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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Ministero del Tesoro Direzione dei Servizi Vari e delle Pensioni di Guerra

Circolare Ministeriale 26 marzo 1997, n. 30

Oggetto: Valutazione medico-legale della sindrome di Down in invalidità civile e requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento

Da più parti sono stati sollevati quesiti relativi alla valutazione medico-legale della sindrome di Down ai fini della concessione dei benefici economici di invalidità civile.

Allo scopo di uniformare l'attività di codeste Commissioni mediche periferiche, dopo aver acquisito in merito il parere tecnico-sanitario del Presidente della Commissione medica superiore e di invalidità civile, si forniscono le seguenti delucidazioni.

Il legislatore, con la stesura delle nuove tabelle delle patologie congenite o malformative (D.M. 5.2.1992), così si esprime:

Trisomia 21

75% (cod. 9337)

Trisomia 21 con ritardo mentale grave

100% (cod. 1009)


Al fine di un corretto giudizio medico-legale appare fondamentale sottoporre il paziente ai tests psicometrici per la valutazione del Q.I. (test di Wais, testi di Wechsler-Bellevue, etc.), tenendo però presente che i gradi del Q.I. stesso (D.M. 5.2.1992, pag. 24) costituiscono solo un guida e vanno integrati anche in rapporto all'età, con ulteriori e importanti informazioni concernenti il quadro clinico generale, il curriculum scolastico, le attività post-scolastiche, il comportamento o le potenzialità del comportamento nei comuni atti della vita quotidiana, la capacità di adattamento, etc.

Indubbiamente non tutti i casi sono uguali, ma in un certo numero di soggetti osservati, si rilevano percentuali di invalidità inferiori al 100%. La capacità lavorativa della persona Down è ampiamente confermata da diversi e concreti inserimenti nel mondo del lavoro.

Solo nel caso di condizioni primarie e/o complicate che rendono compatibile l'applicazione degli articoli di cui alle leggi n. 18/1980 e n. 508/1988, per il determinarsi dei relativi requisiti sanitari, è possibile concedere l'indennità di accompagnamento. Vanno allora specificate chiaramente nel giudizio diagnostico le motivazioni che giustificano l'eventuale riconoscimento (cfr. anche D.M. 5.2.1992, pag. 15).

In tal senso è bene rappresentare che "...per atti quotidiani della vita devono intendersi quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza continua" (circolare del Ministero della Sanità, Dir. Gen. Serv. Di Medicina Sociale, del 4 dicembre 1981). Analoghi indirizzi sono anche recepiti nella circolare direttoriale di questa Direzione Generale (n. 14 del 1992) che fornisce indicazioni sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di espletare autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni di accudimento della persona e di relazione, indispensabili per lo svolgimento degli atti quotidiani, non lavorativi, della vita. Per i minori di anni 18, la concessione dell'indennità di frequenza (L. n. 289/1990) risponde all'esigenza di assicurare un sostegno per chi, a seguito della minorazione, necessiti di ricorso continuo e anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.

In conclusione: il problema medico-legale che, di norma, si pone nei soggetti con sindrome di Down, non è quello di riconoscere l'infermità, solitamente ben evidenziabile sul piano clinico specie nelle forme tipiche, quanto soprattutto quello di valutarne la diversa espressività morbosa e cioè la diversa gravità.

Si tratta di stabilire a quale dei codici tabellari debba farsi riferimento e se coesistano i requisiti per l'applicazione della legge n. 18/1980 (indennità di accompagnamento) o, in subordine, quelli della legge n. 289/1990 (indennità di frequenza) mediante una valutazione approfondita delle patologie riscontrate (con particolare riguardo alla gravità del ritardo mentale e alle capacità nel porre in essere gli atti della vita quotidiana) tenendo conto dei costanti criteri di valutazione del concorso e/o coesistenza di altre infermità.

In tal senso, si dimostrano fondamentali, ai fini di una valutazione coerente, la collaborazione tra paziente e medico attraverso l'indagine anamnestica volta a determinare l'esatto svolgersi del curriculum vitae e di una giornata "tipo" dell'interessato e il supporto qualificato della documentazione sanitaria presentata (dati genetici, rapporto scolastico o dell'insegnante di sostegno, cartelle cliniche, attestati U.S.L., etc.).

Il Direttore Generale


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