Nota 1 marzo 2002
Prot. n.275
Oggetto: Linee di indirizzo per la liquidazione delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc. e per la trattazione delle pratiche concernenti gli infortuni degli alunni
Nella prima applicazione del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 e del D.M. 30 gennaio 2001 recante norme per la riorganizzazione degli Uffici di livello non generale del Ministero della Pubblica Istruzione, sono state assegnate alla scrivente Direzione le risorse finanziarie iscritte al capitolo di bilancio 1618 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale".
Nel limite dello stanziamento di bilancio e sulla base della
documentazione raccolta da tutti i soppressi Uffici dell'Amministrazione Centrale e dagli Uffici periferici, questa Direzione Generale ha provveduto, costituendo ad hoc un Ufficio stralcio, a dare esecuzione alle sentenze di condanna, a
corrispondere spese di giudizio e risarcimenti di danni, a rimborsare spese per
patrocinio legale, ecc. e a tali spese continuerà a provvedere limitatamente alle
richieste pervenute entro il 2001.
A partire dall'esercizio 2002, la predetta tipologia di spesa trova
collocazione, con apposito capitolo, in ogni Ufficio Scolastico Regionale che dovrà provvedere, per le richieste pervenute dal 1° gennaio 2002, ad effettuare i
pagamenti dovuti compresi quelli nei confronti delle Avvocature dello Stato.
E' bene precisare che il capitolo deve coprire tutta l'ampia gamma di spese che avrà riguardo alle attività delle scuole, degli uffici e del personale del territorio regionale, ivi compreso il rimborso di spese per il patrocinio
legale ai sensi dell'art. 18 del D.L. 25.3.1997, n.67, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 1997, n.135. Per quest'ultima tipologia, che riguarda: "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e
amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o
provvedimento che escluda la loro responsabilità ...", il rimborso delle spese dovuto dalle amministrazioni di appartenenza può essere liquidato nei limiti
riconosciuti congrui dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Con l'occasione, e per connessione di materia, si forniscono nuove istruzioni in merito alla trattazione delle pratiche concernenti gli infortuni
degli alunni. La materia, richiamata dalla lettera circolare di questa Direzione
Generale n.92 del 3 luglio 2001, aveva avuto completa trattazione con la C.M. n.305 del 10 luglio 1998 e ad essa si può fare puntuale riferimento, salvo i seguenti aggiornamenti:
a) tutti gli adempimenti attribuiti alla competenza dei Provveditori agli Studi e dei Capi di Istituto, debbono intendersi ora riferiti alla esclusiva competenza dei Dirigenti scolastici. Occorre infatti ricordare che, ai sensi dell'art. 14,comma 7/bis, del
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352) "L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi
arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni
scolastiche cui è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Occorre inoltre ricordare la
lettera circolare n.7267 in data 6 novembre 2001 di questa Direzione Generale, che richiama l'attenzione sulla legittimazione processuale dei Dirigenti
scolastici nello svolgimento dell'attività contenziosa riconducibile alle funzioni
trasferite alle istituzioni scolastiche a norma del già citato art. 14 del D.P.R. 275/99. Si rappresenta l'opportunità che l'Avvocatura Generale dello Stato, ove
concordi, dia indicazioni alle Avvocature Distrettuali affinchè gli atti introduttivi di giudizio, concernenti controversie rientranti nella sfera di autonomia delle istituzioni scolastiche, proposti nei confronti del Ministero in persona del
Ministro pro-tempore, siano inoltrati, senza eccezioni, agli Uffici Scolastici
Regionali.
b) Gli adempimenti rimessi a questa Amministrazione Centrale e riferiti alla liquidazione dei danni, delle spese dei legali di controparte, di somme dovute per perizia tecnica, di parcelle delle Avvocature dello Stato o di avvocati da queste delegati, debbono intendersi riferiti a codesti Uffici Scolastici Regionali che potranno provvedere direttamente al pagamento in favore dei creditori acquisendo tutta la documentazione indicata nella citata circolare 305/97, ovvero potranno accreditare le somme necessarie volta a volta alle istituzioni scolastiche perché, acquisita la documentazione, provvedano ai pagamenti ed agli adempimenti dovuti. Ciò comporta che la scrivente Direzione Generale, mentre procederà a
liquidare mediante il menzionato Ufficio stralcio danni e spese per i quali ha già
acquisito gli atti costitutivi delle obbligazioni, ovvero atti di richiesta entro il 31.12.2001, disporrà il trasferimento a codesti Uffici Regionali delle pratiche pervenute successivamente.
c) Gli atti di costituzione in mora di presunti responsabili dell'evento dannoso ed il recupero dei crediti per eventuali decisioni di condanna della
magistratura ordinaria o della Corte dei Conti, devono essere curati, rispettivamente, dal Dirigente scolastico nei confronti del personale della scuola e dal Direttore Generale Regionale nei confronti dei Dirigenti scolastici.
d) Le fattispecie di rilevanza penale devono essere segnalate all'Ufficio
Scolastico Regionale.
Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza delle
Istituzioni Scolastiche e dei Centri Servizi Amministrativi di livello provinciale. |