Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio XI
Nota 2 ottobre 2003
Prot. n. 3068/03
Oggetto: Contenzioso in materia di riammissione in
servizio del personale della scuola appartenente all’ex carriera
direttiva
Continuano a pervenire anche a questo Ministero vari
ricorsi proposti dal personale già appartenente al soppresso ruolo dei
presidi che impugna i provvedimenti di mancata riammissione in servizio
nel ruolo dei dirigenti scolastici.
Al riguardo si osserva che la Direzione generale del
personale della scuola e dell’amministrazione ha più volte ribadito che,
allo stato attuale, sono disponibili solo posti dirigenziali e non più
posti riferiti all’ex qualifica di preside e di direttore didattico, in
seguito all’attribuzione, a far data dal 1° settembre 2000, della
autonomia a tutte le istituzioni scolastiche e della conseguente
qualifica dirigenziale ai capi d’istituto preposti: tale orientamento è
stato condiviso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Con l’occasione si informa che il Tribunale di
Milano, Sezione lavoro, con la sentenza depositata il 3 marzo 2003, ha
aderito alla tesi dell’Amministrazione.
Alla luce di quanto sopra si prega codesti Uffici di
resistere alle liti e di proporre appello avverso le eventuali sentenze
sfavorevoli.
Si allegano i pareri del Dipartimento della Funzione
Pubblica e del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché la
sentenza del Tribunale di Milano.
Il Direttore Generale
B. Pagnani
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio personale pubblica amministrazione
Servizio programmazione assunzione e reclutamento
1026/L 23 aprile 2003
Al Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dip.to per i servizi del Territorio
Dir.ne Gen.le Personale della Scuola e dell’Amministrazione - Ufficio V
-
ROMA
e, per conoscenza
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze- RGS - IGOP
ROMA
OGGETTO: Riammissione in servizio dirigenti scolastici. Richiesta di
parere.
In riferimento alle note n. 122 del 23 gennaio 2003 e n. 194 del 7
febbraio 2003, con le quali si chiede il parere di questo Dipartimento
circa la riammissione in servizio, rispettivamente, dei dirigenti
scolastici e del personale direttivo della scuola, si rappresenta quanto
segue.
Al personale in questione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 516 del decreto legislativo 297/94, che fa riferimento al
medesimo istituto contenuto nell’articolo 132 del T.U. n. 3/57.
Tuttavia, secondo la previsione contenuta nel T.U. n. 165/2001, i
singoli istituti relativi al rapporto di lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione sono disapplicati quando i CCNL di comparto
provvedono a disciplinarli. Inoltre l'articolo 69, comma 1, ha previsto
che le disposizioni relative ai singoli istituti cessano in ogni caso di
produrre effetti dal momento della sottoscrizione dei CCNL quadriennio
98-2001. Riguardo alla richiesta di riammissione dei capi di istituto
ex direttivi la giurisprudenza ordinaria ha, però, ritenuto applicabili
le norme sulla riammissione in servizio.
Per quanto concerne i dirigenti scolastici il CCNL, area V, all’articolo
51 (norme di salvaguardia), ha previsto che le norme legislative,
amministrative o contrattuali, non esplicitamente abrogate o
disciplinate dal medesimo, restano in vigore in quanto compatibili. Si
applicano, inoltre, le norme esistenti per la dirigenza ministeriale in
quanto compatibili.
La dottrina
prevalente e la giurisprudenza del Consiglio di Stato depongono per la
natura discrezionale dell’istituto della riammissione in servizio, in
particolare il Consiglio di Stato (sent. N. 343, Sez. IV del 25/5/1989)
afferma la natura ampiamente discrezionale della valutazione
dell’interesse attuale alla reintegrazione nell’organizzazione
burocratica dell’istante da parte dell’Amministrazione.
La riammissione, secondo quanto
esplicitamente indicato sia dall'articolo 516 Dlgs 297/94 che
dall’articolo 132 DPR 3/57, è subordinata alla vacanza o disponibilità
del posto. In questo senso il Consiglio di Stato si è espresso (sent.
N. 189 del 6 aprile 1982, Sez. VI), ed in particolare ha affermato che
in base ai principi generali dell'ordinamento vigente per il pubblico
impiego il posto di ruolo deve reputarsi vacante, e quindi disponibile,
fino a quando non sia stato messo a concorso.
Tutto ciò
premesso, sembra, nel caso concreto, che si possa procedere alla
riammissione in servizio dei capi di istituto ex direttivi, qualora
l'amministrazione vi abbia interesse, solo nel caso in cui residui la
disponibilità di posti direttivi, eventualmente assolvendo l'obbligo
formativo di cui all’articolo 25, comma 7, del Dlgs 165/2001, con le
modalità e le condizioni previste per coloro che, trovandosi in
particolari posizioni di stato, non abbiano potuto assumere la qualifica
di dirigente. Il tutto subordinatamente al fatto che, essendo concluso
il processo di acquisizione dell’autonomia ex articolo 21 della L.
59/97, residuino posti direttivi.
Per quanto riguarda, infine, l'applicabilità dell’istituto
della riammissione in servizio dei dirigenti scolastici, stante la
formulazione dell'articolo 51 del CCNL citato in premessa, sembrerebbe
potersi rispondere affermativamente.
Ciò posto,
considerato che con la riammissione in servizio viene istaurato un nuovo
rapporto di lavoro con il dipendente precedentemente cessato, si
evidenzia che detta particolare modalità di accesso all’impiego nella
pubblica amministrazione, deve essere preventivamente e necessariamente
autorizzata ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/97.
Si resta in attesa di conoscere sulla questione il parere del Ministero
dell’economia e delle finanze.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
F.to
Francesco VERBARO
Ministero dell’Economia
e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XII
Roma, 12 giugno 2003
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Servizio programmazione assunzione e reclutamento
Ufficio Legislativo
ROMA
Prot. N.
Rif. Prot. Entrata N. 0055311
Allegati:
Risposta a nota del: 23 aprile 2003 n. 1026/L
OGGETTO: Riammissione in servizio dirigenti scolastici. Richiesta di
parere.
Con la nota sopra evidenziata, il Dipartimento della
Funzione Pubblica ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente
circa la possibilità, ai sensi dell'articolo 516 del d.l.vo n. 297/94,
di riammissione in servizio dei dirigenti scolastici e del personale ex
direttivo della Scuola collocato a riposo, considerate le modifiche
normative sopravvenute in ordine alla dirigenza scolastica (ex personale
direttivo della Scuola).
Codesta Amministrazione, sulla base della normativa vigente
nonché degli indirizzi dottrinari e degli orientamenti del Consiglio di
Stato, ha ritenuto applicabile il predetto istituto della riammissione
in servizio del personale in questione, in ogni caso, subordinatamente
alla vacanza, e quindi alla disponibilità, dei corrispondenti posti in
ruolo.
Inoltre, è stata evidenziata la natura discrezionale della
valutazione dell'interesse attuale alla reintegrazione dell'istante nei
relativi ruoli da parte dell'amministrazione (Sentenza Consiglio di
Stato n. 343/1989).
Ciò stante, nel condividere la posizione assunta da codesto
Dipartimento e, considerando che allo stato risulta in itinere la
procedura concorsuale per l'assunzione di 1.500 dirigenti scolastici, si
fa presente che l'eventuale riammissione in servizio del personale in
questione, con tutte le riserve innanzi rappresentate, potrebbe essere
disposta solo nel caso residui la disponibilità dei posti nell'ambito
del predetto contingente e nel rispetto delle vigenti disposizioni
autorizzatorie
Il Ragioniere Generale dello Stato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Milano sez. Lavoro, dr. Marasco, ha
pronunciato la seguente
sentenza
nella causa (omissis) promossa da(omissis)
contro
Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 30.5.2002 la ricorrente, premesso di
avere prestato senza soluzione di continuità dal 1.9.1986 al 31.8.1997
servizio come preside di ruolo, che, in data 1.9.1997, si era dimessa
dal servizio per motivi familiari, deduceva che, venute meno le ragioni
che l'avevano determinata alle dimissioni e sussistendo i presupposti
normativamente previsti per la riammissione in servizio, aveva inoltrato
con raccomandata del 12.1.2001 domanda di riammissione in servizio.
La ricorrente
esponeva che con decreto del 6.6.2001 il Ministero della Pubblica
Istruzione aveva respinto l'istanza di riammissione, motivando in modo
asettico ed insoddisfacente che il ruolo del preside non era più
esistente perché sostituito da quello di dirigente scolastico.
Veniva, pertanto,
chiesto di accertare il diritto della ricorrente alla riammissione in
servizio con l'adozione di ogni provvedimento ai fini della salvaguardia
del diritto riconosciuto.
Instauratosi il
contraddittorio, si costituiva il Ministero convenuto, contestando la
fondatezza della domanda.
Nel corso del giudizio venivano prodotti ulteriori documenti ed
all'udienza del 29.11.2002 il giudice pronunciava sentenza con lettura
del dispositivo.
Il ricorso non è fondato.
La ricorrente ha chiesto di essere riammessa in servizio, dopo le
dimissioni rassegnate nel settembre 1997 con il conseguimento del
trattamento pensionistico, con domanda presentata nel gennaio 2001.
La domanda è stata respinta con provvedimento del 6.6.2001 del direttore
generale del Ministero della Pubblica Istruzione pure in presenza di un
parere favorevole del CNPI - Consiglio per il contenzioso nella scuola
media, espresso nell'adunanza del 2.5.2001.
Le ragioni del provvedimento di reiezione richiamano le radicali
modifiche intervenute nel ruolo e nelle funzioni dei capi di istituto
preposti alle istituzioni scolastiche ed educative, dotate di
personalità giuridica ed autonomia a norma dell’art. 21 legge 1997 n.
59.
Per l'assolvimento delle nuove competenze, secondo le disposizioni in
materia di autonomia sancite dal D.P.R. 1999 n. 275, ed applicabili dal
1.9.2000, era stato previsto un obbligo delle frequenze di appositi
corsi (e quindi un impegno formativo della P.A.), necessario per
l'inquadramento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali e per
l'assunzione della qualifica dirigenziale.
Secondo le ulteriori motivazioni del decreto di rigetto dell'istanza, i
corsi di formazione si erano definitivamente conclusi e, poiché la
riammissione in servizio era subordinata alla disponibilità dei posti
nel ruolo per il quale era chiesta la riammissione, non vi erano posti
disponibili da assegnare a personale direttivo scolastico.
Veniva, infatti, precisato che dal 1.9.2000, in applicazione dell’art.
21 legge 1997 n. 59, alle istituzioni scolastiche ed educative era stata
attribuita personalità giuridica ed autonomia ed a dette istituzioni
potevano essere assegnati soltanto dirigenti scolastici e non vi erano
posti disponibili da poter assegnare a personale direttivo scolastico.
La ricorrente, quindi, non aveva titolo ad essere assegnata ad una
istituzione scolastica dotata di personalità giuridica ed autonomia, non
avendo conseguito la qualifica di dirigente scolastico.
Secondo la tesi della ricorrente, incentrata sul rilievo della
insussistenza della asserita soppressione del ruolo dei presidi, il
provvedimento di diniego alla riammissione non ha alcun supporto
giuridico, attesa la presenza in servizio di presidi che non avevano
avuto la possibilità di frequentare i corsi di formazione di dirigente
scolastico e che, come ribadito nel documento del Consiglio nazionale
della Pubblica Istruzione (organo collegiale del Ministero
dell'Istruzione), nell'adunanza del 1.9.2000, nessuna norma stabiliva la
soppressione a decorrere dal 1.9.2000 del ruolo di preside. La
ricorrente, inoltre, aveva dichiarato la propria disponibilità a
frequentare i corsi che sarebbero stati organizzati per il futuro per i
presidi in servizio e che non avevano partecipato a quelli già
espletati.
Si osserva che la riammissione in servizio di un pubblico dipendente
dimissionario richiede, secondo l’art. 132 T.U. 10.1.1957 n. 3,
richiamato espressamente, per il settore scolastico, dall’art. 115
D.P.R. 31.5.1974 n. 417 e dall’art. 516 D.Lgs 16.4.1994 n. 297, una
valutazione attuale del pubblico interesse a reintegrare il dipendente
nella organizzazione amministrativa e ad avvalersi nuovamente delle sue
prestazioni.
La posizione vantata dal dipendente che abbia risolto il rapporto di
lavoro e chieda, secondo una prerogativa di determinate categorie di
dipendenti della pubblica amministrazione, e non preclusa, per alcuni
comparti, nell'attuale regime normativo del pubblico impiego, non può
essere qualificata in termini di diritto soggettivo (v. Consiglio di
Stato, sez. IV 7.7.2000; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2000 n.
2787).
L'istituto della riammissione in servizio, infatti, costituisce una
deroga alla normale disciplina costituzionale in termini di selezione e
reclutamento ed implica una valutazione in ordine all'interesse
dell'amministrazione al reinserimento dell’ex dipendente. Ed è escluso
che si configuri una pretesa direttamente tutelata alla riammissione,
posto che la norma dell'art. 132 TU 1957 n. 3 conferisce
all'amministrazione un potere discrezionale, il cui esercizio è
subordinato alla valutazione dei presupposti indicati dalla norma, senza
che sussista al riguardo, e pur in presenza dell’accertamento positivo
dei presupposti stessi, un vincolo a provvedere favorevolmente
all'impiegato (v. Consiglio di Stato, sez. VI, 15.11.1999 n. 1803).
Se il provvedimento in materia di riassunzione costituisce atto
strettamente vincolato in senso negativo soltanto qualora ricorrano le
condizioni ostative espressamente previste dalla legge, la sindacabilità
dell'atto di diniego, che non riguarda l'apprezzamento di merito degli
interessi coinvolti, investe la verifica di vizi logici o procedurali
che inficino le valutazioni della p.a.
Nel caso in esame, non sono dedotte violazioni del procedimento e non
invalida la decisione finale l'avere disatteso il parere, che non
riveste efficacia vincolante e che riguarda il giudizio sulla
professionalità della ricorrente, espresso dal CNPI.
Appaiono immuni da censure, che facciano ritenere un uso non corretto
del potere discrezionale della P.A., le valutazioni espresse nel decreto
di rigetto dell'istanza di riammissione, che evidenziano la peculiarità
della nuova figura dirigenziale del capo di istituto, per il quale il
D.L.vo 1998 n. 59 ha prescritto, in funzione dell'autonomia e
personalità giuridica alle istituzioni scolastiche, un reclutamento
mediante corso concorso selettivo di formazione, che risulta già
organizzato per la prima fase di attuazione della riforma, e
l'inserimento dei dirigenti, con rapporto di lavoro contrattualizzato,
nei ruoli regionali.
In tale processo di riforma, non appare immotivata la scelta
dell'amministrazione di non procedere al reinserimento del personale
dimissionario e riservare il ruolo professionale in questione al
personale in servizio che abbia già superato la fase preliminare della
formazione.
In ordine alle ipotesi allegate a dimostrazione della dedotta difformità
di trattamento, si rileva che non sono assimilabili a quella della
ricorrente le situazioni di attribuzioni di incarico di dirigente
scolastico a dipendenti in servizio, che riguardano provvisorie
coperture dei posti; le riammissioni in servizio di ex dipendenti, i
quali dovranno frequentare il previsto corso di formazione, disposte in
esecuzione di favorevoli pronunce giudiziali; le domande di riammissione
presentate prima dei corsi di formazione.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio.
Milano, 29.11.2002
Il giudice
F.to Marasco |