|
|
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dellamministrazione pubblica Informativa INPDAP 2 aprile 2003, n. 19 Oggetto: D.P.R 29 ottobre 2001, n. 461. Disposizioni applicative per la concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale delle amministrazioni statali per le quali lInpdap ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici 1. Premessa Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 5 del 7 gennaio 2002 - θ stato pubblicato il regolamento recante norme di semplificazione di procedimenti per il riconoscimento della dipendenza di infermitΰ o lesioni da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dellequo indennizzo, nonchι per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. In via preliminare, giova precisare che le procedure indicate nel regolamento in esame trovano applicazione per tutti gli iscritti a questo Istituto ai fini del riconoscimento della causa di servizio e per la concessione dellequo indennizzo. Per contro ai fini del trattamento pensionistico privilegiato tali procedure si applicano solo nei confronti del personale civile e militare dello Stato. Per il personale iscritto alle casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza continuano a trovare applicazione le disposizioni procedurali di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 274 (Comitato tecnico per le pensioni di privilegio) nonchι quelle previste dallarticolo 54 del Decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295, che espressamente demanda agli Uffici Territoriali del Governo (giΰ Prefetture) la predisposizione di apposita relazione inviando i relativi atti a questo Istituto. Per esplicita disposizione regolamentare tale disciplina riveste carattere transitorio fino allassunzione da parte dellINPDAP dei relativi procedimenti a seguito dellemanazione di apposito regolamento ai sensi dellarticolo 3, comma 5, Decreto legislativo n. 479/1994. Si rende opportuno precisare che il d.P.R. in esame riduce notevolmente i termini procedimentali ed opera una chiara distinzione tra le competenze relative allaccertamento clinico e quelle relative allaccertamento del nesso di causalitΰ, cosμ da evitare che lorganismo preposto allaccertamento medico si pronunci anche su aspetti relativi alla causa di servizio, di natura non clinica. Nella presente Informativa vengono analizzati esclusivamente gli aspetti connessi alle nuove procedure di cui al d.P.R. n. 461/2001 per la concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale delle amministrazioni statali per le quali lInpdap ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici. Allo stato attuale: Ministero Istruzione, Universitΰ e Ricerca, Agenzie del Demanio, Agenzia del Territorio, Consiglio Superiore della Magistratura, Istituto Superiore della Sanitΰ, Istituto di Astrofisica, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Ente Tabacchi Italiano, Consiglio Nazionale dellEconomia e del Lavoro ed Ente Nazionale per lAviazione Civile. 2. Concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale statale che ha avviato il procedimento di riconoscimento della causa di servizio successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro 2.1 Avvio del procedimento Il nuovo iter procedimentale connesso al riconoscimento di un trattamento pensionistico di privilegio si applica per le domande presentate a decorrere dal 22 gennaio 2002. I procedimenti relativi a domande di pensione privilegiata, giΰ presentate alle Sedi provinciali e territoriali dellINPDAP alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 461/2001, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali (articolo 18). Si deve tenere presente, tuttavia, che pur trattandosi di procedimenti attivati secondo la vecchia normativa, i pareri espressi dalla Commissione medica operante presso lospedale militare territorialmente competente in base alla residenza del pensionato e dal Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) devono rispecchiare quanto indicato dal regolamento in esame in merito alla distinzione delle competenze tra i due organismi. Si ricorda che la Sede provinciale o territoriale Inpdap cui far riferimento per linvio dellistanza, e conseguentemente competente alla liquidazione della pensione, θ quella relativa alla provincia di residenza del pensionato, anche se deceduto, o di residenza delliscritto qualora deceduto in attivitΰ di servizio. La Sede provinciale o territoriale, ricevuta la domanda di pensione di privilegio, deve preliminarmente verificare che listanza sia stata presentata nei termini prescritti dallarticolo 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ovvero entro 5 anni, elevati a 10 in caso di parkinsonismo, dalla cessazione dal servizio. Il termine di decadenza non opera, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 7 dicembre 1979, nei confronti dei minori e dei dementi fintanto che perduri la loro incapacitΰ di agire. E appena il caso di rammentare che, ai sensi dellarticolo 191 del d.P.R. n. 1092/1973, qualora la domanda di pensione di privilegio venga presentata oltre i due anni dalla data di collocamento a riposo, ferma restando linsorgenza del diritto a tale data, il pagamento della pensione ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La Sede provinciale o territoriale, pertanto, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove ne rilevi la manifesta inammissibilitΰ o irricevibilitΰ (domanda generica o incompleta, superamento dei termini di decadenza per la presentazione), respinge la domanda stessa con provvedimento motivato da notificare, allinteressato, entro dieci giorni (articolo 5, comma 2). 2.2 Accertamento clinico Una volta accertata lammissibilitΰ e la ricevibilitΰ della domanda, la Sede, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, deve trasmetterla, unitamente alleventuale documentazione presentata dal richiedente, alla Commissione medico-ospedaliera dandone comunicazione al richiedente entro i successivi dieci giorni. Nella stessa comunicazione si deve informare linteressato che puς essere assistito, durante la visita e con onere a suo carico, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione. Linteressato, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione, salvo che non abbia giΰ dichiarato nella domanda stessa o in altro atto comunque attinente al procedimento il proprio consenso, puς opporsi alla trattazione e alla comunicazione dei dati personali sensibili relativi alloggetto del procedimento, con conseguente effetto sospensivo del procedimento stesso. La Sede deve notificare o comunicare anche in via amministrativa allinteressato lavvenuta sospensione del provvedimento entro i successivi dieci giorni. Contestualmente allinvio alla Commissione medico-ospedaliera, la Sede provvede a richiedere allamministrazione, ente o azienda presso la quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi dei fatti attinenti allinsorgere dellinfermitΰ o lesioni, un rapporto contenente gli elementi informativi relativi al nesso causale tra linfermitΰ o lesione e lattivitΰ di servizio (Allegato 2). Si fa presente che queste ultime devono trasmettere, secondo quanto disposto dallarticolo 5, comma 4, del regolamento in esame, gli elementi informativi contenuti nellAllegato 2) entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta da parte dellINPDAP. Qualora dal verbale della CMO risulti la sussistenza di una delle cause di impossibilitΰ di ulteriore corso del procedimento (ossia ingiustificata assenza dellinteressato alla visita ovvero mancata sottoscrizione del consenso in caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS), la Sede provinciale o territoriale competente θ tenuta ad emanare un provvedimento di rigetto dellistanza di pensione di privilegio entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione, notificandolo allinteressato nei successivi dieci giorni. 2.3 Accertamento del nesso di causalitΰ Ai sensi dellarticolo 7, comma 1, la Sede provinciale o territoriale, ricevuto il verbale emesso dalla C.M.O., qualora riscontri linidoneitΰ al servizio, deve redigere la relazione di cui allAllegato 1). Quindi provvede ad inviare entro trenta giorni al Comitato di verifica per le cause di servizio operante presso il Ministero delleconomia e delle finanze in via Lanciani, 11 00162 Roma:
La Sede deve dare comunicazione allinteressato della trasmissione degli atti al Comitato di verifica entro i successivi dieci giorni; con tale nota viene anche ricordato allinteressato che ha facoltΰ di opporsi alla trattazione e alla comunicazione dei dati personali sensibili relativi alloggetto del procedimento, con conseguente effetto sospensivo del procedimento stesso (articolo 7, comma 2). La Sede deve notificare o comunicare anche in via amministrativa allinteressato lavvenuta sospensione del procedimento entro i successivi dieci giorni. Il Comitato di verifica θ lunico organo deputato allesame della dipendenza da causa di servizio dellinfermitΰ contratta dallinteressato e si pronuncia sul nesso di causalitΰ. Nellipotesi in cui dal verbale della C.M.O. risulti che il pensionato θ idoneo allattivitΰ lavorativa, la Sede provinciale o territoriale non deve richiedere il parere al Comitato di verifica ma deve emettere un provvedimento motivato negativo di concessione del trattamento pensionistico di privilegio entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione, notificandolo allinteressato nei successivi dieci giorni. 2.4 Presentazione diretta di certificazione medica Al fine dellaccelerazione del procedimento il richiedente puς presentare alla Sede, ai sensi dellarticolo 8 del d.P.R. in argomento, domanda di pensione di privilegio corredata da certificazione medica concernente linfermitΰ specificamente dichiarata ovvero la causa clinica di morte, rilasciata, non oltre un mese prima della data di presentazione dellistanza stessa, da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali. Detta certificazione sanitaria deve contenere: "la diagnosi dellinfermitΰ o lesione, comprensiva possibilmente anche dellesplicitazione eziopatogenetica, nonchι del momento della conoscibilitΰ della patologia, e delle conseguenze sullintegritΰ fisica, psichica o sensoriale e sullidoneitΰ al servizio" (articolo 6, comma 1). La Sede provinciale o territoriale, ove non sussistano condizioni di inammissibilitΰ o irricevibilitΰ, invia la domanda con la documentazione allegata sia alla competente Commissione medico-ospedaliera sia al Comitato di verifica, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato anche la prescritta documentazione, secondo quanto precedentemente indicato. Entro i successivi dieci giorni la Sede provvede a dare comunicazione dellavvio del procedimento allinteressato, il quale, nel termine di dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione, si puς opporre alla trattazione dei dati personali sensibili, con effetto sospensivo del procedimento. 2.5. Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico Sempre allo scopo di accelerare liter procedurale, larticolo 9 prevede la facoltΰ da parte dellINPDAP di ricorrere ad una pluralitΰ di organismi di accertamento sanitario (aziende sanitarie locali, territorialmente competenti, ovvero alla Commissione medica di verifica di cui allarticolo 2-bis, comma 2, del decreto leg.vo n.157/1997 come modificato dal decreto leg.vo n. 278/1998) ai quali rivolgersi alternativamente e non cumulativamente, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione medico-ospedaliera nonchι con lorganizzazione anche territoriale della sanitΰ militare. Si potrΰ attivare tale procedura alternativa solo successivamente allemanazione di un apposito decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dellinterno e della salute, con il quale saranno definiti i criteri organizzativi per lassegnazione delle domande ad altri organismi sanitari (articolo 6, comma 13). 2.6 Conclusione iter procedimentale La Sede provinciale o territoriale, ricevuto il parere del Comitato di verifica, θ tenuta, entro venti giorni, ad emanare il provvedimento finale di riconoscimento o diniego del trattamento pensionistico di privilegio in conformitΰ a quanto espresso dal Comitato di verifica medesimo. Entro lo stesso termine, la Sede che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha lobbligo di chiedere ulteriore parere al Comitato di verifica, che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; la Sede adotta il relativo provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato di verifica. E di tutta evidenza, pertanto, che il parere del Comitato di verifica risulta vincolante ai fini del riconoscimento di una pensione di privilegio. La determinazione finale deve essere notificata allinteressato nei successivi quindici giorni. In ogni caso, le copie del verbale della C.M.O. e del parere del Comitato di verifica devono essere inviate allAmministrazione presso la quale liscritto ha prestato lultimo servizio per gli adempimenti relativi ad eventuali richieste di benefici da parte delliscritto stesso. 3. Concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale statale che ha giΰ ottenuto il riconoscimento della causa di servizio in costanza di rapporto di lavoro Giova preliminarmente precisare che non esiste alcun termine di decadenza per la presentazione della domanda di privilegio quando il riconoscimento di causa di servizio θ avvenuto durante il rapporto di lavoro. Anche in questa ipotesi, tuttavia, trova applicazione il disposto di cui allarticolo 191 del d.P.R. n. 1092/1973, come precisato al punto 2.1 della presente Informativa. Una volta ricevuta la domanda di pensione di privilegio, le Sedi provinciali e territoriali devono avviare liter procedurale relativo allaccertamento clinico dellinidoneitΰ al servizio secondo i termini e le modalitΰ indicate al punto 2.2. Ricevuto il verbale della C.M.O. di inidoneitΰ, le Sedi non provvederanno ad inoltrarlo al Comitato di verifica solo qualora linteressato sia stato riconosciuto non idoneo al servizio per la stessa infermitΰ o stesse infermitΰ (stessa denominazione) per le quali sono state accertate in precedenza la dipendenza da causa di servizio. Ciς in quanto larticolo 12 del regolamento in esame ha introdotto il principio dellunicitΰ dellaccertamento nel senso che: "Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dellinfermitΰ o lesione costituisce accertamento definitivo anche nellipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio". Pertanto, nei venti giorni successivi allacquisizione del verbale della CMO, senza ulteriori adempimenti, la Sede provinciale o territoriale dellINPDAP θ tenuta ad emanare il provvedimento finale di riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio. La determinazione finale deve essere notificata allinteressato nei successivi quindici giorni. In tutte le altre ipotesi, ovvero nel caso in cui linidoneitΰ al servizio derivi da uninfermitΰ diversa da quella giΰ riconosciuta derivante da causa di servizio ovvero in presenza di piω infermitΰ tra le quali anche una sola di queste non sia stata giΰ riconosciuta come dipendente da causa di servizio, si deve necessariamente acquisire il parere del Comitato di verifica e concludere liter procedurale nei termini e con le modalitΰ indicate ai punti 2.3 e 2.6 della presente informativa. Le medesime istruzioni relative alla concessione della pensione di privilegio valgono anche qualora il riconoscimento della causa di servizio sia stato effettuato in base alle disposizioni normative vigenti anteriormente allentrata in vigore del d.P.R. n. 461/2001.
4. Casi particolari Si puς verificare lipotesi in cui un dipendente di amministrazione statale avvii il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio in costanza di rapporto di lavoro e, a seguito del riconoscimento di inidoneitΰ da parte della CMO, venga dispensato dal servizio. In tal caso la Sede provinciale o territoriale, in presenza di una successiva domanda di pensione di privilegio, non deve richiedere ulteriori accertamenti clinici ma deve acquisire dallamministrazione statale il rapporto contenente gli elementi informativi di cui allAllegato 2) nonchι il verbale redatto dalla CMO relativo allinfermitΰ che ha determinato linidoneitΰ al servizio. Una volta acquisiti gli elementi suindicati, la Sede proseguirΰ liter procedimentale per il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio secondo le istruzioni impartite ai punti 2.3 e 2.6. della presente informativa.
5. Aspetti pensionistici riferiti ad altre forme di inabilitΰ Giova precisare che nulla θ innovato in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per infermitΰ non dipendenti da causa di servizio, che continua ad essere disciplinata dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Premesso quanto sopra, per quanto attiene agli aspetti pensionistici si rappresenta quanto segue. Per le domande di inabilitΰ non dipendente da causa di servizio, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187, presentate a decorrere dal 22 gennaio 2002, si applicano le procedure previste dal regolamento in esame in tema di accertamento di inidoneitΰ al servizio, anche per il personale iscritto alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza. Nelle more che lInpdap, con proprio regolamento, disciplini le procedure inerenti il riconoscimento ai fini pensionistici di inabilitΰ dipendenti e non da causa di servizio, si comunica che le Sedi provinciali e territoriali, ai fini della liquidazione di un trattamento pensionistico di inabilitΰ assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni, possono ritenere valido per tutti i propri iscritti (e quindi anche per il personale iscritto alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza) non solo il verbale di visita medico-collegiale redatto dalle Aziende Sanitarie locali, ma anche il verbale rilasciato dalla Commissione medico-ospedaliera. A tal fine, qualora nel verbale della CMO risulti uninabilitΰ:
6. Tutela della riservatezza Le sedi provinciali e territoriali nonchι le amministrazioni statali interessate sono tenute ad osservare la massima riservatezza, in armonia con le vigenti disposizioni, circa la trattazione degli atti contenenti le diagnosi delle infermitΰ oggetto degli accertamenti sanitari e dei dati sensibili. Pertanto, gli adempimenti istruttori devono essere trattati esclusivamente dal personale incaricato che dovrΰ porre particolare attenzione alla riservatezza della diagnosi medica riportata nel processo verbale reso dalle Commissioni mediche. Sempre per la tutela della riservatezza, le comunicazioni tra lInpdap e gli altri organismi interessati vengono effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di validitΰ di atti e convalida di firma, ed esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996. La trasmissione in forma cartacea, eccezione alla procedura di comunicazione per via telematica, deve essere debitamente motivata nella nota di trasmissione degli atti stessi e, comunque, il verbale recante la diagnosi medica deve essere inserito in plico chiuso da allegarsi alla nota di trasmissione. Si sottolinea, infine, che il regolamento opera una chiara individuazione degli ambiti di responsabilitΰ connessi alle varie fasi procedimentali e, pertanto, si invitano le Sedi provinciali e territoriali dellINPDAP nonchι le amministrazioni statali e gli altri organismi coinvolti a rispettare i termini previsti per ciascuna fase procedimentale al fine di ottemperare alla riduzione dei tempi complessivi di durata dellintera nuova procedura. Per quanto riguarda la composizione, le competenze e i tempi procedimentali della Commissione medico-ospedaliera e del Comitato di verifica per le cause di servizio si rimanda a quanto espressamente indicato nel regolamento in esame.
ALLEGATO 1) INPDAP SEDE PROVINCIALE O TERRITORIALE DI .
RELAZIONE PROPOSTA AL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO PER LA RICHIESTA DI PARERE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI PRIVILEGIO
1) DATI ANAGRAFICI DELLISCRITTO: COGNOME E NOME: LUOGO E DATA DI NASCITA:
2) POSIZIONE GIURIDICA/ECONOMICA (Area - Profilo di appartenenza) DELLISCRITTO: ... .
3) DOMANDA PENSIONE DI PRIVILEGIO RICHIESTA IN DATA: .
4) EVENTUALE POSSESSO DELLO STATUS DI INVALIDO CIVILE CON INDICAZIONE DELLE INFERMITA CHE LHANNO DETERMINATO: . .. .. .. . .. . .
5) EVENTUALI PRECEDENTI. SE "SI" INDICARE QUALI ALLEGANDO LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE .. ... . . . .
6) ESTREMI DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DEL COMPETENTE OSPEDALE MILITARE RELATIVO ALLE INFERMITA CHE HANNO DETERMINATO LINIDONEITA AL SERVIZIO: VERBALE N°: DEL DELLA CMO DI
PROPOSTA DI PARERE INERENTE LE SEGUENTI INFERMITA
I a) INFERMITA O LESIONE: . ... b) MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA: . c) NOTE E OSSERVAZIONI: ..
II - a) INFERMITA O LESIONE: . b) MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA: . c) NOTE E OSSERVAZIONI: ..
III - a) INFERMITA O LESIONE:
b) MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA: .. c) NOTE E OSSERVAZIONI:
IV - a) INFERMITA O LESIONE: .. . b) MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA: c) NOTE E OSSERVAZIONI:
V - a) INFERMITA O LESIONE: . b) MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA: c) NOTE E OSSERVAZIONI:
N.B.: PER ULTERIORI INFERMITA UTILIZZARE LO STESSO SCHEMA
EVENTUALI NOTE E OSSERVAZIONI CONCLUSIVE: .. .
data ..
IL DIRETTORE DI SEDE ..
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE RELAZIONE PROPOSTA: a) TUTTA LA DOCUMENTAZIONE GIA INVIATA ALLA COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA b) COPIA DELLA DOMANDA DI CUI AL PUNTO 3 c) RAPPORTO RELATIVO AGLI ELEMENTI INFORMATIVI FORNITO DALLAMMINISTRAZIONE STATALE, ENTE O AZIENDA (Allegato 2) d) VERBALE DELLA C.M.O DI CUI AL PUNTO 6 e) EVENTUALE DOCUMENTAZIONE SANITARIA DI PARTE f) EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE ALLEGATO 2)
AMMINISTRAZIONE, ENTE O AZIENDA ..
SEDE DI .. .
COGNOME E NOME DELLISCRITTO: LUOGO E DATA DI NASCITA: .
. . . . . . .
2) IN CASO DI INCIDENTE STRADALE ALLEGARE RAPPORTO DELLA POLIZIA (Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Municipale) SULLE CIRCOSTANZE RELATIVE ALLINCIDENTE REDATTO PER LA COMPETENTE AUTORITA GIUDIZIARIA, NONCHE GLI ATTI DEFINITIVI ADOTTATI DA QUESTULTIMA: . . .
3) EVENTUALE POSSESSO DELLO STATUS DI INVALIDO CIVILE CON INDICAZIONE DELLE INFERMITA CHE LHANNO DETERMINATO: . .. . .... .. . .
4) EVENTUALI PRECEDENTI. SE "SI" INDICARE QUALI ALLEGANDO LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE: .. .. . . .
5) ESTREMI DEL VERBALE O DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE MEDICA DEL COMPETENTE OSPEDALE MILITARE RELATIVO ALLE INFERMITA GIA RICONOSCIUTE IN ATTIVITA DI SERVIZIO (da allegare): VERBALE N° DEL DELLA CMO DI ..
6) ESTREMI DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DEL COMPETENTE OSPEDALE MILITARE RELATIVO ALLE INFERMITA CHE HANNO DETERMINATO LINIDONEITA AL SERVIZIO (da allegare): VERBALE N° DEL DELLA CMO DI
EVENTUALI NOTE E OSSERVAZIONI CONCLUSIVE: ...
data
IL DIRIGENTE
|
La pagina
- Educazione&Scuola©