|
|
Nota 8 novembre 2001 Prot. n. Uff. V/5510 Oggetto: Sicurezza nelle scuole - Trasmissione Convenzione 25 ottobre 2001 con il Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi antincendi per la formazione delle cd. figure sensibili Con nota n. 979 del 4 maggio 2001 si è proceduto alla ripartizione dei finanziamenti diretti a favorire l'espletamento, da parte dei Capi d'istituto, delle attività di propria competenza relative alla sicurezza nelle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo alla formazione del personale designato per l'esercizio di specifici compiti in materia (cd. figure sensibili). In tale sede è stato, altresì, evidenziato che l'Ufficio scrivente stava definendo un'apposita convenzione con il Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi antincendi, al fine di facilitare la formazione del suddetto personale e realizzare, laddove possibile, opportune economie di gestione. Si trasmette, pertanto, l'unita Convenzione stipulata in data 25 ottobre 2001, per opportuna conoscenza e per ogni possibile attività di competenza che i soggetti in indirizzo intendano intraprendere. A tal proposito si ritiene opportuno segnalare che tale convenzione - a fronte del rilevante numero del personale coinvolto ed anche al fine di maturare le citate economie massimizzando, contestualmente, gli interventi formativi ed accelerandone il compimento - prevede che i corsi attivabili, di 16 ore ciascuno, si svolgano per metà in presenza e per metà usufruendo di un apposito supporto multimediale di autoapprendimento, al momento in fase di produzione da parte della competente Direzione Generale per la Formazione. Supporto questo, il cui utilizzo costituisce il necessario presupposto per l'accesso al corso teorico-pratico da parte dei discenti e la cui definizione - e successivo inoltro, in congruo numero, agli Uffici in indirizzo - è previsto per il prossimo mese di gennaio. Le SS.VV., pertanto, previa adeguata valutazione del fabbisogno formativo e delle opportunità offerte dal concreto utilizzo della Convenzione di riferimento, potranno nel contempo avviare - alla luce delle indicazioni in essa contenute ed ove il ricorso alla stessa si ponga effettivamente come il più idoneo e conveniente - ogni possibile attività preparatoria, con particolare riguardo alla identificazione dei destinatari ed alla programmazione e calendarizzazione degli interventi, per procedere, poi, all'erogazione dei corsi in presenza solo dopo l'effettivo utilizzo del supporto multimediale citato da parte del personale interessato. Fidando che la presente iniziativa costituisca anche un valido strumento che contribuisca ad incentivare la cultura della sicurezza nelle scuole, si fa riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo. CONVENZIONE tra il MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA DIREZIONE GENERALE PER L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO ed il MINISTERO DELL’INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
Con la presente convenzione tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione generale per l’organizzazione dei servizi nel territorio, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Silvana Riccio, domiciliata per la carica in Roma, Viale Trastevere 76/a ed il Ministero dell’Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, nella persona del dr. Francesco Berardino, domiciliato per la carica in Roma, Piazza del Viminale.
PREMESSO
CONVENGONO
che, su richiesta dell’Amministrazione scolastica, vengano realizzati corsi di formazione destinati al personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche chiamato a svolgere i compiti di incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell’emergenza. Tenuto conto dell’articolazione territoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in Direzioni scolastiche regionali e la diffusione sul territorio delle stesse Istituzioni scolastiche interessate, il fabbisogno di formazione e la sua conseguente determinazione in termini di unità di personale da avviare ai corsi verrà determinato a livello regionale; i corsi di formazione in parola saranno tenuti, in ambito provinciale, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso le sedi che verranno appositamente concordate con le citate Direzioni scolastiche regionali, direttamente competenti al riguardo. Per l’attività formativa il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco metterà a disposizione lo staff didattico, mentre le Direzioni regionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, anche tramite singole Istituzioni scolastiche all’uopo designate, cureranno l’organizzazione dei corsi per quanto riguarda soprattutto le attività di carattere organizzativo e segretariale. I corsi, della durata complessiva di 16 ore, saranno suddivisi in due fasi. La prima fase, che ha valore propedeutico, considerata l’urgenza di far fronte al bisogno formativo ed il rilevante numero degli interessati si svolgerà con l’utilizzo di un prodotto multimediale di autoapprendimento appositamente dedicato, concernente, in particolare, la sicurezza antincendio nelle scuole. Per la produzione del citato corso di autoapprendimento, da realizzarsi a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ci si avvarrà della consulenza tecnica di personale qualificato del C.N.VV.F., che si impegna ad assicurare, anche con le proprie strutture provinciali, ogni utile assistenza nel corso dell’utilizzo del supporto multimediale predetto. La seconda fase del corso, di carattere teorico-pratico ed a cui ogni discente potrà partecipare solo dopo l’avvenuta, utile, fruizione della prima parte, sarà, a sua volta, suddivisa in due moduli nei quali verranno trattati gli argomenti riportati nella allegata tabella. Le Direzioni Scolastiche Regionali, anche tramite le proprie articolazioni territoriali, ovvero le Istituzioni scolastiche direttamente interessate provvederanno a formare le classi, in modo tale che il numero dei partecipanti per corso, per motivazioni di carattere didattico, non superi comunque le 26 unità per la parte teorica e le 13 unità per quella pratica. Ove fossero coinvolti più datori di lavoro, l’istanza potrà essere presentata al locale Comando Provinciale VV.F da un solo dirigente scolastico (o soggetto regolarmente delegato) purché corredata dalle deleghe degli altri interessati, unitamente alla indicazione dei plessi scolastici e del rispettivo personale da formare. L’amministrazione scolastica richiedente erogherà, al termine di ciascun corso, il corrispettivo per lo svolgimento delle docenze e degli esami finali, secondo gli importi contemplati dal D.M. 14/10/96 relativo all’attività di formazione ed addestramento svolta in sedi diverse da quelle del C.N.VV.F., a fronte del prospetto riepilogativo all’uopo presentato dal Comando provinciale VV. F. A conclusione dei corsi, il predetto Corpo Nazionale provvederà a rilasciare ai discenti che vi hanno partecipato l’attestato di frequenza, ovvero, previo superamento dell’esame finale, l’attestato di idoneità tecnica così come previsto nell’Allegato X del Decreto interministeriale 10 marzo 1998. L’esame finale verterà esclusivamente sulle materie trattate durante tutte le varie fasi del corso. Le Commissioni d’esame verranno costituite a norma della Circolare del Ministero dell’Interno n. 770 del 12 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni e le risultanze delle prove saranno certificate mediante verbale, in base al quale il competente Ufficio del Corpo rilascerà i relativi, citati, attestati di idoneità tecnica. Sono a carico dell’Amministrazione scolastica le spese per le attività di docenza sia teorica che pratica e quelle per la riproduzione del materiale didattico fornito dal C.N.VV.F. nonché per gli eventuali altri oneri connessi agli spostamenti del proprio personale nelle sedi e nei campi-prova durante i periodi didattici. Le spese per le citate attività di docenza riguarderanno: £. 200.000 per ogni ora di docenza per le lezioni teoriche (4 ore); £. 130.000 per ogni ora di docenza per le attività pratiche (4 ore), £.70.000 per ogni ora destinata all’aiuto-istruttore; £. 80.000 per ogni esame di idoneità, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno 14 ottobre 1996. I corsi di formazione si terranno nell’ambito dei capoluoghi di Provincia e le lezioni teoriche e quelle pratiche si svolgeranno presso le Istituzioni scolastiche. Ove non sia possibile, per motivi logistici e/o di sicurezza, realizzare la prova pratica nell’Istituzione medesima, la sede sarà individuata mediante accordi diretti con i Comandi Provinciali del Corpo dei VV.F. Sarà cura dell’Amministrazione scolastica provvedere alla fornitura ed al trasporto preso le sedi dove avranno luogo le lezioni teoriche, le esercitazioni pratiche e gli esami, di tutto il materiale necessario (materiale didattico, estintori e combustibile). Il Ministero dell’Interno è sollevato, secondo la vigente normativa in materia, da ogni responsabilità afferente ai possibili infortuni riconducibili all’espletamento delle attività formative e di accertamento. Al personale coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione non è attribuita una copertura assicurativa aggiuntiva poiché, anche nello svolgimento delle citate attività formative, comprese le esercitazioni pratiche e gli esami finali, esso agisce nell’ambito delle rispettive mansioni di servizio. Il calendario dei corsi sarà stabilito, in sede locale, tra i rispettivi Direttori degli Uffici scolastici regionali ed i Comandi Provinciali del C.N.VV.F. Roma lì 25 ottobre 2001
|
La pagina
- Educazione&Scuola©