|
|
Circolare Ministero Sanità 18 gennaio 2000, n. 13 Prot. 100/DGPS/4 Oggetto: Indicazioni per l'applicazione dei Regolamenti relativi all’esenzione per malattie croniche e rare Allo scopo di garantire una omogenea
applicazione della disciplina delle esenzioni per malattia sul
territorio nazionale ed assicurare la più ampia tutela degli
assistiti si forniscono le seguenti indicazioni. 1.
I presupposti normativi
La
disciplina delle esenzioni in relazione a
particolari condizioni di malattia, definita con due distinti
regolamenti in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, sostituisce il precedente
sistema previsto dal d.m. 1.2.91 (artt.
1, 2, 3 e 4) e da altre specifiche
disposizioni. Il
decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 “Regolamento
recante norme di individuazione delle
malattie croniche e invalidanti ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
lettera a) del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124”,
come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001 n.296 “Regolamento
di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, …..”
(G.U. n. 166 del 19 luglio 2001), individua le condizioni di
malattia croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione
dalla partecipazione al costo per le prestazioni di
assistenza sanitaria correlate. Il
decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 “Regolamento di
istituzione della Rete nazionale delle malattie rare e di
esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni
sanitarie ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b,) del decreto
legislativo 29 aprile 1998 n.124”
(S.O. alla G.U. n. 160 del 12 luglio 2001):
·
individua
le malattie rare;
·
prevede
l’istituzione di una Rete assistenziale dedicata, mediante la
quale sviluppare azioni di prevenzione, attivare la sorveglianza,
migliorare gli interventi volti alla diagnosi e alla terapia,
promuovere l’informazione e la formazione, nonché l’istituzione
del registro nazionale delle malattie rare, in coerenza con le
specifiche previsioni del Psn per il
triennio 1998-2000. Le
disposizioni previste per le diverse categorie di
invalidi (art. 6, commi 1 e 2 del d.m.
1.2.91) sono confermate fino all'entrata in vigore delle nuove
tabelle indicative delle percentuali di invalidità ed al
conseguente aggiornamento del regolamento delle malattie croniche e
invalidanti, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 6 del d.lgs.
n 124/1998. 2. I principi generali2.1 Individuazione
delle malattie e condizioni esenti
In entrambi i decreti le
malattie che danno diritto all’esenzione sono individuate sulla
base dei criteri dettati dal d.lgs.
n. 124/1998:
gravità clinica, grado di invalidità e
onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del
relativo trattamento. Per le malattie rare
un
criterio ulteriore è rappresentato dai dati di prevalenza italiani,
europei, statunitensi e di letteratura. Poiché, ad oggi, non esiste
una definizione universalmente accettata di malattia rara, nel
decreto sono state utilizzate, come
criterio di riferimento, le indicazioni del “Programma d'azione
comunitario sulle malattie rare 1999-2003”, che definisce
"rare" le malattie con una prevalenza inferiore a 5 per
10.000 abitanti nell’insieme della popolazione comunitaria. Ai
fini dell’esenzione sono individuate
·
51 malattie e condizioni, esenti ai sensi del
d.m.
n. 329/1999
e successive modificazioni;
·
284 malattie e 47 gruppi di malattie rare,
esenti ai sensi del d.m.
n. 279/2001. 2.2 Definizione
delle malattie e condizioni esenti
Le
malattie elencate negli allegati ai citati regolamenti sono
definite, nella maggior parte dei casi, secondo la Classificazione
Internazionale delle Malattie (ICD-9-CM
del 1997 -International Classification
of Diseases–IX–Clinical Modification-);
nel caso di condizioni per le quali non sia stato possibile fare
riferimento alla classificazione internazionale, è stata riportata
soltanto la definizione (es. “051 Soggetti nati con condizioni di
gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici”).
Per alcune malattie rare sono elencati anche i sinonimi più
frequenti; quando si tratta di gruppi di malattie, nella maggior
parte dei casi sono riportati esempi di malattie afferenti
al gruppo stesso. Entrambi i provvedimenti
introducono ex-novo un sistema di codifica uniforme a livello
nazionale che, ai fini dell'esenzione, consente di identificare in
modo univoco le malattie, i gruppi di malattie e le condizioni e
agevola le attività di verifica. Il d.m.
n. 329/1999
associa a ciascuna malattia e condizione esente uno specifico codice
numerico composto di due parti:
·
la
prima parte, di tre cifre, reca la numerazione progressiva della
malattia o della condizione;
·
la
seconda parte, composta di tre, quattro o cinque cifre, corrisponde
al codice identificativo della malattia secondo l’ICD-9-CM.
Sono stati utilizzati codici di categoria (a 3 caratteri), codici di
sotto-categoria (a 4 caratteri), codici di sotto-classificazione (a
5 caratteri). Inoltre, per talune malattie, sono stati utilizzati i
codici V della “Classificazione supplementare dei fattori che
influenzano lo stato di salute ed il ricorso alle strutture
sanitarie”; Nel
caso in cui la condizione individuata non sia
stata definita sulla base della classificazione ICD-9-CM,
il codice identificativo è composto soltanto dalle prime tre cifre.
Poiché
i sistemi di classificazione delle malattie attualmente
disponibili risultano insufficienti per identificare le singole
malattie rare, è stato predisposto uno specifico codice
alfanumerico che, rispettando l'ordine progressivo dei settori
previsti dalla classificazione ICD-9-CM, permette eventuali
confronti ed aggiornamenti. Il
codice alfanumerico si compone di sei caratteri:
·
il
primo carattere è la lettera "R" che indica che la
malattia è individuata come rara;
·
il
secondo carattere è una lettera che indica il settore della
classificazione ICD9-CM cui la malattia o il gruppo di malattie
appartiene (es. RFxxxx: la lettera F
corrisponde ad una malattia rara del settore 6 Malattie del sistema
nervoso e degli organi di senso -codici da 320 a 389-);
·
il
terzo carattere è costituito dal numero “0” nel caso di una
malattia singola e dalla lettera "G" quando il codice si
riferisce ad un gruppo di malattie (es. RF0xxx; RFGxxx);
·
i
successivi caratteri indicano la numerazione progressiva della
malattia o del gruppo di malattie comprese in ciascun settore (es.
RF0010, RFG010). Quando
il codice si riferisce ad un gruppo di malattie, tutte le malattie afferenti
allo stesso gruppo (anche quando non espressamente indicate in via
esemplificativa) sono identificate da quel medesimo codice. Tra
un codice e l’altro è mantenuta una riserva di codici utile a
consentire l’eventuale inserimento di ulteriori
malattie, classificate alla luce delle conoscenze scientifiche, nel
rispetto del criterio di classificazione. 2.3 Prestazioni erogabili in esenzioneEntrambi i provvedimenti
prevedono il diritto all’esenzione per le prestazioni individuate
tra quelle incluse nei livelli essenziali e uniformi di
assistenza nonché assoggettate alla partecipazione al costo
ai sensi della normativa vigente. Le prestazioni erogabili in
esenzione rispondono ai criteri di appropriatezza
ai fini del monitoraggio dell'evoluzione della malattia e di efficacia
ai fini della prevenzione degli ulteriori aggravamenti (art.
5, comma 2 del d.lgs. n.124/1998). Il d.m.
n. 329/1999
e
successive modificazioni definisce l’insieme
di prestazioni per ogni malattia e condizione, tenendo conto delle
necessità di monitorare gli effetti collaterali del trattamento e
di prevenire le complicanze più frequenti. Per
la maggior parte delle malattie e condizioni, le prestazioni sono
individuate tra quelle incluse nel d.m.
22 luglio 1996 “Prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del servizio
sanitario nazionale e relative tariffe” e successive
modificazioni. Fanno
eccezione alcune prestazioni la cui codifica deve essere
identificata di volta in volta sulla base del quadro clinico del
singolo soggetto (es. Radiografia convenzionale segmentaria
del/i distretto/i interessato/i). Per
alcune particolari malattie e condizioni (es. Fibrosi
cistica, Sclerosi multipla, Soggetti affetti da pluripatologie…)
non sono identificate le singole prestazioni erogabili in esenzione
in quanto le necessità dei soggetti affetti sono estese e
variabili. Il medico di fiducia, pertanto, le individuerà di volta
in volta in relazione alle specifiche
condizioni cliniche. Ciò garantisce una migliore tutela del
paziente e una maggiore flessibilità applicativa da parte del
medico. Il
decreto n. 329/1999 non prevede l'esenzione per le prestazioni
finalizzate alla diagnosi della malattia: il diritto all'esenzione
è riconosciuto per la malattia già accertata. Il d.m.
n. 279/2001,
a causa della varietà e della complessità delle manifestazioni
cliniche di ciascuna malattia, non definisce puntualmente le
prestazioni erogabili in esenzione, ma prevede che siano erogate in
esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il
trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la
prevenzione degli ulteriori aggravamenti. In
considerazione dell’onerosità e della complessità dell’iter
diagnostico per le malattie rare, l’esenzione è estesa anche
·
ad
indagini volte all'accertamento delle malattie rare;
·
ad
indagini genetiche sui familiari dell'assistito, eventualmente
necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica.
Tale disposizione si basa sulla considerazione che la maggior parte
delle malattie rare è di origine
genetica e che il relativo accertamento richiede indagini, a volte
sofisticate e ad elevato costo, da estendere anche ai familiari
della persona affetta. Le
modalità prescrittive
delle prestazioni sono riportate più avanti (paragrafo 4.3). I
provvedimenti non considerano le prestazioni di assistenza
protesica e integrativa e di assistenza
farmaceutica che sono regolamentate da altre norme specifiche
[1]
. Alcune
condizioni precedentemente esentate ai
sensi degli artt. 3 e 5 del d.m.
1.2.91 sono escluse dalla partecipazione al costo ai sensi dell'art.
1, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 124/1998
[2]
. Le
prestazioni correlate alle malattie e condizioni identificate dai
due provvedimenti sono erogabili in esenzione in qualsiasi regime di
erogazione
[3]
(e quindi anche in pronto soccorso, qualora norme regionali
prevedano la partecipazione al costo per le prestazioni non seguite
da ricovero). Con
riferimento alle prestazioni connesse alle attività di donazione
d'organo, si segnala che l'esclusione dalla partecipazione al costo
riguarda non solo le prestazioni connesse all'atto della donazione,
ma anche quelle finalizzate
al controllo della funzionalità dell'organo residuo. E’
previsto che entrambi i decreti siano aggiornati con riferimento
allo sviluppo delle linee guida e all’evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche. 3.
Le modifiche al d.m.
n. 329/1999
L’entrata
in vigore del decreto
n. 279/2001
sulle malattie rare e del decreto n.296/2001 ha comportato le
seguenti modiche alla disciplina originariamente contenuta nel
decreto n.329/1999. 3.1 Il decreto sulle malattie rare (d.m.
n. 279/2001)
Ø
I
soggetti già esenti (ai sensi del d.m.
1 febbraio 1991 richiamato dall’art. 7, comma
4, del d.m.
329/1999)
per Angioedema ereditario, Dermatomiosite,
Pemfigo e pemfigoidi,
Anemie congenite, Fenilchetonuria ed
errori congeniti del metabolismo, Miopatie congenite, Malattia di Hansen,
Sindrome di Turner, Spasticità
da cerebropatia e Retinite pigmentosa
acquisiscono il diritto all'esenzione per le prestazioni previste
dal regolamento sulle malattie rare.
Ø
Le
malattie di seguito elencate sono state
incluse tra le malattie rare nell’allegato 1 al d.m.
n.279/2001 e, pertanto, sono state escluse dall’allegato al d.m.
n. 329/1999:
·
Sindrome di Budd-Chiari, già prevista nell’ambito
della condizione “002 Affezioni
del sistema circolatorio”;
·
Sindrome di Lennox-Gastaut, già prevista nell’ambito della
condizione “017 Epilessia”;
·
Ipercolesterolemia familiare
omozigote tipo IIa e IIb, già prevista nell’ambito della condizione “025
Ipercolesterolemia familiare
omozigote e eterozigote tipo IIa e IIb;
Ipercolesterolemia primitiva poligenica;
Ipercolesterolemia familiare combinata; Iperlipoproteinemia
di tipo III”;
·
Corea di Huntington, già
prevista nell’ambito della condizione “038
Morbo di Parkinson e altre malattie
extrapiramidali”;
·
Anemie emolitiche
ereditarie, già prevista come condizione
004;
·
Connettivite mista, già prevista come condizione
010;
·
Disturbi
interessanti il sistema immunitario: immunodeficienze congenite e
acquisite determinanti gravi difetti
delle difese immunitarie con infezioni recidivanti (escluso:
Infezioni da HIV), già prevista come condizione 015;
·
Malattie da difetti
della coagulazione, già prevista come condizione 033;
·
Poliarterite nodosa, già prevista come condizione
043. 3.2
Il decreto di
aggiornamento (d.m.
n. 296/2001)
Il
decreto di aggiornamento ha apportato le
seguenti modifiche: “002
Affezioni del sistema circolatorio”
Sono
stati differenziati tre gruppi di
soggetti con i corrispondenti codici di malattia ICD-9-CM e sono
state elencate le relative prestazioni in esenzione:
·
Soggetti affetti da malattie cardiache e del
circolo polmonare
·
Soggetti affetti da malattie cerebrovascolari
·
Soggetti affetti da
malattie delle arterie, arteriole,
capillari, vene e vasi linfatici Tale
suddivisione consente di differenziare le prestazioni in base alle
differenti patologie, per garantire una maggiore appropriatezza.
Qualora
esigenze di tipo organizzativo o di controllo lo richiedano, i tre
gruppi, ai fini della prescrizione, potrebbero essere identificati
dal codice progressivo come di seguito: A02
Malattie cardiache e del circolo polmonare B02
Malattie cerebrovascolari C02
Malattie delle arterie, arteriole,
capillari, vene e vasi linfatici Tali
codici consentirebbero l’identificazione sia della condizione che
dello specifico gruppo di soggetti, senza modificare le modalità
prescrittive indicate dal d.m.
n. 329/1999 (tre caratteri per la codifica di esenzione
sulla ricetta). “013
Diabete mellito” E’
stata inserita in aggiunta la prestazione “14.34 “Riparazione
di lacerazione della retina mediante fotocoagulazione
con argon (laser)”, alternativa alla prestazione di cui al
codice 14.33, già in esenzione; tale modifica introduce una
prestazione attualmente più utilizzata
nel trattamento della retinopatia non
proliferante, preproliferante e
proliferante, complicanze frequenti nei soggetti diabetici. La
prestazione di cui al codice 89.11 è
stata sostituita, a correzione di un errore materiale, dalla
prestazione “95.26 Tonografia, test
di provocazione e altri test per il glaucoma”. “016
Epatite cronica (attiva)”
La
dizione “In caso di trattamento con Interferone (1 volta/anno,
prima del trattamento)” è stata modificata in “In caso di
trattamento con Interferone”. La
modifica tiene conto delle esigenze di monitorare il trattamento con
interferone: la frequenza delle prestazioni per il monitoraggio viene
demandata alla valutazione del medico prescrittore.
“019
Glaucoma” La
prestazione di cui al codice 89.11 è stata sostituita, a correzione
di un errore materiale, dalla prestazione “95.26 Tonografia,
test di provocazione e altri test per il glaucoma”. “023
Insufficienza renale cronica” Le
prestazioni in esenzione sono state differenziate
in relazione a tre diversi stati clinici, come di seguito
individuati:
“027
Ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito
(grave)” E’
stata inserita in aggiunta la prestazione
“90.15.2. Corticotropina
(ACTH)”. “ 031
Malattia ipertensiva (II e III stadio O.M.S.)” Tale
condizione è stata riformulata in “031
Ipertensione arteriosa”. La
modifica estende l’esenzione per alcune prestazioni (individuate
dal d.m. n. 329/1999) anche a quei
soggetti che, pur presentando una condizione clinica di minore
gravità, hanno necessità relativamente frequente di prestazioni
per la prevenzione delle eventuali complicanze. Qualora
esigenze di tipo organizzativo o di controllo lo richiedano, la
condizione clinica di minore gravità (ipertensione senza danno d’organo)
potrebbe essere identificata dal codice progressivo “A31”,
ottenuto sostituendo il numero 0 iniziale con la lettera A. E’
stata inserita in aggiunta la prestazione “89.61.1 Monitoraggio
continuo [24 Ore] della pressione arteriosa”. “044 Psicosi” Sono
state inserite in aggiunta:
“047
Sclerosi sistemica (progressiva)” Alcune
prestazioni sono state sostituite (codici 87.41.1;
88.72.2; 89.50), altre sono state eliminate (codici 45.23;
88.73.5; 88.77.2; 89.32; 90.52.2; 90.60.2; 87.44.1; 88.72.1; 89.52),
altre sono state inserite in aggiunta (codici 88.74.5; 90.16.3;
90.38.4; 90.46.5; 90.72.3; 87.61; 93.18.1; 93.39.1, 89.38.3). “048 Soggetti affetti da patologie neoplastiche
maligne”
Tale
condizione è stata riformulata in “048 Soggetti affetti da
patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto”.
La
modifica della denominazione, confermando un indirizzo applicativo
già seguito ed attuato da numerose regioni e aziende sanitarie
locali, è volta a chiarire l’intenzione, già implicita nel d.m.
n.329/1999, di riconoscimento dell’esenzione ai soggetti con:
1.
tumori
ben definiti sul piano istomorfologico,
dei quali non può essere previsto al momento della diagnosi il
successivo comportamento clinico. Si considerano appartenenti a
questa categoria i tumori che hanno una sede particolarmente
delicata e/o un’accentuata invasività
locale con conseguenti danni sulle strutture circostanti (es. gli
adenomi ipofisari secernenti o non secernenti);
2.
tumori
che, inizialmente ben definiti istomorfologicamente,
presentano una evoluzione non prevedibile, sia dal punto di vista anatomopatologico
che per il comportamento clinico (lesioni inizialmente benigne che
possono evolvere in lesioni maligne, come la sequenza adenomi colorettali
– carcinoma colorettale). “050 Soggetti in
attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas,
midollo, cornea)”
“052 Soggetti sottoposti a trapianto (rene,
cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo)”
Per
ambedue le condizioni sono state individuate in esenzione “le
prestazioni sanitarie appropriate per il
monitoraggio delle patologie di cui sono affetti e delle loro
complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli
ulteriori aggravamenti”, anziché ”tutte le prestazioni
sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza”. La
modifica è stata apportata allo scopo di uniformare, nell’ambito
delle condizioni con analoghe esigenze assistenziali,
le prestazioni erogabili in esenzione. E’
stata inserita la malattia “056.245.2 Tiroidite
di Hashimoto” con le correlate
prestazioni. Il
testo coordinato, che riporta l’elenco delle malattie
croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla
partecipazione al costo, previste dal decreto n. 329/1999 come
modificato dal decreto n. 296/2001 e dal decreto n. 279/2001, è
pubblicato in questa stessa G.U.. 4. Gli indirizzi applicativiL’applicazione
della nuova disciplina in materia di
esenzioni
per particolari malattie e condizioni richiede un rilevante impegno programmatorio
ed organizzativo da parte delle regioni e province autonome e delle
aziende sanitarie locali. Il
rispetto dei diritti riconosciuti ai cittadini esige, inoltre, un’attenta
attività di informazione rivolta alla
popolazione e ai soggetti a vario titolo coinvolti nell’applicazione
della normativa. In
tale contesto, dovranno essere curati, in
particolare, i seguenti aspetti:
·
l’informazione
di contenuto tecnico diretta a tutti gli operatori del sistema (certificatori,
prescrittori, erogatori) con l’obiettivo
di rendere omogenei i comportamenti nella applicazione dei decreti;
·
il
coinvolgimento dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri
di libera scelta (PLS), che sono chiamati a svolgere un importante
ruolo in tutto il processo di attuazione della nuova disciplina;
·
la
definizione delle modalità di accesso dei cittadini;
·
l'informazione
di contenuto generale indirizzata ai cittadini;
·
la
rilevazione dei dati relativi agli esenti per patologia. 4.1
Riconoscimento del diritto all’esenzione
Il
diritto all’esenzione è riconosciuto dall’azienda sanitaria
locale di residenza dell’assistito sulla base della
certificazione della malattia. Le
procedure di riconoscimento devono essere definite in modo da
evitare ogni possibile disagio al cittadino e prevenire la
moltiplicazione degli accessi alle strutture sanitarie. Per le malattie croniche e invalidanti
le certificazioni valide per il riconoscimento del diritto all’esenzione
devono riportare la diagnosi
e possono essere rilasciate da:
·
le
aziende sanitarie locali;
·
le
aziende ospedaliere, compresi gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico e privato assimilati alle
aziende ospedaliere ai sensi dell'art.1 comma 3, del d.lgs.
n. 269/1993;
·
gli
enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge n. 833/1978;
·
gli
Istituti di ricovero ecclesiastici classificati di cui all'art. 41,
legge n. 833/1978;
·
gli
Istituti di ricovero ecclesiastici non classificati e le Istituzioni
a carattere privato, riconosciuti presidi delle aziende sanitarie
locali ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge n.833/1978;
·
le
Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione
europea. Sono,
altresì, valide ai fini del riconoscimento dell'esenzione:
·
le
certificazioni rilasciate da commissioni mediche degli ospedali
militari;
·
la
copia della cartella clinica rilasciata dalle strutture di cui
sopra;
·
la
copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento di invalidità;
·
la
copia della cartella clinica rilasciata da Istituti di ricovero
accreditati e operanti nell’ambito del Ssn,
previa valutazione del medico del distretto. In
relazione all'organizzazione
regionale e locale, è possibile utilizzare ai fini del
riconoscimento dell’esenzione le diagnosi contenute nelle SDO,
ferma restando l'osservanza delle disposizioni riguardanti la
raccolta, il trattamento e la sicurezza dei dati sensibili (ai sensi
della legge n.675/1996 e successive modificazioni e delle relative
autorizzazioni provvisorie). Le
regioni possono prevedere il coinvolgimento di
specifiche categorie di specialisti per il riconoscimento di
particolari condizioni di malattia (es. malattie
neurologiche, psichiatriche). Per le malattie
rare, la diagnosi di malattia rara deve essere certificata
da un presidio della Rete. Nella
fase transitoria, tra l’entrata in vigore del decreto e l’individuazione
dei presidi da parte delle regioni (a tal fine la norma prevede il
termine ordinatorio di 45 giorni), possono
essere considerate valide ai fini dell’esenzione, per i cittadini
che la richiedono, le certificazioni riportanti la diagnosi di
malattia rara effettuata dalle stesse strutture prima indicate per
le malattie croniche, purché rilasciate prima della data di entrata
in vigore del provvedimento. In
tutti i casi in cui la certificazione non consenta l’identificazione
univoca della malattia rara inclusa nell’allegato 1 al decreto, è
opportuno che la stessa certificazione e la codifica siano
verificate da personale medico qualificato ed esperto. In alternativa,
l’azienda sanitaria locale che rilascia l’esenzione può
chiedere indicazioni allo stesso presidio che ha effettuato la
diagnosi, qualora sia possibile in tempi brevi e senza creare disagi
al cittadino. A
regime, la certificazione rilasciata dal presidio ai fini
dell’esenzione deve riportare, oltre alla definizione, anche il
codice identificativo della malattia o del gruppo di malattie a cui
la stessa afferisce, come definito nell’allegato
1 al dm n. 279/2001. 4.2 Attestazione dell’esenzione.
L’attestato
che dà diritto a fruire, in tutto il territorio nazionale, di
prestazioni in esenzione, è rilasciato
dall’azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito. Entrambi i decreti prevedono che l’attestato
rechi, in forma codificata, le malattie e le condizioni per le quali
è riconosciuto il diritto all’esenzione. Per le malattie croniche e invalidanti, inoltre,
allo scopo di semplificare le attività prescrittive
e consentire al cittadino di esercitare compiutamente il proprio
diritto all'esenzione, l’attestato deve riportare:
·
l'elenco
(eventualmente anche in allegato) delle prestazioni sanitarie
erogabili in esenzione correlate alla malattia;
·
l’eventuale
limite temporale di validità. L'eventuale
inserimento nell’attestato di ulteriori
dati rispondenti ad esigenze di livello regionale/locale dovrà
essere valutato nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela
dei dati personali. Al riguardo, la valutazione dovrà tenere conto
delle disposizioni previste da norme specifiche per singole malattie
o condizioni (AIDS – legge n. 135/1990). Si
sottolinea che il d.m.
n. 329/1999 e successive modifiche non fissa
limiti temporali di validità per gli attestati. Per
la condizione di cui al codice 040, tuttavia, il diritto all’esenzione
è espressamente limitato ai primi tre anni di vita: ne consegue che
anche l’attestato dovrà scadere con il compimento del terzo anno
da parte del soggetto interessato. Inoltre, per alcune
malattie e condizioni, le regioni e province autonome possono
prevedere attestati di durata limitata, sulla
base di criteri clinici e/o organizzativi. Per
quanto concerne gli aspetti clinici (specifica patologia esentata,
particolare forma clinica e risposta alla terapia) occorre fare
riferimento a linee guida cliniche validate
a livello nazionale (es. linee guida della commissione oncologica
nazionale), a fonti di letteratura riconosciute a livello nazionale
ed internazionale, a dati epidemiologici. Per quanto riguarda gli
aspetti organizzativi, occorre tenere conto delle specifiche
attività di monitoraggio e controllo, già avviate a livello locale
o da realizzare (a tale proposito si rimanda al paragrafo 5, “048
Soggetti affetti da patologie neoplastiche…..”).
Per
alcune malattie tutelate da altre norme specifiche, es. il diabete
mellito e la fibrosi cistica, il nuovo
attestato di esenzione affianca, ma non sostituisce, le tessere
personali, previste dalle relative norme
[4]
,
che danno diritto ad usufruire di prestazioni ulteriori rispetto a
quelle contemplate dal d.m. n. 329/1999. Per le malattie rare, l’azienda
sanitaria locale di residenza, prima di rilasciare l’attestato, deve
acquisire il consenso scritto dell’assistito al trattamento dei
dati da parte di soggetti erogatori di
prestazioni, pubblici e privati, accreditati dal Ssn.
Poiché
l’art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445 vieta la dichiarazione sostitutiva dei certificati
medici, in nessun caso è possibile adottare l’autocertificazione
della diagnosi della malattia, salvo diverse disposizioni della
normativa di settore. 4.3 Prescrizione delle prestazioniLa
prescrizione deve riportare sempre il codice della malattia. Per le malattie croniche e invalidanti, il
medico deve riportare nella prescrizione delle prestazioni le prime
tre cifre del codice identificativo della condizione di
esenzione, così come previsto dall’accordo tra Ministero
della sanità, regioni e province autonome, MMG e PLS (allegato A). Le
prestazioni in esenzione devono essere selezionate tra quelle
individuate per ciascuna malattia, secondo
criteri di efficacia ed appropriatezza
rispetto alle condizioni cliniche individuali. Si fa presente,
infatti, che l’elenco delle prestazioni correlate non costituisce
un protocollo di monitoraggio delle malattie e condizioni, né una
linea guida per il loro trattamento. Per le malattie rare, il
medico deve riportare nella prescrizione delle prestazioni il codice
identificativo completo della malattia o del gruppo di malattie. Le
prestazioni erogabili in esenzione sono prescritte secondo criteri di
efficacia e di appropriatezza
rispetto alle condizioni cliniche individuali, sulla base di
protocolli definiti dai centri di riferimento ed in collaborazione
con i presidi della Rete, ove esistenti. Le
prestazioni finalizzate alla diagnosi di malattia rara sono erogate
in esenzione a condizione che:
·
il sospetto diagnostico sia formulato da un medico
specialista del Servizio sanitario nazionale;
in tal caso, l’assistito è indirizzato dallo stesso medico, in
base alle indicazioni del competente centro interregionale di
riferimento, al presidio della Rete in grado di garantire la
diagnosi della specifica malattia o del gruppo di malattie;
·
le
prestazioni siano effettuate presso presidi della Rete
specificamente qualificati per quella specifica malattia o gruppo di
malattie cui la stessa afferisce. Inoltre,
le indagini genetiche sui familiari dell’assistito, qualora
necessarie ai fini della diagnosi di malattia rara di
origine ereditaria, sono erogate in regime di esenzione dai
presidi della Rete. I relativi oneri sono a totale carico dell’azienda
sanitaria locale di residenza dell'assistito
con sospetto diagnostico di malattia rara. In
tutti i casi di sospetto diagnostico di
malattia rara, si suggerisce che le prescrizioni di prestazioni
finalizzate alla diagnosi, rilasciate ad assistiti ancora privi dell’attestato
di esenzione, riportino il riferimento al d.m.
279/2001. L’obbligo
di compilazione di ricette distinte per prestazioni erogabili in
esenzione e non, già previsto dalla precedente normativa, è
confermato per esigenze di controllo e di contabilizzazione. 5.
Specifiche indicazioni applicative
Al
fine della corretta applicazione della normativa per l’esenzione,
si forniscono alcune specifiche indicazioni in parte già concordate
con le regioni durante la fase di prima applicazione del decreto n.
329/1999.
Ø
Quota
fissa per ricetta Le
prestazioni contrassegnate con l’asterisco non sono assoggettate
al pagamento della quota fissa da parte del cittadino esente ai
sensi del d.m. n. 329/1999 e successive
modifiche, in qualsiasi regime erogate. Poichè
l’articolo 68, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
esclude il pagamento della quota fissa soltanto per le prestazioni
specialistiche ambulatoriali, l’asterisco viene
mantenuto per estendere tale esclusione anche alle prestazioni
erogate in altri regimi. Infatti,
il decreto n. 329/1999 e successive modifiche individua
le prestazioni esenti tra quelle incluse in tutti i livelli di
assistenza (non soltanto in quello di assistenza specialistica) e
assoggettate alla partecipazione al costo, erogate anche in regimi
diversi da quello ambulatoriale.
Ø
Visita
specialistica La
prestazione “89.01 Anamnesi e valutazione definite brevi -
Storia e valutazione abbreviata, visita successiva alla prima”,
come definita dal decreto ministeriale 22 luglio 1996, corrisponde
alla visita specialistica di controllo. Per i soggetti esenti
le visite necessarie a monitorare la malattia devono
intendersi quali visite di controllo identificate dal codice 89.01. Pertanto,
l’assistito esente ai sensi del d.m.
n. 329/1999 e successive modifiche ha
diritto alle “visite” specialistiche di controllo necessarie al
monitoraggio della malattia e delle sue complicanze e alla
prevenzione degli ulteriori aggravamenti, anche se accede per la
prima volta ad una struttura e/o ad una disciplina specialistica
diversa da quella di riferimento per la diagnosi della malattia
esente. Qualora
l’assistito debba effettuare una visita
non riferita alla malattia esente o alle sue complicanze è tenuto a
partecipare al costo della prestazione secondo le disposizioni
vigenti.
Ø
Soggetti
in trattamento terapeutico Per
i soggetti che presentino, al momento della certificazione, valori
funzionali dell’organo interessato nel range
di normalità per effetto della terapia, il medico di medicina
generale, se necessario, informerà lo specialista sulle condizioni
precedenti il trattamento sulla base della scheda sanitaria
individuale
[5]
.
Ø
“002
Affezioni del sistema circolatorio (escluso: .453.0 Sindrome
di Budd-Chiari)” -
Il codice
“410 infarto miocardico acuto”
non è riportato specificatamente tra le malattie che danno diritto
all’esenzione. Tuttavia,
il codice“414.8 altre
forme specificate di cardiopatia ischemica
cronica” (cfr.
ICD9-CM) è già incluso nella condizione 002
e comprende anche l’infarto
cardiaco, qualora questo assuma le caratteristiche di una condizione cronica o il soggetto presenti sintomi dopo 8 settimane
dalla data dell’evento. -
Si ritiene opportuno precisare che la visita di sorveglianza della
terapia anticoagulante è identificata dal
codice 89.01 e, pertanto, è già prevista in esenzione per
tale condizione.
Ø
“013 Diabete mellito”
L’allegato
1 al decreto di aggiornamento riporta la
prestazione “14.34 Riparazione di lacerazione della retina
mediante fotocoagulazione con
Argon(laser)” che include il trattamento per la retinopatia
diabetica.
Ø
“014
Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da
alcool" L'esenzione
non è riferita alla condizione di dipendenza intesa quale malattia,
bensì alle specifiche malattie ad essa
correlate.
Ø
“020
“Infezione da HIV” -
L’ICD9-CM classifica l’infezione da HIV2 con il codice 079.53,
aggiuntivo al codice 042 Infezione da virus della
immunodeficienza umana. Ai fini dell’esenzione l’infezione
da HIV2, pertanto, sarebbe identificata da “020.042.079.53”. Poichè
l’articolo
2, comma 2, del d.m. n. 329/1999 dispone
che sull’attestato venga riportato il
codice di esenzione fino a otto cifre, di cui le prime tre
indicano la numerazione progressiva delle malattie e le successive
cinque corrispondono alla classificazione ICD-9-CM, si ritiene che l’infezione
da HIV2 possa essere identificata, ai fini dell’esenzione,
soltanto con il codice 020.079.53. Tale codifica, pur
permettendo di identificare la malattia, consente di non superare le
otto cifre. -
L’esenzione per i soggetti con stato infettivo asintomatico
da virus da immunodeficienza umana (HIV), di cui al codice V08,
è esplicitamente prevista nel regolamento.
Ø
“023
Insufficienza renale cronica” Si
precisa che “Per i soggetti in trattamento dialitico” (in
tale condizione clinica sono inclusi sia i soggetti in trattamento
dialitico peritoneale, sia quelli in trattamento dialitico
extracorporeo), “le prestazioni sanitarie
appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affetti
e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione
degli ulteriori aggravamenti”, indicate dal d.m.
n.296/2001, includono anche le prestazioni già previste per tali
soggetti dal d.m. n.329/1999.
Ø
“031
Ipertensione arteriosa" Al
fine del riconoscimento di esenzione per “ipertensione
arteriosa”
[6]
,
deve essere certificata la presenza o meno del danno d’organo al
fine della corretta attribuzione delle prestazioni correlate.
Ø
“048
“Soggetti affetti
da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento
incerto” Si
ritiene utile riportare esempi di modalità
operative, individuate da alcune regioni, in merito al termine di
validità dell’attestato per tale condizione:
·
cinque
anni dalla data di prima diagnosi della patologia neoplastica. Alla scadenza
di tale periodo gli uffici del distretto potranno rinnovare tale
attestato sulla base della certificazione rilasciata dal centro
pubblico che ha in cura il soggetto, attestante la necessità di
ulteriore monitoraggio clinico e/o di ulteriori esami strumentali o
di laboratorio per il follow up;
·
dieci
anni dalla data di prima diagnosi della patologia neoplastica. Oltre
il decimo anno l’esenzione viene
eventualmente confermata previa certificazione da parte del centro
oncologico di riferimento dipartimentale e le prestazioni in
esenzione saranno quelle previste da protocolli specifici concordati
con il medico di medicina generale;
·
durata
illimitata in relazione a criteri clinici riguardanti la specifica
patologia, la particolare forma clinica e la rispondenza alla
terapia.
Ø
“049
Soggetti affetti da pluripatologie che
abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione
di più organi e/o apparati e riduzione dell'autonomia personale
correlata all'età risultante
dall'applicazione di convalidate scale di valutazione delle
capacità funzionali” Si
ritiene opportuno, in questa sede, fornire alcune informazioni relative
alle esperienze condotte nel corso del primo anno di
applicazione del d.m. n. 329/1999 per l’accertamento
della condizione 049. Occorre,
innanzitutto, tenere presente che le scale di valutazione attualmente
disponibili sono validate solo per una
stima di specifiche capacità funzionali e per particolari fasce di
età o perché già utilizzate con finalità diverse da quelle del
riconoscimento del diritto all’esenzione (ad es,
per valutare l’ammissione in RSA, in ADI o per valutare il carico
assistenziale nell’ambito della definizione di rette di degenza). Alla
data del 15 luglio 2001, risulta che 14
regioni hanno fornito indicazioni alle aziende sanitarie locali sul
riconoscimento del diritto all’esenzione per la condizione di cui
al codice 049. I
percorsi individuati per giungere a tale riconoscimento e i soggetti
coinvolti sono:
1.
MMG o PLS àMedico
di distretto àCommissione
ai sensi della legge n. 104/1992 ( in alcune realtà locali l’attivazione
della commissione avviene solo nei casi in cui il medico del
distretto lo ritenga necessario);
2.
Commissione
ai sensi della legge n. 104/1992 o Unità di valutazione multidisciplinare;
3.
Medico medicina generale o pediatra di libera
scelta àUnità
di valutazione multidisciplinare;
4.
Unità di valutazione multidisciplinare
o Commissione di invalidità;
5.
MMG o PLS àmedico
specialista pubblico (geriatra o internista o fisiatra). Nella
maggior parte dei casi il medico di medicina generale è parte
integrante ed essenziale del percorso. In tali casi la valutazione
del profilo di autonomia è affidata allo
stesso gruppo multidisciplinare che
valuta il soggetto per l’accesso ai servizi di rete residenziali,
semiresidenziali e domiciliari integrati. Tra
gli strumenti più utilizzati vi è la SVAMA (Scheda per la
valutazione multidimensionale delle
persone adulte e anziane), nella versione composta di due
sottoschede: una per la valutazione sanitaria e l’altra per la
valutazione cognitiva e funzionale. In
questo caso le indicazioni regionali prevedono che rientrino nella
condizione di cui al codice 049 i soggetti che presentino più di
tre patologie, ed una riduzione dell’autonomia corrispondente a
un punteggio Barthel mobilità >15
e/o una situazione funzionale corrispondente a un punteggio Barthel
ADL >15. In
altre regioni la presenza di più patologie e la riduzione dell’autonomia
personale è valutata dalla Commissione
nominata ai sensi della legge n. 104/1992, con gli stessi strumenti
utilizzati per il riconoscimento dello stato di handicap. Ancora
altre danno l’indicazione di procedere
alla sperimentazione di sistemi di valutazione che prevedano l’utilizzo
integrato di scale e/o strumenti utilizzati per la valutazione ai
fini del riconoscimento dell’invalidità I
soggetti finora riconosciuti esenti per la condizione di cui al
codice 049 risultano essere, per la maggior parte, soggetti in
attesa del riconoscimento dell’invalidità, soggetti non inseriti
nelle liste di attesa per il trapianto, in particolare perchè
in condizioni cliniche di ineleggibilità, soggetti in età
pediatrica con patologie acquisite.
Ø
Ipogonadismi
congeniti Gli
ipogonadismi congeniti non sono
specificamente elencati nell’allegato 1 al d.m.
n. 329/1999; tuttavia, qualora determinino gravi deficit fisici,
sensoriali e neuropsichici possono
essere ricondotti alla condizione “051 Soggetti nati con
condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali
e neuropsichici”.
Ø
Spasticità
da cerebropatia Tale
condizione, già prevista dal d.m.
1.2.91, non è individuata come tale nell’allegato alle malattie
rare, in quanto rappresenta un esito di
alcune patologie ad interessamento neurologico. Nell’allegato,
tuttavia, sono previste la maggior parte delle malattie che possono
determinare una condizione di “spasticità”.
Ø
Liste
di attesa per trapianto di organo I
soggetti esenti per malattie croniche e rare che devono
essere inseriti nelle liste di attesa per
il trapianto di organo hanno diritto all’esenzione dalla
partecipazione al costo per le prestazioni necessarie
all'iscrizione.
IL MINISTRO
(Prof. Girolamo Sirchia) ALLEGATO A Accordo
tra il Ministero della sanità, il Coordinamento delle Regioni e
delle Province autonome, la Federazione dei Medici di medicina
generale (FIMMG) e la Federazione dei Pediatri di libera scelta (FIMP) Il Ministero della sanità, le Regioni e le
Province autonome, la Federazione dei Medici di medicina generale (FIMMG)
e la Federazione dei Pediatri di libera scelta (FIMP) Considerata l'esigenza di
garantire la più ampia tutela ai cittadini nei termini e con le modalità
previste dal decreto ministeriale n.329/99 evitando ogni disagio
agli assistiti; Esaminate le problematiche
in ordine all'applicazione del
decreto; Considerato il ruolo strategico
dei Medici di medicina generale (MMG) e dei Pediatri di libera
scelta (PLS); Valutata l’esigenza
di promuovere la massima collaborazione tra tutti i soggetti
coinvolti e di semplificare le procedure; Convengono
quanto segue:
1)
le Regioni e le Province autonome si impegnano a
promuovere attività di informazione rivolte a tutti gli operatori
coinvolti nell'applicazione del D.M. 329/99, con particolare
riferimento ai medici e ai pediatri di famiglia ed agli specialisti
del Ssn;
2)
le Regioni e le Province autonome si impegnano a
riportare nell'attestato di esenzione, oltre al codice di esenzione
delle patologie, l'elenco delle prestazioni esenti. L’attestato
dovrà comunque essere predisposto in
modo da garantire il rispetto della privacy del cittadino;
3)
al fine di evitare disagi ai cittadini e inutili
ripetizioni di accertamenti, nella fase di verifica delle esenzioni
riconosciute ai sensi della normativa previgente
(soprattutto con riguardo alla malattia ipertensiva), la FIMMG e la
FIMP si impegnano a promuovere, presso i MMG e i PLS, comportamenti
volti a:
a)
supportare gli assistiti nella valutazione della documentazione clinica in loro
possesso utile ai fini del riconoscimento della condizione che dà
diritto all’esenzione,
b)
comunicare tali valutazioni alle aziende sanitarie locali che
ne prevedono l’utilizzo, anche mediante una apposita modulistica e
con modalità concordate a livello regionale, in particolare per le
patologie a maggior rilievo sociale;
4)
il Ministero, le Regioni e le Province autonome, la
FIMMG e la FIMP si impegnano ad attivare un gruppo tecnico ristretto
volto a realizzare, previa definizione di uno studio di
fattibilità, la sperimentazione di procedure semplificate,
compatibili con le esigenze informative e di monitoraggio dei
comportamenti prescrittivi e della spesa, che prevedano il
coinvolgimento anche degli erogatori nella segnalazione delle
esenzioni;
5)
in attesa della attivazione di forme semplificate per
la annotazione del diritto all’esenzione, i medici e i pediatri di
famiglia provvedono ad
annotare sulle prescrizioni esenti le prime tre cifre del codice di
esenzione e ad applicare tale modalità anche alle prescrizioni
farmaceutiche;
6)
le Regioni e le Province autonome ed il Ministero della
sanità si impegnano a pervenire ad una codifica uniforme delle
condizioni di invalidità di cui all'art.6, del D.M. 1.2.1991 e
all'art.5, comma 6 del D.Lgs. 124/1998;
7)
il Ministero, le Regioni e le Province autonome, la
FIMMG e la FIMP si impegnano ad attivare un gruppo tecnico ristretto
con il compito di analizzare gli strumenti di valutazione delle
capacità funzionali utilizzabili ai fini del riconoscimento della
condizione che comporta il diritto all’esenzione di cui al codice
049, nonchè di individuare
metodiche omogenee sul territorio nazionale;
8)
il Ministero, le Regioni e le Province autonome, la
FIMMG e la FIMP si impegnano a valutare congiuntamente ogni
ulteriore aspetto applicativo del decreto, con particolare
attenzione alle condizioni previste ai codici 014, 048, 049 ed ai
casi in cui è prevista l’erogazione della prestazione in
esenzione una sola volta nell’anno solare.
Il Ministero della Sanità si impegna a recepire
i contenuti del presente accordo nella circolare applicativa in via
di predisposizione. Il
Dirigente Generale Direttore
del Dipartimento della Programmazione (prof.ssa
Nerina Dirindin) Il
Coordinatore Interregionale dell’area
sanità e servizi sociali (Assessore
Iles Braghetto) Il
Segretario nazionale della Federazione Italiana dei medici di
medicina generale (dr.
Mario Falconi)
Il
Segretario nazionale della Federazione Italiana dei pediatri di
libera scelta (prof.
Sandro Angeloni)
[1]
) per l’assistenza protesica:
d.m
27 agosto 1999, n. 332 e d.m. 31 maggio 2001, n. 321; per l’assistenza
integrativa: d.
m. 8 giugno 2001; per l’assistenza
farmaceutica: il complesso dei provvedimenti CUF di attuazione
dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
[2]
)
In particolare, l’esclusione dalla partecipazione è prevista
per: a) le prestazioni specialistiche
·
rese nell’ambito di programmi
organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva;
·
finalizzate alla tutela
della salute collettiva, obbligatorie per legge o disposte a
livello locale in caso di situazioni epidemiche;
·
finalizzate
all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge;
·
finalizzate alla tutela
della maternità, definite dal decreto ministeriale 10 settembre
1998;
·
finalizzate alla
prevenzione della diffusione dell’infezione da HIV;
·
finalizzate alla
promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti,
limitatamente alle prestazioni connesse alle attività di
donazione;
·
volte alla tutela dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. b) i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonché quelli
previsti da programmi approvati con atti formali delle regioni
nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive dell’infanzia.
[3]
)
Art.
5, comma 3, d.
lgs. n. 124/1998.
[4]
)
legge n. 115/1987; legge n. 548/1993.
[5]
)
Il
D.P.R. n. 270
del 28/7/2000
art. 31, comma 2, lettera b e art.34, comma 5, prevede che
"qualora lo specialista ritenga necessario acquisire
ulteriori notizie riguardanti il paziente, può mettersi in
contatto con il medico di famiglia che è impegnato a collaborare
fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso".
[6]
)
Si
definisce ipertensione arteriosa una pressione sistolica
di 140 o più mm.hg e/o una pressione diastolica
di 90 o più mm. hg in individui che non stanno assumendo farmaci antipertensiivi
(Linee
Guida 1999 OMS-ISH). |
La pagina
- Educazione&Scuola©