Lettera Circolare Ministero
dell'Interno 17 maggio 1996 Prot. n. P954/4122
Oggetto: Norme di prevenzione, incendi per l'edilizia scolastica -
chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed
esercitazioni Con il decreto legislativo 19/03/1996, n. 242, sono
state apportate alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nell'art. 16 sono state
specificate le misure alle quali devono essere adeguati i luoghi di
lavoro esistenti.
Al riguardo atteso quanto stabilito dal decreto legislativo 19/9/1994,
così come modificato dal decreto legislativo 19/3/1996, n. 242,
relativamente alle uscite dei locali di lavoro, si ritiene opportuno
chiarire che, nell'ambito delle strutture scolastiche costruite ed
utilizzate prima del 27 novembre 1994, i locali destinati ad aule
didattiche ed esercitazioni, non dovranno essere adeguati al terzo comma
del punto 5.6 dell'allegato al decreto ministeriale 26/8/1992, per
quanto attiene la larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste
in contrasto con i citati decreti legislativi.
La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere
conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla
licenza di abitabilità, così come viene richiamato espressamente
dall'art. 16, terzo comma, del decreto legislativo n. 242/1996.
I Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco sono pregati di portare a
conoscenza di quanto sopra i Provveditorati agli Studi, le Province ed i
Comuni, al fine di chiarire i numerosi quesiti pervenuti sullo specifico
argomento. |