Comunicazione MPI 25 gennaio 1999, prot. n. 339
Oggetto: Esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute o pareggiate. Applicazione dell'art.7 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425 - Chiarimenti
In relazione alle controversie cui ha dato origine la nota prot. n. 6341 del 17 settembre 1998 si forniscono, in merito all'applicazione dell'art. 7 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425, i seguenti chiarimenti che sostituiscono integralmente quelli comunicati con la predetta nota.
Gli esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono disciplinati dal D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e, in parte, in via transitoria, dall'art. 7 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425.
Nei confronti deglì studenti frequentanti le predette scuole continua a trovare applicazione il disposto dell'art. 192, comma 6, del D.Lgs. n. 297/94.
I candidati esterni in relazione alla disciplina contenuta nell'art. 7 della legge n. 425/97, possono sostenere l'esame dì idoneità nelle scuole legalmente riconosciute o pareggiate.
- per la classe immediatamente successiva a quella cui dà accesso la licenza, la
promozione o l'idoneità posseduta;
- per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso
il titolo di licenza o promozione di cui siano in possesso, anche se di diverso ordine e
tipo.
Si provvederà a far conoscere, con urgenza il contenuto della presente alle scuole statali, legalmente riconosciute, pareggiate, meramente private, operanti nel territorio di competenza.