Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio IX
Nota 10 luglio 2007
Prot. n. AOODGPER.09/13930/B/4
Oggetto: Personale ATA transitato dagli EE.LL. allo
Stato - art. 1, comma 218, legge 23.12.05 n. 266 (legge finanziaria
2006) – sentenza n. 234/07 della Corte Costituzionale
Si fa seguito alla nota n. 5984/B/4 del 23.3.07 e si comunica che la
Corte Costituzionale con sentenza n. 234/07 – Presidente: Bile,
Relatore: Quaranta - depositata il 26.6.07 ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della
legge 266/05 sollevate da vari Giudici in riferimento a diversi articoli
della Costituzione: la sentenza è pubblicata nel sito della Corte
Costituzionale.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Fiori
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio IX
Nota 23 marzo 2007
Prot. n. A00DGPER.09/5984/B/4
Oggetto: Contenzioso in materia di personale ATA
transitato dagli EE.LL. allo Stato
Si informano codesti Uffici che le Corti d’Appello di Campobasso,
Napoli, Lecce, hanno emesso sentenze favorevoli all’Amministrazione in
materia di inquadramento giuridico-economico del personale in oggetto,
riconoscendo la natura di interpretazione autentica del comma 218
dell’art. 1 della L. 23.12.2005 (Legge Finanziaria 2006), in relazione
all’art. 8, comma 2, della L. n. 124/99 (sentenze n. 309/2006,
6021/2006, 984/2006).
L’orientamento dei giudici di secondo grado si pone in netto contrasto
con quello espresso in prevalenza in primo grado da diversi Tribunali
che, com’è noto, hanno accolto i ricorsi affermando - per contro - la
natura innovativa del comma 218, negandone pertanto l’efficacia
retroattiva e, in qualche caso, rinviando la questione alla Corte
Costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale.
Nelle more della pronuncia della Corte costituzionale, è evidente che
nei giudizi d’appello avverso le sentenze sfavorevoli in primo grado
debba tenersi conto dell’orientamento favorevole delle Corti succitate;
al riguardo, si pregano codesti Uffici di prestare particolare
attenzione nell’interessare le Avvocature distrettuali alla proposizione
degli appelli per evitare che le sentenze dei Tribunali, depositate, ma
non notificate, divengano definitive (sono state infatti notificate a
questo Ministero numerose sentenze ad oltre un anno di distanza dalla
data del deposito).
Inoltre, per quanto riguarda le sentenze sfavorevoli di alcune Corti
d’Appello pronunciate prima dell’emanazione della Legge Finanziaria, si
pregano codesti Uffici di voler presentare richiesta di ricorso in
Cassazione.
Si allega la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 309/2006.
Il Direttore Generale
F.to Giuseppe Fiori
Sentenza Corte Appello Campobasso
309/06
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio XI
Nota 9 ottobre 2003
Prot. n. 3128/03
Oggetto: Contenzioso relativo
all'inquadramento del personale ATA trasferito dagli EE.LL. allo Stato -
art. 8 della l. 124/1999
Facendo seguito alle note di questo Ufficio nn. 1641
e 2740 in data, rispettivamente, 16 maggio e 5 settembre 2003, si
informano codesti Uffici che la Corte d'Appello di Torino ha accolto,
con la sentenza n. 877/03 che
si allega, la tesi sostenuta dall'Amministrazione ed ha, pertanto,
respinto, in sede di appello, il ricorso proposto dal personale in
oggetto per ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio
maturata alle dipendenze dell'ente locale di provenienza.
Il Dirigente
Walter Vitali
SENTENZA N.
877/03
CRON. 3765/03
R.G.L. 326/2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI
TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Giancarlo GIROLAMI
PRESIDENTE
Dott.ssa Rita MANCUSO CONSIGLIERE
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI CONSIGLIERE Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta
al n.ro (omissis) promossa da:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore e
DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO di VALENZA, in persona del Dirigente
Scolastico pro tempore, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura
dello Stato di Torino, domiciliataria in corso Stati Uniti n. 45.
APPELLANTI
CONTRO
(omissis)
APPELLATA
Oggetto: Categoria e qualifica.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
In accoglimento del proposto
appello ed in riforma della impugnata sentenza, (omissis), respingersi,
perché infondate, le domande tutte proposte dalla (omissis). Con
vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata:
Adversiis rejectis, dichiararsi
le eccezioni e le argomentazioni del Ministero infondate in diritto e
conseguentemente respingersi l'appello con conferma dell'appellata
sentenza. Diritti ed onorari di appello, maggiorati di rimborso generale
spese, Cpna 2% ed Iva come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di
Alessandria (omissis) conveniva in giudizio il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché la Direzione
Didattica I° Circolo di Valenza esponendo che alla data di entrata in
vigore della legge 3.5.1999 n. 124 era dipendente della Provincia di
Alessandria con qualifica di collaboratore scolastico, in servizio
presso la Direzione didattica convenuta e, per effetto dell'art. 8 l.
cit., era stata trasferita alle dipendenze dello Stato con decorrenza
dal 1°.1.2000, continuando a svolgere le originarie mansioni presso la
stessa Direzione; che, ai sensi del predetto art 8, 2° comma, aveva
diritto al riconoscimento "ai fini giuridici ed economici dell'anzianità
maturata presso l’ente locale di provenienza”, mentre le era stato
riconosciuto soltanto il c.d. maturato economico, cioè l'anzianità
equivalente al trattamento economico maturato presso l'ente di
provenienza; chiedeva pertanto la condanna delle parti convenute al
pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento
dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, oltre
interessi e rivalutazione.
Costituendosi in giudizio, le parti convenute eccepivano il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, contestavano il
fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 13.12.2002 il Tribunale adito dichiarava il diritto del
ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata alle
dipendenze dell'Amministrazione Provinciale di Alessandria ai fini della
progressione economica stipendiale nel comparto scuola e, per l'effetto,
condannava le parti convenute al pagamento delle relative differenze
stipendiali a decorrere dal 1°.1.2000, oltre rivalutazione, interessi e
spese.
Avverso detta sentenza interponevano appello congiuntamente il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Direzione
Didattica I° Circolo di Valenza, con ricorso depositato il 20.2.2003,
(omissis) chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata.
La parte appellata, costituendosi, resisteva al gravame. All'udienza del
3.7.2003 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da
dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Alessandria,
respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
è pervenuto all'accoglimento del ricorso sulla base delle seguenti
considerazioni o
l'inquadramento del ricorrente
sulla base soltanto del maturato economico e non anche dell'anzianità di
servizio è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, L.
124/1999, il quale prevede il riconoscimento dell'anzianità maturata
presso l'ente locale di provenienza sia ai fini giuridici che economici;
o le considerazioni
svolte dalla difesa dei convenuti circa la mancanza della necessaria
copertura finanziaria sono inconferenti siccome relative ad aspetti
extragiuridici; o
l’accordo sottoscritto
tra l'ARAN e le OO.SS. in data 20.7.2000 e recepito nel Decreto
Interministeriale 5.4.2001, il cui art. 3 ha previsto l'inquadramento
sulla base del solo maturato economico, é un atto amministrativo in
contrasto con specifiche disposizioni normative (l'art. 8 l. cit.) e
deve essere disapplicato dal giudice ordinario. (omissis) gli appellanti
asseriscono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la volontà
del Legislatore, allorché ha previsto il riconoscimento dell'anzianità
maturata (art. 8, 2° comma, L. 124/1999), sia stata oltre che quella di
assicurare ai dipendenti degli enti locali transitati nei ruoli dello
Stato il mantenimento delle rispettive posizioni giuridiche soggettive,
anche quella di attribuire agli stessi un obiettivo vantaggio, quale
quello che deriverebbe dall'inquadramento per anzianità nell’ordinamento
del personale statale, con l'attribuzione dei corrispondenti scatti
retributivi di anzianità (istituto, questo, non presente
nell'ordinamento del personale degli enti locali) e con conseguente
incremento stipendiale. (omissis) gli appellanti censurano la decisione
del primo Giudice, per non avere colto che l'art. 8, 2° comma, L.
124/1999 non è norma in sé completa, ma contiene un rinvio recettizio
alle prescrizioni normative destinate a disciplinare le modalità del
trasferimento del personale in questione, le quali (v., in particolare,
l'art. 3 del Decreto Interministeriale 5.4.2001, che ha previsto
l'inquadramento sulla base del solo maturato economico) vengono a
costituire parte integrante ed inscindibile della norma di legge.
(omissis) gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia accolto la
domanda del dipendente nonostante la mancanza, nella legge n. 124/1999,
della copertura finanziaria necessaria per poter procedere al
riconoscimento dell'anzianità di servizio.
L'appello è fondato per
le seguenti, assorbenti, considerazioni.
L art. 8 della legge 3.5.1999
n. 124 (intitolato “Trasferimento di personale ATA degli enti locali
alle dipendenze dello Stato”) statuisce:
“1. Il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario,
n.d.e.)
degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello
Stato (…).
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti
locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di
entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del
personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei
profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti
propri dei predetti profili (….). A detto personale vengono riconosciuti
ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale
di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima
applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.
3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di
insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al
VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle
dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti
tecnico-pratici.
4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene
gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione, emanato di concerto con i Ministri
dell’Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
e per la Funzione Pubblica (…)”.
La prima fonte ministeriale intervenuta in conformità a quanto previsto
dal suddetto 4° comma dell'art. 8 è stato il Decreto Interministeriale
23.7.1999, attuativo delle modalità del trasferimento previsto dalla
legge n. 124/1999. Dopo avere dettato prescrizioni atte a definire il
periodo provvisorio fino al termine dell'esercizio finanziario 1999,
l'art. 3 di tale Decreto stabilisce:
"Con successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di
concerto con i Ministri dell’Interno, del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica verranno definiti i
criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati
all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a
quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione
stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini
giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni
previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli enti, previa
contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999,
fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti
scuola ed enti locali, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n.
29/1993 e dell'art. 47 della legge n. 428/1990”.
L'Accordo che determina i criteri di inquadramento del personale già
dipendente degli enti locali nell’ambito del comparto scuola è stato
siglato il 20.7.2000 dall’ARAN e dai rappresentanti delle OO.SS., ed è
stato poi recepito con Decreto Interministeriale del 5.4.2001.
L’art. 3 di tale Accordo recita:
“I dipendenti (…) sono inquadrati nella progressione economica per
posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del
comparto scuola, indicate nell'allegata Tabella B, con le seguenti
modalità.
Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra
quelle indicate nell'allegata Tabella B, d'importo pari o immediatamente
inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999
costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità nonché,
per coloro che ne sono provvisti, da (…) (segue l'elencazione di alcune
indennità proprie della contrattazione collettiva degli enti locali,
n.d.e.).
L'eventuale differenza tra l’importo annuo della posizione stipendiale
di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre
1999, come sopra indicato, è corrisposta
ad personam
e considerata utile, previa
temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione
stipendiale.
Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità
integrativa speciale nell'importo in godimento al 31 dicembre 1999, se
più elevata di quella della corrispondente qualifica del comparto
scuola”.
E’ pacifico in causa che il disposto dell'art. 3 dell'Accordo 20.7.2000,
recepito con Decreto Interministeriale 5.4.2001, comporta il
riconoscimento in favore del personale già dipendente degli enti locali,
transitato alle dipendendenze dello Stato nel comparto scuola, del solo
c.d. maturato economico, cioè dell'anzianità equivalente al trattamento
economico maturato presso l'ente di provenienza e non, invece,
dell'intera effettiva anzianità di servizio.
Parte appellata sostiene la contrarietà dell'art. 3 dell'Accordo
sindacale al disposto dell'art. 8, 2° comma, della legge n. 124/1999
che, viceversa, prevede che sia riconosciuta “ai fini giuridici ed
economici dell’anzianitá maturata presso l’ente locale di provenienza”.
Su ciò concordano le stesse parti appellanti le quali (v. pag. 5
dell'atto di appello), dopo avere riportato il testo dell’art. 8, 2°
comma, cit., riconoscono che
"diversamente,
l’accordo tra ARAN e OO.SS. del 20 luglio 2000, recepito con D.I. 5
aprile 2001, ha disposto che l'inquadramento avvenga in base al solo
maturato economico e non anche all'anzianità di servizio”.
Proprio tale contrasto ha indotto il primo Giudice a disapplicare il
Decreto Interministeriale 5.4.2001, in quanto atto amministrativo
contrario ad una disposizione di legge (appunto, l'art. 8, 2° comma, L.
124/1999).
Ritiene la Corte - con ciò condividendo le osservazioni svolte dalla
difesa degli appellanti in sede di discussione orale - che la soluzione
interpretativa del contrasto di norme sopra evidenziato debba essere
diversa.
La norma dettata dal legislatore per disciplinare i rapporti tra le
fonti normative in materia di pubblico impiego è l’art. 2 del D.Lgs.
30.3.2001 n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni"), che testualmente recita:
“1 (…)
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle ammninistrazioni pubbliche
sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V
del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizoni contenute nel presente
decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia
limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche o a categorie di
essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi
collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili,
salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i
criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i
contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo
45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni
previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi
retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far
data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con
le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i
risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili
per la contrattazione collettiva”.
L art. 2, 2° comma, 2° periodo, D.Lgs. 165/2001 ha introdotto un
meccanismo di assoluta novità: esso attribuisce esplicitamente alla
contrattazione collettiva la possibilità di derogare a leggi,
regolamenti e statuti, mentre prevede che solo la legge possa sottrarre
le proprie norme alla derogabilità, disponendo espressamente in senso
contrario.
Le finalità della norma in esame sono individuabili nella volontà di
difendere la contrattazione collettiva dalle incursioni di fonti di
diritto oggettivo e di evitare una rilegificazione di materie facenti
parte della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, in contrasto con la contrattualizzazione del pubblico
impiego realizzata dalla riforma.
Non tutte le leggi, i regolamenti o gli statuti possono essere derogati
da contratti o accordi collettivi, ma solo quelli “che introducano
discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche o a categorie di essi”. Tale
limitazione da un lato sottrae alla regola della derogabilità da parte
della contrattazione collettiva quelle leggi, regolamenti o statuti che
dettino regole comuni ai dipendenti pubblici e a quelli privati,
dall’altro esprime una valutazione negativa riguardo alla introduzione
di discipline destinate ai soli dipendenti pubblici o a categorie di
essi, assegnando alla contrattazione collettiva il ruolo di garante
della valenza generale della legislazione sul lavoro pubblico e privato.
L'effetto prodotto dalla disposizione in esame non é quello di
un'abrogazione, neppure parziale, della norma di legge, regolamento, o
statuto da parte del contratto collettivo, in quanto tale norma continua
a vivere nell'ordinamento e la deroga ne riduce soltanto il campo di
applicazione, limitandolo agli ambiti (comparti, aree, ecc.) diversi da
quello in cui è intervenuto il contratto collettivo derogatorio.
Dall'art.2, 2° comma, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 si ricava un
criterio interpretativo generale delle leggi sul lavoro pubblico
successive al 23 aprile 1998 (la norma, ora contenuta nel D.Lgs.
165/2001, era già stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n.
80/1998, modificativo del D.Lgs. n. 29/1993) che nulla dicano in ordine
ai loro rapporti con la contrattazione collettiva: tali leggi, salva
esplicita previsione contraria, devono essere sempre intese come
derogabili, sia in forma espressa sia in forma implicita, ad opera dei
contratti e accordi collettivi di qualunque livello.
Diverso é il meccanismo previsto dall'art. 2, 3° comma, 4° periodo, del
D.Lgs. n. 165/2001: la disposizione realizza un vero e proprio effetto
abrogativo, da parte dei contratti collettivi stipulati secondo le
regole e le procedure dettate dal Titolo III dello stesso D.Lgs.
165/2001, che tuttavia colpisce unicamente le disposizioni di legge, i
regolamenti o gli atti amministrativi “che attribuiscono incrementi
retributivi”.
Nel caso oggetto del presente giudizio, l'art. 8, 2° comma, L. 124/1999
è evidentemente una “disposizione di legge”, entrata in vigore
successivamente al 23 aprile 1998, che introduce una particolare
disciplina del rapporto di lavoro in relazione ad una particolare
categoria di dipendenti pubblici: si tratta, infatti, della norma che
impone di riconoscere, in favore del personale degli enti locali
transitato alle dipendenze dello Stato nel comparto scuola, l'anzianità
maturata presso l'ente di provenienza a tutti i fini giuridici ed
economici.
L'art. 8, 2° comma, cit., che non contiene alcuna previsione espressa
della sua inderogabilità, è stato implicitamente derogato dall'accordo
collettivo stipulato il 20.7.1999 tra l'ARAN e le OO.SS., il cui art. 3
ha disposto che l'inquadramento del predetto personale avvenga in base
al solo maturato economico e non in base alla effettiva anzianità di
servizio.
Il meccanismo previsto dall'art. 2, 2° comma, 2° periodo, del D.Lgs. n.
165/2001 impone di ritenere legittimo l'effetto derogatorio prodotto
dalla contrattazione collettiva che dunque risulta attualmente, sul
punto, l'unica fonte regolatrice della fattispecie dedotta in giudizio:
in applicazione dell'art. 3 dell'accordo 20.7.1999 deve pertanto essere
escluso il diritto della parte appellata a vedersi riconoscere, nel
comparto scuola, l'anzianità maturata presso l'ente locale di
provenienza e le conseguenti differenze retributive.
In sede di discussione orale, la difesa della parte appellata ha
osservato che l'art. 2 D.Lgs. n.165/2001 attribuisce l'effetto
derogatorio delle disposizioni di legge solo ai contratti collettivi
stipulati “secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III”
dello stesso D.Lgs. 165/2001 (artt. 40 e ss.), mentre l'accordo ARAN -
OO.SS. del 20.7.2000 sarebbe stato stipulato, in conformità a quanto
previsto dall'art. 3 del Decreto Inteministeriale 23.7.1999, “ai sensi
dell'art.34 del decreto legislativo n. 29/1993 (ora art. 31 del D.Lgs.
165/2001,
n.d.e.) e dell'art.47
della legge n. 428/1990”.
L'osservazione non è pertinente.
Quello realizzato dall'art. 3 dell'accordo 20.7.2000 nei confronti
dell'art. 8, 2° comma, L.124/1999 non è l'effetto abrogativo previsto
dall'art. 2, 3° comma, 4° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 in relazione
alle disposizioni di legge, regolamento o atto amminitrativo “che
attribuiscono incrementi retributivi” e che, in effetti, può essere
determinato solo dai contratti collettivi stipulati “secondo i criteri e
le modalità previste nel titolo III” del D.Lgs. n. 165/2001; nel caso in
esame - dovendosi escludere che l’art. 8, 2° comma, L. 124/1999 sia
norma che attribuisce direttamente un incremento retributivo - si
tratta, invece, del diverso effetto derogatorio previsto dall'art. 2,
2°comma, 2° periodo, del D.Lgs n. 165/2001, che riguarda ogni
disposizione di legge, regolamento o statuto che introduca discipline
dei rapporti di lavoro limitate ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche o a categorie di essi, e che può essere determinato da
qualsiasi contratto o accordo collettivo successivo, anche se stipulato
secondo procedure diverse da quelle previste dal Titolo III del D.Lgs. n.165/2001.
Per tutte le considerazioni esposte, l'appello deve quindi essere
accolto; ne consegue il rigetto delle domande proposte dalla parte
appellata con il ricorso introduttivo del giudizio.
La novità e l'obiettiva complessità della questione inducono a
compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del
giudizio.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in
accoglimento dell'appello, respinge le domande proposte da parte
appellata con il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese
del doppio grado.
Così deciso all'udienza del
3.7.2003
IL PRESIDENTE
Dott. Giancarlo Girolami
IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Federico Grillo Pasquarelli
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio XI
Nota 5 settembre 2003, Prot. n.2740/03
Prot. n. 2740/03
Oggetto: Contenzioso in materia di personale ATA
transitato dagli EE.LL allo Stato
Facendo seguito alla nota prot. n. 1641 del 16.5.2003, si informano
codesti Uffici che il Tribunale di Milano con sentenza 1909/03, che si
allega, pronunciata nell'udienza del 19.6.2003, ha respinto il ricorso
proposto dal personale in oggetto per ottenere il riconoscimento
dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente locale di
provenienza.
Il Dirigente
Walter Vitali
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale ordinario di Milano-Sezione lavoro V°/P
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Milano, dr.ssa Massimilla di Ruocco, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA N. 1909/03
nelle cause riunite (omissis) promosse,
rispettivamente, da
(omissis)
ricorrenti
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
resistente
OGGETTO: PASSAGGIO DEL PERSONALE ATA DAGLI ENTI LOCALI ALLO STATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati tra il 18 aprile ed il 13 dicembre
2002, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno chiesto al Giudice del
Lavoro di Milano, di voler accertare e dichiarare il loro diritto, in
forza dell'art. 8 della legge n. 124/99, ad essere inquadrate con il
pieno riconoscimento dell'anzianità maturata nei ruoli dell'Ente di
provenienza, previa declaratoria di nullità e disapplicazione dell'art.
3 dell'accordo stipulato tra Aran e le OO.SS. in data 23.7.99 e con
condanna dell'Amministrazione a pagare loro le differenze retributive
maturate.
Si è ritualmente costituito l'Ente convenuto, contestando le avversarie
deduzioni ed ha chiesto il rigetto delle domande proposte.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, questo Giudice ha
deciso la causa all'udienza del 19.6.O3 come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi poi riuniti, le ricorrenti chiedono, sia pure
con qualche variante nella formulazione delle conclusioni dei rispettivi
atti, che il giudice accerti la violazione dell'art. 8 della legge
124/99 ad opera del DM 5.4.01 di recepimento dell'accordo stipulato tra
Aran e 00.SS. dei lavoratori.
Tale norma così recita, per la parte che qui interessa:
“1. Il personale ATA degli Istituti e scuole statali di ogni ordine e
grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che
prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle
province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti
locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di
entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del
personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei
profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti
propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che
non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è
consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque
entro tre mesi dalla data d' entrata in vigore della presente legge. A
detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici
l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonchè il
mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della
relativa disponibilità del posto."
Secondo le ricorrenti l'Accordo tra Aran e Organizzazioni sindacali che
ha provveduto a determinare i criteri d'inquadramento del personale
nell'ambito del comparto scuola, poi recepito nel D.M. 5.4.01, sarebbe
illegittimo per violazione di legge (citato art. 8), poiché (1) con tale
sistema il dipendente è inquadrato in uno scaglione di anzianità di gran
lunga inferiore a quello che gli spetterebbe considerando la effettiva
sua anzianità di servizio maturata presso l'Ente di provenienza, (2)
determinerebbe una rilevanza del tutto parziale dell’anzianità pregressa
e (3) si preoccuperebbe solo dell'allineamento degli istituti
retributivi del personale prescindendo dall’allineamento e dalla
valutazione dell’anzianità giuridica maturata.
Le domande proposte sono infondate.
Occorre sgomberare il campo da un equivoco di fondo che potrebbe essere
generato da alcune delle argomentazioni sopra riportate.
Qui si discute solo ed esclusivamente dei criteri, stabiliti nel decreto
ministeriale citato, seguiti dall'Amministrazione convenuta per
provvedere all'inquadramento del personale trasferito nei nuovi ruoli ai
fini economici.
Il riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'Ente di provenienza
ad altri fini (più propriamente giuridici secondo la formulazione della
legge) è problema che qui non si pone e che, comunque, secondo gli
accertamenti eseguiti da altro Giudice in una vicenda analoga (Tribunale
di Torino 9.4.03), non esiste, essendo pacifico che il Ministero ad
altri fini, appunto, mantiene inalterato il calcolo dell'anzianità
effettivamente prestata presso gli Enti di provenienza dai dipendenti
nei suoi ruoli.
Ebbene, non è affatto vero che l'anzianità maturata presso gli Enti di
provenienza non sia stata tenuta in considerazione con il complesso
sistema delineato nell'accordo sindacale in discussione stipulato,
peraltro, in conformità e secondo le linee guida contenute in un primo
Decreto Ministeriale (184/99) attuativo delle modalità del passaggio
secondo le previsioni di legge.
I dipendenti transitati, infatti, sono stati inquadrati tenendo conto
del trattamento economico maturato nell'Ente di provenienza alla data
del trasferimento e collocati nella posizione stipendiale del nuovo
ruolo di importo pari o immeditamente inferiore al trattamento già in
godimento il cui mantenimento è assicurato con l'attribuzione al
dipendente di un'erogazione "ad personam" per colmare l'eventuale
differenza, erogazione considerata utile, previa temporarizzazione, ai
fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.
Il sistema risulta del tutto coerente con la lettera e la ratio della
legge che, se, da un canto, ha inteso evitare che il personale Ata
potesse subire un deterioramento del trattamento economico già maturato
nell'Ente di provenienza per effetto del passaggio nei nuovi ruoli non
può avere inteso, d'altro canto, attribuire agli stessi una posizione
privilegiata rispetto ai colleghi che al momento del passaggio
occupavano posizioni omologhe e che sarebbero stati scavalcati se
l'inquadramento di quelli che transitavano fosse stato effettuato "come
se" gli stessi avessero maturato la loro anzianità di servizio
all'interno dell'Amministrazione statale.
Poiché è, appunto, questo che, nella sostanza, chiedono le ricorrenti.
La verità è che - come si desume dalla memoria di costituzione del
Ministero e com'è stato confermato in sede di discussione dalla difesa
di alcune ricorrenti - i dipendenti degli Enti locali non avevano, come
gli Statali, un sistema di progressione stipendiale fondato in modo
significativo sull'anzianità di servizio.
I ricorsi sono, pertanto, respinti, con integrale compensazione delle
spese di causa, visti la novità della questione e i diversi orientamenti
giurisprudenziali in materia.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, respinge i ricorsi e compensa le spese.
Sentenza esecutiva.
Milano, 19.6.03
IL GIUDICE
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio XI
Nota 16 maggio 2003
Prot. n.1641/2003
Oggetto: Contenzioso in materia di
personale ATA transitato dagli EE.LL allo Stato
Si informano codesti Uffici che il Tribunale di
Torino con sentenza 1940/03 pronunciata nell'udienza del 1.4.2003 ha
respinto il ricorso proposto dal personale in oggetto per ottenere il
riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze
dell'ente locale di provenienza. Il Giudice è pervenuto alla decisione
favorevole alla tesi dell'Amministrazione in virtù della riconosciuta
natura contrattuale dell'accordo del 20 luglio 2000, della valenza,
quale fonte normativa, di tale accordo e della assoluta assenza, nella
legge 124/99, della previsione di una copertura finanziaria per i
pretesi aumenti retributivi da corrispondere al personale in oggetto.
Questo Ministero ritiene che le argomentazioni del
Tribunale di Torino possano, allo stato, offrire spunto per le memorie
difensive che saranno predisposte da codesti Uffici, sia in primo grado
che in appello, anche se le considerazioni circa la natura contrattuale
dell'accordo del 20 luglio 2000 contrastano con l'interpretazione che di
tale accordo ha recentemente fornito l'ARAN nella nota allegata.
Si allega anche la sentenza del Tribunale di Torino.
Il Direttore Generale
Bruno Pagnani
Sentenza Tribunale Lavoro Torino n. 1940/03
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI