Comunicazione MPI 7 gennaio 1999, prot. n.108

Oggetto: Corsi di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto - D.M. 5 agosto 1998 - Schema generale di convenzione tipo

Nella Gazzetta Ufficiale n.2 del 4 gennaio 1999, parte II, è pubblicato il decreto del 29 dicembre 1998 di approvazione dello schema generale di convenzione tipo per l'affidamento dei servizi di formazione in oggetto.

I testi del decreto e dello schema generale di convenzione tipo sono disponibili anche sul sito Internet di questo Ministero: www.istruzione.it.
Sul sito Internet è disponibile inoltre l'elenco delle Agenzie formative aggiudicatarie dei servizi di formazione nel quale, al fine di agevolare la diffusione delle informazioni presso i capi di istituto, sono contenute indicazioni dettagliate circa i soggetti componenti delle Agenzie che hanno partecipato alla gara nella forma di raggruppamento temporaneo d'impresa nonché indicazioni sui rappresentanti legali e i garanti scientifici e professionali.

Con l'occasione, si fa presente che le preferenze eventualmente espresse dai capi di istituto, ai sensi dell'art.6, comma 2, D.M. 5 agosto 1998, potranno essere acquisite dalle Sovrintendenze scolastiche regionali fino alla data della comunicazione a questo Ministero della proposta di pianificazione territoriale delle attività di formazione. Analogamente potranno essere acquisite, entro il suddetto termine, anche le domande di partecipazione ai corsi pervenute successivamente alla data del 18 dicembre 1998.


Decreto Ministeriale 29 dicembre 1998

Schema generale di Convenzione-tipo predisposto per l'affidamento da parte delle Sovrintendenze Scolastiche Regionali delle attività di formazione dei dirigenti scolastici alle Agenzie selezionate

 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n° 59

VISTI gli artt. 25bis e 25ter del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n° 29, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 6 marzo 1998, n° 59, concernente la disciplina della qualifica dirigenziale ai capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art. 21, comma 16, della L, 15 marzo 1997, n° 59;

VISTI il R.D. 18 novembre 1923, n° 2240 ed il R.D. 23 maggio 1994, n° 827;

VISTO il R.D. 26 giugno 1924, n° 1054;

VISTA la L. 15 maggio 1997, n° 127.;

VISTO lo schema generale di Convenzione-tipo predisposto per l'affidamento da parte delle Sovrintendenze Scolastiche Regionali delle attività di formazione dei dirigenti scolastici alle Agenzie selezionate in base alla gara indetta con avviso pubblicato sulla G.U. n° 237 del 10 ottobre 1998, in esecuzione del D.M. 5 agosto 1998;

UDITO il parere n° 2061/98 reso dal Consiglio di Stato, Sezione Seconda nella seduta del 16 dicembre 1998 sullo schema generale di Convenzione-tipo;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dall'Organo consultivo;

CONSIDERATE in particolare le osservazioni attinenti l'art. 7 dello schema di Convenzione relativo alla regolamentazione del subappalto;

RITENUTO di potere confermare nei termini formulati la previsione della disciplina del subappalto nella Convenzione predetta;

CONSIDERATO che l'istituto del subappalto risulta espressamente applicabile anche ai contratti di prestazione di servizi resi alla pubblica amministrazione sulla base dell'espressa disposizione in tal senso contenuta nell'art. 18 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n° 157, che rinvia per la specifica disciplina a quella contenuta nell'art. 18 della L. 19 marzo 1990, n° 55 e successive modifiche ed integrazioni in materia appalti di lavori pubblici;

CONSIDERATO altresì l'opportunità di consentire, nei rispetto dei limiti posti dalle disposizioni legislative richiamate, il ricorso al subappalto nella erogazione dei servizi di formazione in questione, in considerazione della natura composita ed integrata di tali servizi come risultanti dal Titolo I dell'Allegato Tecnico al D.M. 5 agosto 1998;

CONSIDERATO che in attuazione di tali principi, sin dalla fase della gara per la selezione delle Agenzie di formazione, era prevista e disciplinata con riferimento a tale fase la possibilità di subappalto da parte delle Agenzie dei servizi di formazione in questione;

RITENUTA quindi, la necessità di dovere completare nello schema generale di convenzione-tipo la disciplina dell'istituto relativamente al suo operare nella fase contrattuale, al fine anche di verificare il rispetto da parte delle Agenzie dei limiti e delle condizioni poste al riguardo;

CONSIDERATO infine, che la previsione del subappalto relativamente ai servizi in questione, siccome contenuta nei limiti anche quantitativi posti dalle disposizioni legislative sopra richiamate, non elimina la "personalità" nella prestazione dei servizi oggetto dell'appalto da parte delle Agenzie selezionate all'esito della gara;

CONSIDERATE inoltre, le osservazioni del Consiglio di Stato attinenti l'art. 8 dello schema Convenzione relativamente all'IVA sui corrispettivi dei servizi oggetto della convenzione, ritenendosi da parte dell'Organo Consultivo, in conformità alle osservazioni svolte dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, che l'esenzione dalla corresponsione dell'IVA sia in contrasto con l'art. 14, comma 1, della L. n° 537 del 1993;

CONSIDERATO altresì, che nelle more della acquisizione del parere del Consiglio di Stato sullo schema generale di convenzione-tipo, il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per gli Affari giuridici e per il contenzioso tributario, con Risoluzione n° 182/E del 22 dicembre 1998, prot. n° III-7-195001/98, ha manifestato diverso avviso;

RITENUTO che la formulazione della disposizione contrattuale in questione poteva effettivamente essere interpretata come escludente la soggezione ad IVA dei corrispettivi in questione, volendosi invece prevedere soltanto la determinazione dell'importo contrattuale senza riferimento al tributo in questione e, quindi, al netto dello stesso;

RITENUTA la non necessità di risolvere nel testo contrattuale tale questione fiscale, comunque discendente da disposizioni legislative imperative e non disponibili per volontà negoziale;

RITENUTA pertanto, l'opportunità di riformulare in parte qua la disposizione contrattuale in questione, lasciando nel testo negoziale impregiudicata la predetta questione fiscale, la cui risoluzione diventerà impellente con la comunicazione alle Agenzie dell'approvazione dei progetti esecutivi da parte delle Sovrintendenze scolastiche regionali in previsione anche del pagamento della prima rata di corrispettivo;

CONSIDERATA comunque l'opportunità di acquisire per allora una definitiva ed univoca opinione al riguardo, portando a conoscenza del Ministero delle Finanze il parere del Consiglio di Stato;

RITENUTO sin d'ora, laddove non sia raggiunta nel termine suindicato una univoca determinazione da parte degli organi interpellati in ordine alla predetta questione fiscale, di dover seguire l'opinione espressa dal Consiglio di Stato, in considerazione della inerenza della funzione consultiva svolta all'intera attività amministrativa presupposta e contrattuale ed in assenza di puntuali e specifiche ragioni atte a motivare e giustificare, con effetto legittimante, il discostarsi dal parere dell'Organo Consultivo;

CONSIDERATA invece l'urgenza di addivenire alla stipulazione delle convenzioni per la erogazione dei servizi di formazione in questione;

CONSIDERATE infine, le restanti osservazioni del Consiglio di Stato ed in particolare quelle relative all'opportunità di prevedere il ricorso all'arbitrato;

RITENUTO di aderire alle osservazioni predette, provvedendo pertanto ed in particolare alla inclusione nello schema generale della convenzione-tipo di una apposita clausola compromissoria;

tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto

DECRETA

è approvato l'allegato schema generale di Convenzione-tipo predisposto per l'affidamento da parte delle Sovrintendenze Scolastiche Regionali delle attività di formazione dei dirigenti scolastici alle Agenzie selezionate in base alla gara indetta con avviso pubblicato sulla G.U. n° 237 del 10 ottobre 1998, in esecuzione del D.M. 5 agosto 1998.

IL DIRETTORE GENERALE


CONVENZIONE

TRA LA SOVRINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE PER L. ..................................

E L’AGENZIA ........................................................................................................................

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE

 

L’anno millenovecentonovant.............. addì ...... del mese di....................., con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge, nella sede della Sovrintendenza scolastica regionale per ..... in ......., avanti a me dott. ....... ufficiale rogante della predetta Sovrintendenza scolastica regionale ed alla presenza dei sottoscritti testimoni idonei, cogniti e richiesti:

  1. sig…….
  2. sig……

sono presenti:

il dott........................................................................... ..................................................... nato a....................................... il...........................nella sua qualità di dirigente preposto alla Sovrintendenza Scolastica per la Regione.................................................., di seguito indicata "Sovrintendenza", con sede in..............................................................................

Piazza/Via............................................................. codice fiscale.......................................

e

il sig.............................................................................nato a......................il.................... in rappresentanza del.......................................................................................................... con sede in............... via.......................... codice fiscale n. ......................

partita IVA n. .................................... , di seguito indicata "Agenzia", a cui è stata conferita detta rappresentanza con atto.......... del................., che si allega, per la sottoscrizione, in nome e per conto e nell’interesse di..............................,di atti convenzionali e contabili

 PREMESSO CHE:

- il Ministero della Pubblica Istruzione, in relazione ai propri fini istituzionali, ha il compito e l’onere di dare esecuzione a quanto stabilito dall’art.25 ter, comma 2, del D.Lvo 3 febbraio 1993, n° 29, introdotto dall’art.1 del D.L.vo 6 marzo 1998, n. 59, concernente la"disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d’istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell’art.21, comma16° della Legge n. 59 del 15.3.1997";

il D.M. 5 agosto 1998, in attuazione della predetta norma, ha disciplinato l’istituzione, l’organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione ai fini dell’attribuzione della qualifica di dirigente ai capi d’istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compresi i rettori e i vice rettori dei convitti nazionali e le direttrici e le vice direttrici degli educandati;

- nella G.U. n° 237 del 10 ottobre 1998 è stato pubblicato il bando della gara relativa all’affidamento di servizi di formazione di cui innanzi, regolata dal disciplinare del 6 ottobre 1998 che si allega in copia sub A;

- nella G.U. della R.I. n° 296 del 19 dicembre 1998 è stata pubblicata la graduatoria dei soggetti selezionati e la localizzazione territoriale dell’offerta formativa, in seguito alla procedura di selezione attuata ai sensi dell’art.5 del citato D.M. 5 agosto 1998;

- l’Agenzia "....." risulta aggiudicataria del servizio di formazione da realizzare nell’ambito regionale per cui occorre procedere alla stipulazione con la stessa della Convenzione prevista dall’art.6 del medesimo decreto ministeriale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

All’ Agenzia sono affidate le attività formative aggiudicate con il/i... lott....n. .........., di cui all’elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 296, del 19 dicembre 1998, da attuare nella regione......................... .., in conformità alle modalità descritte e con la partecipazione del garante scientifico e professionale di cui al punto A2.1 del titolo III dell’allegato tecnico al D.M. 5 agosto 1998 e dello staff professionale indicati nel progetto generale presentato in sede di gara dalla stessa Agenzia, che si allega in copia sub B.

Contribuiscono altresì alla esatta specificazione della prestazione che l’Agenzia si obbliga ad eseguire il/i progetto/i esecutivo/i de... cors... presentati secondo le modalità di seguito disciplinate.

L’Agenzia presenterà alla Sovrintendenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data di stipulazione della presente Convenzione, i progetti esecutivi de... cors......., con l’indicazione del calendario e l’indirizzo delle sedi di svolgimento delle varie attività formative, predisposti sulla base del progetto generale elaborato, tenendo conto del curriculum professionale dei capi d’istituto.

L’Agenzia provvederà alla quantificazione a titolo previsionale degli eventuali oneri aggiuntivi rispetto all’offerta economica presentata ai fini del procedimento di gara con esclusivo riferimento a quelli di missione, viaggio, vitto ed alloggio dei singoli partecipanti, che risultino averne titolo in base alla normativa vigente in materia, di cui all’allegato sub C. I relativi conteggi dovranno essere presentati unitamente ai progetti esecutivi.

Ai fini del presente articolo, tali progetti esecutivi ed i conteggi di cui al precedente comma dovranno essere presentati in forma cartacea nonché su supporto magnetico (floppy disk), unitamente ad ulteriore copia solo su supporto magnetico (floppy disk) del corrispondente progetto generale presentato dall’Agenzia in sede di gara (allegato sub B).

I progetti esecutivi ed i conteggi di cui al comma 4 del presente articolo dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’Agenzia. I progetti esecutivi saranno sottoscritti altresì dal garante scientifico e professionale che se ne assume la responsabilità scientifica e professionale.

La Sovrintendenza, con la consulenza del Comitato Tecnico Regionale, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 1998, verifica la coerenza dei progetti esecutivi con i rispettivi progetti generali nonché la congruità economica della previsione di spesa per gli oneri di missione di cui ai commi precedenti.

In caso di esito negativo di tale verifica, l’Agenzia si impegna a riformulare i progetti esecutivi sulla base delle indicazioni fornite dalla Sovrintendenza, nei termini e con le modalità da questa stabiliti.

In caso di omessa presentazione dei progetti esecutivi nel termine previsto dal precedente comma 3, ovvero in caso di mancata approvazione del progetto esecutivo per omesso o non conforme adeguamento dello stesso, la presente

Convenzione si risolve di diritto, senza alcun onere per la Sovrintendenza e con la escussione della garanzia di cui al successivo art. 14.

Nella predisposizione dei progetti esecutivi e nel corso di esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, è fatto divieto all’Agenzia di modificare o sostituire i componenti dello staff professionale (garante scientifico e professionale, docenti, esperti, ecc.) indicati nel progetto generale, se non per valide e motivate ragioni e, comunque, con personale di identica qualificazione e previa autorizzazione formale da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Secondaria di I grado.

Gli studi, gli atti ed i materiali che le Agenzie utilizzano per la realizzazione delle attività formative in attuazione della presente convenzione restano in ogni caso di piena ed esclusiva proprietà della Amministrazione della Pubblica Istruzione, salvi specifici accordi tra le parti in ordine ad una diversa ed ulteriore utilizzazione degli stessi da parte delle Agenzie.

 Art.3

ADEMPIMENTI DELLA SOVRINTENDENZA

Per consentire l’elaborazione del progetto esecutivo nonché la quantificazione degli oneri aggiuntivi, la Sovrintendenza fornisce all’Agenzia la composizione dei corsi delle singole sedi mediante consegna dell’elenco nominativo dei capi d’istituto, corredato dei relativi curricoli professionali. Detto elenco conterrà, altresì, l’indicazione della residenza di ciascuno, nonché l’istituto e la sede di servizio. Variazioni dei predetti dati eventualmente sopravvenute nel periodo di durata della presente Convenzione sono comunicate dalla stessa Sovrintendenza.

 Art. 4

DURATA - NORME REGOLATRICI

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data della sottoscrizione, fatta salva la sua efficacia dalla data dell’avvenuta approvazione ex art. 20. Le attività di formazione debbono iniziare entro il 60° giorno dalla avvenuta comunicazione dell’approvazione del progetto esecutivo da parte della Sovrintendenza ed essere ultimate entro il 31 agosto 2000, salvo eventuali proroghe concesse per motivi straordinari, la cui determinazione resta affidata all’insindacabile valutazione del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Secondaria di Primo Grado.

Le stesse attività non possono concludersi prima del 30 aprile dell’anno 2000.

L’inizio ed il termine delle attività devono risultare da apposito verbale redatto alla presenza di un funzionario designato dalla Sovrintendenza.

L’esecuzione del rapporto deve avvenire nel rispetto con l’osservanza di tutti i patti, oneri, condizioni e modalità previsti:

1) dalla presente Convenzione;

2) dai progetti generali ed esecutivi e dai conteggi di cui all’art. 2 della Convenzione stessa;

3) dalla legge e dal regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;

4) dal codice civile e dalle vigenti disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di diritto privato , fiscale o finanziario , in quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti precedenti.

Art.5

OBBLIGHI DEL GARANTE SCIENTIFICO E PROFESSIONALE

A specificazione di quanto disposto nel Disciplinare di gara (§ 7.2.1.), il garante scientifico e professionale curerà la redazione di due brevi relazioni sull’andamento dell’attività formativa.

La prima relazione riguarderà le attività formative svoltesi nei primi sei mesi dall’inizio delle attività stesse, identificato con riferimento alla previsione del precedente art. 4. Tale relazione dovrà essere presentata alla Sovrintendenza entro i trenta giorni successivi alla scadenza del semestre predetto.

La seconda relazione riguarderà le attività svoltesi nel periodo successivo fino al termine delle stesse. Tale relazione dovrà essere presentata alla Sovrintendenza entro i venti giorni successivi al termine delle attività stesse.

Entrambe le relazioni dovranno essere sottoscritte dal garante scientifico e professionale, che se ne assumerà così la responsabilità scientifica e professionale.

Al medesimo fine, il garante scientifico e professionale curerà altresì le ulteriori attività allo stesso riferite nella presente Convenzione.

Art.6

DOCUMENTAZIONE

Anche al fine di attuare l’art. 4, comma 4 e segg. D.M. 5 agosto 1998, l’Agenzia provvede ad individuare un responsabile di corso la cui designazione sarà comunicata alla Sovrintendenza entro l’inizio delle attività.

La partecipazione alle attività d’aula dei capi d’istituto dovrà risultare dalla firma di presenza apposta dai partecipanti su distinti fogli giornalieri, contenenti anche l’indicazione della durata oraria, dell’argomento o degli argomenti trattati e del nome dei relatori; la partecipazione alle attività in situazione e la loro natura e durata oraria dovranno essere attestate, per ciascun partecipante, dal responsabile di corso.

Fogli di presenza, documentazione delle assenze ed attestati di partecipazione alle attività in situazioni costituiscono documentazione dei corsi, da consegnare alla Sovrintendenza al termine delle attività formative.

L’Agenzia, in base alle presenze e alla realizzazione delle attività in situazione, avrà cura di rilevare e comunicare alla Sovrintendenza, al termine dei corsi l’effettiva partecipazione dei capi d’istituto alle attività formative, con l’indicazione del percorso seguito.

L’Amministrazione scolastica potrà in ogni momento ,disporre verifiche nelle sedi in cui si svolgono le attività formative intese a verificare la corretta gestione degli adempimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 7

SUBAPPALTO

Al fine di completare la disciplina del subappalto dei servizi di formazione oggetto della presente Convenzione, già previsto nel Disciplinare di gara in considerazione della natura composita ed integrata di tali servizi, e di verificare il concreto rispetto dei limiti ivi posti anche per garantire la diretta realizzazione del servizio di formazione da parte dell’Agenzia, le parti specificano ulteriormente quanto segue.

E’ ammesso il subappalto, nei limiti del 15% dell’importo dell’offerta economica, limitatamente alle parti indicate nel progetto generale.

Il progetto esecutivo deve recare, in separato allegato, l’indicazione dei nominativi e dei dati identificativi dei soggetti cui l’Agenzia intende affidare il subappalto. Tali soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al § 13.3 del Disciplinare. Nei confronti degli stessi inoltre non deve sussistere alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni.

L’indicazione di cui al precedente comma deve essere corredata, in particolare, dalla dichiarazione degli stessi soggetti, resa ai sensi della legge n° 15 del 4 gennaio 1968, del possesso dei requisiti minimi di ammissibilità indicati ai punti a) e b) del § 3.2 del disciplinare di gara. Al fine di documentare la specializzazione o esperienza nell’attività che viene loro affidata, tali soggetti dovranno altresì indicare e dichiarare, nelle medesime forme, lo svolgimento delle attività espletate nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tutte le predette dichiarazioni devono essere controfirmate dal legale rappresentante dell’Agenzia e dal garante scientifico e professionale.

Ulteriore copia dell’indicazione e della documentazione di cui ai commi che precedono dovrà essere fatta pervenire, entro lo stesso termine di presentazione dei progetti esecutivi e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla stipulazione della presente convenzione, al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per l’Istruzione Secondaria di 1° grado, via Ippolito Nievo, n° 35, 00153 Roma, quale amministrazione appaltante, per l’autorizzazione del subappalto. Unitamente alla documentazione già indicata l’Agenzia dovrà trasmettere copia del contratto stipulato, condizionatamente all’autorizzazione dell’amministrazione, con il subappaltatore designato. L’Amministrazione appaltante deciderà in ordine all’autorizzazione del subappalto entro i trenta giorni successivi alla ricezione di tutta la documentazione prevista, dando comunicazione della determinazione all’Agenzia ed alla Sovrintendenza.

In caso di concessione dell’autorizzazione, il corrispettivo relativo ai servizi oggetto del subappalto sarà erogato dall’Amministrazione esclusivamente all’Agenzia, la quale è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 18, comma 3 bis della L. 19. marzo 1990, n° 55.

L’esecuzione dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto o cessione.

Art. 8

IMPORTO DELLA CONVENZIONE - PAGAMENTI

Il corrispettivo per l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, tenuto conto dell’offerta presentata dall’Agenzia in sede di gara, è fissato in L................................= (.....................................). Detto importo deve intendersi al netto dell’IVA, che sarà corrisposta se ed in quanto dovuta in base alla normativa vigente.. Detto importo inoltre non comprende le spese per missione, vitto e alloggio dei partecipanti.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte della Sovrintendenza, a fronte della presentazione di fattura, secondo le seguenti modalità:

  1. anno 1999: entro il 60° giorno dall’inizio delle attività, fino ad un massimo del 10 (dieci)% del corrispettivo;
  2. anno 1999: entro il 30 ottobre 1999, fino ad un massimo del 20 (venti)% del corrispettivo;
  3. anno 1999: entro il 15 dicembre 1999, fino ad un massimo del 20 (venti)% del corrispettivo;
  4. anno 2000: entro il 31 marzo 2000, fino ad un massimo del 20 (venti)% del corrispettivo,
  5. anno 2000: al termine delle attività, fino ad un massimo del 20 (venti)% del corrispettivo.

Il saldo finale del corrispettivo, pari al 10 (dieci)% dello stesso, avverrà dopo la conclusione delle attività e previa positiva valutazione e certificazione della qualità del servizio formativo erogato, secondo quanto stabilito al successivo articolo 11.

Il pagamento degli importi come innanzi determinati sarà disposto dalla Sovrintendenza sulle aperture di credito a tale scopo messe a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione nel corso degli esercizi finanziari 1999 e 2000. Eventuali ritardi causati dai tempi tecnici di esecuzione del bilancio dello Stato non costituiranno causa di penalità a carico dell’Amministrazione.

I pagamenti saranno effettuati in favore dell’Agenzia secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

In caso di mancata erogazione di uno o più dei moduli di cui al curricolo elettivo, previsti dal § 2.4.2.1.2 del Disciplinare di gara, dovuta a carenza di domanda da parte dei capi d’istituto, l’importo del corrispettivo è ridotto del 3 (tre)%, rispetto a quello indicato nel presente articolo, per ogni modulo non erogato. Tale riduzione opererà sulla quota di corrispettivo da erogare al termine delle attività, di cui al precedente comma 2. punto 5.

L’Amministrazione si impegna a ricevere le prestazioni relative all’anno 1999 ed a versarne il corrispettivo pattuito nei termini sopra previsti.

Qualora le risorse finanziarie destinate alla formazione dei capi d’istituto di cui al D.M. 5 agosto 1998 relativamente all’anno 2000 fossero ridotte, l’Amministrazione si riserva la facoltà di operare le conseguenti riduzioni.

 Art. 9

MODALITA’ DI FATTURAZIONE

Le fatture emesse dall’Agenzia per il pagamento di quanto dovuto debbono essere corredate delle rendicontazioni parziali o totali delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste nel progetto generale ed esecutivo, rispettando l’articolazione ed i valori - unitari e complessivi - indicati nelle tavole esplicative dell’offerta economica presentata. Come previsto al §12 del Disciplinare di gara, tali rendicontazioni potranno essere verificate dalla Sovrintendenza, in qualsiasi momento - durante il periodo di validità della convenzione - con le modalità tecniche ed organizzative che riterrà più opportune, ivi compreso l’impiego di mezzi informatici individuati dalla Sovrintendenza stessa. L’Agenzia è tenuta ad accettare incondizionatamente tali verifiche ed a favorirne lo svolgimento.

Art. 10

ONERI AGGIUNTIVI - RENDICONTAZIONE

L’Agenzia si obbliga alla corresponsione ai partecipanti che ne abbiano diritto del trattamento economico di missione (comprensivo dei costi di viaggio, vitto e alloggio) come disposto dall’art.6, comma 6, del D.M. 5 agosto 1998, calcolato sulla base della vigente normativa - allegato sub C (con riferimento all’anno 1998). - assumendo il corrispondente debito dell’Amministrazione scolastica nei confronti degli stessi, con contestuale liberazione della prima.

A tal fine, entro il decimo giorno dall’inizio dell’attività, l’Agenzia si impegna ad acquisire, da parte di ciascuno dei capi d’istituto partecipanti ai corsi ed aventi diritto al trattamento di missione, un atto di approvazione della predetta assunzione di debito, con contestuale liberazione dell’Amministrazione, facendo sottoscrivere apposita dichiarazione in tal senso secondo il modello allegato sub D.

Tale dichiarazione deve poi essere consegnata alla Sovrintendenza.

Al fine di far fronte alle eventuali richieste di anticipi sulle missioni da parte dei partecipanti ai corsi che ne abbiano diritto, sulla base e nelle misure stabilite dalla vigente normativa, alle Agenzie possono essere somministrati i fondi necessari per provvedere, sulla base di un preventivo di spesa presentato dalle Agenzie stesse ed approvato dalla Sovrintendenza.

La rendicontazione delle spese per gli oneri aggiuntivi oggetto del presente articolo è costituita dalla distinta nominativa degli importi corrisposti prodotta, oltre che su supporto cartaceo, utilizzando anche supporto magnetico (floppy disk). Detta rendicontazione sarà corredata dalle rispettive tabelle di liquidazione regolarmente quietanzate e vistate da parte del responsabile di ciascun corso per conferma dei dati ivi riportati.

L’ammontare della spesa in tal modo rendicontata, previa verifica di regolarità della documentazione, sarà ammessa al rimborso.

La rendicontazione di cui al comma precedente avverrà secondo le medesime cadenze temporali previste per il pagamento del corrispettivo dal precedente art. 8.

Art. 11

CRITERI DI VALUTAZIONE INTERNA E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’

La valutazione e la certificazione della qualità dei corsi realizzati sono attuate sulla base dei criteri qualitativi e con le modalità indicate all’art. 8 del D.M. 5 agosto 1998 e al § 12 del disciplinare di gara.

In particolare, in applicazione del citato § 12 del Disciplinare di gara, relativo alla valutazione e certificazione della qualità del servizio erogato, l’Agenzia è obbligata ad applicare i criteri, le metodologie e le tecniche di valutazione "interna" indicate nel progetto generale, nonché a rispettare i criteri qualitativi specificati nello stesso § 12.

L’inadempimento, accertato dall’Amministrazione scolastica, comporterà l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo convenuto, salvo, in ogni caso , il diritto al risarcimento del maggior danno. L’importo della penale verrà imputato, in compensazione, sull’importo del saldo del corrispettivo di cui al precedente art. 8.

Il Ministero della Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza, attraverso i propri funzionari e/o esperti appositamente designati potranno effettuare i controlli ritenuti più opportuni per verificare la corrispondenza dei servizi erogati dall’Agenzia ai progetti generale ed esecutivo.

L’Agenzia si obbliga a prestare la massima collaborazione all’attività di verifica, fornendo tutta la documentazione, le indicazioni e le informazioni ritenute utili, nonché a consentire ai rappresentanti dell’Amministrazione l’accesso per le ispezioni e i controlli che si rendano necessari.

Art. 12

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Nell’ambito delle attività che il Ministero della Pubblica Istruzione, avvalendosi della consulenza e della collaborazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e del C.E.D.E, promuoverà in attuazione dell’art.9 del D.M. 5 agosto 1998, l’Agenzia si impegna a prestare la collaborazione propria e dei soggetti che per essa operano (ad esempio, compilazione di questionari, partecipazione e risposta ad interviste, ecc.) durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

 Art 13

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Nel caso in cui l’esecuzione delle obbligazioni e prestazioni cui l’Agenzia si è impegnata con la presente Convenzione non corrispondano esattamente a quanto convenuto, la Sovrintendenza avrà facoltà di fissare all’Agenzia un termine congruo decorso inutilmente il quale la Sovrintendenza stessa avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, fermo restando il suo diritto al risarcimento del danno.

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, l’inadempimento anche di una soltanto delle seguente obbligazioni, relative:

  1. alla omessa presentazione dei progetti esecutivi nel termine previsto ovvero all’omesso e non conforme adeguamento degli stessi alle indicazioni della Sovrintendenza (art.2) ;
  2. alla sostituzione non autorizzata dei componenti dello staff professionale ( art.2 u.c. );
  3. al divieto di ulteriore subappalto o cessione ( art.7.u.c.) ;
  4. alla omessa acquisizione della dichiarazione di cui all’art.10, comma 2.

Costituirà altresì causa di risoluzione della Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno:

  1. l’esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro la mafia ;
  2. la non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla presente fase contrattuale ;
  3. la mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara ;
  4. la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali ;
  5. la cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’Agenzia oppure il fallimento, il concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l’Agenzia.

La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa di cui ai precedenti commi 2 e 3 diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che la Sovrintendenza darà per iscritto all’Agenzia, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione dà diritto alla Sovrintendenza a rivalersi su eventuali crediti dell’Agenzia nonché sulla garanzia prestata.

La risoluzione dà altresì alla Sovrintendenza il diritto di affidare a terzi l’esecuzione del contratto, in danno dell’Agenzia. Dell’affidamento verrà data notizia all’Agenzia, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e dei relativi costi. All’Agenzia inadempiente verrà addebitato il costo sostenuto in più dall’Amministrazione rispetto a quello previsto.

 Art. 14

GARANZIE

A garanzia degli obblighi assunti con la stipulazione del presente atto, l’Agenzia ha prestato cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa (specificare quale delle tre forme) presso…..con polizza n° in data…. pari al 10% dell’importo convenzionale e per tutta la durata della Convenzione.

 Art. 15

DOMICILIO LEGALE

Ad ogni effetto di legge, l’Agenzia elegge domicilio legale e fiscale presso la propria sede legale, sita in via .................... n. . (CAP) (CITTA’).........................................

Art.16

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente contratto, le parti hanno facoltà di ricorrere all’arbitrato.

A tal fine il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri:

Venendo a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale uno degli arbitri, provvederà alla sua tempestiva sostituzione l’autorità o la parte che aveva nominato l’arbitro mancante.

Disimpegna le funzioni di segretario del collegio un funzionario dell’Amministrazione.

Il collegio arbitrale si riunisce presso la sede della Sovrintendenza.

Il collegio arbitrale decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio.

Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l’impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

La richiesta con cui si propone l’arbitrato deve essere inoltrata nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera con cui vengono comunicate all’Agenzia le decisioni o i rilievi dell’Amministrazione in ordine alle eventuali violazioni delle obbligazioni contrattuali.

Trascorso inutilmente detto termine, le determinazioni adottate dall’Amministrazione si intendono accettate definitivamente dall’Agenzia che decade, pertanto, da qualsiasi diritto di impugnazione e contestazione.

La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l’indicazione della persona scelta come arbitro e deve essere notificata all’altra parte nelle forme previste dal codice di procedura civile, a mezzo quindi di ufficiale giudiziario.

Durante il giudizio arbitrale e fino alla sua definizione, per garantire la continuità del servizio, l’Agenzia non può esimersi dal continuare l’esecuzione delle sue prestazioni contrattuali. Qualora l’Agenzia si rifiuti, l’Amministrazione ha diritto di affidare a terzi il servizio non eseguito, nei modi e nei termini che riterrà più opportuni. In questo caso il costo sostenuto in più dall’Amministrazione rispetto a quello previsto verrà addebitato all’Agenzia.

Art. 17

RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO ALL’INTERNO DELL’AGENZIA E CON TERZI

La Sovrintendenza è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero eventualmente instaurati dall’Agenzia, nonché dai danni prodotti dalla stessa o da terzi in dipendenza delle attività espletate in relazione alla presente Convenzione.

L’Agenzia riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale occupato nell’esecuzione della presente Convenzione e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati ai partecipanti ai corsi e/o a terzi, per colpa o negligenza nell’esecuzione della prestazione.

L’Agenzia è tenuta ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali e quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.

L’Agenzia è tenuta ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nell’attività oggetto del presente contratto, condizioni normative e/o retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel periodo di svolgimento delle attività connesse alla esecuzione della presente Convenzione e nelle località in cui esse si svolgono.

I menzionati obblighi, relativi ai contratti collettivi di lavoro, vincolano l’Agenzia anche nel caso che non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

ART.18

SVINCOLO DELLA CAUZIONE

La cauzione prestata ai sensi dell’art.14 sarà svincolata al termine dei positivi controlli e certificazione finale della qualità dei corsi realizzata da parte dell’organismo a tal fine incaricato dall’Amministrazione scolastica; scadrà automaticamente allo scadere del sesto mese dal termine dell’attività indicato innanzi, salvo proroghe concesse dal Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Secondaria di 1° Grado.

 Art.19

ONERI FISCALI

Sono a carico dell’Agenzia le spese di copia e bollo nonché quelle per la registrazione fiscale del presente atto, dovute secondo le leggi in vigore.

Art. 20

APPROVAZIONE

La presente Convenzione deve essere approvata con decreto del Direttore Generale della Istruzione Secondaria di 1° Grado, previa verifica, ai sensi dell’art. 107 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, della regolarità nella eseguita stipulazione e della conformità al disciplinare di gara e alle altre condizioni e clausole stabilite.

Il presente atto è impegnativo per l’Agenzia dal momento della sua sottoscrizione.

Art. 21

La presente Convenzione viene stipulata nel rispetto del D.L.vo n. 213 del 24 giugno 1998 "Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale ......", a norma dell’art. 1 - comma 1- della legge n. 133 del 17 dicembre 1997, che ha recepito i regolamenti (CE) n. 1103 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998.

DATA E FIRME

 

I TESTIMONI

 

L’UFFICIALE ROGANTE

L’Agenzia dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. di avere preso piena visione e di conoscere ed approvare incondizionatamente e specificatamente gli articoli della presente Convenzione, con particolare riferimento agli articoli 7 (subappalto) ; 8, 4° comma (ritardo nei pagamenti); 8, u.c. (facoltà di riduzione del servizio) ; 9 (verifiche e controlli sulle rendicontazioni); 10 (oneri aggiuntivi e assunzione di debito) ; 11 (verifiche e clausola penale) ; 13 (clausola risolutiva ed esecuzione in danno) ; 16 (clausola compromissoria, decadenza ed esecuzione in danno) ; 17 (responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro all’interno dell’Agenzia e con terzi); 20 (approvazione della convenzione).

 

FIRMA DELL’AGENZIA

 

I TESTIMONI

L’UFFICIALE ROGANTE


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ALLEGATO C

INDENNITA’ RIMBORSO SPESE

 

 

posizione giuridica

 

misure delle indennità di trasferta

misura giornaliera misura oraria

ridotta ridotta

intera al 30% intera al 30%

rimborsi spese

trasporto albergo

ferrovia

1)- Direttori didattici

- Presidi scuola media

(fino all’ex 3^ classe

fino a 4 anni di anz)

 

 

39.600

 

11.880

 

1.650

 

495

1^ classe

cuccetta di

1^ classe

2^ categ.

(3 stelle)

2)-Presidi Istituti istruz.

Secondaria 2° grado

- Presidi scuola media

(ex 4^ cl. e super.)

 

 

39.600

 

11.880

1.650  

495

1^ classe

posto in

carrozza

letti

1^ categ.

(4 stelle)

 


ALLEGATO D

Il sottoscritto, Prof./Dott................................................................................... nato a................................... il....................

residente in....................................................................................., con sede di servizio in.............................,frequentante il corso di formazione....................................................

erogato dall’Agenzia....................................................presso la sede in..............................,

approva l’assunzione del debito relativo al trattamento di missione (comprensivo delle spese di viaggio, vitto e alloggio) spettante in conseguenza della frequenza al corso predetto, da parte dell’Agenzia................................

dichiarando espressamente di liberare dal debito stesso l’Amministrazione scolastica.

Data Firma


ELENCO AGENZIE AGGIUDICATARIE

Lotti

bando

2

2

5

11

5

2

8

2

11

3

1

6

7

2

8

5

2

7

GR.

AGENZIA

CITTA'

LEGALE

RAPPRES.

GARANTE

SCIENTIFICO

Lotti

assegnati

ABRUZZO

BASILIC.

CALABRIA

CAMP.

EMILIA

FRIULI

LAZIO

LIGURIA

LOMB.

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

SARD.

SICILIA

TOSC.

UMBRIA

VENETO

1

IBM ITALIA S.P.A. Milano Dott. Ennio Di Giacomo Francesco Susi

Docente Universitario

8

1

1

2

2

2

2

ATI ISVOR FIAT S.P.A. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - COREP Torino Dott. Claudio Poli Enrico Auteri

Prof. a contratto

3

3

3

ATI ELEA SPA, SINNEA INTERNATIONAL SRL, PEGASO SCRL Ivrea (TO) Giuseppe Luigi Redi Marco Biagi

Docente Universitario

8

3

2

3

4

LUISS "GUIDO CARLI" Roma Dott. Franco Caramazza Gian Candido De Martin

Docente Universitario

8

1

3

3

1

5

STOA' S.C.P.A. Ercolano (NA) Dott. Sebastiano Gerardo Di Giacomo Elisa Frauenfelder

Docente Universitario

3

3

6

ATI DIRIGENTI 2000: I.S.R.E.-P.O.S.TER.-IRIPES-IAL FRIULI-AGFOL Venezia Walter Cusinato Guglielmo Malizia

Docente Universitario

3

1

2

7

ATI FONDAZIONE "ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE"-A.N.DI.S. Roma Prof. Luigi Pieraccioni Luciano Benadusi

Docente Universitario

5

1

2

2

8

ATI :SMILE-ARPA-C.I.D.I.-SMILE CAMPANIA Roma Giuseppe Trulli Luigi Nicolais

Docente Universitario

2

2

9

ATI :FONDAZIONE CUOA-CERISDI Altavilla Vicentina (VI) Giancarlo Ferretto Umberto Margiotta

Docente Universitario

3

3

10

FONDAZIONE CUOA Altavilla Vicentina (VI) Giancarlo Ferretto Umberto Margiotta

Docente Universitario

5

1

1

1

2

11

ATI :SPEGEA S.R.L.-UNIVERSITA' DEGLISTUDI DI BARI-POLITECNICO DI BARI Valenzano (BA) Michele Matarrese Vito Gallotta

Docente Universitario

3

3

12

ATI :UNIVERSITA' COMM. L. BOCCONI -C.A.R.E.D.-ENAIP EMILIA-ENAIP VENETO-ENAIP FRIULI-ENAIP LOMBARDIA-IARD S.C.R.L.-GALGANO & ASSOCIATI S.R.L. Milano Dott. Giovanni Pavese Elio Borgonovi

Docente Universitario

7

2

1

3

1

13

ATI :UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE-U.C.I.I.M.-ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI-LA SCUOLA S.P.A.-ISMEDA S.R.L. Milano Zaninelli Sergio Cesare Scurati

Docente Universitario

8

1

1

3

1

1

1

14

ATI :IRI MANAGEMENT SCPA-UNIVERSITA' TOR VERGATA-BAICR-FORMEZ Roma Umberto Del Canuto Beniamino Quintieri

Docente Universitario

8

1

1

1

2

1

2

15

MAFRAU SRL Roma Aureliano Bellincampi Vindice Eugenio Lorenzo Deplano

Psicologo Formatore

7

1

2

1

1

1

1

16

ATI PROMETEO 2000:UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO-LUXOR SERVIZI MULTIMEDIALI-UNIVERSITA' DI PAVIA-UNIVERSITA' DI CHIETI-I.R.A.S.E.-FNISM-FONDAZIONE CENSIS-IRFED-PROTEO FARE SAPERE Roma Prof. Guido Fabiani Gaetano Domenici

Docente Universitario

1

1

17

ASS.FOR. SEO S.C.R.L. Roma Fabrizio Lella Ugo Abbagnano Trione

Resp. divisione progetti COGEA

3

1

2

18

ATI :GRUPPO CLAS S.R.L.-ISMO S.R.L. Milano Roberto Zucchetti Luisa Ribolzi

Docente Universitario

4

2

1

1

                                                 
  TOTALI      

89

2

2

5

11

5

2

8

2

11

3

1

6

7

2

8

5

2

7