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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco 25 gennaio 1995

Oggetto: Criteri per la dispensazione gratuita dei medicinali di cui alla lettera c) dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722

Art. 1. - Le regioni nell'ambito della somma complessiva assegnata di 76 miliardi dettano alle unità sanitarie locali le modalità al fine di garantire al cittadino l'assistenza nelle situazioni di cui al comma 3 delle premesse con la dispensazione dei farmaci altrimenti previsti a completo carico dell'assistito.

Resta a carico dell'assistito la quota fissa per ricetta nel limite e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 2. - Ai fini della dispensazione gratuita dei medicinali di cui alla lettera c), dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, e in relazione a quanto previsto dal precedente art. 1, si dovrà tenere conto della:

1) eccezionalità del caso clinico con riferimento alla gravità o rarità con cui la patologia si manifesta nel singolo paziente;

2) impossibilità di alternative terapeutiche;

3) disponibilità di riferimento bibliografico;

4) esiguità della somma disponibile indicativa della rarità che deve caratterizzare questo tipo di intervento.

Art. 3. - Ogni tre mesi le regioni inviano alla Commissione unica del farmaco comunicazione dei casi di dispensazione indicando in sigla il malato, la diagnosi, il farmaco, la posologia e la durata del trattamento.


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