C.T. n. 344 del 2 giugno 1997
OGGETTO: Decisioni del Consiglio di Stato in materia di
abilitazione all'insegnamento e concorsi per soli titoli
Il Consiglio di Stato, pronunciandosi su ricorsi in appello di
sentenze di primo grado ed in alcuni casi in sede di Adunanza
Plenaria, ha emesso una serie di decisioni, sfavorevoli alle tesi
dell'Amministrazione, che toccano punti qualificanti delle
disposizioni ministeriali emanate fin al 1989 in materia di
sessioni riservate di abilitazione e di concorsi per soli titoli
(OO.MM. 394/395/396 del 1989 - OO.MM. 99/100/101 del 1990 -
DD.MM. 12.7.89 - 22.6.90 - 22.4.93 - DD.MM. 28.3.96, 29.3.96 e
5.4.96).
Le decisioni di cui trattasi, contrariamente a quanto sostenuto
dall'Amministrazione, riconoscono:
- la computabilità, nei 360 giorni di servizio richiesti per la
partecipazione alle procedure, del periodo estivo in cui il
supplente annuale ha maturato il diritto alla retribuzione (Ad.
Plen. 23/95 e 18/95);
- il diritto alla partecipazione dei docenti di ruolo alla
sessione riservata di abilitazione (Ad. Plen. 13/96);
- il diritto alla partecipazione alla sessione riservata di
abilitazione per la classe di concorso anche non corrispondente
all'insegnamento impartito.
Tale orientamento giurisprudenziale, che può ritenersi ormai
consolidato, ha indotto la stessa Avvocatura Generale ad
esprimersi sull'inopportunità di resistere nei giudizi pendenti
relativi a tali materie.
E' conseguentemente necessario far cessare definitivamente la
materia del contendere attraverso lo scioglimento in senso
favorevole delle riserve pregresse; l'abbandono del contezioso
sia in primo grado che in appello; la formale definizione dei
ricorsi gerarchici e straordinari pendenti.
- Per quanto concerne quindi il contenzioso in atto che abbia
già dato luogo a pronuncia, le SS.LL. verificata l'esistenza in
capo ai singoli interessati dei requisiti di ammissione alle
pregresse procedure concorsuali ed abilitanti sopra citate, così
come definiti dalle decisioni del Consiglio di Stato,
provvederanno, da un lato, a dare immediata esecuzione alle
decisioni sfavorevoli all'Amministrazione già emesse, e,
dall'altro, si asterranno dal coltivare gli appelli.
- Per quanto concerne poi il contenzioso sia esso di natura
gerarchica, giurisdizionale o straordinario, per il quale non
siano ancora intervenute le relative decisioni, e' necessario che
le SS.LL., conformemente agli indirizzi giurisprudenziali
consolidati sulle tre tematiche di cui sopra, emettano
immediatamente, ove sia stata accertata l'esistenza dei
presupposti, in provvedimenti satisfattivi delle richieste
avanzate in sede ricorsuale, cosi' ponendo le condizioni per la
cessazione della materia del contendere che, in tempi successivi,
dovrà trovare definitiva formalizzazione attraverso gli atti a
cio' necessari.
Più in particolare:
- Nel caso dei docenti che, ammessi con riserva a partecipare
alla sessione riservata di abilitazione, abbiano a suo tempo
superato il relativo esame, si procederà, in virtù delle
decisioni del Consiglio di Stato di cui trattasi, a sciogliere,
da parte dei competenti Sovrintendenti scolastici, le riserve a
suo tempo formulate, riconoscendo pieno titolo alle abilitazioni
all'epoca conseguite.
- Per quanto riguarda infine i docenti che avevano a suo tempo
chiesto di partecipare con regolare domanda alle varie tornate
dei concorsi a cattedre e a posti per soli titoli (1989, 1990,
1993, 1996) e che sono stati inseriti con riserva nelle
graduatorie e non lo sono stati affatto, pur avendo presentato
domanda di partecipazione e ricorsi nei vari gradi a seguito
della non ammissione o delle esclusione, si ritiene, a seconda
dei casi, necessario scogliere la riserva, e disporre così
l'iscrizione a pieno titolo dei candidati nelle varie graduatorie
concorsuali, ovvero procedere all'inserimento dei predetti
docenti nelle graduatorie ora per allora ricorrendo,
eventualmente, anche all'opera delle commissioni giudicatrici nel
caso di non avvenuta valutazione dei titoli degli interessati.
Per effetto dell'adozione, a seconda della fattispecie, dei
provvedimenti di cui sopra, i singoli ricorrenti, destinatari
degli stessi, verranno collocati, a cura dei competenti
Provveditori agli Studi, nelle graduatorie del concorso per soli
titoli al posto loro spettante in base al punteggio conseguito e,
se ed in quanto utilmente graduati, individuati come destinatari
di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'1.9.97.
Nei confronti dei docenti che dovessero invece trovarsi in
posizione di licenziabilità, per effetto del subentro dei
soggetti destinatari dei provvedimenti atti a produrre la
cessazione della materia del contendere, sarà disposto il
mantenimento in servizio fino al termine dell'anno scolastico
corrente e anche, successivamente, su posti vacanti e
disponibili.
Si precisa che sul contenuto della presente circolare è stato
acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello
Stato.
Si invita a voler procedere con ogni possibile sollecitudine ai
necessari adempimenti e si resta in attesa che i responsabili
degli Uffici scolastici provinciali comunichino, ciascuno per la
parte di competenza, l'esatto numero di docenti, eventualmente
distinti per classe di concorso, nei cui confronti sia stato
necessario disporre il mantenimento in servizio. Successivamente
all'acquisizione di tali dati, si fa riserva, pertanto, di
emanare eventuali ulteriori disposizioni. (Il Ministro)