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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Circolare Ministeriale 7 marzo 1980, n. 310

Oggetto: Facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli degli invalidi

In relazione al dettato degli art. 3 e 38 della Costituzione italiana, che sanciscono la sostanziale uguaglianza di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni sociali e personali, il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 ha regolamentato i contenuti dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l'abbattimento delle "barriere architettoniche", cioè l'eliminazione e l'attenuazione degli impedimenti strutturali che ostacolano il movimento delle persone con ridotte o impedite capacità motorie.

Il particolare, il titolo 2°, art. 3, 4, 5, 6 del suddetto D.P.R. n. 384, tratta dei percorsi pedonali, dei parcheggi, della sosta, della circolazione e dello speciale contrassegno da apporre sui veicoli degli invalidi per poter usufruire di particolari facilitazioni.

In merito, è opportuno evidenziare che, in linea generale, le amministrazioni comunali sono tenute a privilegiare nei centri abitati il trasporto pubblico ed a vincolare conseguentemente l'uso di veicoli privati.

Tuttavia, poiché i veicoli di trasporto collettivo si rivelano di fatto, per le persone con problemi motori, ed impossibilitati ad usarli, dei sostanziali impedimenti alla mobilità nelle aree urbane, oppure nei luoghi ove si svolgono più intense le attività sociali, culturali e di svago, oltre che lavorative, le Amministrazioni stesse sono tenute a predisporre ogni possibile provvedimento ed accorgimento al fine di consentire e facilitare l'uso dei veicoli privati ai detentori dello speciale contrassegno, di cui all'art. 6 del citato decreto, anche sulla base di quanto contenuto nel 4° comma dell'art. 4 del T.U. n. 393 del 15 giugno 1959.

In tali casi, i veicoli privati costituiscono il fondamentale ausilio per la mobilità nell'ambito dello spazio urbano delle suddette categorie svantaggiate e ne favoriscono l'integrazione ed il reinserimento nella vita sociale.

L'art. 6 del citato D.P.R. riguarda specificamente lo speciale contrassegno che deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo dell'invalido. Detto contrassegno è quello approvato con decreto interministeriale n. 1176 dell'8 giugno 1979 e riprodotto in allegato (fig. 1).

Esso deve essere rilasciato, a seguito di documentata istanza, dalle amministrazioni comunali alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, ed è valido per tutto il territorio nazionale.

Con riferimento all'art. 5 del predetto Regolamento n. 384 (sosta e circolazione dei veicoli che trasportano gli invalidi), si precisa che il segnale stradale verticale da adottare, previa regolare ordinanza del Sindaco, per contrassegnare le unità di parcheggio o i posti macchina predisposti a favore degli invalidi nei luoghi ove tali esigenze si pongano in essere, è quello riportato in allegato (fig. 2).

Il cartello in questione si inserisce nella serie dei nuovi "segnali della fermata", sosta e parcheggio" di prossima adozione da parte del nuovo codice stradale, e ne adotta tipo, dimensioni e simboli.
In casi particolari e del tutto limitati (strade residenziali o parcheggi presso uffici o posti di lavoro) nella parte inferiore del cartello, tra la cornice e i due simboli quadrati piccoli, può essere riportato il numero di targa del veicolo dell'invalido cui sia stato personalmente riservato il posto di parcheggio, ed al quale sia stato rilasciato dal Comune lo speciale contrassegno.
Detto segnale stradale verticale, di cui alla fig. 2, ha il seguente significato:

"Divieto di sosta per tutti i veicoli, con deroga per quelli al servizio di invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno".

Sulla pavimentazione, le strisce di delimitazione saranno di colore giallo.

Dello stesso colore sarà l'eventuale riproduzione del simbolo riportato nel contrassegno, opportunamente ingrandito.

Nel caso di soste abusive di non aventi diritto entro i posti di parcheggio riservati agli invalidi, e regolarmente segnalati, gli Organi di vigilanza possono direttamente rimuovere i veicoli illegalmente parcheggiati, configurandosi l'ipotesi dell'intralcio e del pericolo.

E' altresì vietato avvalersi delle suddette facilitazioni con un veicolo, anche se munito dello speciale contrassegno, che non sia condotto o non sia al servizio diretto dell'invalido titolare dello speciale permesso.

Le autorità di vigilanza sono invitate a riconoscere agli invalidi di altre nazionalità le stesse facilitazioni che sono concesse agli invalidi italiani, purché il loro veicolo sia munito dell'apposito contrassegno, con simbolo internazionale, rilasciato dal Paese di origine.

Gli uffici tecnici comunali del traffico e gli altri Enti interessati sono invitati a provvedere con urgenza alla individuazione dei suddetti posti riservati, curandone con priorità la segnalazione verticale ed orizzontale in base alla normativa indicata nella presente circolare, in corrispondenza di uffici pubblici e/o aperti al pubblico, nonché dei parcheggi pubblici con custodia.
Le presenti direttive sono emanate nel quadro della propaganda per la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 139 del vigente C.d.S.

Si coglie l'occasione per riprodurre alcuni schemi esemplificativi che si ritiene possano orientare e facilitare il compito degli uffici ed enti che dovranno studiare soluzioni atte a dare applicazione alle disposizioni di legge suddette.

(si omettono gli allegati)


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