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C.T. n. 344 del 2 giugno 1997

OGGETTO: Decisioni del Consiglio di Stato in materia di abilitazione all'insegnamento e concorsi per soli titoli

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi su ricorsi in appello di sentenze di primo grado ed in alcuni casi in sede di Adunanza Plenaria, ha emesso una serie di decisioni, sfavorevoli alle tesi dell'Amministrazione, che toccano punti qualificanti delle disposizioni ministeriali emanate fin al 1989 in materia di sessioni riservate di abilitazione e di concorsi per soli titoli (OO.MM. 394/395/396 del 1989 - OO.MM. 99/100/101 del 1990 - DD.MM. 12.7.89 - 22.6.90 - 22.4.93 - DD.MM. 28.3.96, 29.3.96 e 5.4.96).
Le decisioni di cui trattasi, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, riconoscono:

  1. la computabilità, nei 360 giorni di servizio richiesti per la partecipazione alle procedure, del periodo estivo in cui il supplente annuale ha maturato il diritto alla retribuzione (Ad. Plen. 23/95 e 18/95);
  2. il diritto alla partecipazione dei docenti di ruolo alla sessione riservata di abilitazione (Ad. Plen. 13/96);
  3. il diritto alla partecipazione alla sessione riservata di abilitazione per la classe di concorso anche non corrispondente all'insegnamento impartito.

Tale orientamento giurisprudenziale, che può ritenersi ormai consolidato, ha indotto la stessa Avvocatura Generale ad esprimersi sull'inopportunità di resistere nei giudizi pendenti relativi a tali materie.
E' conseguentemente necessario far cessare definitivamente la materia del contendere attraverso lo scioglimento in senso favorevole delle riserve pregresse; l'abbandono del contezioso sia in primo grado che in appello; la formale definizione dei ricorsi gerarchici e straordinari pendenti.
  1. Per quanto concerne quindi il contenzioso in atto che abbia già dato luogo a pronuncia, le SS.LL. verificata l'esistenza in capo ai singoli interessati dei requisiti di ammissione alle pregresse procedure concorsuali ed abilitanti sopra citate, così come definiti dalle decisioni del Consiglio di Stato, provvederanno, da un lato, a dare immediata esecuzione alle decisioni sfavorevoli all'Amministrazione già emesse, e, dall'altro, si asterranno dal coltivare gli appelli.
  2. Per quanto concerne poi il contenzioso sia esso di natura gerarchica, giurisdizionale o straordinario, per il quale non siano ancora intervenute le relative decisioni, e' necessario che le SS.LL., conformemente agli indirizzi giurisprudenziali consolidati sulle tre tematiche di cui sopra, emettano immediatamente, ove sia stata accertata l'esistenza dei presupposti, in provvedimenti satisfattivi delle richieste avanzate in sede ricorsuale, cosi' ponendo le condizioni per la cessazione della materia del contendere che, in tempi successivi, dovrà trovare definitiva formalizzazione attraverso gli atti a cio' necessari.

Più in particolare:
  1. Nel caso dei docenti che, ammessi con riserva a partecipare alla sessione riservata di abilitazione, abbiano a suo tempo superato il relativo esame, si procederà, in virtù delle decisioni del Consiglio di Stato di cui trattasi, a sciogliere, da parte dei competenti Sovrintendenti scolastici, le riserve a suo tempo formulate, riconoscendo pieno titolo alle abilitazioni all'epoca conseguite.
  2. Per quanto riguarda infine i docenti che avevano a suo tempo chiesto di partecipare con regolare domanda alle varie tornate dei concorsi a cattedre e a posti per soli titoli (1989, 1990, 1993, 1996) e che sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie e non lo sono stati affatto, pur avendo presentato domanda di partecipazione e ricorsi nei vari gradi a seguito della non ammissione o delle esclusione, si ritiene, a seconda dei casi, necessario scogliere la riserva, e disporre così l'iscrizione a pieno titolo dei candidati nelle varie graduatorie concorsuali, ovvero procedere all'inserimento dei predetti docenti nelle graduatorie ora per allora ricorrendo, eventualmente, anche all'opera delle commissioni giudicatrici nel caso di non avvenuta valutazione dei titoli degli interessati.
    Per effetto dell'adozione, a seconda della fattispecie, dei provvedimenti di cui sopra, i singoli ricorrenti, destinatari degli stessi, verranno collocati, a cura dei competenti Provveditori agli Studi, nelle graduatorie del concorso per soli titoli al posto loro spettante in base al punteggio conseguito e, se ed in quanto utilmente graduati, individuati come destinatari di contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'1.9.97.
    Nei confronti dei docenti che dovessero invece trovarsi in posizione di licenziabilità, per effetto del subentro dei soggetti destinatari dei provvedimenti atti a produrre la cessazione della materia del contendere, sarà disposto il mantenimento in servizio fino al termine dell'anno scolastico corrente e anche, successivamente, su posti vacanti e disponibili.
Si precisa che sul contenuto della presente circolare è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello Stato.
Si invita a voler procedere con ogni possibile sollecitudine ai necessari adempimenti e si resta in attesa che i responsabili degli Uffici scolastici provinciali comunichino, ciascuno per la parte di competenza, l'esatto numero di docenti, eventualmente distinti per classe di concorso, nei cui confronti sia stato necessario disporre il mantenimento in servizio. Successivamente all'acquisizione di tali dati, si fa riserva, pertanto, di emanare eventuali ulteriori disposizioni.

(Il Ministro)