INPDAP
(Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione
pubblica)
Direzione centrale trattamenti pensionistici - Uff. 1 normativa
Informativa 27 dicembre 2001, n.
75
Oggetto: Art. 80, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
– Benefici in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi
L’art. 80 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
disposizioni in materia di politiche sociali, al comma terzo introduce
particolari disposizioni in materia previdenziale per i lavoratori
sordomuti e per quelli a cui sia stata riconosciuta, per qualsiasi
causa, un’invalidità superiore al 74% ovvero ascritta alle prime
quattro categorie della tab. A allegata al Testo unico in materia di
pensioni di guerra approvato con il D.P.R. n. 915/1978, così come
sostituita dal D.P.R. n. 834/1981 e successive modificazioni.
Per dette categorie di lavoratori è stato introdotto, a decorrere
dall’anno 2002, su richiesta degli interessati, il diritto al
riconoscimento, per ogni anno di servizio effettivamente prestato
presso pubbliche amministrazioni o aziende ovvero cooperative, di due
mesi di contribuzione figurativa.
Tale beneficio è utile ai soli fini del conseguimento del diritto
a pensione e dell’anzianità contributiva.
Lo stesso articolo stabilisce un tetto massimo di contribuzione
figurativa, fissandolo in cinque anni complessivi, permettendo quindi
di perfezionare il requisito contributivo previsto per il
pensionamento di anzianità con 30 anni di lavoro effettivamente
svolto, qualora l’interessato sia in possesso anche del requisito
anagrafico.
Destinatari della menzionata disposizione sono i lavoratori,
sordomuti o invalidi per qualsiasi causa, in servizio all’1.1.2002 e
che presentino istanza, per il riconoscimento del beneficio in
questione, relativamente a trattamenti pensionistici decorrenti dal
2.1.2002.
Potranno essere, altresì, interessati dalla norma, i superstiti di
iscritto deceduto in attività di servizio che avesse inoltrato
domanda di collocamento a riposo con l’applicazione delle
maggiorazioni di cui trattasi, per una decorrenza successiva all’1.1.2002.
Requisito essenziale è poter dimostrare un accertamento dello
stato di sordomutismo ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 381/70
(Allegato 1) o un grado di invalidità superiore al 74% ovvero
ascritta alle prime quattro categorie della Tab. A allegata al Testo
Unico delle norme in materia di pensioni di guerra d.P.R. n. 915/78,
così come sostituita dal d.P.R. n. 834/81 e successive modificazioni
(Allegato 2).
Il beneficio de quo non può essere attribuito a coloro che, per
effetto dell’art. 9 del Decreto Legislativo 23.11.1988, n. 509,
hanno avuto l’elevazione della riduzione della capacità lavorativa
da due terzi al 74%, in quanto la prescrizione normativa considera una
percentuale superiore a quest’ultima entità.
A tal fine sono, ad esempio, considerati utili, anche in copia, i
verbali redatti dalle commissioni mediche ospedaliere delle USL, degli
Ospedali Militari, delle commissioni sanitarie provinciali, i verbali
di accertamento diretto della Commissione Medica di Verifica del
Tesoro ed eventuali revisioni sanitarie intervenute nel periodo di
riferimento, le dichiarazioni degli Uffici del Lavoro relative ad
iscrizioni di invalidi o sordomuti negli elenchi provinciali degli
aspiranti al collocamento obbligatorio, i documenti di invalidità sul
lavoro rilasciati dall’INAIL o dall’IPSEMA, i provvedimenti
amministrativi di concessione dell’invalidità di guerra, l’invalidità
civile di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico
impiego dai quali risulti l’ascrivibilità alle prime quattro
categorie di cui al d.P.R. n. 834/81.
Il beneficio verrà calcolato, per un massimo di 5 anni, sul
servizio effettuato a decorrere dal riconoscimento dell’invalidità
o, nel caso del sordomutismo ai sensi dell’art. 1 della Legge n.
381/70 (congenito o dall’età evolutiva), dall’inizio dell’attività
lavorativa.
In particolare, lo stesso dovrà essere attribuito con le stesse
modalità previste per i lavoratori non vedenti, ovvero, tenendo
presente la collocazione temporale della prestazione lavorativa
effettuata sussistendo la condizione invalidante di cui sopra ed ha
effetto sulla sola quota di pensione determinata con il sistema
retributivo.
La maggiorazione spettante sarà riconosciuta valutando solo i
periodi di servizio effettivamente prestato, escludendo, quindi,
quelli coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da
riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Nel merito degli iscritti INPDAP che avanzino istanza, qualora
parte del servizio, ad es. se svolto presso aziende private o
cooperative, contempli diversa copertura previdenziale, è necessario
che tali periodi lavorativi vengano valorizzati presso questa gestione
previdenziale, a mezzo ricongiunzione ( Legge 7 febbraio 1979, n. 29,
etc.)
Agli Enti iscritti è demandato l’accertamento della sussistenza
del requisito per il diritto all’attribuzione delle maggiorazioni in
questione, secondo le indicazioni fornite dalla presente Informativa,
nonché la trasmissione della relativa documentazione alla Sede INPDAP
competente territorialmente, la quale provvederà a liquidare la
pensione spettante, comprensiva del beneficio.
Le Amministrazioni Statali a tutt’oggi delegate alla liquidazione
diretta dei trattamenti di quiescenza del proprio personale
provvederanno autonomamente, sulla scorta dell’istanza inoltrata
dagli interessati, alla verifica dell’idoneità della documentazione
prodotta a riscontro della requisito invalidante ed al computo, in
sede di determinazione del trattamento pensionistico, delle
maggiorazioni in argomento.
Il riconoscimento del beneficio di cui trattasi influisce anche
sulla misura della pensione, atteso che il dettato normativo contempla
espressamente l’incremento dell’anzianità contributiva, mentre la
maggiorazione stessa non è riconoscibile ai fini del raggiungimento
dei requisiti contributivi connessi con l’acquisizione di un diritto
diverso da quello a pensione come il diritto alla prosecuzione
volontaria.
Seguiranno eventuali ulteriori indicazioni in materia qualora si
rendessero necessarie.
La presente informativa è disponibile sul sito Internet di questo
Istituto (www.inpdap.it).
Il Dirigente Generale: Dr. Costanzo GALA
ALLEGATO 1
Legge 26 maggio 1970, n. 381
Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente
nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle
misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti
Articolo 1 – Assegno mensile di assistenza
A decorrere dal 1 maggio 1969 è concesso ai sordomuti di età
superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire
12.000.
Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il
minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o
acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale
apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di
natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio.
L’assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro
che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.
ALLEGATO 2
TABELLA A
Allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n.915, come sostituita dalla tabella A allegata al Decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo
riordinamento delle pensioni di guerra , in attuazione della delega
prevista dall’articolo 1 della Legge 23 settembre 1981, n. 533).
LESIONI ED INFERMITA’ CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD
ASSEGNO TEMPORANEO
PRIMA CATEGORIA:
1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita
totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due
mani e di un piede insieme.
3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della
perdita totale delle due mani.
4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore
(disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
6) La perdita totale di una mano e di un piede.
7) La disarticolazione di un’anca; l’anchilosi completa della
stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio
corrispondente.
8) La disarticolazione di un braccio o l’amputazione di esso
all’altezza del collo chirurgico dell’omero.
9) L’amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con
moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone
protesizzabile, ma con grave artrosi dell’anca o del ginocchio
dell’arto superstite.
11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della
perdita totale dei piedi.
12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la
perdita totale de due pollici e di altre sette o sei dita.
13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle
mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle
prime due dell’altra.
14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e
gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o
non uno dei pollici.
15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e
di tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca
tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla
deglutizione sì da costringere a speciale alimentazione.
16) L’anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
17) L’immobilità completa permanente del capo in flessione o
in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide
con notevole incurvamento.
18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura
tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali
permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità
al lavoro proficuo.
19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato
bronchiestasico e cuore polmonare grave.
20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con
grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del
tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione, determinano
assoluta incapacità lavorativa.
22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica,
splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l’ano
preternaturale.
24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione
organica.
25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di
notevole gravità.
26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del
rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni
cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto
nel tempo.
27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome
schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza
epilettica, distimie gravi, ecc) che rendano l’individuo incapace
a qualsiasi attività
29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo
spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da
apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più
necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità
a lavoro proficuo.
30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata
con esame audiometrico.
31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si
accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della
favella o a disturbi della sfera psichica e dell’equilibrio
statico-dinamico.
32) Esiti di laringectomia totale.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi
che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi
tali da ridurre l’acutezza visiva
binoculare da 1/100 a meno di 1/50.
35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne
abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l’acutezza
visiva dell’altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale.
SECONDA CATEGORIA :
1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e
tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della
bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione
o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la
protesi.
2) L’anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e
permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
3) L’artrite cronica che, per la molteplicità e l’importanza
delle articolazioni colpite, abbia
menomato gravemente la funzione di due o più arti.
4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo
inferiore.
5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle
ultime quattro dita dell’altra.
6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7) L’amputazione medio tarsica o sotto astragalica dei due
piedi.
8) Anchilosi completa dell’anca o quella in flessione del
ginocchio.
9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura
tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere
alla prima categoria.
10) Le lesioni gravi e permanenti dell’apparato respiratorio o
di altri apparati organici determinate dall’azione di gas nocivi.
11) Bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di
notevole grado.
12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe,
della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla
funzione respiratoria.
13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non
essere ascrivibili alla prima categoria.
14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del
collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima
categoria.
15) Le affezioni gastroenteriche e delle ghiandole annesse con
grave e permanente deperimento organico.
16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
17) La perdita della lingua.
18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell’apparato
urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla
categoria superiore.
19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di
conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell’orecchio
medio.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi
tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 3/50 della
normale.
22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.
23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica
interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni
essenziali della vita o che, per i caratteri e la durata, si
giudichino inguaribili.
TERZA CATEGORIA:
1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero
la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
2) La perdita totale del pollice e dell’indice delle due mani.
3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita
fra le mani che non siano i pollici.
4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un
indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell’altro
pollice.
5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
6) L’amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
7) L’anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non
parallela all’asse del corpo.
8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e
permanente.
9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
10) L’epilessia con manifestazioni frequenti.
11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che
abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l’acutezza
visiva dell’altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.
QUARTA CATEGORIA:
1) L’anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all’asse
del corpo.
2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o
delle prime tre dita di essa.
3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i
pollici.
4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita
fra le due mani esclusi gli indici e l’altro pollice.
6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita
fra le due mani che non siano i pollici.
7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.
8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni,
ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudoartrosi,
calli molto deformi, ecc.), che ledano notevolmente la funzione di
un arto.
9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma
con stato di latente insufficienza del miocardio.
10) Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e
con persistente compromissione della funzione emuntoria.
11) L’epilessia, a meno che per la frequenza e la gravità
delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie
superiori.
12) Psiconevrosi gravi (fobie persistenti).
13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli
della zona innervata.
14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del
trigemino.
15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di
conversazione percepita ad concham.
16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni
(carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del
martello, colesteatomi, granulazioni).
17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media
gravità.
18) Le alterazioni organiche irreparabili di ambo gli occhi tali
da ridurre l’acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della
normale.
19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne
abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l’acutezza
visiva dell’altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.
20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto
forma di emianopsia bilaterale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne
abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure
irreversibili della visione periferica dell’altro, sotto forma di
restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da
lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime
al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare
una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
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