Circolare Ministeriale (Bozza)
Oggetto: Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 275/99 - A.S. 2000/2001
PREMESSA
Si fa seguito alla C.M. n. 8 dell'11 gennaio u.s., con la quale - in prossimità della scadenza dei termini delle iscrizioni per l'a.s. 2000/01 - sono state fornite indicazioni di generalizzata conferma dei curricoli vigenti, sia di ordinamento che sperimentali e si comunica che sulla G.U. n……… del ………….. è stato pubblicato il Regolamento, con il quale si disciplina la prima applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 275/99.
Come è noto, il D.P.R. n. 275 dell'8.3.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, (pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10.8.1999) prevede all'art. 2 che dal 1° settembre 2000 l’autonomia entri a regime in tutte le istituzioni scolastiche e che, di conseguenza, tutte le norme in contrasto con detta disciplina, comprese quelle concernenti l'autorizzazione di sperimentazioni, siano abrogate, a decorrere dalla stessa data.
L'attuazione dell'autonomia comporta che i curricoli siano definiti ai sensi dell'art. 8 del citato D.P.R. e siano costituiti da una quota obbligatoria di discipline e attività educative stabilite a livello nazionale e da una quota obbligatoria di discipline e attività educative scelte dalle singole istituzioni scolastiche.
Tale articolazione consente l'esercizio a regime dei poteri di autonomia didattica e organizzativa, sia per gli aspetti metodologici che per la scelta dei contenuti; infatti, l'introduzione di una quota di curricolo obbligatorio riservata alle istituzioni scolastiche garantisce la flessibilità del processo di insegnamento che può adattarsi ai ritmi ed alle esigenze di apprendimento dell'alunno attraverso il potenziamento di alcune discipline e attività educative e l'adozione di innovative metodologie didattiche. Il progressivo sviluppo dei percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze contribuisce all'interno delle singole quote a favorire il raggiungimento del successo formativo di tutti gli allievi.
I curricoli delle scuole di ogni ordine e grado, statali, paritarie, pareggiate e legalmente riconosciute, ivi compresa la scuola dell'infanzia, - a decorrere dall'a.s. 2000/2001 e sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge n. 30/2000 - sono costituiti dagli attuali ordinamenti di studio e relative sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000, sia avuto riguardo ai piani di studio che all'orario di funzionamento di ciascuna istituzione scolastica; quest'ultimo dovrà garantire il diritto degli alunni ad usufruire del monte ore complessivo previsto dal curricolo per le singole discipline ed il rispetto degli obblighi di servizio del personale docente.
L'applicazione transitoria dell'art.8 - motivata dalla sfasatura temporale di piena attuazione della Legge sul riordino dei cicli rispetto all'entrata a regime dell’autonomia - consente immediatamente alle scuole il graduale e progressivo consolidamento dell'utilizzo di tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal Regolamento sull'autonomia, lasciando al momento inalterati gli obiettivi generali del processo formativo (art.8 lett. a del D.PR. n. 275/99).
ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE
Le Istituzioni scolastiche formuleranno per l'a.s. 2000-2001 il proprio Piano dell'Offerta Formativa, assumendo come riferimento i curricoli di ordinamento e/o sperimentali attivati nell'a.s. 1999/2000, compresi i corsi ad indirizzo musicale nella scuola media, previsti con D.M. n.201/1999 e successiva C.M. n.202/1999, nonché i corsi post-qualifica degli indirizzi audiovisivo, della ceramica, fotografico e marittimo, che rappresentano il naturale prosieguo dei relativi corsi di qualifica passati in ordinamento con i DD.MM. del 17.2.1997, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 21 maggio 1997.
Ciascun Istituto procederà, inoltre, a definire il piano di studi di ciascun corso di studi secondo le seguenti quote orario definite nel citato Regolamento:
l'85% del monte ore annuale dì ciascuna disciplina prevista dal vigente piano di studi di ordinamento o sperimentale costituisce la quota nazionale obbligatoria di ciascun curricolo, e, in quanto tale, non potrà subire ulteriori decrementi;
il restante 15% dei monte ore annuale di ciascuna disciplina rappresenta la quota obbligatoria riservata a ciascuna Istituzione scolastica.
Essa - nella fase di prima applicazione dell'art. 8 - assorbe in sé anche il valore di limite di flessibilità della quota nazionale ed ovviamente quella prevista dagli artt. 3 e 8 del Regolamento n. 323/99, attuativo della Legge n. 9/99 relativa all'elevamento dell'obbligo scolastico.
La quota dei 15% potrà essere utilizzata secondo le seguenti modalità:
a) conferma del monte ore annuale di ciascuna disciplina presente nel vigente piano di studi; in tal caso la quota del 15% è utilizzata dall'istituzione scolastica per aderire ai curricoli nazionali previsti dall’ordinamento o dai decreti autorizzativi della sperimentazione, già funzionante nell'a.s. 1999/2990;
b) realizzazione di compensazioni tra le attività e discipline previste dai piani di studio di ordinamento o sperimentali, al fine di adeguare anche temporaneamente l'insegnamento a specifiche esigenze degli allievi (cfr. sperimentazione dell’autonomia, ai sensi del D.M. 179/99); c) introduzione di nuove discipline, utilizzando i docenti in servizio in ciascun istituto, anche in attuazione dell'organico funzionale ove esistente in forma strutturale o sperimentale.
Le discipline di nuova introduzione potranno - in coerenza con l'identità del percorso formativo - essere utilizzate per facilitare l'orientamento e la mobilità dell'interno del sistema di istruzione e fuori di esso, nonché per valorizzare le diversità storiche, culturali e sociali esistenti nel Paese.
Non sono previste, pertanto, modifiche agli attuali piani di studio che comportino l'eliminazione di discipline o la riduzione del monte ore annuale di ciascuna disciplina sotto il tetto dell'85%. Tale indicazione si applica anche all'insegnamento della religione cattolica/attività alternative che fa parte integrante del curricolo.
All'interno del monte ore annuale obbligatorio, costituito dalla quota nazionale (85%) e dalla quota locale (15%), le istituzioni possono adottare e valorizzare specifiche modalità didattico-organizzative come la didattica laboratoriale, quella modulare, l'area di progetto, tese a favorire un processo di insegnamento/apprendimento motivato, consapevole e caratterizzato dalla reciproca responsabilità di chi insegna e di chi impara.
In tale quadro di riferimento l'eventuale mancata coincidenza dell'unità di insegnamento con l'unità oraria comporta l'utilizzazione delle frazioni di tempo con modalità da prevedere nel Piano dell'Offerta Formativa. Tale utilizzazione potrà essere realizzata anche avvalendosi degli strumenti di flessibilità previsti in regime di autonomia (ad esempio: anticipo inizio delle lezioni, articolazione del gruppo classe, recuperi individualizzati o collettivi, attività di sportello, esperienze di orientamento, riorientamento e scuola-lavoro, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività).
Va comunque assicurata l'esigenza che l'utilizzazione delle frazioni di tempo residue avvenga in attività didattiche relative alle discipline interessate dalla riduzione dell'orario anche se non coincidenti con la tradizionale lezione frontale in classe.
Le forme di flessibilità o modularità organizzativa possono essere legittimamente applicate anche all'insegnamento della religione cattolica/attività alternative, purché non incidano esclusivamente su tale insegnamento e operino nel rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo di riferimento.
Le istituzioni scolastiche comunicheranno ai Provveditorati agli Studi, previa delibera dei competenti Organi Collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio di Circolo o di Istituto), i curricoli articolati in quota obbligatoria nazionale e quota obbligatoria a loro riservata, indicando le modalità di utilizzazione dei docenti in servizio nell'istituto da attuarsi nei limiti dell'orario di servizio che ciascuno è tenuto a prestare presso le singole scuole e nel rispetto dei complessivi diritti ed obblighi contrattuali vigenti.
Gli Uffici scolastici periferici acquisiranno la documentazione per gli eventuali adempimenti di competenza concernenti la migliore utilizzazione del personale docente in coerenza con le scelte metodologiche e organizzative adottate nei Piani dell'offerta formativa.
Si rammenta che i Piani dell'Offerta Formativa, ai sensi del citato articolo, devono essere pubblici e consegnati agli alunni ed alle famiglie all'atto dell'iscrizione.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA MATERNA
Il regolamento attuativo dell'art. 8 del D.P.R. n. 275/99 - in attesa di una ridefinizione dell'orario di funzionamento in relazione agli standard, di cui comma 1, lettera f del medesimo articolo - conferma per la scuola dell'infanzia gli Orientamenti delle attività educative adottati con D.M. 3/6/1991 ed individua le modalità atte a garantire l'utilizzazione ottimale dell'organico dei docenti, da assegnarsi nella misura di due per ogni sezione funzionante ad otto-dieci ore nelle forme di flessibilità organizzativa e didattica, già avviate con la C.M. n.70 del 25 febbraio 1994 e ulteriormente specificate con la C.M. n. 99 del 12.4.1999. Le suddette modalità, da interpretarsi in base al quadro normativo attuale nell'ambito di una flessibilità organizzativa anche di circolo, hanno trovato la loro attuazione in un'equilibrata strutturazione delle attività di sezione e di intersezione a piccoli gruppi e individualizzate, con una modulazione oraria dei docenti ed un'articolazione flessibile della giornata educativa tali da poter rispondere in modo funzionale al progetto educativo e didattico della scuola.
Analoghe modalità flessibili possono essere individuate nell'utilizzazione di un solo docente per sezioni ad orario ridotto che, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio, è prevista in relazione a particolari situazioni esistenti ed è legata ad una fase transitoria, in attesa della nuova regolamentazione, tesa a favorire la più estesa frequenza delle scuole dell'infanzia.
In questo quadro va collocata l'articolazione dell'orario obbligatorio annuale complessivo, comprensivo della quota nazionale 85% e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche (15%). Al riguardo, nel confermare quanto previsto precedentemente nella parte relativa agli adempimenti delle scuole, va tenuto presente che nella scuola dell'infanzia non esistono discipline specifiche da compensare fra loro o da integrare, ma si realizza un complesso di attività interconnesse, rispetto alle quali l'utilizzazione della quota del 15% riservata alle istituzioni scolastiche costituisce una ulteriore possibilità di adeguare l'offerta formativa alle esigenze dei bambini e di tener conto delle opportunità offerte dal territorio.
Tale quota può essere utilizzata per introdurre nuovi linguaggi attualmente non previsti nel curricolo definito dagli Orientamenti delle attività educative (ad es. insegnamento di una lingua straniera), ovvero per potenziare l'identità della scuola, caratterizzandone l'intervento educativo e formativo in relazione a determinate valenze culturali (ad esempio rafforzando il legame con il territorio attraverso particolari progetti didattici, oppure facendo ricorso a specifici progetti laboratoriali. Inoltre potrebbero essere individuati itinerari differenziati per H rispetto e la valorizzazione delle diversità culturali o per il recupero di situazioni di svantaggio legate a particolari contesti ambientali.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA ELEMENTARE
In attesa della definizione degli standard, di cui all'art.8, comma 1 lettera f del D.P.R. n. 275/99, l'organizzazione delle attività didattiche della scuola elementare per l'A.S.2000-2001 farà riferimento ai vigenti programmi, alla normativa prevista dalla legge n.148/90 ed alle conseguenti disposizioni applicative, in particolare le CC.MM. 116/96 e 335/98, anche in relazione alla gestione flessibile degli organici funzionali, disposizioni tutte già in parte anticipatrici degli elementi di flessibilità oggi resi possibili dall'autonomia didattica e organizzativa.
In particolare, si forniscono le seguenti indicazioni:
1. la quota percentuale dell'85% del monte ore annuale di ciascuna disciplina, prevista per la fase di prima applicazione dell'art.8 del citato D.P.R., va necessariamente correlata con l'esperienza già in atto nella scuola elementare, che si basa sulla gestione delle soglie minime per ogni disciplina, previste dalla C.M. 271/91 e successive integrazioni adottate con le CC.MM. 116/96 e 335/98. Si sottolinea la necessità che, in ogni caso, il monte ore annuo complessivo delle discipline previste dai vigenti programmi sia mantenuto rigorosamente entro la soglia dell'85% dei tempo di funzionamento didattico di ogni scuola elementare, facendo in modo che ciascuna disciplina venga insegnata comunque con un tempo annuo non inferiore a quanto previsto dalle attuali soglie minime.
2. Per monte ore annuo si intendono i tempi totali di insegnamento delle singole discipline, sia della quota dell'85% sia del restante 15% per il curricolo obbligatorio affidato alle scuole, calcolati in ore di 60 minuti. A tal proposito si ricorda che per la scuola elementare l'orario delle lezioni è previsto dall'art. 130 del D.L.vo n. 297/94, commi 1, 3, 4, 5, 7. A tale scopo, la scuola elementare deve garantire la distribuzione settimanale delle lezioni in orario antimeridiano e pomeridiano, nonché un monte ore annuo delle lezioni calcolato, per ogni singola scuola, moltiplicando H tempo settimanale delle lezioni già previsto nell'anno scolastico 1999/2000 per 33 settimane. All'interno di questi criteri esplicitati le scuole possono naturalmente adottare tutti i criteri di flessibilità previsti dal regolamento per l'autonomia didattica e organizzativa n.275/99
3. Relativamente all'insegnamento della lingua straniera, in presenza di risorse e di competenze professionali adeguate, nella scuola elementare si potranno trasferire nell'organizzazione curricolare le innovazioni promosse con il progetto "Lingue 2000" distribuendo, in particolare, il monte ore di insegnamento lungo l'arco della scolarità elementare.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA MEDIA
Per la scuola media si forniscono le seguenti indicazioni con Circolare n. 196 del 4 agosto 1999 sono state diffuse linee operative di orientamento per le scuole medie che attuano l'assetto organizzativo dell'organico funzionale con l'intento di suggerire forme innovative di organizzazione didattica e di fornire indicazioni per l'utilizzazione flessibile delle risorse professionali.
Tali linee di orientamento, per quanto compatibili, possono essere assunte da tutte le scuole medie, anche se non organizzate secondo il modello dell'organico funzionale e ricondotte nell'ambito della flessibilità didattica e organizzativa offerta dal D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999.
Le sperimentazioni, introdotte ai sensi dell'art. 278 del D. L.vo n.297/94, conservano l'assetto a suo tempo autorizzato. Anche per le discipline inserite in via sperimentale sono consentite compensazioni nei limiti indicati dall'art. 3 del citato Regolamento.
Per l'insegnamento sperimentale della seconda lingua straniera è possibile prevedere forme di organizzazione che consentano di recepire le innovazioni più significative introdotte con H Progetto Lingue 2000. Particolare riguardo può essere posto all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere, applicando anche nel contesto curricolare le innovazioni introdotte con l'insegnamento non curricolare.
Si rammenta che dall'anno scolastico 1999-2000 i corsi ad indirizzo musicale sono stati ricondotti nell'ordinamento della scuola media, a norma dell'art. 11, comma 9 della legge n. 124/99.
Come specificato con C.M. n.202 del 6 agosto 1999, l'assetto ordinamentale definito con D.M. n. 201/1999 può essere esteso all'intero triennio previa apposita delibera del collegio dei docenti. Ciò consente di accelerare il passaggio al modello ordinamentale con il vantaggio della stabilità della dotazione organica e della migliore integrazione dell'insegnamento di strumento musicale nel piano dell'offerta formativa.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ORDINE TECNICO ED ARTISTICO
Per l'ordine tecnico e artistico il Regolamento prevede, altresì, la possibilità che gli istituti che adottano i curricoli di ordinamento o progetti sperimentali autonomi possano riconvertire i propri percorsi, adottando quelli coordinati a livello nazionale, nei limiti della dotazione organica determinata dai relativi decreti, emanati di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Tali progetti, infatti, costituiscono lo strumento idoneo utilizzato finora per l'aggiornamento dei percorsi formativi e per rispondere alle domande del sistema sociale e produttivo e sembrano, al momento, il migliore punto di riferimento proponibile alle scuole.
Si elencano, qui di seguito, i "progetti coordinati a livello nazionale" relativi all'ordine tecnico e artistico:
Tipologia istituto - Denominazione progetto
Agrari (Nuovo Cerere)
Agrari spec. Viticol. ed enolog. (Cerere)
Aeronautici (Alfa)
Nautici (Orione (2))
Nautici (Nautilus)
Geometri (Cinque)
Periti aziendali (Erica)
Programmatori (Mercurio)
Turistici I.T.Tur. (Iter)
Termotecnica, anche 1 ITG (Ergon termnotecnica)
Grafici (Tempt)
Minerari (Geo)
Fisica industriale, Energia nucleare (Fase)
Tecnologie alimentari (Tecnologie alimentari)
Industria tintoria (Chimico Tintorio)
Istituti tecnici industriali (Tecnologico)
Informatica ind. (Abacus)
Edilizia ( Edilizia)
Costruzioni aeronautiche (Ibis)
Commerciali (Brocca Ec. Az.)
Commerciali (Brocca Linguistico)
Geometri (Brocca Costruzioni)
Industriali (Brocca Sc. Tecnologico)
Attività sociali (Brocca Biologico)
Corsi serali (Sirio)
Licei Artistici e biennio Ist. d'arte (Brocca Artistico)
Licei Artistici (Progetto Leonardo)
Licei artistici (Progetto Michelangelo).
Si invitano le SS.LL. a dare la più ampia diffusione alla presente circolare.