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Nota 1 febbraio 2002

Prot. n. 520

Oggetto: Attribuzione supplenze temporanee nelle scuole ubicate in piccole isole

Si fa riferimento ai vari quesiti pervenuti in ordine all’applicazione, relativamente alle scuole ubicate in piccole isole, della disposizione di cui all’art. 7, comma 6, del D.M. 25 maggio, n. 201, in base alla quale, nei casi di necessità di sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, le relative supplenze vengono attribuite scorrendo le graduatorie di circolo e d’istituto con criterio di precedenza nei riguardi degli aspiranti effettivamente residenti nello stesso comune della sede scolastica interessata.

Considerato che l’evidente scopo della disposizione in questione è quello di assicurare la tempestiva copertura del posto rivolgendosi preferenzialmente agli aspiranti cui sia più agevole il raggiungimento della sede di servizio, appare senz’altro legittimo ed opportuno che, nei casi in cui il reperimento di aspiranti residenti nello stesso comune della scuola interessata risulti privo di esito, la disposizione medesima si applichi, in subordine, agli aspiranti effettivamente residenti in eventuali altri comuni ubicati nella stessa piccola isola.


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