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Ministero dei Trasporti Circolare Ministeriale 30 ottobre 1991, n. 148 Oggetto: "Adattamenti per la guida di veicoli a motore da parte di conducenti disabili affetti da una o più minorazioni. Sostituzione del titolo 1°, capitolo 3°, "Minorati" della circolare n.63/1962 del 19.9.1962." Premesse Con l'entrata in vigore della legge n.111 del 18.3.1988 e del successivo D.M. n.419 del 27.9.88 sono state apportate sostanziali modifiche alle precedenti norme concernenti la guida dei veicoli a motore da parte di conducenti mutilati o minorati fisici. La nuova normativa prevede infatti la possibilità di rilasciare la patente di guida anche a coloro che siano affetti da più minorazioni invalidanti. Nel caso in cui le minorazioni interessino gli arti, la colonna vertebrale e/o le caratteristiche dello sviluppo somatico, il rilascio della patente è subordinato alla condizione che sia possibile supplire alle minorazioni con adeguate protesi e/o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre e/o una particolare disposizione dei comandi. Con la presente circolare si sostituiscono pertanto, le norme dettate dalla Circolare 63/1962 del 19.9.62, titolo 1°, capitolo 3° "Minorati" e le successive modificazioni e integrazioni. Fanno parte integrante della presente circolare i seguenti allegati: - Allegato 1 - Minorazioni; - Allegato 2 - Prescrizioni - Generalità; - Allegato 3 - Prescrizioni - Autoveicoli. Le prescrizioni per la guida di motocarrozzette e macchine agricole, tuttora allo studio, saranno diramate appena disponibili. A) Disposizioni per i casi non contemplati Nell'esposizione dei diversi adattamenti ritenuti necessari, si fa riferimento ai singoli casi di minorazioni con l'avvertenza che l'elencazione non è completa. Vi sono alcuni casi per i quali non è possibile, al momento, indicare gli adattamenti ritenuti ammissibili in quanto manca una specifica esperienza. Inoltre, vi sono casi che non si inquadrano adeguatamente nella classificazione utilizzata per descrivere i diversi tipi di minorazione e per i quali saranno da adottare specifiche soluzioni da esaminare caso per caso. Pertanto, per i casi non compresi nell'elenco delle minorazioni e dei conseguenti adattamenti, anch'essi soggetti ad approvazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 478 del Regolamento, i Direttori degli Uffici Provinciali dovranno riferire alla Direzione Generale MCTC - Div.46, descrivendo dettagliatamente la particolare situazione, gli accertamenti condotti (con esperimento pratico e/o simulando le diverse manovre richieste dalla guida del veicolo), le protesi utilizzate, gli adattamenti e/o la particolare disposizione dei comandi adottata. L'accertamento, deve valutare l'adeguatezza delle soluzioni proposte, non solo in relazione alle esigenze delle minorazioni esistenti, ma anche in relazione alle esigenze della sicurezza della circolazione stradale. Tale accertamento dovrà, inoltre, essere svolto nell'ambito delle funzioni proprie della Commissione Medica Locale della quale devono far parte, tra l'altro, un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione e un ingegnere dell'Ufficio Provinciale M.C.T.C., giusto quanto previsto dal comma 8 dell'art. 81 del C.d.S. così come modificato dall'art.4 della legge 111/88. L'adattamento proposto sarà approvato, dalla citata Direzione Generale MCTC, previo esame e parere del Comitato Tecnico di cui all'articolo 81 del Codice della Strada, comma 9. B) Disposizioni finali Le disposizioni contenute nella presente circolare, in quanto applicabili, entrano in vigore immediatamente; quelle connesse all'attività delle Commissioni Mediche Locali entrano in vigore con l'insediamento delle stesse. Il Ministro Allegato 1 - Minorazioni (Aggiornato al 1 luglio 1991) _______________________________________________ SOMMARIO 1. - Minorazioni non invalidanti 2. - Minorazioni invalidanti 3. - Certificato medico 4. - Annotazioni delle prescrizioni 5. - Minorazioni singole 6. - Minorazioni multiple 7. - Coesistenza di minorazioni invalidanti ________________________________________________ 1. Minorazioni non invalidanti Gli articoli 471, e 473 del Regolamento di esecuzione, così come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 2,3 e 4 del decreto n.263 emanato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero della Sanità in data 23 giugno 1988, stabiliscono i requisiti richiesti per la normale patente di guida. Sono da considerare non invalidanti, e pertanto suscettibili di rilascio, revisione o conferma di validità della normale patente di guida: 1.1 - L'insufficienza visiva che possa essere compensata da una protesi adeguata e tollerata (lenti endoculari, occhiali, o lenti a contatto) secondo quanto previsto dall'articolo 472 del Regolamento; 1.2 -L'insufficienza auditiva che possa essere compensata con l'adozione di apparecchi correttivi dell'udito, monoaurali o binaurali, purché tollerati, secondo quanto previsto dall'articolo 473 del Regolamento; 1.3 - Le minorazioni anatomiche e/o funzionali degli arti, della colonna vertebrale e/o delle caratteristiche somatiche che, considerate singolarmente e nel loro insieme e senza l'ausilio di protesi non siano di tale gravità da menomare la forza e la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti la guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, secondo quanto previsto dall'articolo 471 del Regolamento. 2. Minorazioni invalidanti Per minorazione invalidante deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica e/o funzionale riferita ad organi, ovvero ad una parte del corpo, la quale non consenta il rilascio o la conferma di validità della normale patente di guida Le minorazioni invalidanti possono interessare: - la vista; - l'udito; - gli arti; - la colonna vertebrale; - la conformazione o lo sviluppo somatico (es. statura); Gli articoli 476, 477, 478 e 479 del Regolamento, così come, rispettivamente, sostituiti dagli articoli 1,2,3, e 4 del decreto n.419 emanato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministro della Sanità in data 27.9.88, stabiliscono le condizioni di rilascio, revisione o conferma di validità di una patente speciale per la guida di determinati tipi di veicoli delle categorie A, B e C, anche il presenza di una o più minorazioni invalidanti. Si precisa inoltre che le minorazioni di cui agli articoli 478 e 479, in quanto giudicate invalidanti, potranno consentire il rilascio, la revisione o la conferma di validità di una patente speciale solo a condizione che sia possibile vicariare le funzioni compromesse con adeguate protesi, adattamenti del veicolo e/o una particolare disposizione dei comandi. Qualora tale compensazione non sia possibile (si tratta in genere di alterazioni funzionali che compromettono la rapidità dei movimenti) non potrà essere rilasciata alcuna patente di guida. Nell'elencazione riportata ai paragrafi 5 e 6 sono indicati i casi di minorazione degli arti, presenti singolarmente o in combinazione fra loro, per le quali è stata prevista la possibilità di rilascio, revisione o conferma di validità di patenti speciali per la guida di determinati veicoli delle categorie A, B, C. Si ricorda infine la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 478 in forza della quale non si ammette il rilascio o la conferma di validità della patente, di categoria A speciale per la guida di motocicli nei confronti di coloro che presentino, negli arti, minorazioni giudicate invalidanti. 3. Certificato medico Nel certificato rilasciato dalla Commissione medica locale ai sensi del comma 4 dell'articolo 81 del Codice della Strada, dovranno essere dettagliatamente descritte le minorazioni riscontrate indicando, per ciascuna di esse, se sono giudicate invalidanti o non invalidanti. Per le minorazioni giudicate invalidanti si deve fare riferimento alla classificazione riportata nei paragrafi 5 e 6. Per le minorazioni non inquadrabili nella classificazione riportata nei surrichiamati paragrafi, e tuttavia suscettibili di adeguata soluzione, dovrà farsi riferimento al paragrafo A) della circolare e seguire la procedura ivi indicata. Nello stesso certificato medico dovranno altresì essere indicati, se previsti in alternativa, gli apparecchi di protesi, gli adattamenti del veicolo e/o la particolare disposizione dei comandi destinati a compensare i deficit derivanti dalle minorazioni invalidanti riscontrate, così come descritti nell'allegato 3. Le suddette prescrizioni potranno essere indicate anche sotto forma codificata facendo riferimento ai codici di classificazione che, a loro volta, fanno riferimento alle classi di minorazioni riportate nei paragrafi 5 e 6- 4. Annotazioni delle prescrizioni Le prescrizioni, ivi comprese le opzioni consentite, secondo quanto è dettagliatamente precisato negli allegati 2 e 3, dovranno essere riportate dall'Ufficio Provinciale MCTC sull'autorizzazione per esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa)che verrà rilasciata a seguito di domanda presentata dal candidato. Sulla patente di guida saranno, invece, trascritte le soluzioni effettivamente adottate e che saranno state registrate sulla scheda d'esame a cura dell'ingegnere esaminatore ad esame concluso con esito favorevole. L'annotazione sulla carta di circolazione degli adattamenti effettivamente realizzati sul veicolo potrà essere effettuata a seguito di visita e prova di un ingegnere dell'Ufficio Provinciale a condizione che gli stessi siano di tipo approvato o, in alternativa, a seguito delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD) che dovrà riferirne a questa sede. Potrà anche essere richiesta una variazione degli adattamenti annotati sulla carta di circolazione qualora, nel corso delle esercitazioni, il candidato ritenga più favorevole per le sue specifiche condizioni una diversa soluzione adattativa nell'ambito delle opzioni indicate sul foglio rosa. L'annotazione della carta di circolazione non ricorre allorché le esercitazioni di guida si svolgono su veicolo multiadattato destinato ad uno di scuola guida, ma sarà necessaria per il veicolo (o i veicoli) che il minorato vorrà guidare, una volta conseguita la patente. 5. Minorazioni singole Le minorazioni invalidanti degli arti superiori non inquadrate nelle classi 1,2 e 3 e quegli arti inferiori sono inquadrate nelle classi 4 e 5. L'inquadramento nelle diverse classi segue il criterio dell'ordine decrescente di gravità. Quando occorre, alla classe è associata una lettera per designare l'arto destro (d, e o r) o l'arto sinistro (s, w o l). Nell'ambito delle classi 2,3 e 5 sono previste alcune sottoclassi (a, b, c) in ciascuna delle quali sono inquadrate minorazioni che possono essere compensate con prescrizioni dello stesso tipo. Le dettagliate descrizioni sono finalizzate ad agevolare l'inquadramento nelle diverse classi e sottoclassi e ad eliminare, per quanto possibile, le incertezze che potrebbero insorgere dall'esame obbiettivo dei singoli casi. Talune minorazioni potranno essere inquadrate nelle classi 2 e 5 solo se integrate da protesi efficienti e tollerate; in caso contrario dovranno essere inquadrate nella classe di minorazione immediatamente precedente. Le protesi, se prescritte, debbono essere annotate sulla patente di guida indipendentemente dagli adattamenti del veicolo e/o dalla particolare disposizione del comandi. 1. Perdita anatomica totale di un arto superiore (destro o sinistro) o parziale per amputazione ad un livello più alto del punto di unione del terzo medio con il terzo superiore dell'avambraccio, oppure limitazione funzionale equiparabile; 2. Perdita anatomica parziale di un arto superiore (d=destro, s=sinistro) con conservazione di tutto il terzo superiore dell'avambraccio e con integrità funzionale dell'articolazione scapolo-omerale e del gomito, purché il soggetto sia munito di protesi tollerabile ed efficiente per la manovra del volante, con opportuno ancoramento ad esso. Qualora la protesi manchi o non sia efficiente e/o tollerata, la minorazione deve essere inquadrata nella classe 1; 2a limitazione funzionale di un arto superiore (d=destro, s=sinistro), per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari o di altra natura, che provochi una diminuzione della forza e della motilità dell'arto, o di un suo segmento, che non consenta di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, con correzione di protesi, non risulti comunque più grave di quella descritta al punto 2. Qualora la protesi manchi o non sia efficiente e/o tollerata, la minorazione deve essere inquadrata nella classe 1; 2b limitazione funzionale di un arto superiore (d=destro, s=sinistro), per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari o di altra natura, che provochi una diminuzione della forza e della motilità dell'arto, o di un suo segmento, che non consenta di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, anche senza correzione di protesi, non risulti comunque più grave di quella descritta la punto 2; 2c Sub anchilosi scapolo-onerale della spalla destra; 3 Perdita anatomica di una mano (d=destra, s=sinistra) o di tutte le sue dita, oppure limitazione funzionale di essa tale da non consentire una presa sufficientemente valida; 3a Riduzione dello sviluppo di un arto superiore (d=destra, s=sinistra); 3b Parziale perdita funzionale di un arto superiore (d=destra, s=sinistra)con perdita parziale della forza e mantenimento di sufficiente mobilità); 4 Perdita anatomica totale di un arto inferiore (destro o sinistro) o parziale per amputazione della gamba ad un livello più alto di quello corrispondente ad otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio, oppure limitazione funzionale equiparabile; 5. Perdita anatomica parziale di un arto inferiore (destro o sinistro) con conservazione della gamba ad almeno otto centimetri dall'interlinea articolare del ginocchio, con integrità funzionale dell'articolazione del ginocchio e dell'anca, purché il soggetto sia munito di protesi tollerabile ed efficiente per l'effettuazione della manovra di un pedale e opportunamente adattato. Qualora la protesi manchi o non sia efficiente e/o tollerata, la minorazione deve essere inquadrata nella classe 4; 5a Lmitazione funzionale di un arto inferiore (destro o sinistro), per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari o di altra natura, che provochi una diminuzione della forza e della motilità dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, con correzione di protesi, non risulti comunque più grave di quella descritta al punto 5. Qualora la protesi manchi o non sia efficiente e/o tollerata, la minorazione deve essere inquadrata nella classe 4; 5b Limitazione funzionale di un arto inferiore (destro o sinistro), per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari o di altra natura, che provochi una diminuzione della forza e della motilità dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, anche senza correzione si protesi, non risulti comunque più grave di quella descritta al punto 5. 5e Anchilosi rettilinea del ginocchio destro; 5v Anchilosi rettilinea del ginocchio sinistro; 5r Arto inferiore destro semivalido (perdita parziale della forza, mantenimento di sufficiente mobilità); 5l Arto inferiore semivalido (perdita parziale della forza, mantenimento di sufficiente mobilità); 6. Minorazioni multiple Le minorazioni indicate nel paragrafo 5 possono essere presenti anche in combinazione fra loro (per esempio 1-4 2-5, 4-4 ecc.) e, per i casi esaminati, sono riportate, nell'allegato 3, le prescrizioni corrispondenti. E' stata prevista altresì la possibilità di rilasciare una patente speciale anche in presenza di minorazioni multiple interessanti, in varia misura, tutti e quattro gli arti: Le minorazioni attualmente presenti sono le seguenti: 3a - 3a/4-4 riduzione dello sviluppo degli arti superiori e perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori. 3b - 3b/4-4 perdita funzionale parziale degli arti superiori e perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori. Occorre tuttavia tener presente che le notevoli differenze riscontrabili nei quadri clinici surriportati non consentono di generalizzare il livello di efficienza residua degli arti superiori. Le prescrizioni compensative delle minorazioni dovranno pertanto essere determinate caso per caso e assoggettate, per ora, alla procedura indicata al punto A) della circolare. 7. Coesistenza di minorazioni invalidanti Le minorazioni descritte nel paragrafo 3 possono coesistere anche con altre minorazioni interessanti: - la vista; - l'udito; - le anomalie della conformazione e/o lo sviluppo somatico. La coesistenza di una minorazione della vista comporta l'ulteriore prescrizione della protesi, se necessaria. La coesistenza di una minorazione dell'udito comporta l'ulteriore prescrizione del secondo specchio retrovisore esterno, in aggiunta a quello regolamentare. La coesistenza di una minorazione riguardante la conformazione e/o lo sviluppo somatico comporta, in generale, l'adozione di soluzioni compensative che interferiscono con quelle richieste dalla presenza di una o più minorazioni interessanti gli arti, per tali casi, al momento non classificati, si farà ricorso alla procedura prevista al punto A) della circolare. La procedura prevista al punto A) della circolare
dovrà essere seguita anche in ogni altro caso che non sia inquadrabile,
per analogia, fra quelli descritti e classificati. Allegato 2 - Prescrizioni - generalità (Aggiornato al 1 luglio 1991) _______________________________________________ Sommario: Premessa 1. Criteri per la selezione degli adattamenti 2. Modifica dei comandi a pedale 3. Azionamento a mano di comandi a pedale 4. Altri comandi sul volante 5- Adattamenti. Approvazione del tipo. ________________________________________________ Premessa Per ciascun tipo di minorazione (o combinazione di esse), individuata mediante la sigla alfanumerica con cui è descritta nell'allegato 1, devono essere precisati: - le protesi; - gli adattamenti del veicolo; - la particolare disposizione dei comandi. La distinzione fra protesi, adattamenti del veicolo e disposizione dei comandi è irrilevante allorché si debbono definire le condizioni necessarie per compensare le minorazioni invalidanti. Può essere utile in tal caso utilizzare il termine "prescrizioni" per indicare ciascuna delle surrichiamate condizioni ovvero una qualsiasi combinazione di esse. La distinzione acquista, invece, rilevanza in sede di annotazioni da riportare sulla patente di guida, sul foglio rosa e sulla carta di circolazione. Infatti, mentre sulla patente di guida e sul foglio rosa debbono essere riportate tutte le prescrizioni (protesi, adattamenti, disposizione particolare dei comandi), sulla carta di circolazione le protesi non vanno annotate. La distinzione fra adattamenti e particolare disposizione dei comandi è irrilevante allorché si debba definire la configurazione del posto di guida e, pertanto si potrebbe adottare un termine complessivo per indicare l'una o l'altra cosa o un qualsiasi combinazione di esse. La distinzione acquista invece rilevanza in sede di annotazioni sulla carta di circolazione dei singoli veicoli. Infatti, fintanto che non saranno state emanate le
norme di unificazione della disposizione dei comandi e la ergonomia del
posto di guida, potrà accadere che, a seconda del tipo e del modello di
veicolo, solo talune prescrizioni comporteranno una modifica del veicolo
(e dovranno essere annotate in quanto adattamenti) mentre altre potranno
risultare già realizzate in serie, e costituiranno una particolare
disposizione dei comandi che non ha motivo di essere evidenziata sulla
carta di circolazione. 1. Criteri per la selezione degli adattamenti 1.1. Fra i modelli appartenenti allo stesso segmento commerciale dovrà essere prescelto, preferibilmente, quello che comporta, eventualmente nella versione con guida a destra, il minor numero di adattamenti. 1.2. In ogni caso di modifica, i nuovi comandi dovranno garantire la sicurezza della guida ad un livello non inferiore a quello dei comandi originari. 1.3 Si dovranno inoltre tener presenti le prescrizioni indicate nell'articolo 6 della legge 25 novembre 1975, n.707 e gli adattamenti dovranno essere di tipo approvato dalla Direzione Generale MCTC a norma del comma 3 dell'articolo 478 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Alla domanda di approvazione del tipo (vedi paragrafo 5) deve essere allegato il parere tecnico della casa costruttrice del veicolo relativo alle modifiche delle caratteristiche costruttive necessarie per la realizzazione dell'adattamento. 1.4 Ogni modifica delle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento che non sia stata approvata in sede di visita e prova comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 della citata legge 25 novembre 1975, n.707. 1.5 Ove possibile, l'adattamento per il comando del freno di servizio deve consentire l'azionamento senza togliere le mani dall'organo di comando della direzione, secondo quanto disposto dall'articolo 272 del Regolamento. Qualora la prescrizione non possa essere soddisfatta, il meccanismo di sterzo dovrà essere servoassistito. Potrà soprassedersi dal servosterzo se, nelle prove di omologazione del dispositivo, lo sforzo misurato sul volante non supera il valore di 5,0 dan. 1.6 Il servosterzo dovrà essere adottato in tutti i casi in cui le minorazioni esistenti e gli adattamenti necessari non consentano di guidare tenendo prevalentemente entrambe le mani sul volante. 1.7 Se le minorazioni esistenti impongono l'adozione del servofreno, l'adattamento (ad es. un dispositivo supplementare di servoassistenza) deve porre il conducente in grado di esercitare, in caso di avaria del servofreno, una efficace azione frenante, non inferiore a quella prescritta per la frenatura di soccorso. 1.8 Gli adattamenti indicati per ciascuna delle classi di minorazioni previste sono da considerare tassativi in sede di primo rilascio o di riclassificazione per minorazioni sopravvenute in un secondo tempo. Solo in sede di revisione o di conferma di validità della patente di guida potranno consentirsi adattamenti diversi, se già prescritti a suo tempo. La stessa deroga si applica in caso di conversione di una patente di guida rilasciata all'estero. Gli adattamenti previsti nell'allegato 3 sono altresì suscettibili di modifiche in relazione al progresso tecnico e alle diverse realizzazioni che verranno via via proposte, approvate e rese disponibili. 1.9 La prescrizione relativa ad un adattamento o a una particolare disposizione di un comando si ritiene soddisfatta anche quando quel comando è assente o è sostituito da un automatismo. 1.10 Qualora proposto dall'interessato, potranno essere adottate le prescrizioni previste per una classe di minorazione più grave di quelle certificata dalla Commissione medica. 1.11 In ogni caso di modifica dei comandi dovranno essere eliminabili i preesistenti comandi per evitare possibili confusioni e per assicurare che, qualora si tratti di minorazioni sopravvenute nel tempo, il minorato si abitui all'uso dei nuovi comandi. La modifica alternativa della configurazione dei comandi, ove prevista per consentire l'utilizzazione del veicolo anche a persone che non presentino minorazioni, non deve comunque essere possibile durante la guida. 2 Modifica dei comandi a pedale 2.1 I pedali di comando debbono trovarsi nel settore di agibilità dell'arto dal quale debbono essere azionati, ricorrendo, ove necessario agli opportuni spostamenti. 2.2 L'angolo di derivazione fra la linea d'azione dell'arto valido (o semivalido) sul comando a pedale e il piano in cui si sviluppa il movimento dello stelo del pedale non deve superare i 30°. Il relativo controllo, se necessario, si effettua misurando l'angolo diedro formato dai seguenti piani verticali: - A, parallelo al piano longitudinale di mezzeria, del sedile di guida, distante 10 cm e alla sinistra di questo; - B, passante per il centro del pedale e la proiezione del punto R sul piano a. Il punto R è definito nell'allegato II alla Direttiva 77/649/CEE, recepita in Italia con DM in data 6 aprile 1978, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.345 del 12 dicembre 1978. 2.3 In caso di modifica della posizione originaria dei pedali, il pedale dell'acceleratore deve trovarsi all'esterno del pedale del freno, avuto riguardo all'arto che deve azionare i due comandi. La nuova configurazione deve comunque rispettare, per quanto riguarda il posizionamento, le disposizioni contenute nel Regolamento ECE 35 (allegato n.34 all'Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958) o, quanto meno, le distanze traversali originariamente stabilite dal costruttore, misurate secondo la norma ISO 3409-1975(F) - ediz.1982. 2.4 In ogni caso di modifica interessante i comandi dovrà essere posta sul cruscotto, fissata in modo permanente, una targhetta indicante la posizione e/o la funzione dei pedali. 2.5 Il cambio a pedale (adattamento da consentire solo se già prescritto in sede di primo rilascio), dovrà essere realizzato in modo tale da richiedere, per il funzionamento, soltanto movimenti di pressione in avanti del piede e mai movimenti laterali. Dovrà inoltre essere accertata con la massima accuratezza l'efficienza, la robustezza e la praticità del sistema. Una chiara relazione tecnica con allegati i necessari disegni dovrà essere inviata, nei casi dubbi, a questo Ministero per l'approvazione. 2.6 L'adattamento del pedale della frizione potrà essere realizzato, a seconda dei casi, con staffa di guida del piede, con allargamento del pedale, con accorciamento o allungamento dello stelo del piede ecc. 2.7 In caso di modifica degli steli dei pedali è necessario ottenere il nulla osta della casa costruttrice del veicolo. In ogni caso non sono ammesse saldature. 3. Azionamento a mano di comandi a pedale 3.1 La leva del freno di servizio deve sporgere dal volante per permettere l'impugnatura in maniera certa ed affidabile: il leveraggio deve essere dimensionato in modo da realizzare il miglior compromesso fra le forza necessaria all'azionamento e la rapidità necessaria per esercitare tempestivamente l'azione frenante. 3.2 La leve del freno di servizio deve essere munita di un dispositivo di bloccaggio ( e di sbloccaggio esercitando semplicemente una pressione verso l'avanti) per agevolare le manovre di partenza in salita. La leva deve essere inoltre provvista di pulsante per il comando dell'avvisatore acustico. 3.3 Il cerchio al volante per il comando della frizione deve essere situato sotto il volante, ad una distanza tale (da 5 a 6 cm) da poter essere manovrato senza abbandonare il volante con il quale deve poter ruotare in sincronismo La frizione sarà comandata dal movimento di avvicinamento (disinnesto) e allontanamento (innesto) del cerchio rispetto al volante, E' escluso l'impiego di settori circolari. 3.4 Il cerchio al volante per il comando dell'acceleratore deve esse re posto sopra il volante di guida e deve avere raggio inferiore al volante stesso per consentire la libera e solida presa di questo. Il dispositivo dovrà soddisfare le prescrizioni concernenti il "comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto". Nella fattispecie, sono da escludere elementi fissi posti sopra il volante di guida che risultino non collassabili e che comunque comportino un assorbimento di energia superiore ai livelli ammissibili. Per la realizzazione non deve essere necessaria alcuna lavorazione che preveda la sostituzione o la modifica della colonna dello sterzo tali da comportare un'apprezzabile variazione della resistenza. 4. Altri comandi sul volante 4.1 Per il comando delle luci, indicatori di direzione, tergicristallo o accessori vari, può essere prevista l'installazione di apposita centralina oppurtunamente disposta sul volante. Tale apparecchiatura deve essere di tipo approvato. 5. Adattamenti: approvazione del tipo 5.1 A norma del comma 3 dell'articolo 478 del Regolamento, gli adattamenti dei veicoli devono essere di tipo approvato. Pertanto, le ditte costruttrici di tali adattamenti devono richiedere a questo Ministero l'approvazione dei dispositivi prima della loro commercializzazione. La richiesta, indirizzata alla Direzione Generale MCTC - Divisione 46 e corredata della relazione tecnica, dei disegni e di ogni altro documento ritenuto utile per la formulazione di un giudizio, ivi comprese eventuali approvazioni già ottenute in altri Stati, sarà sottoposta, previa istruttoria, all'esame del Comitato Tecnico di cui al comma 9 dell'articolo 81 del Codice della Strada per il parere sull'efficienza compensativa del dispositivo proposto 5.2 A seguito del parere favorevole del Comitato Tecnico, il dispositivo sarà sottoposto alle verifiche e prove finalizzate ad accertare non solo la funzionalità, l'affidabilità e l'efficacia del dispositivo stesso, ma anche la non interferenza con le vigenti norme sull'omologazione dei veicoli e delle entità tecniche indipendenti. Alle verifiche e prove provvederà il Centro Prove Autoveicoli territorialmente competente operando sulla base delle norme emanate dalla Direzione Generale. Fintanto che non saranno state definite le norme tecniche per l'approvazione, e in ogni caso di dispositivi di nuova concezione, la domanda sarà trasmessa al Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD) cui è demandato il compito di formulare proposte per una normativa adeguata. 5.3 Il verbale delle verifiche e prove effettuate verrà inviato alla Divisione 41 cui compete l'emissione del certificato di approvazione. Di tale approvazione sarà data comunicazione alla Divisione 46 e agli Uffici Provinciali MCTC. Successivamente, in sede di visita e prova dei singoli veicoli, l'Ufficio Provinciale MCTC oltre all'istallazione degli adattamenti, avrà cura di controllare i seguenti documenti che verranno esibiti dagli interessati a corredo della domanda di annotazione della carta circolazione: - dichiarazione rilasciata dalla ditta costruttrice dell'adattamento attestante la conformità dello stesso al tipo approvato, Nella stessa dovranno essere indicati gli estremi dell'approvazione ministeriale. - dichiarazione rilasciata dalla casa costruttrice del veicolo attestante che nulla osta al montaggio dell'adattamento. La dichiarazione non è necessaria se il nulla osta è citato nel certificato di approvazione del dispositivo; - dichiarazione rilasciata dall'officina che ha proceduto al montaggio attestante che l'installazione è stata eseguita a regola d'arte conformemente alle indicazioni della casa costruttrice dell'adattamento e, ove ricorra il caso, della casa costruttrice del veicolo. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta, casa costruttrice o officina e la relativa firma dovrà essere autenticata o depositata, nei modi consueti, presso la Divisione 41 ovvero l'Ufficio provinciale MCTC. 5.4 Le disposizioni suindicate non si applicano ai titolari di patenti speciali ottenute in sostituzione di patenti ex F, ex limitate o in conversione di patenti estere, tranne il caso in cui intendano modificare gli adattamenti o le prescrizioni tecniche già approvate. Allegato 3 - Prescrizioni - Autoveicoli (Aggiornato al 1 luglio 1991) _______________________________________________ Sommario: 1. - Configurazione del posto di guida _______________________________________________ 1. Configurazioni del posto di guida Le prescrizioni debbono definire tutti gli organi e dispositivi di comando necessari alla configurazione del posto di guida. Per gli autoveicoli, sono i seguenti: - acceleratore; A questi vanno aggiunti i seguenti dispositivi di comando
complementari e/o facoltativi: 2. Configurazioni standard del posto di guida Qualora qualche organo o dispositivo di comando principale non figuri nell'elenco delle prescrizioni, si dovrà fare riferimento alla seguente "configurazione standard", definita per la circolazione "a destra": - Posto di guida: a sinistra 3. Dispositivi non unificati Alcuni dispositivi, fra quelli indicati nel paragrafo 2, non possono considerarsi unificati e sono possibili, al momento, disposizioni diverse: Fra questi figurano i seguenti: - avvisatore acustico; - commutatore luci (abbagl./anabbagl.); - spruzzatore del lavaparabrezza; - freno di stazionamento. Per i primi tre dispositivi è adottato, in alternativa alla disposizione standard, l'azionamento a pulsante azionato dall'arto inferiore sinistro. Per l'avvisatore acustico, in aggiunta a tale alternativa, è adottato l'azionamento mediante cerchio concentrico al volante, ovvero al centro del volante o sulle razze. Per il freno di stazionamento è adottato il comando a pedale, azionato dal piede sinistro con sgancio a pulsante, a mano o a pedale. 4. Dispositivi complementari Stante l'attuale situazione, è indispensabile che nel definire le prescrizioni compensative delle minorazioni sia attentamente valutata non solo la capacità del soggetto ad utilizzare i dispositivi principali, ma anche la possibilità per il medesimo di azionare, in modo accettabile, i dispositivi complementari q quelli facoltativi. 5. Codifica delle prescrizioni Nella tabella 1 è indicata la codifica delle singole prescrizioni utilizzata per compilare la tabella 2. Nella tabella 2 sono riportate, in forma sintetica, le prescrizioni corrispondenti a ciascuna minorazione (o combinazione di esse). Per semplificare l'organizzazione della tabella 2 le minorazioni di classe 2 e 3 (e le loro combinazioni) sono state distinte in 2d, 2s, 3d e 3s in quanto, a seconda dell'arto interessato (d=destro, s=sinistro), sono previste differenti prescrizioni. Ad esempio, per minorazioni classificate 3d - 5a (minorazione di classe 3 per l'arto superiore destro e di classe 5a per un arto inferiore)cui corrispondono, nella tabella 2, le seguenti prescrizioni: AB, CP, FC, LM, PI, PM si avrà la seguente decodifica: - Freno e acceleratore con pedali comandati dall'arto valido. Targhetta monitoria sul cruscotto, ove ricorra il caso; - Frizione con pedale comandato dall'arto semivalido con adattamento, se necessario, oppure frizione automatica o cambio automatico; - Adattamenti del selettori o della leva del cambio e della leva del freno di stazionamento qualora il minorato non sia in grado di azionarli nella configurazione standard; - Avvisatore acustico, commutatore luci, indicatori di direzione, lavatergicristallo ed altri dispositivi complementari con azionamento a pulsanti, integrati in una centralina disposta sul volante dalla parte del braccio valido, qualora il minorato non sia in grado di azionare tutti i comandi nella configurazione standard; - Protesi dell'arto semivalido idonea per l'azionamento del pedale della frizione; - Servosterzo. Protesi della mano, se necessaria, con adattamento del volante per permettere la presa, se necessario; Le diverse opzioni, quando previste, debbono essere selezionate con riferimento ai criteri generali indicati nell'allegato 2. In particolare, con riferimento all'esempio surriportato, se l'arto inferiore semivalido fosse il destro, dovrebbe attuarsi l'inversione dei pedali; poiché lo spostamento a destra del pedale della frizione potrebbe risultare inattuabile, o comunque di difficile realizzazione, potrà adottarsi la frizione automatica o il cambio automatico previsti, in alternativa, dalla prescrizione codificata "CP". In tal caso la protesi dell'arto inferiore, ancorché adottata dal minorato per le sue specifiche esigenze (ad esempio la deambulazione), non è da prescrivere ai fini della guida. Si osservi che, il ricorso alla frizione automatica o al cambio automatico (codice "CS" invece di "CP"), e l'esenzione dall'obbligo della protesi dell'arto inferiore (soppressione del codice "PI"), equivale all'adozione delle prescrizioni corrispondenti alla minorazione 3d-4 (AB; CS; FC; LM; PM), in accordo con quanto stabilito al punto 1.10 dell'allegato 2. 6. Prescrizioni per altre combinazioni Le prescrizioni della tabella 2 sono afferenti alle minorazioni che interessano un solo arto, un arto superiore ed uno inferiore, oppure entrambi gli arti inferiori. Per dette minorazioni, in quanto ammissibili anche in base alla normativa precedente l'emanazione della legge 111/88, si è consolidata un'esperienza sufficiente a codificare le prescrizioni più idonee per una condotta di guida sicura. Nel presente paragrafo, invece, vengono elencate altre minorazioni non previste dalla precedente normativa per le quali sono state esaminate e approvate, in via sperimentale, le prescrizioni ritenute idonee. A dette prescrizioni potrà farsi riferimento per la soluzione di situazioni analoghe o per formulare proposte diverse in grado, tuttavia, di offrire un livello di sicurezza non inferiore a quello delle prescrizioni già approvate. 1.1 - Dispositivo di sterzo servoassistito con comando a pedale azionato dal piede sinistro con ancoraggio mediante fermapedale a molla. Il pedale di tipo ciclistico deve funzionare per rotazione longitudinale e deve consentire l'appoggio del tallone sul pianale in ogni posizione del pedale; - Cambio automatico; - Selettore del cambio azionato dal piede destro con una leva operante sul principio di funzionamento del cambio motociclistico; - Acceleratore e freno a pedale azionati dal piede destro; - Avvisatore acustico, indicatori di direzione, cambio luci azionati con apposite leve e/o pulsanti dall'arto destro, con esclusione del piede; - Freno di stazionamento a pedale azionato dal piede sinistro; - Cintura di sicurezza con attacco ad aggancio passivo. 1.2 -Protesi per l'arto semivalido, non necessaria se la minorazione è classificata 2b. La minorazione 2c è assimilata, secondo i casi, alla sottoclasse 2a o 2b; - Dispositivo di sterzo servoassistito con volante (o con leva a movimento trasversale) munito di idonea presa per l'azionamento con il braccio semivalido; - Cambio automatico; - Avvisatore acustico, commutatore luci e indicatori di direzione, lavatergiparabrezza e altri dispositivi complementari a pulsanti e/o leve azionati dell'arto inferiore sinistro; - Selettore del cambio azionato dall'arto semivalido con adattamento per la presa, se necessario, oppure azionato dal piede destro con l'adattamento a pedale previsto per la minorazione 1-1; - Freno di stazionamento azionato dall'arto semivalido con adattamento per la presa, se necessario, oppure a pedale azionato dal piede sinistro, con sgancio a pulsante o a leva azionato dall'arto inferiore sinistro; - Cintura di sicurezza con attacco ad aggancio "passivo". 1.3 - Come 1-2 2.2. - Come 1-2 2-3- Volante servoassistito con adattamento, se necessario, per la presa con il braccio affetto da minorazione tipo 3; - Cambio automatico; - Commutatore luci, indicatori di direzione lavatergiparabrezza e altri dispositivi complementari con pulsanti e/o a leve azionati dall'arto inferiore sinistro, salvo quelli che possono essere azionati nella configurazione originaria senza abbandonare la presa del volante; - Selettore del cambio con adattamento per la presa, se necessario, oppure azionato dal piede destro con l'adattamento a pedale previsto per la minorazione 1-1; - Freno di stazionamento con adattamento per la presa, se necessario, oppure a pedale azionato dal piede sinistro, con sgancio a pulsante o a leva azionato dall'arto inferiore sinistro; - Avvisatore acustico a cerchio sul volante, o a pulsante azionato dall'arto inferiore sinistro; 3.3 - Protesi per uno o entrambi gli arti semivalidi, se necessarie; - Avvisatore acustico a cerchio sul volante, o a pulsante azionato dall'arto inferiore sinistro; 3a 3a - Servosterzo se necessario in relazione alla forza e alle possibilità di movimento consentite dallo sviluppo degli arti e dal rapporto di demoltiplicazione del dispositivo di sterzo. In alternativa, può essere adottato il dispositivo previsto per la minorazione 3a - 3a/4-4; - Adattamento per la presa del volante con pomo o forcella ed
eventuale protesi, se necessaria; 3a - 3a/4-4- Dispositivo di sterzo servoassistito, azionato a mano
con una leva che consenta un orientamento delle ruote proporzionale allo
spostamento laterale della leva stessa; - Freno di stazionamento servoassistito azionato a pulsante; 7. Casi non ancora disciplinati Nel paragrafo 7 dell'allegato 1 sono state fornite le indicazioni necessarie per definire i casi di coesistenza, con le minorazioni interessanti gli arti, delle minorazioni interessanti la vista e/o l'udito. Sono inoltre allo studio e saranno riportate nei prossimi aggiornamenti, le indicazioni di carattere generale per definire i seguenti casi di minorazioni coesistenti o meno con quelli contemplati dal presente allegato. - statura; ________________________________ Tabella 1 - Codifica delle prescrizioni (Aggiornata al 1 luglio 1991) AB - Acceleratore e freno AM - Acceleratore multiplo AV - Acceleratore a cerchio al volante; BM - Freno di servizio multiplo BS - Freno servoassistito CA - Cambio automatico; CH - Frizione a cerchio al volante CP - Frizione a pedale adattato CS - Frizione automatica o cambio automatico; FC - Leve freno e cambio; LM - Luci e servizi adattati PI - Protesi arto inferiore PM - Protesi della mano PS - Protesi arto superiore SA - Sedile ADATTATO VA - Volante adattato Tabella 2 - Prescrizioni (Aggiornata al 1 luglio 1991) Minorazioni singole 1- CA; FC; VA ___________________ (1) A seconda dello sviluppo dell'arto Due minorazioni coesistenti 1-4 - AB; CA; FC; VA. 2a-4 - Come 2d-4 o 2s-4 3a-4 - Come 1-4 o 2a-4. 4-4 - AV; BM, o AM; BM; CH. 5-5 - Come 4-5. |
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