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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Direzione Generale dell'Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale

Comunicazione di servizio 27 marzo 1998 

Prot. n. 964

Oggetto: Liceo Ginnasio Statale "Bagatta" di Desenzano del Garda - Compensi per ore eccedenti prestate in classi collaterali - Risposta a quesito 

AL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI BRESCIA

E' pervenuta a questa Direzione Generale l'acclusa lettera n. 2309 dell'8 ottobre 1997, con la quale il preside del liceo ginnasio in oggetto indicato chiede di conoscere se il compenso per ore eccedenti prestate in classi collaterali debba essere liquidato per l'intera durata dell'anno scolastico. 
Al riguardo si prega di voler comunicare al citato capo d'istituto che il quesito in questione trova soluzione positiva nel comma 3 dell'art. 70 del vigente CCNL-Scuola il quale stabilisce che per la fattispecie in questione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, e all'art. 3 - comma 10 - del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. 

L'anzidetto art. 6 del D.P.R. n. 209/1987 dispone che "al personale che presta servizio su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata ai sensi dell'art. 88, quarto comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina". 

Ne discende che, qualora l'incarico di svolgimento di ore eccedenti in classi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico sia attribuito a personale a tempo indeterminato, il relativo compenso dovrà essere liquidato per l'intera durata dell'anno scolastico mentre se detto incarico è conferito a personale a tempo determinato, il relativo compenso sarà corrisposto fino al termine del rapporto d'impiego dell'interessato.


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