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Dipartimento per l’Istruzione Circolare Ministeriale 9 settembre 2009, n. 78 MPIAOODGOS prot. n. 9215 /R.U./U Oggetto: Corsi integrativi per diplomati dei licei artistici statali, paritari e ll.rr.. Anno scolastico 2009-2010. Decreto Legislativo n. 297/94, art. 191 Anche per il corrente anno scolastico, vengono istituiti i corsi
integrativi per i diplomati dei Licei artistici statali, paritari e
ll.rr., in attesa della riforma dell’istruzione secondaria di secondo
grado, il cui avvio è stato previsto dall’a.s. 2010-2011, come disposto
dall’art.37 della legge n. 14 del 27.2.2009.
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE Circolare Ministeriale 15 settembre 2006, n. 62 Prot.n. 8067 Oggetto: Corsi integrativi per diplomati dei licei artistici statali, paritari e ll.rr.. Anno scolastico 2006-2007. Decreto Legislativo n. 297/94, art. 191 Anche per il corrente anno scolastico, vengono istituiti i corsi integrativi per i diplomati dei Licei artistici statali, paritari e ll.rr., tenuto conto del rinvio all’anno scolastico 2008-2009, operato dalla legge 12 luglio 2006, n.228, dell’avvio del nuovo ordinamento dell’istruzione secondaria superiore di cui al Decreto Legislativo n.226 del 17 ottobre 2005, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art.2 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Per l’organizzazione dei corsi in questione, si confermano le
istruzioni impartite con la C.M. n.80 del 19 ottobre 2005.
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE Circolare Ministeriale 19 ottobre 2005, n. 80 Prot.n. 9638 Oggetto: Corsi integrativi per diplomati dei licei artistici statali, paritari e ll.rr.. Anno scolastico 2005-2006. Decreto Legislativo n. 297/94, art. 191 Per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi integrativi per
diplomati dei Licei artistici statali, paritari e ll.rr., per l'anno
scolastico 2005/2006, nel confermare le istruzioni impartite con la C.M.
n.75 del 13 ottobre 2004. Si fa presente che detti corsi si svolgeranno
dal 26/10/2005 al 26/5/2006.
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE Circolare Ministeriale 13 ottobre 2004, n. 75 Prot. 14648 Oggetto: Corsi integrativi per diplomati dei licei artistici statali, paritari e ll.rr.. Anno scolastico 2004-2005. Decreto Legislativo n. 297/94, art. 191 Per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi integrativi per diplomati dei Licei artistici statali, paritari e ll.rr., per l'anno scolastico 2004/2005, nel confermare le istruzioni impartite con la C.M. n. 74 del 18 settembre 2003 e le precisazioni contenute nella successiva C.M. n. 79 del 21 ottobre 2003, si fa presente che detti corsi si svolgeranno dal 25 ottobre 2004 al 27 maggio 2005. Il numero dei corsi deve essere comunicato, tenuto conto della competenza istituzionale, soltanto ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali. I nominativi dei membri del comitato dei docenti, costituito annualmente in ogni sede universitaria, sono comunicati al M.I.U.R - Dipartimento per la Programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e della informazione .
Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione Circolare Ministeriale 21 ottobre 2003, n. 79 Prot. n. 15012 Oggetto: Corsi integrativi per diplomati dei licei artistici statali, paritari e ll.rr.. Anno scolastico 2003-2004. Decreto Legislativo n. 297/94, art. 191. Precisazioni Con C.M. n.74 del 18.09.2003 sono state fornite indicazioni in ordine alla attivazione dei corsi integrativi per diplomati dei licei artistici statali, paritari e legalmente riconosciuti. Al riguardo si ritiene opportuno precisare che l'attivazione di tali corsi non può comportare incremento nelle dotazioni organiche del personale ATA. Già con il D.M. n.201 del 10 agosto 2000, modificato con il D.M. 27. 7. 2001, n.128, i corsi di cui trattasi, infatti, non sono stati più contemplati fra i fatti organizzativi e strutturali suscettibili di produrre incrementi nell'assegnazione alle istituzioni scolastiche di risorse umane aggiuntive, né alcuna modifica significativa è stata introdotta in merito con il D.I. concernente la determinazione dell'organico di diritto del personale ATA per il corrente anno scolastico.
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE Circolare Ministeriale 18 settembre 2003, n. 74 Prot. n. 13546 Oggetto: Corsi integrativi per diplomati dei licei artistici statali, paritari e ll.rr.. Anno scolastico 2003-2004. Decreto Legislativo n. 297/94, art. 191 Per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi integrativi per diplomati dei Licei artistici statali, paritari e ll.rr., per l'anno scolastico 2003/2004, si confermano le istruzioni impartite con la circolare prot.n. 4987 del 2 ottobre 2000 con la precisazione che detti corsi si svolgeranno dal 29 settembre 2003 al 28 maggio 2004. Il numero dei corsi deve essere comunicato, tenuto conto della competenza istituzio- nale, soltanto ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali. I nominativi dei membri del comitato dei docenti, costituito annualmente in ogni sede universitaria, sono comunicati al M.I.U.R. - Dipartimento per la Programma- zione, il Coordinamento e gli Affari Economici.
Lettera Circolare 2 ottobre 2000 Prot. n. 4987 Oggetto: Corsi integrativi per diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici statali e LL.RR. Anno scolastico 2000-2001. Decreto legislativo n. 297/94, art. 191 Si impartiscono di seguito le istruzioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei corsi integrativi per diplomati degli Istituti magistrali e dei Licei artistici per l'anno scolastico 2000/2001. Organizzazione I corsi integrativi per diplomati degli istituti magistrali (che dall'anno scolastico 2002-2003 saranno soppressi per effetto del D.I. del 10-3-1997, trasmesso con C.M. n. 434 del 15-7-1997) e dei licei artistici sono organizzati dai Provveditori agli Studi sotto la responsabilità didattica e scientifica delle Università. Essi si svolgono presso gli Istituti magistrali e presso i Licei artistici quando vi siano almeno 20 domande di iscrizione. In caso di necessità i corsi possono svolgersi anche presso altri tipi di istituti scolastici statali; in tale caso i Dirigenti di questi ultimi istituti sono tenuti ad assumersi i compiti ordinariamente affidati ai Dirigenti scolastici degli istituti magistrali e dei licei artistici. I predetti corsi possono essere istituiti presso istituti pareggiati o legalmente riconosciuti. Le lezioni si svolgono di norma nel pomeriggio e la frequenza è obbligatoria. Peraltro, per venire incontro alle esigenze degli studenti lavoratori, e d'intesa con i docenti, è consentita l'istituzione dei corsi integrativi serali. Gli studenti che frequentano i corsi integrativi hanno diritto al rinvio del servizio militare, a norma delle vigenti disposizioni in materia. Sono ammessi a sostenere l'esame-colloquio tutti i candidati regolarmente iscritti ai corsi integrativi che abbiano frequentato almeno due terzi delle lezioni. La commissione esaminatrice potrà derogare alla predetta condizione in casi di motivazioni debitamente documentate, con particolare riguardo alla situazione degli studenti lavoratori, sempre che la commissione medesima sia ugualmente in possesso di sufficienti elementi di valutazione per l'ammissione all'esame-colloquio. Per l'anno scolastico 2000-2001 i corsi integrativi in oggetto si svolgeranno dal 2 ottobre 2000 al 31 maggio 2001. Per quanto riguarda il periodo riservato ai colloqui finali, ciascuna istituzione scolastica sede dei corsi integrativi, nell'ambito della propria competenza e responsabilità, stabilirà il periodo di svolgimento degli stessi, che dovranno essere ultimati prima dell'inizio dell'attività didattica del nuovo anno scolastico. In alternativa al periodo sopra indicato, gli esami potranno svolgersi anche nel mese di giugno 2001, a conclusione dei corsi, purché non interferiscano sull'andamento degli altri esami. Si sottolinea la necessità che i docenti universitari preposti al coordinamento didattico-scientifico dei corsi integrativi siano nominati fin dall'inizio dei corsi medesimi. A tal fine, si invitano i Provveditori agli Studi a voler comunicare, con la massima urgenza alla Università, nella cui competenza didattica e scientifica rientrano i corsi organizzati, i dati concernenti il numero dei corsi che dovranno funzionare, con l'indicazione del numero degli alunni iscritti per ciascun corso. I predetti dati debbono essere comunicati, tenuto conto della competenza istituzionale, anche all'Ufficio di Ragioneria - Ispettorato Istruzione Artistica, alla Direzione Generale per l'Istruzione Media non Statale - Div. III e all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica - Div. III. Si fa presente che non è necessario inviare ai predetti Uffici ministeriali copia dei decreti con i quali vengono istituiti i corsi in argomento. I rettori delle Università dovranno comunicare, con la massima urgenza, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica i nominativi dei professori universitari designati a far parte del comitato preposto alla scelta dei coordinatori e, successivamente, far conoscere ai Provveditori agli studi i nominativi dei coordinatori scelti dai predetti comitati. Si dispone che gli attestati dell'idoneità conseguita a conclusione dei corsi possono essere rilasciati dai competenti Dirigenti Scolastici agli interessati in numero indefinito di copie. Personale A) Coordinatori Il coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi è affidato ad un professore universitario ordinario, straordinario o associato. A tal fine, in conformità di quanto disposto con la circolare della Direzione Gen.le dell'Istruzione Universitaria n. 3350 del 29-12-1969, in ogni sede universitaria responsabile del coordinamento didattico e scientifico dei corsi integrativi, si costituisce annualmente un comitato composto di professori universitari appartenenti ai gruppi: 1) umanistico-giuridico; 2) socio-economico; 3) scientifico. In nominativi dei membri del predetto comitato sono comunicati annualmente al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento Istruzione Universitaria e diritto allo studio - che conferisce la relativa nomina. Il comitato, quindi, provvederà a scegliere fra i suoi componenti il docente universitario che dovrà svolgere le funzioni di coordinatore dei corsi integrativi. Ogni professore universitario svolgerà il suo incarico in non più di cinque corsi, effettuando non meno di cinque visite annuali per ogni corso a lui affidato e dovrà presiedere i colloqui finali. Per ogni visita dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal docente coordinatore e controfirmato dal Dirigente scolastico e dal responsabile amministrativo dell'istituzione sede del corso. Nel quadro delle linee fissate dai docenti universitari, i compiti di direzione e di vigilanza dei corsi integrativi sono affidati ai Dirigenti scolastici presso i quali i corsi stessi sono organizzati. Essi svolgeranno tali compiti personalmente, in caso di impossibilità dovuta a qualsiasi motivo, demanderanno tale compito al collaboratore con funzioni vicarie. B) Docenti L'assegnazione dei docenti sui corsi integrativi avviene in conformità delle disposizioni che seguono. Limitatamente alla durata effettiva dei corsi i docenti sono nominati con contratti di lavoro individuale dal Provveditorati agli Studi, che li scelgono secondo il seguente ordine: 1) docenti con contratti di assunzione a tempo indeterminato, ai sensi di quanto previsto dai contratti collettivi decentrati provinciali concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente; 2) docenti parzialmente a disposizione. L'assegnazione di tali docenti sui corsi integrativi è disposta ai fini del completamento dell'orario dell'obbligo; 3) docenti con contratto di assunzione a tempo indeterminato e determinato con orario di cattedra inferiore alle 18 ore settimanali. L'assegnazione di tali docenti sui corsi sopra citati, ai fini del completamento dell'orario dell'obbligo, può essere disposta solo nell'ambito dell'istituto di titolarità di servizio. 4) docenti con contratto di assunzione a tempo indeterminato, titolari o in servizio nell'istituto ove i corsi stessi funzionano, che si dichiarino disponibili a svolgere l'insegnamento nei predetti corsi, dando priorità ai docenti che abbiano svolto il predetto insegnamento in precedenti anni scolastici; 5) docenti con contratto di assunzione a tempo indeterminato, titolari o in servizio in istituti diversi da quello dove si svolgono i corsi, che si dichiarino disponibili a svolgere l'insegnamento nei predetti corsi, dando priorità ai docenti che abbiano prestato servizio per tale insegnamento nei precedenti anni scolastici; 6) docenti con contratto di assunzione a tempo determinato con orario di cattedra, che dichiarino la propria disponibilità a svolgere l'insegnamento in parola; 7) solo in casi eccezionali, cioè quando non sia possibile reperire personale docente con contratto di assunzione a tempo indeterminato o determinato in servizio, l'insegnamento nei corsi integrativi può essere affidato a docenti che non hanno rapporto d'impiego con lo Stato. Negli istituti dove funzionano corsi integrativi il numero degli assistenti e dei collaboratori scolastici viene rispettivamente aumentato di una sola unità, qualunque sia il numero dei corsi. Esami - Colloqui A conclusione del corso integrativo gli studenti sostengono un colloquio finale davanti ad una commissione presieduta dal docente universitario o, in caso di impedimento o di sua assenza, dal Presidente dell'Istituto sede dei corsi. Detta commissione è inoltre composta dai docenti delle discipline fondamentali ed è integrata, di volta in volta, dai docenti delle discipline opzionali. Al termine dei colloqui, la commissione dichiara l'idoneità - ovvero l'inidoneità - del candidato per quel che concerne la iscrizione alle facoltà universitarie. Per i candidati idonei la commissione traccia un breve profilo con riferimento soprattutto all'orientamento universitario. Per i candidati non idonei la commissione stabilisce se essi possono, oppure no, essere ammessi alla ripetizione del corso. In ogni caso non si fa luogo a votazione. Le risultanze del colloquio, tratte dai verbali, vengono trascritte in apposito registro e firmate dal presidente e da almeno un membro della commissione. Il registro, copia del quale verrà inviato al Provveditore competente, è depositato presso l'istituto sede dei corsi integrativi ed è unico anche per gli anni successivi. Il Dirigente scolastico rilascia ai candidati che hanno superato il colloquio attestati contenenti la dichiarazione di idoneità e la valutazione di orientamento; per i candidati non idonei rilascia la dichiarazione sull'ammissibilità o meno alla ripetizione del corso. |
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