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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio XI

Nota 2 ottobre 2003

Prot. n. 3068/03

Oggetto: Contenzioso in materia di riammissione in servizio del personale della scuola appartenente all’ex carriera direttiva

Continuano a pervenire anche a questo Ministero vari ricorsi proposti dal personale già appartenente al soppresso ruolo dei presidi che impugna i provvedimenti di mancata riammissione in servizio nel ruolo dei dirigenti scolastici.

Al riguardo si osserva che la Direzione generale del personale della scuola e dell’amministrazione ha più volte ribadito che, allo stato attuale, sono disponibili solo posti dirigenziali e non più posti riferiti all’ex qualifica di preside e di direttore didattico, in seguito all’attribuzione, a far data dal 1° settembre 2000, della autonomia a tutte le istituzioni scolastiche e della conseguente qualifica dirigenziale ai capi d’istituto preposti: tale orientamento è stato condiviso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con l’occasione si informa che il Tribunale di Milano, Sezione lavoro, con la sentenza depositata il 3 marzo 2003, ha aderito alla tesi dell’Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra si prega codesti Uffici di resistere alle liti e di proporre appello avverso le eventuali sentenze sfavorevoli.

Si allegano i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché la sentenza del Tribunale di Milano.

Il Direttore Generale
B. Pagnani


Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio personale pubblica amministrazione
Servizio programmazione assunzione e reclutamento

1026/L                                                   23 aprile 2003

Al Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dip.to per i servizi del Territorio
Dir.ne Gen.le Personale della Scuola e dell’Amministrazione - Ufficio V -
ROMA

e, per conoscenza

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze- RGS - IGOP
ROMA

OGGETTO: Riammissione in servizio dirigenti scolastici.  Richiesta di parere.

In riferimento alle note n. 122 del 23 gennaio 2003 e n. 194 del 7 febbraio 2003, con le quali si chiede il parere di questo Dipartimento circa la riammissione in servizio, rispettivamente, dei dirigenti scolastici e del personale direttivo della scuola, si rappresenta quanto segue.

Al personale in questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 516 del decreto legislativo 297/94, che fa riferimento al medesimo istituto contenuto nell’articolo 132 del T.U. n. 3/57. Tuttavia, secondo la previsione contenuta nel T.U. n. 165/2001, i singoli istituti relativi al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione sono disapplicati quando i CCNL di comparto provvedono a disciplinarli.  Inoltre l'articolo 69, comma 1, ha previsto che le disposizioni relative ai singoli istituti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione dei CCNL quadriennio 98-2001.  Riguardo alla richiesta di riammissione dei capi di istituto ex direttivi la giurisprudenza ordinaria ha, però, ritenuto applicabili le norme sulla riammissione in servizio.

Per quanto concerne i dirigenti scolastici il CCNL, area V, all’articolo 51 (norme di salvaguardia), ha previsto che le norme legislative, amministrative o contrattuali, non esplicitamente abrogate o disciplinate dal medesimo, restano in vigore in quanto compatibili.  Si applicano, inoltre, le norme esistenti per la dirigenza ministeriale in quanto compatibili.

La dottrina prevalente e la giurisprudenza del Consiglio di Stato depongono per la natura discrezionale dell’istituto della riammissione in servizio, in particolare il Consiglio di Stato (sent. N. 343, Sez. IV del 25/5/1989) afferma la natura ampiamente discrezionale della valutazione dell’interesse attuale alla reintegrazione nell’organizzazione burocratica dell’istante da parte dell’Amministrazione.

          La riammissione, secondo quanto esplicitamente indicato sia dall'articolo 516 Dlgs 297/94 che dall’articolo 132 DPR 3/57, è subordinata alla vacanza o disponibilità del posto.  In questo senso il Consiglio di Stato si è espresso (sent. N. 189 del 6 aprile 1982, Sez. VI), ed in particolare ha affermato che in base ai principi generali dell'ordinamento vigente per il pubblico impiego il posto di ruolo deve reputarsi vacante, e quindi disponibile, fino a quando non sia stato messo a concorso.

Tutto ciò premesso, sembra, nel caso concreto, che si possa procedere alla riammissione in servizio dei capi di istituto ex direttivi, qualora l'amministrazione vi abbia interesse, solo nel caso in cui residui la disponibilità di posti direttivi, eventualmente assolvendo l'obbligo formativo di cui all’articolo 25, comma 7, del Dlgs 165/2001, con le modalità e le condizioni previste per coloro che, trovandosi in particolari posizioni di stato, non abbiano potuto assumere la qualifica di dirigente. Il tutto subordinatamente al fatto che, essendo concluso il processo di acquisizione dell’autonomia ex articolo 21 della L. 59/97, residuino posti direttivi.

            Per quanto riguarda, infine, l'applicabilità dell’istituto della   riammissione in servizio dei dirigenti scolastici, stante la formulazione dell'articolo 51 del CCNL citato in premessa, sembrerebbe potersi rispondere affermativamente.

Ciò posto, considerato che con la riammissione in servizio viene istaurato un nuovo rapporto di lavoro con il dipendente precedentemente cessato, si evidenzia che detta particolare modalità di accesso all’impiego nella pubblica amministrazione, deve essere preventivamente e necessariamente autorizzata ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/97.

Si resta in attesa di conoscere sulla questione il parere del Ministero dell’economia e delle finanze.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
            F.to Francesco VERBARO


Ministero dell’Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

                                        UFFICIO XII

                                                                                                     Roma, 12 giugno 2003

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Servizio programmazione assunzione e reclutamento
Ufficio Legislativo
ROMA

Prot. N.

Rif. Prot. Entrata N. 0055311

Allegati:

Risposta a nota del: 23 aprile 2003 n. 1026/L

OGGETTO: Riammissione in servizio dirigenti scolastici.  Richiesta di parere.

            Con la nota sopra evidenziata, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente circa la possibilità, ai sensi dell'articolo 516 del d.l.vo n. 297/94, di riammissione in servizio dei dirigenti scolastici e del personale ex direttivo della Scuola collocato a riposo, considerate le modifiche normative sopravvenute in ordine alla dirigenza scolastica (ex personale direttivo della Scuola).

            Codesta Amministrazione, sulla base della normativa vigente nonché degli indirizzi dottrinari e degli orientamenti del Consiglio di Stato, ha ritenuto applicabile il predetto istituto della riammissione in servizio del personale in questione, in ogni caso, subordinatamente alla vacanza, e quindi alla disponibilità, dei corrispondenti posti in ruolo.

             Inoltre, è stata evidenziata la natura discrezionale della valutazione dell'interesse attuale alla reintegrazione dell'istante nei relativi ruoli da parte dell'amministrazione (Sentenza Consiglio di Stato n. 343/1989).

            Ciò stante, nel condividere la posizione assunta da codesto Dipartimento e, considerando che allo stato risulta in itinere la procedura concorsuale per l'assunzione di 1.500 dirigenti scolastici, si fa presente che l'eventuale riammissione in servizio del personale in questione, con tutte le riserve innanzi rappresentate, potrebbe essere disposta solo nel caso residui la disponibilità dei posti nell'ambito del predetto contingente e nel rispetto delle vigenti disposizioni autorizzatorie

Il Ragioniere Generale dello Stato


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del Tribunale di Milano sez. Lavoro, dr. Marasco, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa (omissis) promossa da(omissis)

contro

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 30.5.2002 la ricorrente, premesso di avere prestato senza soluzione di continuità dal 1.9.1986 al 31.8.1997 servizio come preside di ruolo, che, in data 1.9.1997, si era dimessa dal servizio per motivi familiari, deduceva che, venute meno le ragioni che l'avevano determinata alle dimissioni e sussistendo i presupposti normativamente previsti per la riammissione in servizio, aveva inoltrato con raccomandata del 12.1.2001 domanda di riammissione in servizio.

La ricorrente esponeva che con decreto del 6.6.2001 il Ministero della Pubblica Istruzione aveva respinto l'istanza di riammissione, motivando in modo asettico ed insoddisfacente che il ruolo del preside non era più esistente perché sostituito da quello di dirigente scolastico.

Veniva, pertanto, chiesto di accertare il diritto della ricorrente alla riammissione in servizio con l'adozione di ogni provvedimento ai fini della salvaguardia del diritto riconosciuto.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Ministero convenuto, contestando la fondatezza della domanda.

Nel corso del giudizio venivano prodotti ulteriori documenti ed all'udienza del 29.11.2002 il giudice pronunciava sentenza con lettura del dispositivo.

Il ricorso non è fondato.

La ricorrente ha chiesto di essere riammessa in servizio, dopo le dimissioni rassegnate nel settembre 1997 con il conseguimento del trattamento pensionistico, con domanda presentata nel gennaio 2001.

La domanda è stata respinta con provvedimento del 6.6.2001 del direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione pure in presenza di un parere favorevole del CNPI - Consiglio per il contenzioso nella scuola media, espresso nell'adunanza del 2.5.2001.

Le ragioni del provvedimento di reiezione richiamano le radicali modifiche intervenute nel ruolo e nelle funzioni dei capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative, dotate di personalità giuridica ed autonomia a norma dell’art. 21 legge 1997 n. 59.

Per l'assolvimento delle nuove competenze, secondo le disposizioni in materia di autonomia sancite dal D.P.R. 1999 n. 275, ed applicabili dal 1.9.2000, era stato previsto un obbligo delle frequenze di appositi corsi (e quindi un impegno formativo della P.A.), necessario per l'inquadramento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali e per l'assunzione della qualifica dirigenziale.

Secondo le ulteriori motivazioni del decreto di rigetto dell'istanza, i corsi di formazione si erano definitivamente conclusi e, poiché la riammissione in servizio era subordinata alla disponibilità dei posti nel ruolo per il quale era chiesta la riammissione, non vi erano posti disponibili da assegnare a personale direttivo scolastico.

Veniva, infatti, precisato che dal 1.9.2000, in applicazione dell’art. 21 legge 1997 n. 59, alle istituzioni scolastiche ed educative era stata attribuita personalità giuridica ed autonomia ed a dette istituzioni potevano essere assegnati soltanto dirigenti scolastici e non vi erano posti disponibili da poter assegnare a personale direttivo scolastico.

La ricorrente, quindi, non aveva titolo ad essere assegnata ad una istituzione scolastica dotata di personalità giuridica ed autonomia, non avendo conseguito la qualifica di dirigente scolastico.

Secondo la tesi della ricorrente, incentrata sul rilievo della insussistenza della asserita soppressione del ruolo dei presidi, il provvedimento di diniego alla riammissione non ha alcun supporto giuridico, attesa la presenza in servizio di presidi che non avevano avuto la possibilità di frequentare i corsi di formazione di dirigente scolastico e che, come ribadito nel documento del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione (organo collegiale del Ministero dell'Istruzione), nell'adunanza del 1.9.2000, nessuna norma stabiliva la soppressione a decorrere dal 1.9.2000 del ruolo di preside.  La ricorrente, inoltre, aveva dichiarato la propria disponibilità a frequentare i corsi che sarebbero stati organizzati per il futuro per i presidi in servizio e che non avevano partecipato a quelli già espletati.

Si osserva che la riammissione in servizio di un pubblico dipendente dimissionario richiede, secondo l’art. 132 T.U. 10.1.1957 n. 3, richiamato espressamente, per il settore scolastico, dall’art. 115 D.P.R. 31.5.1974 n. 417 e dall’art. 516 D.Lgs 16.4.1994 n. 297, una valutazione attuale del pubblico interesse a reintegrare il dipendente nella organizzazione amministrativa e ad avvalersi nuovamente delle sue prestazioni.

La posizione vantata dal dipendente che abbia risolto il rapporto di lavoro e chieda, secondo una prerogativa di determinate categorie di dipendenti della pubblica amministrazione, e non preclusa, per alcuni comparti, nell'attuale regime normativo del pubblico impiego, non può essere qualificata in termini di diritto soggettivo (v. Consiglio di Stato, sez. IV 7.7.2000; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2000 n. 2787).

L'istituto della riammissione in servizio, infatti, costituisce una deroga alla normale disciplina costituzionale in termini di selezione e reclutamento ed implica una valutazione in ordine all'interesse dell'amministrazione al reinserimento dell’ex dipendente.  Ed è escluso che si configuri una pretesa direttamente tutelata alla riammissione, posto che la norma dell'art. 132 TU 1957 n. 3 conferisce all'amministrazione un potere discrezionale, il cui esercizio è subordinato alla valutazione dei presupposti indicati dalla norma, senza che sussista al riguardo, e pur in presenza dell’accertamento positivo dei presupposti stessi, un vincolo a provvedere favorevolmente all'impiegato (v. Consiglio di Stato, sez. VI, 15.11.1999 n. 1803).

Se il provvedimento in materia di riassunzione costituisce atto strettamente vincolato in senso negativo soltanto qualora ricorrano le condizioni ostative espressamente previste dalla legge, la sindacabilità dell'atto di diniego, che non riguarda l'apprezzamento di merito degli interessi coinvolti, investe la verifica di vizi logici o procedurali che inficino le valutazioni della p.a.

Nel caso in esame, non sono dedotte violazioni del procedimento e non invalida la decisione finale l'avere disatteso il parere, che non riveste efficacia vincolante e che riguarda il giudizio sulla professionalità della ricorrente, espresso dal CNPI.

Appaiono immuni da censure, che facciano ritenere un uso non corretto del potere discrezionale della P.A., le valutazioni espresse nel decreto di rigetto dell'istanza di riammissione, che evidenziano la peculiarità della nuova figura dirigenziale del capo di istituto, per il quale il D.L.vo 1998 n. 59 ha prescritto, in funzione dell'autonomia e personalità giuridica alle istituzioni scolastiche, un reclutamento mediante corso concorso selettivo di formazione, che risulta già organizzato per la prima fase di attuazione della riforma, e l'inserimento dei dirigenti, con rapporto di lavoro contrattualizzato, nei ruoli regionali.

In tale processo di riforma, non appare immotivata la scelta dell'amministrazione di non procedere al reinserimento del personale dimissionario e riservare il ruolo professionale in questione al personale in servizio che abbia già superato la fase preliminare della formazione.

In ordine alle ipotesi allegate a dimostrazione della dedotta difformità di trattamento, si rileva che non sono assimilabili a quella della ricorrente le situazioni di attribuzioni di incarico di dirigente scolastico a dipendenti in servizio, che riguardano provvisorie coperture dei posti; le riammissioni in servizio di ex dipendenti, i quali dovranno frequentare il previsto corso di formazione, disposte in esecuzione di favorevoli pronunce giudiziali; le domande di riammissione presentate prima dei corsi di formazione.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

compensa le spese del giudizio.

Milano, 29.11.2002

Il giudice
F.to Marasco


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