Al fine di provvedere alla deficienza di aule
scolastiche, con legge 26-1-1962, n.17, fu autorizzato sul bilancio del
ministero della pubblica istruzione, in aumento a quello di lire 1.400
milioni disposto con legge 15-2-1961, n.53, uno stanziamento di lire
20.000 milioni per la costruzione di scuole dell'obbligo con sistemi di
prefabbricazione, rimanendo a solo carico dei comuni le forniture delle
aree idonee per le costruzioni.
Sempre allo stesso fine, con legge 18-12-1964, n.1358,
all'art. 7, è stata stanziata una ulteriore spesa di lire 4.600 milioni.
Si dà, ora, frequente il caso che enti assegnatari
del contributo statale ai sensi della legge 9-8-1954, n.645 e successive
modificazioni ed integrazioni, chiedano di utilizzare le somme ammesse a
contributo per la costruzione di edifici scolastici ad elementi modulari
prefabbricati anziché con i sistemi tradizionali.
E' ben vero che l'adozione di strutture prefabbricate
nel settore dell'edilizia scolastica per far fronte ad impellenti
necessità di aule per le scuole d'obbligo è di data recente e che la
relativa <<sperimentazione>> è stata assunta a totale carico dello
Stato, ma è altresì vero che siffatti sistemi di costruzioni sono ormai
da considerarsi alla stregua di quelli tradizionali.
Infatti, l'art. 1 della legge 5-11-1964, n.1224, che ha integrato la
legge 25-11-1962, n.1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con
particolari prescrizioni per le zone sismiche, ha espressamente ammesso
per gli edifici pubblici e privati anche con sette e più piani, entro e
fuori terra, oltre alle ossature portanti in cemento armato e metalliche
previste dall'art.3 della citata legge n.1684, "particolari strutture
portanti", purché di provata idoneità, da dichiararsi dal presidente del
consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso
consiglio.
Si ritiene, quindi, che non vi siano ostacoli per l'impiego di strutture
realizzate mediante l'associazione di elementi prefabbricati nella
costruzione degli edifici scolastici.
L'ammissione dei nuovi sistemi costruttivi è subordinata ovviamente, non
soltanto alla osservanza delle norme che regolano la progettazione degli
edifici scolastici (regolamento 1-12-1956, n.1688) (sostituita dal
decreto ministeriale 18-12-1975) ma anche di quelle recentemente
emanate dal consiglio superiore dei lavori pubblici con circolare
6-2-1965 n.1422, per la disciplina delle materie di progettazione,
calcolo e collaudo, di strutture prefabbricate nelle costruzioni
edilizie in zone non sismiche.
Data la novità della materia, si ritiene opportuno
che sulle domande degli enti, intese ad utilizzare il contributo statale
per la realizzazione di edifici scolastici da costruire col sistema
della prefabbricazione in sostituzione di quelli tradizionali esprima
parere oltre che il provveditorato agli studi anche l'ufficio del genio
civile per quanto riguarda l'aspetto tecnico ed economico.
In considerazione, poi, che trattasi di particolari sistemi costruttivi
che richiedono conoscenza ed esperienza profonda degli stessi, specie
nella messa a punto di tutti i dettagli inerenti al processo di
fabbricazione, trasporto e montaggio degli elementi, si ritiene che per
l'appalto dei lavori debba senz'altro procedere mediante
appalto-concorso.
I comuni e le province dovranno, quindi, procedere in
siffatti casi ai sensi dell'art.226 del Regio decreto 3-3-1934, n.383
(testo unico della legge comunale e provinciale), e con l'osservanza
delle modalità stabilite dalla legge sulla contabilità generale dello
Stato e del relativo regolamento, sulla base di un progetto di massima
conforme, si ripete, alle norme che regolano la progettazione di edifici
scolastici.
Alla gara di appalto-concorso potranno essere
invitate soltanto le ditte qualificate.
Per quanto riguarda il parere degli organi tecnici consultivi sui
progetti di massima e relativi bandi, si richiama la circolare
appalti-concorso numero 17/64, n.16500.2.42.47, prot. 6800 in data
7-7-1964, del Ministero dell'interno, Direzione generale amministrazione
civile (di seguito riportiamo la circolare:
<<Il Ministero dei lavori pubblici, in occasione di appalti concorso
esperiti da comuni per la realizzazione di opere ai sensi degli artt. 5
e 6 della legge 25-3-1959, n.125, e con l'osservanza delle modalità
stabilite dalla legge sulla contabilità generale dello Stato e del
relativo regolamento, nonché dall'art.286 del testo unico della legge
comunale e provinciale 3-3-1934, n.383, ha avuto modo di rilevare che
vengono talora formulate raccomandazioni, suggerimenti ed integrazioni
di natura tecnico-amministrativa.Tale circostanza oltre a causare
notevole perdita di tempo, rende spesso più difficoltoso l'espletamento
del successivo iter delle pratiche di cui trattasi.
Per evitare siffatto inconveniente lo stesso Ministero dei lavori
pubblici ha prospettato la opportunità che le amministrazioni comunali,
"per casi che rientrano nella specie" provvedano a richiedere il parere
degli organi tecnici-consultivi dell'amministrazione dei lavori pubblici
prima ancora di adottare le deliberazioni con le quali viene bandito
l'appalto-concorso per l'aggiudicazione dei lavori. Una siffatta
procedura risulterebbe, ad avviso del dicastero medesimo, più aderente
al principio di una compiuta ed obiettiva valutazione tecnica della
specie proposta, nonché conforme ad un logico sindacato dei criteri di
merito che, per taluni lavori, ed in relazione alla natura e all'importo
degli stessi, possono far ricorrere ad un tipo di gara anziché ad
altra>>).
Per la composizione delle commissioni giudicatrici
degli appalti-concorso in parola dovrà richiamarsi l'attenzione degli
enti interessati sulla opportunità che siano chiamati a far parte di
esse qualificati esperti, in analogia a quanto disposto dall'art.3 della
legge 26-1-1962, n.17, così come modificato ed integrato dall'art.8
della legge 18-12-1964, n.1358, per la commissione giudicatrice degli
appalti-concorso di competenza del ministero della pubblica istruzione.
Una volta prescelto il progetto, e ciò dovrà risultare anche nel bando
di appalto-concorso, esso sarà inoltrato al competente ufficio del genio
civile, che sottoporrà quelli di importo fino a 100 milioni all'esame ed
approvazione della commissione provinciale per l'edilizia scolastica,
istituita a termini dell'art.2 della legge 26-1-1962, n. 17. Quelli di
importo superiore saranno trasmessi dall'ufficio del genio civile al
provveditorato regionale alle opere pubbliche che adotterà, nella
propria competenza, i conseguenti provvedimenti. Con l'occasione, si
richiamano i termini posti dall'art. 4 della legge 18-12-1964, n.1358,
per l'approvazione dei progetti.
Come già detto, gli uffici dipendenti per l'istruttoria ed i controlli
di loro competenza dovranno attenersi anche alle norme della circolare
6-2-1965, n.1422 (compendiata nella circolare del Ministero dei
lavori pubblici n.6090 dell'11-8-1969), del servizio tecnico
centrale dei lavori pubblici.