Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della Scuola e dell'Amministrazione
Ufficio VII
Nota Circolare 19 marzo 2003
Prot.DGPSA/Uff.VII/916
Oggetto: Inquadramento nei ruoli dei
docenti laureati - Sentenza Consiglio di Stato n.3479/00
Continuano a pervenire a questo Ministero quesiti ed
istanze di docenti diplomati intesi ad ottenere, ai sensi del decreto
legge 30 gennaio 1976, n.13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n.88,
l'inquadramento nei ruoli dei docenti laureati.
Al riguardo, ed al fine di fornire ulteriori
chiarimenti sulla questione, si ritiene utile trascrivere parte della
Sentenza del Consiglio di Stato n.3479/00, pervenuta a questo Ministero
in data 28 febbraio 2003, che ha accolto l'appello proposto da questa
Amministrazione:
""…OMISSIS… Sulla questione controversa tra le parti
si è pronunciata l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la
decisione n.9 del 27 aprile 1995.
Con argomenti che il Collegio condivide e fa proprie (e rispetto alle
quali nel presente giudizio non sono state osservate specifiche
osservazioni), l'Adunanza Plenaria ha chiarito che:
-
l'articolo 17 del decreto legge n. 13 del 1976,
come convertito nella legge n.88 del 1076, si riferisce ai soli
insegnamenti per i quali, in precedenza, era alternativamente previsto
il possesso del diploma di laurea o di istruzione di secondo grado e
per i quali, a seguito della riforma, è richiesto, come unico titolo
di ammissione, il diploma di laurea;
-
gli insegnanti di dattilografia, stenografia e
tecnico-pratici degli Istituti tecnici e professionali (già iscritti
nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi 28 luglio 1961 n.831,
25 luglio 1966 n.503 e 2 aprile 1968 n.468) non hanno titolo ad essere
inquadrati nei ruoli in applicazione del medesimo articolo 17, poiché
per essi la normativa ha sempre previsto come titolo di ammissione
agli esami di abilitazione ed ai concorsi (sia prima che dopo la
riforma) il solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado (e,
in origine, per gli Istituti tecnici professionali, neppure quello);
-
per i medesimi insegnanti di dattilografia,
stenografia e tecnico-pratici, è applicabile l'articolo 13 del
medesimo decreto legge n.13 del 1976, per il quale va disposto
l'inquadramento nel ruolo di cui alla allegata tabella D "gli
insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di stenografia e
dattilografia titolari negli Istituti tecnici, negli Istituti
professionali e nelle Scuole tecniche, per il cui insegnamento è
richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o equivalente".
La sezione (che aveva rimesso la questione
all'Adunanza plenaria con ordinanze 31 maggio 1994 n.883 e 6 agosto
1994, n.1282) si è da tempo conformata all'orientamento dell'Adunanza
Plenaria, dal quale, in assenza di elementi di novità, non ha ragione di
discostarsi…OMISSIS….""
Per assicurarne la massima diffusione, la presente
viene diramata anche attraverso la rete INTRANET del Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
firmato A. Zucaro