Lettera Circolare 20 aprile 2001
Prot. n. 2357
Oggetto: Legge n. 62/2000: Paritą Scolastica - Scuole elementari - Esami di idoneitą e licenza elementare
Pervengono quesiti in ordine ai criteri di applicazione nei confronti delle scuole elementari non statali, riconosciute paritarie ai sensi della legge n.62/2000, delle norme vigenti in materia di svolgimento degli esami di idoneitą e di licenza nelle scuole elementari. Al riguardo si fa presente che le scuole elementari non statali formalmente riconosciute "scuole paritarie" possono considerarsi inserite nel Sistema Nazionale di Istruzione previsto dalla citata legge n. 62/2000.
Di conseguenza anche alle scuole elementari paritarie possono essere applicate le disposizioni dettate per le scuole elementari statali dagli artt. 3 e 4 dell'ordinanza permanente sugli scrutini ed esami (v. O.M. N. 65/98 e successive integrazioni e modifiche), in materia di formazione delle commissioni e di svolgimento delle operazioni di esami di idoneitą e di licenza nelle scuole elementari.
Si chiarisce, pertanto, che nelle scuole elementari paritarie le commissioni esaminatrici sono formate dai docenti di classe, ivi compresi i docenti di sostegno e di lingua straniera eventualmente presenti, e da due insegnanti designati dal Collegio dei docenti e nominati dal dirigente della scuola stessa.
Si fa inoltre presente che gli alunni di scuola familiare o di scuola privata (v. art.4 O. M. citata) possono sostenere gli esami di licenza o di idoneitą, con le modalitą previste dalle sopra citate norme vigenti in materia, sia nelle scuole elementari statali, sia nelle scuole elementari riconosciute paritarie.
Sono da intendersi confermate tutte le altre disposizioni vigenti in materia di svolgimento di esami di idoneitą e di licenza per quanto riguarda le scuole elementari private, private autorizzate e parificate, sprovviste di riconoscimento della qualifica di scuole paritarie.