Circolare Ministero Tesoro 12
febbraio 1998, n. 12
Oggetto: Liquidazione delle diarie di missione
all'estero. Nuove tabelle di lordizzazione
Com'è noto, il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali",
ha introdotto importanti innovazioni in materiale fiscale, innovazioni
che si riflettono sulle modalità di determinazione dei coefficienti
di lordizzazione delle diarie di missione all'estero.
Infatti l'art. 46 del predetto decreto legislativo ha abolito, con
decorrenza 1° gennaio 1998 per i soggetti il cui periodo d'imposta
coincide con l'anno solare, il contributo per il Servizio Sanitario
Nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come
modificato dall'art. 4 della legge 22 marzo 1995, n. 85.
Il successivo articolo 46 ha, poi, operato la revisione delle aliquote
e del numero degli scaglioni di reddito, mentre l'art. 50 ha istituito
un'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, determinata ai sensi del comma 8 dello stesso art. 50, nella
misura dello 0,50 per cento per gli anni 1998 e 1999.
Le allegate tabelle A e B (si omettono nella pubblicazione, n.d.R.) da
applicare, rispettivamente, al personale appartenente
all'Amministrazione che eroga il trattamento di missione e a quello
dipendente da altre Amministrazioni, riportano i nuovi coefficienti di
lordizzazione delle diarie di missione all'estero, per tener conto
delle disposizioni basate sulle nuove aliquote fiscali con esclusione
dell'addizionale regionale la quale, secondo quanto disposto dall'art.
50, deve essere calcolata a fine anno sul coacervo dei redditi per
essere versata in unica soluzione dal datore di lavoro in sede di
conguaglio fiscale.
Per quanto concerne, poi, il coefficiente da adottare per la
liquidazione del trattamento di missione si richiama quanto precisato
dal Ministero delle Finanze con circolare 23 dicembre 1997 pubblicata
sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30
dicembre 1997, circa la ritenuta diretta in acconto dell'imposta da
effettuare sugli emolumenti non aventi carattere fisso e continuativo
(tra cui sono ricomprese le diarie di missione). In particolare, al
punto 4.2, viene precisato che l'aliquota applicabile in sede di
ritenuta è quella riferita allo scaglione di reddito più elevato
della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del
pagamento, o, in mancanza, quella del primo scaglione di reddito.
Alla stessa circolare si fa, infine, rinvio per quanto riguarda il
regime delle riduzioni della quota esente da imposizione fiscale in
caso di rimborso delle spese di alloggio, o di alloggio gratuito, e/o
di vitto e alloggio gratuito (punto 2.4.2). |