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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Circolare Prot. 47_MOT2/C del 12/01/2004

(Autobus allestiti per accogliere anche i passeggeri con ridotta capacità motoria)

Oggetto: Decreto 20 giugno 2003 – Recepimento della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, e della rettifica, concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE.
Autobus allestiti per accogliere anche i passeggeri con ridotta capacità motoria.

Com’è noto, l’allegato VII della direttiva 2001/85/CE disciplina le prescrizioni che si applicano ai veicoli progettati per consentire l’accessibilità degli autobus ai passeggeri con ridotta capacità motoria.

A tale riguardo e nel rispetto di quanto disposto con la circolare prot. n. 3868_MOT2/C del 15.10.2003 relativamente alla possibilità di applicare le previgenti disposizioni nazionali fino al 13 ottobre 2005, nel caso di autobus allestiti per accogliere anche passeggeri con ridotta capacità motoria, si ritiene ammissibile, a richiesta del costruttore, applicare le prescrizioni del predetto allegato VII alla direttiva 2001/85/CE, in alternativa alle preesistenti disposizioni a carattere nazionale, anche nel caso di richiesta per il rilascio di omologazioni nazionali, di omologazioni limitate per piccole serie ovvero di verifica dei requisiti di idoneità alla circolazione (cosiddetti unici esemplari).

PC
IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Alessandro De Grazia)


DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
MOT 2

Prot. n° 3868_MOT2/C                                        Roma, 15.10.2003

                                                                                  Al C.S.R.P.A.D. – Roma

                                                                                  Ai C.P.A. - Loro Sedi

                                                                  e, p.c.      Ai Signori Coordinatori - Loro Sedi

                                                                                  Agli Uffici Provinciali - Loro Sedi

                                                                                  All'Assessorato ai Trasporti, Turismo e Comunicazioni della

                                                                                  Regione Sicilia - Via Notarbartolo, 9 - 90100 Palermo

                                                                                  Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Comunicazioni Trasporti

                                                                                  Motorizzazione Civile - Lungo Adige S. Nicolò, 14 - 38100 Trento

                                                                                  Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione 38 Traffico e

                                                                                  Trasporti - Via Crispi, 8 - 39100 Bolzano

Oggetto:  Decreto 20 giugno 2003 – direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, e della rettifica, concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE.

Com’è noto, con la direttiva 2001/85/CE è stato regolamento l’aspetto costruttivo relativo alla “carrozzeria” degli autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2 ed M3), con l’eccezione di quelli progettati quali scuolabus ovvero destinati a corpi di polizia, forze di sicurezza, forze armate.

Si riportano di seguito le date di applicazione più significative della predetta direttiva:

-         dal 13 agosto 2003 facoltativa per l’omologazione;

-         dal 13 ottobre 2005 obbligo per l’omologazione;

-         dal 13 febbraio 2006 obbligo per l’immatricolazione.

La direttiva in oggetto, con l’esclusione di alcuni Regolamenti ECE (non di osservanza obbligatoria), è la prima norma che disciplina a livello comunitario, le caratteristiche della carrozzeria degli autobus.

La materia risultava di norma regolamentata, nei vari Stati membri della U.E., da disposizioni emanate a carattere nazionale; in particolare in Italia questa era disciplinata dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modifiche ed integrazioni, che istituiva anche le categorie degli autobus (urbani, suburbani,….) e ne disciplinava nel contempo alcuni aspetti dell’uso, in relazione alle loro caratteristiche costruttive.

La direttiva in oggetto, viceversa, tratta esclusivamente degli aspetti tecnici degli autobus individuando, in particolare, una classificazione degli stessi in cinque classi :

- classe I, II e III per autobus con capacita > 22 passeggeri;

- classe A e B per autobus con capacita £ 22 passeggeri.

Nella allegata tabella I sono riportate le corrispondenze (già indicate, peraltro, nella circolare n.55/1999 del 14.06.1999) tra le classificazioni di cui al decreto 18 aprile 1977 e le classi individuate dalle direttive 2001/85/CE e 97/27/CE.

Premesso quanto sopra e considerato che nel vigente quadro normativo comunitario non è ancora prevista la possibilità di rilasciare l’omologazione CE di un autobus, è possibile, al momento, procedere al rilascio di omologazioni nazionali o di omologazioni limitate per piccole serie. Queste potranno essere richieste dal costruttore fino al 13 ottobre 2005, sia in base alla rispondenza dell’autobus alla direttiva in oggetto oppure, in alternativa, nel rispetto delle previgenti disposizioni nazionali. Dopo tale data sarà possibile rilasciare solo omologazioni di autobus se rispondenti alla direttiva in oggetto.

Si rammenta che le omologazioni rilasciate in base al decreto ministeriale 18.04.1977 potranno essere aggiornate, fino alla data del 13 febbraio 2006.

E’ opportuno osservare che i valori limite della massa complessiva a pieno carico degli autobus da destinare a servizi di linea urbani o suburbani e degli autosnodati - rispettivamente di 19 e 30 t - di cui  ai commi 3 e 4 dell’articolo 62 del Nuovo Codice della Strada, si devono intendere riferiti anche ai soli autobus di classe I da destinare esclusivamente a servizi di linea (da inserire nelle annotazioni figuranti nella carta di circolazione)

I codici di carrozzeria per gli autobus (tabella II) riportati nell’elenco di cui alla parte C dell’allegato II della direttiva 2001/116/CE, devono essere utilizzati per il rilascio delle omologazioni rilasciate secondo la direttiva 2001/85/CE. Gli attuali codici validi per gli autobus rimangono in vigore per il rilascio di nuove omologazioni rispondenti alle previgenti disposizioni nazionali.

PC

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Alessandro De Grazia)


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