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Circolare Ministero Lavori Pubblici 10 febbraio 1966, n. 2345

Oggetto: Edilizia scolastica prefabbricata

Con circolare n.5112 in data 6-5-1965, come noto, sono state impartite direttive sulla possibilità di realizzare edifici scolastici, ammessi al contributo statale, anche con il sistema della prefabbricazione.

Poiché è stata segnalata, a causa di dubbi interpretativi, qualche difficoltà nell'applicazione delle emanate disposizioni, si ritiene opportuno, al fine di rimuovere ogni eventuale ostacolo alla sollecita realizzazione delle opere, ribadire che anche nelle costruzioni di edifici scolastici, ammessi al beneficio del contributo statale, ai sensi della legge 9-8-1954, n. 645 e successive integrazioni, è consentito, ove richiesto, l'impiego di strutture prefabbricate.

Le disposizioni impartite con la citata circolare n.5112, che si confermano, sono state dettate, dall'esperienza e dall'esame della materia, condotto con il Ministero della pubblica istruzione anche nell'ambito della legge 26-1-1962, n. 17, e della successiva 18-12-1964, n.1358.
E' emerso, infatti, in relazione alla evoluzione in atto delle moderne tecniche costruttive, che le costruzioni in generale e quelle scolastiche in particolare, eseguite con il metodo della prefabbricazione oltre a presentare le medesime garanzie di durata e di solidità delle costruzioni tradizionali, offrono vantaggi per quanto riguarda la rapidità di costruzione e le caratteristiche di finitura, per cui esse possono competere con quelle tradizionali su un piano di parità di requisiti statici, fisico-tecnici e di strutturazione architettonica.

Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - interessato della questione, ha anch'esso rilevato, sulla base delle norme emanate con la circolare n. 5112 nonché delle istruzioni impartite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con la circolare n.1422 (questa circolare è stata compendiata nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n.6090 dell'11-8-1969) che il sistema della prefabbricazione può assimilarsi ai sistemi tradizionali, nel senso che particolari strutture prefabbricate possono trovare utilizzazione nelle costruzioni di edifici anche scolastici, quali elementi associati da considerarsi in sede di progetti da elaborare secondo prestabilite norme regolamentari. Si ritiene utile precisare, però, che sono da escludere mere forniture di elementi o insieme di elementi prefabbricati.

Saranno ammissibili invece progetti di edifici completi e funzionali, prevedenti anche l'impiego parziale di elementi prefabbricati. In tal caso saranno sempre da assicurare stabilità statica, durevolezza e conforto abitativo, come in ogni altra costruzione per uso scolastico.
Alle gare di appalto-concorso potranno essere invitate soltanto le ditte iscritte nell'albo nazionale dei costruttori nell'apposita classificazione relativa agli edifici prefabbricati nonché le ditte qualificate nei concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione. Alle ragionerie regionali dello Stato ed alle coesistenti delegazioni della corte dei conti, si invia anche per opportuna conoscenza, copia della circolare, più volte richiamata, n. 5112 del 6-5-1965.


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