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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Informativa INPDAP 14 aprile 2003, n. 21

Oggetto: Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola – Precisazioni

1. Personale A.T.A. e I.T.P.

Si precisa che le pratiche relative al personale A.T.A e insegnanti tecnicopratici (I.T.P.), proveniente dagli Enti locali e trasferito alle dipendenze dello Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124, non saranno inserite nei flussi informatici indicati nella citata informativa n. 17/2003.

Di conseguenza, i Centri Servizi Amministrativi, per il personale suddetto, invieranno esclusivamente il prospetto cartaceo con la documentazione prescritta e le Sedi provinciali e territoriali dell’Inpdap provvederanno a liquidare il trattamento pensionistico spettante sulla base delle istruzioni impartite in merito con le Informative n. 28 del 12 giugno 2001 e n. 27 del giorno 11 marzo 2002.

Di contro, il flusso informatico del 30 maggio 2003 conterrà solamente le pratiche relative al personale A.T.A. e agli insegnanti tecnico-pratici già appartenente al comparto Scuola.

2. Personale dirigente.

Preliminarmente si precisa che tutti gli emolumenti utili per il calcolo del trattamento pensionistico del personale dei dirigenti scolastici (come già avviene per il personale non dirigente) saranno espressi, sia nei flussi informatici sia nei prospetti cartacei, in 12 mensilità, ancorché il vigente CCNL per il personale dell’Area V della Dirigenza scolastica, relativo al periodo 1° settembre 2000/31 dicembre 2001, preveda, a partire dal 31 dicembre 2001, uno stipendio tabellare annuo lordo (pari a € 36.151,98), comprensivo degli incrementi stipendiali, della tredicesima mensilità e dell’intero importo dell’indennità integrativa speciale.

Al riguardo si segnala che, precedentemente alla data della presente informativa e relativamente alle pensioni dei dirigenti scolastici con decorrenza diversa dal 1° settembre 2003, è possibile che i C.S.A. abbiano trasmesso prospetti informativi cartacei con emolumenti espressi in 13 mensilità. In tal caso occorrerà che gli emolumenti da inserire nel programma pensioni S7 vengano espressi in dodici mensilità.

Come è noto, l’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177 prevede un aumento del 18 per cento della base pensionabile, rappresentata dagli emolumenti tassativamente indicati dalla medesima disposizione che, peraltro, esclude tra queste voci l’importo dell’indennità integrativa speciale.

Per una corretta applicazione ai fini pensionistici del combinato disposto di cui all’articolo 15 della legge n. 177/1976 e della norma contrattuale (inclusione della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare) e in attesa di ulteriori indicazioni in merito, la prescritta maggiorazione del 18 per cento deve essere effettuata sullo stipendio tabellare annuo lordo dei dirigenti scolastici con l’esclusione dell’importo corrispondente all’indennità integrativa speciale.

Dal punto di vista operativo si segnala, in ogni caso, che nel supporto magnetico del M.I.U.R. le voci che compongo lo stipendio tabellare sono indicate separatamente ed il pacchetto applicativo acquisisce tali dati con la medesima modalità (quindi, con l’indennità integrativa speciale separata dalla voce stipendiale). Pertanto, la procedura S7 provvede a maggiorare automaticamente la base pensionabile escludendo l’indennità integrativa speciale.

Le Sedi dovranno operare con le medesime modalità (esclusione dell’indennità integrativa speciale dalla maggiorazione del 18%) per le pratiche pensionistiche escluse dal flusso informatico (decorrenza diversa da 1° settembre 2003 ovvero riliquidazioni) e, pertanto, lavorate sulla base di un prospetto informativo cartaceo.

Le medesime disposizioni valgono per tutte le prestazioni pensionistiche (quali riscatti o ricongiunzioni) nonché ai fini dell’attribuzione di eventuali benefici (esempio quelli relativi alla legge n. 336/1970) da calcolare sulla base pensionabile.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala


DIREZIONE CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI
UFF. 1 NORMATIVA
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI - UFF. II

Informativa INPDAP 19 marzo 2003, n. 17

Oggetto: Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. – Cessazioni dal 1° settembre 2003 - Trasmissione dei dati necessari alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni attraverso flusso informatico

I dati necessari a liquidare e pagare il trattamento pensionistico del personale del comparto scuola, che cesserà dal servizio con decorrenza 1° settembre 2003, perverranno, anche quest’anno, alle sedi periferiche attraverso flussi informatici.

Ciò al fine di assicurare un trattamento pensionistico aggiornato e tempestivo al medesimo personale, ivi compreso il personale A.T.A. e gli insegnanti tecnico - pratici (I.T.P.), provenienti dagli Enti locali per effetto dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

A tal proposito verrà utilizzata la medesima procedura amministrativa ed informatica utilizzata per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni del personale in parola cessato dal servizio il 1° settembre 2002 (cfr. Informative Inpdap n. 27 del 11/03/02, n. 38 del 5/4/02, n. 40 del 23/4/02, n. 45 del 24/4/02, n. 48 del 6/5/02, n. 52 del 24/5/02, n. 74 del 17/10/02, n. 83 del 27/12/02 e Comunicazione del 2/5/2002 – comunque reperibili dai soggetti esterni sul sito www.inpdap.gov.it e dai soggetti interni nella cartella pubblica di posta elettronica “Informativa Previdenza - Ufficio I – 2002”).

In particolare, come indicato nell’Informativa Inpdap n. 27 del giorno 11 marzo 2002, si conferma che la sede territoriale INPDAP cui far riferimento per l'invio dei dati e, conseguentemente, competente alla liquidazione della pensione è quella relativa alla provincia in cui ha sede l'ente datore di lavoro (rectius C.S.A.) presso il quale l'interessato ha prestato l'ultimo servizio.

Tale disposizione facilita, anche in considerazione della necessità di acquisire la documentazione inerente l’iscritto mediante supporto cartaceo, la collaborazione diretta ed immediata tra i Centri Servizi Amministrativi e le Sedi Inpdap, pur derogando temporaneamente alle linee di indirizzo stabilite dalla direttiva di questo Istituto n. 8 del 17 maggio 2002 (competenza della Sede provinciale o territoriale ad avviare e adottare i provvedimenti dei dipendenti e pensionati residenti nel territorio della medesima Sede).

Si fa presente, inoltre, che quest’anno, i flussi informatici conterranno anche le pratiche relative al personale A.T.A. e agli insegnanti tecnico-pratici proveniente dagli Enti locali (escluse dalla procedura informatizzata prevista per l’anno 2002), mentre resta confermata l’esclusione delle pratiche concernenti il personale che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del DM n. 331/1997. Ne consegue che nei confronti di quest’ultimo personale, i C.S.A. dovranno inviare esclusivamente il prospetto cartaceo con la documentazione prescritta.
Per il personale del comparto scuola che cesserà dal servizio dal 1° settembre 2003, i C.S.A. provvederanno ad inviare alle Sedi dell’Inpdap il prospetto dati inserito nell’apposito supporto magnetico secondo le scadenze di seguito riportate:

- 24 marzo 2003 – Personale docente delle scuole elementari;
- 14 aprile 2003 – Personale docente delle scuole materne;
- 30 aprile 2003 – Personale docente degli istituti medi di II grado;
- 12 maggio 2003 – Dirigenti Scolastici;
- 19 maggio 2003 – Personale docente delle scuole medie di I grado;
- 30 maggio 2003 – Personale A.T.A. ed educativo.

I C.S.A. utilizzeranno esclusivamente la funzione pensione definitiva al fine di evitare un’errata attribuzione di periodi o servizi con conseguente calcolo inesatto dell’importo della pensione.
Si richiamano tutte le disposizioni, attraverso le informative sopra riportate, emanate in occasione delle cessazioni del 1° settembre 2002.

In particolare, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) invierà su supporto magnetico i dati all’INPDAP; i suddetti dati saranno trasmessi on-line alla Sede provinciale o territoriale competente alla liquidazione della pratica (in base alla provincia in cui ha sede il C.S.A. presso il quale l’interessato ha prestato l’ultimo servizio), accompagnati da una lista, inviata via e-mail, con i nominativi relativi alle pratiche pensionistiche da mettere in lavorazione.

Una volta resi disponibili i dati nella procedura di liquidazione ed effettuato il raffronto dei nominativi trasmessi via e-mail, si potrà procedere alla lavorazione della pratica, verificandone i dati, secondo le istruzioni impartite con l’Informativa n. 45 del 24/4/02, con quelli contenuti nel relativo prospetto cartaceo inviato dai C.S.A. , nel quale è riportata la dicitura “Predisposta per l’inserimento sul supporto magnetico del…….”.

In questa fase, gli operatori del settore liquidazione dovranno fare particolare attenzione ad eventuali istanze di riscatto di periodi corrispondenti al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 35, comma 5, del Dlgs n. 151/2001 attenendosi alle disposizioni impartite con Informativa Inpdap n. 15 del giorno 11 marzo 2003. In particolare, si potrà procedere al riscatto e, quindi, alla valorizzazione dei relativi periodi, solo dopo aver verificato dalla documentazione cartacea inviata dai C.S.A. che sia stata allegata alla domanda di riscatto anche la dichiarazione con la quale l’interessato s’impegni a pagare il relativo contributo, determinato ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338/62 e successive modificazioni.

Si dovrà, quindi, provvedere ad ultimare tutte le fasi della procedura di liquidazione (ivi compresa la fase “Verifica determinazione”) e quelle della procedura del pagamento, previa verifica della determinazione di liquidazione e di tutta la documentazione cartacea comprensiva degli eventuali allegati al prospetto informativo già trasmesso dai C.S.A. Qualora la sede competente alla liquidazione non coincida con quella di pagamento la documentazione sopra indicata dovrà essere inoltrata, via fax, alla sede competente in base alla residenza del pensionato, individuata dal codice di avviamento postale.

A tal fine, con cadenza periodica, saranno automaticamente prelevati i dati elaborati con la procedura per la liquidazione delle pensioni dalla Sede mittente, per essere inviati sui corrispondenti archivi locali della Sede destinataria, unitamente ad una e-mail contenente un elenco delle pratiche da mettere in pagamento.

Come sopra specificato, le pratiche relative al personale che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del D.M. n. 331/1997, non sono inserite nei flussi elettronici ; di conseguenza, per questi ultimi, gli operatori del settore liquidazione dovranno provvedere all’inserimento manuale dei dati e, quindi, eseguire le successive fasi della procedura.

Gli operatori del settore pagamento sono tenuti ad effettuare un accurato controllo dei dati ricevuti; si sottolinea che in questa fase è di fondamentale importanza il riscontro di tutti gli elementi inseriti nella banca dati della procedura di pagamento, con la documentazione cartacea inviata dal settore liquidazione al fine di assicurare una corretta erogazione delle pensioni.

Si precisa, inoltre, che devono essere inseriti manualmente tutti i dati non trasferiti in via informatica, sia quelli presenti nelle note del provvedimento di pensione sia gli eventuali assegni accessori, quali ad esempio quelli per il nucleo familiare e comunque quelli rilevabili nella documentazione cartacea.
Si invitano le Sedi provinciali e territoriali a definire con sollecitudine le posizioni pensionistiche che verranno di volta in volta trasferite attraverso i supporti magnetici al fine di garantire la correntezza e l’ottimizzazione dei tempi di lavorazione.

La presente Informativa è diramata d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Remo Gozzi
Dr. Costanzo Gala


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