Il D.P.R. n. 384 del 27 maggio 1978 ha fissato le
norme di attuazione della legge 118 (art. 27) del 30 marzo 1971,
concernente:
"l'abbattimento delle barriere architettoniche" cioè
l'eliminazione e l'attenuazione degli impedimenti strutturali che
ostacolano il movimento dei mutilati, degli invalidi o degli
handicappati in genere.
Si fa riferimento, in particolare, al titolo II, art. 3-4-5-6 del
suddetto D.P.R. che trattano dei percorsi pedonali, dei parcheggi, della
sosta, della circolazione e dello speciale contrassegno da apporre sugli
automezzi degli invalidi.
Tutto ciò premesso, si comunica che il segnale
stradale verticale da adottare, previa regolare ordinanza del sindaco,
per contrassegnare le unità di parcheggio, (stalli, box-area, posto
macchina ecc.), e eventualmente deliberate a favore di invalidi nei
luoghi ove tali esigenze si pongano in essere, è quello riportato nella
fig. 2 (si omette l'allegato).
Tale segnale si inserisce nella serie dei nuovi "segnali della
fermata, sosta, e parcheggio" di prossima adozione da parte del
nuovo codice stradale e ne adotta tipo, dimensioni e simboli.
In casi particolarissimi (strade residenziali o parcheggi presso uffici
o posti di lavoro), nella parte inferiore dal cartello, tra la cornice e
i due simboli quadrati piccoli, potrà essere riportato il numero di
targa dell'auto del minorato il cui posto macchina si desidera sia
strettamente riservato, ed al quale sia rilasciato dal Comune, ai sensi
dell'art. 6 sopra riportato, lo speciale contrassegno.
Il segnale ha il seguente significato:
divieto di sosta per tutti, deroga per gli invalidi detentori di una
autorizzazione speciale, il cui autoveicolo sia munito del contrassegno
di cui alla fig. 1 (omissis) regolarmente rilasciato dal Sindaco.
Sulla pavimentazione le strisce di delimitazione saranno di colore
giallo. Di questo stesso colore dovranno essere le eventuali
riproduzioni del simbolo internazionale e del numero di targa
dell'autoveicolo autorizzato "ad personam" alla sosta.
Come regola generale non sarebbe opportuno prevedere spazi riservati
agli automezzi di invalidi laddove già esiste un divieto di sosta
perché trattasi generalmente di luoghi pericolosi.
Se appare opportuno, in linea generale, accordare facilitazioni di sosta
agli autoveicoli condotti, od a servizio di invalidi, non è comunque
mai possibile tollerare la sosta in corrispondenza di:
· corsie riservate;
· zone di preselezione;
· attraversamenti pedonali zebrati;
· spazi di fermata autobus;
Perché le facilitazioni accordate agli invalidi non devono
compromettere la sicurezza stradale.
Nei confronti, poi, di soste abusive di non aventi diritto, entro posti
macchina riservati agli invalidi e regolarmente segnalati, gli organi di
vigilanza potranno direttamente rimuovere i veicoli illegittimamente
parcheggiati configurandosi l'ipotesi dell'intralcio e del pericolo.