Nota Ispettorato Istruzione Artistica 22 giugno 2000
Prot. n. 9171
Oggetto: Esami di ammissione degli alunni per l'anno accademico 2000/2001La legge 21 dicembre 1999, n. 508 prevede la trasformazione dei Conservatori di musica in Istituti superiori di studi musicali (art.2 - comma 2), cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (art.2 - comma 5). Tale trasformazione andrà a regime con l'emanazione di uno o più regolamenti su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge (art.2-comma 7).
Fra i principi ed i criteri direttivi sulla cui base dovranno essere emanati i regolamenti di cui sopra, figura (art.2- comma 8 - lettera g) "la facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore". La previsione normativa, pur proiettata nel quadro a regime, si riferisce ad un problema già attuale, considerato anche l'elevamento dell'obbligo di istruzione sancito dalla Legge 20 gennaio 1999, n. 9.
Fin da ora sussiste pertanto l'opportunità per i Conservatori di stipulare accordi con una o più scuole del territorio al fine di agevolare il più possibile le esigenze di quella parte di utenti appartenenti a fasce di età che li obbliga alla doppia frequenza o che comunque ritengano opportuno affrontarla anche in vista del proseguimento degli studi musicali nel segmento dell'alta formazione, come sarà delineato in sede di applicazione della legge 508/'99. D'altra parte, per effetto dell'autonomia didattica e della flessibilità organizzativa di cui le scuole godranno dal 1° settembre 2000 per effetto delle norme contenute nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, lo strumento convenzionale oggi si presta ad avere un contenuto modellabile sulle specifiche esigenze locali.
La cadenza temporale oggi prevista per lo svolgimento degli esami di ammissione è largamente incompatibile con l'attivazione delle convenzioni di cui trattasi essendo necessario che le stesse vengano attivate prima dell'inizio dell'anno scolastico in quanto incidono sulle operazioni di determinazione degli organici di fatto delle istituzioni scolastiche e su quelle di gestione del relativo personale. Tali norme, peraltro, hanno una natura evidentemente organizzatoria e possono essere disapplicate in un mutato contesto di riferimento che le priva della loro originaria funzione.
Si ritiene pertanto pienamente legittimo che i Conservatori di musica che intendano e possano ricorrere a convenzioni con scuole del territorio, collochino gli esami di ammissione nel periodo temporale da loro ritenuto più opportuno, dovendosi ritenere superata ogni precedente disposizione al riguardo. La presente nota è stata concordata con Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.