispecie per effetto della normativa speciale di riferimento e della consolidata prassi amministrativa; si tratta, in particolare, dei lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, di lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice e di lavoro a domicilio, nonché i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all’estero, per la durata di tale attività, ed infine i soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, nei limiti della percentuale ivi prevista.
Per quanto riguarda la determinazione dell’obbligo dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e di quelle che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, per le quali si fa riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, si ritiene che questo vada individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicati da tali organismi.
Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale, sono esclusi dalla base di computo per la determinazione della quota di riserva, i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa, nell’arco dell’anno solare, anche se non continuativamente, per un periodo complessivo di nove mesi (fissato dall’articolo 4, comma 1, per i contratti a termine) calcolato sulla base delle corrispondenti giornate lavorative.
Sono infine esclusi dalla base di calcolo e computabili nella quota di riserva, in aderenza al disposto dell’articolo 4, comma 4, i lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, a meno che l’inabilità non sia stata determinata dall’inadempimento del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale.
DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO DA 15 A 35 DIPENDENTI
Nei confronti dei suddetti datori di lavoro, che la legge, con previsione innovativa, ricomprende tra quelli soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie, l’obbligo insorge solo in presenza di nuove assunzioni. La novità della disposizione rispetto al previgente regime suggerisce un ingresso non traumatico dei nuovi obbligati nella disciplina, orientamento che peraltro risulta supportato dal dato normativo; pertanto, si ritiene che, anche in presenza di una nuova assunzione, l’inserimento del lavoratore disabile possa essere differito in un arco temporale che, in questa sede, sembrerebbe congruo individuare in un periodo di dodici mesi, decorrenti dalla data della predetta nuova assunzione. Tuttavia, se, precedentemente all’assunzione del lavoratore disabile, il datore di lavoro effettua una seconda nuova assunzione, lo stesso assumerà contestualmente il lavoratore disabile, anche precedentemente alla scadenza del termine richiamato. A tal fine, il datore di lavoro dovrà inoltrare la richiesta di avviamento nei termini previsti dalla legge (sessanta giorni dalla data di insorgenza dell’obbligo e dunque, per quanto sopra, dalla data della seconda nuova assunzione) presentando il prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, con le modalità di cui al decreto 22 novembre 1999, pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 1999, n. 295.
Deve precisarsi che non sono da considerarsi nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell’assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro sessanta giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n.68.
INVALIDI DEL LAVORO E INVALIDI PER SERVIZIO
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, della legge n.68, che prevede modalità peculiari per l’inserimento lavorativo degli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia, al personale militare e della protezione civile, accedono con priorità a corsi di formazione e riqualificazione professionale attivati dalle regioni, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, della legge stessa. I medesimi soggetti, per un periodo di ventiquattro mesi, sono avviati al lavoro presso i datori di lavoro privati senza necessità di inserimento in graduatoria, nella posizione precedentemente occupata, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della professionalità acquisita, in esito alla partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione professionale attivato.
SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI OBBLIGHI
La nuova disciplina, all’articolo art.3, comma 5, enuclea tassativamente le ipotesi di accesso all’istituto e stabilisce una stretta correlazione automatica tra il verificarsi della condizione (emanazione del provvedimento amministrativo di Cassa integrazione guadagni straordinaria, di amministrazione controllata, di contratto di solidarietà, di apertura delle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo) ed il beneficio della sospensione. Pertanto, la semplice comunicazione al competente servizio provinciale, cui dovrà allegarsi copia del provvedimento amministrativo che riconosce la sussistenza di una delle condizioni individuate dalla legge, è sufficiente per l’accesso alla sospensione, che opera per un periodo pari alla durata dei menzionati trattamenti.
Tuttavia si ritiene che, in attesa del provvedimento di ammissione ai trattamenti che consentono la sospensione, il datore di lavoro può ugualmente chiedere di fruire della sospensione al servizio competente che, valutata la situazione dell’impresa, può autorizzare la sospensione temporanea per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
Nonostante la legge menzioni espressamente solo i lavoratori disabili, si ritiene coerente che l’istituto possa operare anche nei confronti dei lavoratori non invalidi ma appartenenti alle altre categorie protette, indicate nell’articolo 18, comma 2.
COMPENSAZIONI TERRITORIALI
Il procedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale rimane immutato nella sostanza rispetto alla previgente normativa; è tuttavia meritevole di autonoma considerazione alla luce del rinnovato assetto decentrato dei servizi per l’impiego. In tale ottica, per esigenze pratiche ma anche per assicurare omogeneità sul territorio nazionale, resta in capo all’Amministrazione centrale, in stretto raccordo con i servizi predetti, la funzione decisionale per le richieste che investono ambiti pluriregionali, tenuto conto altresì delle ricadute della decisione sulla generale programmazione occupazionale, mentre si assegna al servizio individuato dalla regione la competenza autorizzatoria sulle domande che riguardano unità produttive situate in diverse province della stessa regione. Rimane ferma, per i datori di lavoro pubblici, la facoltà di effettuare l’autocompensazione seppure, diversamente dal precedente regime, limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale.
Quanto alle modalità di fruizione della compensazione, i datori di lavoro privati presentano la domanda, adeguatamente motivata, diretta ad ottenere l’autorizzazione alla compensazione territoriale per unità produttive situate nella stessa regione al servizio, individuato dalla regione, in cui sono situate le unità produttive per le quali si chiede la compensazione. Il servizio valuta l’ammissibilità della domanda in relazione alla situazione organizzativa dell’azienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale, attivando le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali interessati con le modalità che saranno individuate dalle regioni.
La domanda di compensazione territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni, adeguatamente motivata come sopra previsto e corredata dall’ultimo prospetto informativo, rimane nelle attribuzioni nella Direzione generale per l’impiego del Ministero del lavoro, che provvede ad acquisire le necessarie informazioni dalle regioni sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione.
ESONERI PARZIALI
L’art.5, comma 3 della legge n. 68/99 prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività lavorativa, non possono occupare l’intera percentuale di disabili prevista, possono essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione a condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione una somma, pari a venticinquemila lire per ciascun lavoratore disabile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata.
Quanto sopra, in attesa dell’emanazione del relativo regolamento in osservanza di quanto previsto dal comma 4 del citato art.6, rende opportuno fin d’ora indicare le modalità e gli adempimenti per l’accesso all’istituto, al fine di consentire la pronta operatività della normativa.
La domanda di esonero parziale può essere presentata dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici. Competente a ricevere la domanda è il servizio per l’impiego del territorio in cui ha sede l’impresa. Qualora la domanda di esonero parziale interessi più unità produttive, dislocate in diverse province, la domanda è presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale. Tale ufficio procede immediatamente all’inoltro della domanda ai servizi competenti per ciascuna unità operativa interessata, i quali rilasciano l’autorizzazione relativamente a tale unità produttiva.
La domanda deve essere adeguatamente motivata e diretta ad ottenere l’esonero per un periodo determinato. In essa devono essere illustrate le speciali condizioni dell’attività aziendale (che evidenziano la difficoltà di effettuare l’inserimento mirato) riassumibili nella faticosità della prestazione lavorativa richiesta, nella pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa, o nella particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; devono altresì essere indicati, accanto agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l’esonero e le caratteristiche dell’attività svolta, nonché la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e il carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate. Quanto alla misura percentuale massima di esonero, sembra congruo determinarla, al momento, nel 60 per cento della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche dell’attività aziendale. Il servizio, ai fini istruttori, può avvalersi, per le necessarie verifiche tecniche del Servizio Ispezione della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente o anche delle Aziende sanitarie locali.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, i datori di lavoro versano al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (con le modalità individuate dalla normativa regionale), della regione in cui è situata l’unità operativa per la quale si chiede l’esonero, il contributo previsto dalla legge. Mentre l’obbligo di pagamento del contributo decorre necessariamente dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all’esonero parziale, criteri e modalità per il pagamento del contributo, come previsto dalla legge, sono stabiliti dalle regioni, che determinano anche la periodicità con la quale il datore di lavoro richiedente trasmette al servizio copia della ricevuta dei versamenti a tale titolo effettuati.
Il servizio provvederà inoltre ad attivare opportune forme di raccordo con la Direzione provinciale del lavoro, ai fini dell’eventuale irrogazione delle sanzioni nei confronti del datore di lavoro in caso di mancato o inesatto versamento del contributo. La persistente inadempienza nel versamento del contributo dovrebbe poi comportare la decadenza dall’autorizzazione all’esonero.
Si ritiene opportuno prevedere che in attesa dell’adozione del provvedimento di esonero, il servizio autorizzi la sospensione parziale degli obblighi occupazionali (nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del sessanta per cento). Qualora l’autorizzazione non venga concessa, gli importi già versati o da versare a titolo di contributo esonerativo potrebbero conteggiarsi ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della sospensione.
Si ravvisa, infine, l’opportunità che le regioni individuino modalità semplificate per le domande di rinnovo dell’autorizzazione dell’esonero parziale e per la modifica dell’autorizzazione dipendente da mutamenti dell’assetto organizzativo o della natura giuridica dell’impresa.
GRADUALITA’
L’istituto della gradualità delle assunzioni, applicabile in caso di trasformazione di un ente da pubblico a privato e disciplinato dalla legge n. 236 del 1993, di conversione del decreto legge n.148, non è stato modificato dalla legge di riforma. Ciò nonostante, la nuova quota di riserva disposta con la legge n.68 richiede un intervento modificativo, da operare con la normativa di esecuzione, che dovrà adeguare il procedimento per l’autorizzazione e, in particolare, riparametrare la percentuale di riserva maggiorate, da coprire in occasione di nuove assunzioni. Come per le compensazioni territoriali, anche per la gradualità permane la competenza del Ministero del lavoro al rilascio dell’autorizzazione, come previsto dalla legge di riferimento.
GRADUATORIE E AVVIAMENTO
Nell’odierna fase di passaggio dalle vecchie liste ai nuovi elenchi, tenuti dai servizi per l’impiego, deve necessariamente dichiararsi la validità delle esistenti graduatorie fino alla piena operatività del nuovo assetto che sarà predisposto dalle regioni, per evitare ogni interruzione nel servizio. Pertanto, evidenti ragioni di continuità amministrativa suggeriscono di attivare le esistenti strutture al fine di applicare, laddove possibile, i nuovi principi dettati dalla legge n. 68, pur nella non compiuta definizione del processo di costituzione dei nuovi organi amministrativi. In concreto, fino alla costituzione della graduatoria unica da parte delle regioni, che comprenderà i vecchi e i nuovi iscritti secondo i criteri di accertamento della disabilità (individuati dall’atto di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in fase di imminente definizione), mantengono piena operatività le attuali graduatorie, senza la precedente distinzione per categorie, in aderenza a quanto previsto dalla legge.
Per i lavoratori già iscritti, il competente organo insediato presso le province (Comitato tecnico, istituito dall’articolo 6, comma 2, lettera b) della legge n. 68) o comunque l’organo che, anche temporaneamente, ne esercita la funzione, provvederà alla redazione della scheda professionale all’atto dell’avviamento. Con l’abrogazione dell’articolo 9 della legge n. 638 del 1983 viene meno l’automatica disposizione, da parte dell’ufficio che effettua l’avviamento, della visita di controllo dello stato invalidante, essendo rimessa dalla legge al menzionato atto di indirizzo l’individuazione del nuovo assetto in materia. Nell’immediato, si ritiene che l’avviamento debba essere comunque effettuato, con riserva di esercitare il potere di controllo, successivamente all’avviamento stesso, non appena saranno pienamente operanti, nel momento di piena operatività delle predette Commissioni sanitarie secondo i rinnovati criteri.
Per le nuove iscrizioni, in attesa della vigenza del citato atto di indirizzo, si ritiene opportuno consigliare l’iscrizione con riserva di successivo accertamento sanitario da parte delle competenti Commissioni sanitarie per l’accertamento della disabilità, per non pregiudicare i diritti degli utenti.
La legge n.68 attribuisce alle regioni il compito di definire le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria; per la concreta individuazione dei criteri di valutazione, che potranno essere integrati da quelli individuati dalle regioni, si ritiene corretto al momento indicare nell’anzianità di iscrizione, nel carico familiare e nella condizione economica quelli che si ritengono essenziali, per motivi di omogeneità sul territorio nazionale. Resta ferma, per i datori di lavoro pubblici, la disciplina in materia di cui al d.P.R. n. 246 del 1997.
CHIAMATA NUMERICA E NOMINATIVA
Con riferimento alla ripartizione delle assunzioni con chiamata numerica e nominativa, secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, della legge n. 68, si precisa che tale ripartizione si calcola avendo riguardo alle assunzioni ancora da effettuare ai fini dell’adempimento dell’obbligo. Tuttavia, per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori disabili almeno pari alla percentuale di assunzioni da effettuarsi con chiamata numerica, sembra corretto stabilire che le residue assunzioni obbligatorie siano effettuate con chiamata nominativa.
A tale riguardo, con riferimento alla disposizione che prevede la possibilità di effettuare tutti gli avviamenti con chiamata nominativa, oltre che per i partiti politici e le organizzazioni sindacali e sociali, per gli enti da questi promossi; tale terminologia intende senz’altro ricomprendere gli enti che recano nella denominazione la sigla del partito politico, dell’organizzazione sindacale o sociale che li promuove; in assenza di tale requisito, devono ritenersi parimenti inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori.
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
Com’è noto, l’articolo 17 della legge 68 impone ai datori di lavoro che intendano partecipare a bandi per appalti pubblici o stipulare contratti con pubbliche amministrazioni di certificare l’avvenuto adempimento degli obblighi di assunzione. D’altra parte, la stessa legge sanziona espressamente la violazione delle norme in materia di invio dei prospetti informativi (che, si ricorda, vale come richiesta di avviamento), nonché il mancato inoltro della richiesta di avviamento entro sessanta giorni dall’insorgere della scopertura. Il combinato disposto delle norme richiamate, nonché il generale spirito della legislazione consentono di affermare che il datore di lavoro che manifesti concretamente, ponendo in essere gli adempimenti predetti, la volontà di assumere lavoratori disabili, ben possa considerarsi in regola rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie; analogamente, tale orientamento può assumersi con riferimento al datore di lavoro che abbia presentato una proposta di convenzione, in fase di valutazione da parte del competente servizio. In tutte le richiamate situazioni, il servizio rilascia la certificazione di ottemperanza, su istanza del datore di lavoro interessato.
Nell’attuale fase di prima applicazione, per evitare disfunzioni che possano pregiudicare gli interessi del datore di lavoro, il servizio rilascerà la dichiarazione di ottemperanza al datore di lavoro che abbia già presentato il prospetto precedentemente al 18 gennaio 2000, sia pure ai sensi della legge n. 482 del 1968. Per coloro che richiedano la suddetta certificazione successivamente a tale data e prima della scadenza del 31 marzo, fissata per la presentazione del prospetto, limitatamente all’anno 2000, dal relativo decreto, il servizio provvederà al rilascio della certificazione contestualmente alla presentazione del prospetto stesso, redatto secondo con le nuove modalità e sulla base delle nuove quote di riserva fissate dalla legge n. 68.
Si precisa che la certificazione di ottemperanza deve essere richiesta in sede provinciale ed è pertanto riferita a tale ambito. La partecipazione a gare di appalto a livello nazionale richiederà la certificazione di ottemperanza relativa al complessivo organico del datore di lavoro e dovrà essere rilasciata dal servizio competente per il territorio nel quale il datore di lavoro ha la sede legale.
DATORI DI LAVORO PUBBLICI
Oltre alla facoltà di effettuazione dell’autocompensazione territoriale in regionale, cui sopra si è già fatto cenno, devono evidenziarsi taluni particolari profili, per le ricadute sulla disciplina vigente in materia di pubblico impiego.
Al riguardo, si ribadisce, in conformità con quanto previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998, che i datori di lavoro pubblici assolvono l’obbligo di assunzione dei soggetti disabili nonché di quelli di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, mediante l’avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente. Conseguentemente, la possibilità di effettuare assunzioni con chiamata nominativa è limitata al caso in cui si stipuli una convenzione.
Per quanto concerne l’applicazione del termine entro cui inoltrare la
richiesta di avviamento, fissato ordinariamente in sessanta giorni decorrenti
dalla data in cui si è verificata la scopertura (art.9, comma 1), lo stesso
deve opportunamente riferirsi alla comunicazione dell’avvenuta attivazione del
procedimento di avviamento a selezione, alle condizioni previste dall’ordinamento
in materia di assunzioni nel pubblico impiego. Qualora il datore di lavoro
pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni
di cui all’articolo 11 della legge, il predetto termine dovrebbe decorrere
dalla data della trasmissione al servizio competente di una proposta di
convenzione.
Infine, come già si è fatto cenno, restano in vigore le procedure di
assunzione di cui al d.P.R.246 del 1997.
CONVENZIONI E ACCESSO AGLI INCENTIVI
La procedura di ammissione alle agevolazioni determinate dall’articolo 13 della legge n. 68, cui si accede attraverso la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11, sarà compiutamente definita nel regolamento che disciplina il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (già firmato dai Ministri concertanti e in attesa del visto e della registrazione della Corte dei Conti), i cui contenuti sono peraltro già noti in quanto, al pari degli altri provvedimenti) oggetto di discussione nelle sedi di concertazione.
Al fine di rendere più agevole il ricorso allo strumento convenzionale, cui la legge di riforma conferisce specifica e particolareggiata evidenza tra le varie forme di inserimento lavorativo dei disabili, questa Amministrazione intende provvedere, in tempi assai brevi, alla predisposizione di apposite convenzioni-quadro di livello nazionale, sulle quali si attiveranno momenti di confronto con le parti interessate, anche per quanto riguarda le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 12 della legge, di seguito illustrate.
CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E DISABILI LIBERI PROFESSIONISTI
L’articolo 12 della legge n. 68 regola le convenzioni tra datore di lavoro, servizio per l’impiego e cooperative sociali o disabili liberi professionisti. L’istituto si configura come una atipica forma di distacco del lavoratore disabile, assunto a tempo indeterminato presso il datore di lavoro contestualmente alla stipula della convenzione ed assegnato ad attività svolte presso la cooperativa sociale o il professionista, cui il datore di lavoro stesso affida commesse di lavoro; a ciò fa riscontro l’accollo degli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali (nonché, deve ritenersi, di quelli derivanti dall’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) riferiti al disabile da parte della cooperativa sociale o del professionista, oneri, tuttavia, il cui ammontare complessivo deve essere coperto dall’importo della commessa.
Nel rinviare al regolamento di esecuzione per gli aspetti di dettaglio, si ritiene comunque utile richiamare l’attenzione sulla necessità di individuare, per comprensibili esigenze di tutela del disabile, i requisiti che offrono garanzia di serietà della cooperativa o del professionista disabile presso cui si effettua il distacco; potrebbe considerarsi utile, a tal fine, verificare l’iscrizione da almeno un anno nei rispettivi albi e, per le cooperative, che le stesse dimostrino di svolgere altre attività oltre a quelle oggetto della commessa.
La legge fissa in 24 mesi la durata massima della convenzione; ciò non sembrerebbe precludere, tuttavia, la possibilità di riproporre il medesimo strumento convenzionale per lo stesso disabile qualora, su conforme parere del Comitato tecnico (richiesto dal comma 1 del citato articolo 12), insediato presso le nuove Commissioni provinciali, si renda opportuno un prolungamento del percorso formativo del disabile impiegato.
Ad ulteriore garanzia del perseguimento dell’obiettivo dell’inserimento
mirato, si ravvisa inoltre l’opportunità che il percorso formativo del
disabile sia disegnato e svolto tenuto conto delle professionalità da questi
già possedute e soprattutto in funzione delle mansioni che al medesimo saranno
assegnate al momento del rientro presso il datore di lavoro che lo ha assunto.
Per altro verso, sembra corretto rimettere alla convenzione la determinazione
dei contenuti del rapporto di lavoro che rientrino nella disponibilità delle
parti, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.
Infine, risulta essenziale il coinvolgimento dell’INPS nella fase della
stipula della convenzione (per la corretta determinazione degli oneri
previdenziali afferenti al rapporto di lavoro).
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA VALIDITA’ DI CONVENZIONI E AUTORIZZAZIONI
Nella prima fase di funzionamento dei nuovi servizi per l’impiego a livello regionale e provinciale e per non concentrare, nell’immediato, sulle predette strutture, le pressanti incombenze derivanti dalla necessità di pervenire ad un adeguamento alla nuova disciplina della situazione di ciascun datore di lavoro di fronte agli obblighi di assunzione, si ritiene opportuno prevedere che le convenzioni e le autorizzazioni a forme di esenzione, totale o parziale, dagli obblighi occupazionali (esonero parziale, compensazione territoriale, sospensione temporanea) conservino, al momento, la loro validità, ferma restando, naturalmente, l’eventuale scadenza già fissata nei relativi provvedimenti. Non si tratta di semplice proroga (che si porrebbe in posizione di contrarietà rispetto agli obiettivi di rapida attuazione che si intende perseguire, in linea con la volontà del legislatore), bensì della necessità di dare spazio ad una fase di negoziazione, che abbia per oggetto la revisione dei contenuti delle convenzioni e delle autorizzazioni già concesse, per renderli più aderenti agli innovativi contenuti della riforma e per consentire un adeguamento al nuovo regime attraverso procedure snelle e semplificate.
DISPOSIZIONI PER IL COMPUTO DEI SOGGETTI GIA’ ASSUNTI IN BASE ALLA NORMATIVA PRECEDENTEMENTE IN VIGORE
L’articolo 18, comma 2, della legge di riforma costituisce uno dei nodi centrali cui dare compiuta definizione attraverso la normativa di esecuzione; si tratta infatti di determinare le modalità di computo nelle nuove quote d’obbligo dei lavoratori già assunti ai sensi della precedente disciplina sul collocamento obbligatorio. Nell’immediatezza dell’entrata in vigore della legge, per esigenze meramente pratiche e tenuto conto della necessità di consentire da subito l’operatività dell’impianto, si ritiene opportuno ammettere, seppure in via transitoria, il computo di tutti i soggetti già assunti in base alla previgente normativa, a copertura della complessiva aliquota d’obbligo, rinviando, per una più puntuale definizione della problematica, al regolamento di esecuzione.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE GENERALI
Al fine di garantire il funzionamento del servizio di collocamento, tenuto conto che, in alcune regioni, i nuovi servizi gestori del collocamento e i connessi organi collegiali sono tuttora in fase di costituzione, si ritiene essenziale rappresentare la prioritaria esigenza di mantenere l’operatività, fino alla completa definizione dell’assetto organizzativo decentrato, delle esistenti strutture. In via temporanea, le stesse continueranno a svolgere le funzioni e i compiti che la normativa in materia di decentramento e la legge di riforma del collocamento obbligatorio attribuiscono agli istituendi servizi, con gli opportuni adeguamenti che la particolare situazione di eccezionalità renderà necessario adottare.
Per quanto riguarda tutti i procedimenti amministrativi, aperti presso gli uffici alla data di entrata in vigore della legge n. 68, si ritiene che essi debbano essere definiti secondo la normativa previgente qualora, relativamente ai medesimi, siano stati posti in essere atti formali, ancorché di natura istruttoria. Si precisa, altresì, che la mera ricezione di un atto, anteriormente al 18 gennaio 1999, determina la trattazione del relativo procedimento secondo la disciplina della legge n. 68 del 1999.