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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Circolare Ministero Lavori Pubblici 6 maggio 1965, n. 5112

Oggetto: Disposizioni in materia di costruzione di edifici scolastici ad elementi modulari prefabbricati

Al fine di provvedere alla deficienza di aule scolastiche, con legge 26-1-1962, n.17, fu autorizzato sul bilancio del ministero della pubblica istruzione, in aumento a quello di lire 1.400 milioni disposto con legge 15-2-1961, n.53, uno stanziamento di lire 20.000 milioni per la costruzione di scuole dell'obbligo con sistemi di prefabbricazione, rimanendo a solo carico dei comuni le forniture delle aree idonee per le costruzioni.

Sempre allo stesso fine, con legge 18-12-1964, n.1358, all'art. 7, è stata stanziata una ulteriore spesa di lire 4.600 milioni.

Si dà, ora, frequente il caso che enti assegnatari del contributo statale ai sensi della legge 9-8-1954, n.645 e successive modificazioni ed integrazioni, chiedano di utilizzare le somme ammesse a contributo per la costruzione di edifici scolastici ad elementi modulari prefabbricati anziché con i sistemi tradizionali.

E' ben vero che l'adozione di strutture prefabbricate nel settore dell'edilizia scolastica per far fronte ad impellenti necessità di aule per le scuole d'obbligo è di data recente e che la relativa <<sperimentazione>> è stata assunta a totale carico dello Stato, ma è altresì vero che siffatti sistemi di costruzioni sono ormai da considerarsi alla stregua di quelli tradizionali.
Infatti, l'art. 1 della legge 5-11-1964, n.1224, che ha integrato la legge 25-11-1962, n.1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche, ha espressamente ammesso per gli edifici pubblici e privati anche con sette e più piani, entro e fuori terra, oltre alle ossature portanti in cemento armato e metalliche previste dall'art.3 della citata legge n.1684, "particolari strutture portanti", purché di provata idoneità, da dichiararsi dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso consiglio.
Si ritiene, quindi, che non vi siano ostacoli per l'impiego di strutture realizzate mediante l'associazione di elementi prefabbricati nella costruzione degli edifici scolastici.
L'ammissione dei nuovi sistemi costruttivi è subordinata ovviamente, non soltanto alla osservanza delle norme che regolano la progettazione degli edifici scolastici (regolamento 1-12-1956, n.1688) (sostituita dal decreto ministeriale 18-12-1975) ma anche di quelle recentemente emanate dal consiglio superiore dei lavori pubblici con circolare 6-2-1965 n.1422, per la disciplina delle materie di progettazione, calcolo e collaudo, di strutture prefabbricate nelle costruzioni edilizie in zone non sismiche.

Data la novità della materia, si ritiene opportuno che sulle domande degli enti, intese ad utilizzare il contributo statale per la realizzazione di edifici scolastici da costruire col sistema della prefabbricazione in sostituzione di quelli tradizionali esprima parere oltre che il provveditorato agli studi anche l'ufficio del genio civile per quanto riguarda l'aspetto tecnico ed economico.
In considerazione, poi, che trattasi di particolari sistemi costruttivi che richiedono conoscenza ed esperienza profonda degli stessi, specie nella messa a punto di tutti i dettagli inerenti al processo di fabbricazione, trasporto e montaggio degli elementi, si ritiene che per l'appalto dei lavori debba senz'altro procedere mediante appalto-concorso.

I comuni e le province dovranno, quindi, procedere in siffatti casi ai sensi dell'art.226 del Regio decreto 3-3-1934, n.383 (testo unico della legge comunale e provinciale), e con l'osservanza delle modalità stabilite dalla legge sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento, sulla base di un progetto di massima conforme, si ripete, alle norme che regolano la progettazione di edifici scolastici.

Alla gara di appalto-concorso potranno essere invitate soltanto le ditte qualificate.
Per quanto riguarda il parere degli organi tecnici consultivi sui progetti di massima e relativi bandi, si richiama la circolare appalti-concorso numero 17/64, n.16500.2.42.47, prot. 6800 in data 7-7-1964, del Ministero dell'interno, Direzione generale amministrazione civile (di seguito riportiamo la circolare:
<<Il Ministero dei lavori pubblici, in occasione di appalti concorso esperiti da comuni per la realizzazione di opere ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 25-3-1959, n.125, e con l'osservanza delle modalità stabilite dalla legge sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento, nonché dall'art.286 del testo unico della legge comunale e provinciale 3-3-1934, n.383, ha avuto modo di rilevare che vengono talora formulate raccomandazioni, suggerimenti ed integrazioni di natura tecnico-amministrativa.Tale circostanza oltre a causare notevole perdita di tempo, rende spesso più difficoltoso l'espletamento del successivo iter delle pratiche di cui trattasi.
Per evitare siffatto inconveniente lo stesso Ministero dei lavori pubblici ha prospettato la opportunità che le amministrazioni comunali, "per casi che rientrano nella specie" provvedano a richiedere il parere degli organi tecnici-consultivi dell'amministrazione dei lavori pubblici prima ancora di adottare le deliberazioni con le quali viene bandito l'appalto-concorso per l'aggiudicazione dei lavori. Una siffatta procedura risulterebbe, ad avviso del dicastero medesimo, più aderente al principio di una compiuta ed obiettiva valutazione tecnica della specie proposta, nonché conforme ad un logico sindacato dei criteri di merito che, per taluni lavori, ed in relazione alla natura e all'importo degli stessi, possono far ricorrere ad un tipo di gara anziché ad altra>>)
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Per la composizione delle commissioni giudicatrici degli appalti-concorso in parola dovrà richiamarsi l'attenzione degli enti interessati sulla opportunità che siano chiamati a far parte di esse qualificati esperti, in analogia a quanto disposto dall'art.3 della legge 26-1-1962, n.17, così come modificato ed integrato dall'art.8 della legge 18-12-1964, n.1358, per la commissione giudicatrice degli appalti-concorso di competenza del ministero della pubblica istruzione.
Una volta prescelto il progetto, e ciò dovrà risultare anche nel bando di appalto-concorso, esso sarà inoltrato al competente ufficio del genio civile, che sottoporrà quelli di importo fino a 100 milioni all'esame ed approvazione della commissione provinciale per l'edilizia scolastica, istituita a termini dell'art.2 della legge 26-1-1962, n. 17. Quelli di importo superiore saranno trasmessi dall'ufficio del genio civile al provveditorato regionale alle opere pubbliche che adotterà, nella propria competenza, i conseguenti provvedimenti. Con l'occasione, si richiamano i termini posti dall'art. 4 della legge 18-12-1964, n.1358, per l'approvazione dei progetti.
Come già detto, gli uffici dipendenti per l'istruttoria ed i controlli di loro competenza dovranno attenersi anche alle norme della circolare 6-2-1965, n.1422 (compendiata nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n.6090 dell'11-8-1969), del servizio tecnico centrale dei lavori pubblici.


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