Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio
Ufficio III
Nota 11 aprile 2002
Prot. n. 645
Oggetto: Visite guidate e viaggi d'istruzione. Schema di capitolato d'oneri tra istituzioni scolastiche ed agenzie di viaggi
Nel quadro dei propri compiti istituzionali, questa Direzione Generale, a seguito di richiesta avanzata dalla FIAVET, associazione di categoria nel settore di cui trattasi, ha curato, con apposito gruppo di lavoro costituito in data 5 marzo 2002, la stesura di uno schema di capitolato d'oneri che potrà essere utilizzato per disciplinare il rapporto contrattuale tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione.
E' nota la valenza educativa e culturale dei viaggi d'istruzione, relativamente ai quali sono state emanate fino ad oggi numerose circolari; essi rappresentano, infatti, nell'articolato progetto dell'offerta formativa della scuola, una opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio.
Non può non evidenziarsi, al riguardo, l'importanza che assume, nella realizzazione delle iniziative in questione, l'adozione di forme di collaborazione tra studenti per lo sviluppo della convivenza civile e democratica, soprattutto in presenza di situazioni di disagio.
Le visite guidate ed i viaggi d'istruzione esigono, ovviamente, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali, che ne costituiscono il fondamento ed il fine, un'adeguata programmazione didattica e organizzativa per ottimizzare il perseguimento degli obiettivi previsti, nonché per garantire l'importante ed ineludibile necessità della massima sicurezza, a tutela dell'incolumità dei partecipanti.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, lo schema di capitolato d'oneri, che si allega, elaborato nel più ampio confronto con la associazioni di categoria, vuole essere uno strumento per le scuole che, nell'ambito della propria autonoma gestione del servizio e della diretta responsabilità organizzativa in materia, intendano stipulare contratti con agenzie di viaggi qualificate, per lo svolgimento di viaggi d'istruzione e di visite guidate.
Si pregano, pertanto, codesti Uffici di voler curare la diffusione del documento di cui trattasi presso tutte le scuole dell'ambito territoriale di competenza, per favorire comportamenti omogenei, nel rispetto della normativa vigente.
Il Direttore Generale
Silvana Riccio
SCHEMA DI CAPITOLATO D’ONERI
TRA
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LE AGENZIE DI VIAGGI
L’Agenzia di Viaggi (di seguito
denominata ADV) si impegna a rispettare le indicazioni delle
CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n.623 del 2/10/1996, fornendo, su
richiesta dell’Istituzione Scolastica (di seguito
denominata IS), tutte le certificazioni richieste nelle
circolari stesse, in particolare quelle di cui all’art. 9, commi 7
e 10 della C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione del
rappresentante legale dell’ADV;
la validità dei preventivi sarà riferita alla
data prevista dell’effettuazione del viaggio, salvo variazioni dei
costi documentabili e non imputabili all’ ADV (es.: cambi
valutari, trasporto, carburante, pedaggi autostradali, posteggi,
ingressi, tasse, ecc. Si richiama al riguardo l’art. 11 D.L.vo del
17/3/1995 n.111 di cui all’appendice del presente capitolato, nota
1);
in calce ad ogni preventivo l’ADV fornirà, su
richiesta dell’IS, tutte le indicazioni riguardo ad altri servizi
quali, ad esempio, ingressi a musei o siti archeologici, gallerie,
mostre, ecc., che richiedono il pagamento in loco. I suddetti
servizi dovranno essere necessariamente richiesti al momento della
prenotazione del viaggio ed i relativi importi saranno inclusi nella
quota di partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi di guide,
interpreti od accompagnatori ;
l’affidamento dell’organizzazione del
viaggio, da parte dell’IS, dovrà avvenire con una lettera d’impegno
dell’IS stessa e dovrà essere stipulato un contratto con l’ADV,
contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal
D.L.vo del 17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE
(di cui all’appendice del presente capitolato, nota 2) ed in
coerenza con le norme dettate dal D.I. n. 44 dell’1 febbraio 2001
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". Detto
contratto dovrà essere firmato sia dall’ADV che dall’IS nelle
persone legalmente autorizzate. Soltanto la regolare stipula del
contratto consente all’IS di poter accedere al "Fondo
nazionale di garanzia", per i casi di cui all’art.1 e secondo
le procedure di cui all’art. 5, del Regolamento n.349 del 23
luglio 1999 , recante norme per la gestione ed il funzionamento del
Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto
turistico. (Si rimanda, al riguardo, all’appendice del presente
capitolato, nota n. 3) ;
in caso di partecipazione al viaggio di
istruzione di alunni in situazione di handicap, dovranno essere
osservate le seguenti indicazioni:
l’IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per
la determinazione del costo del viaggio,
comunicherà all’ADV la presenza di allievi in situazione di
handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di
assistenti educatori culturali;
agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti
educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei,
secondo la normativa vigente in materia;
le quote di partecipazione saranno stabilite in
relazione ad un numero minimo e massimo di persone paganti ed alla
capienza dei mezzi di trasporto. In caso di difformità tra il
numero di tali persone ed il numero di persone partecipanti
comunicato dall’IS, il costo sarà ricalcolato ed indicato all’IS
medesima;
lo/gli albergo/ghi dovrà/nno essere della
categoria richiesta. Lo/Gli stesso/i sarà/nno indicato/i (nome,
indirizzo, telefono/fax, ubicazione) da parte dell’ADV, dopo l’affidamento
dell’organizzazione, alla conferma dei servizi. Le sistemazioni
saranno in camere singole gratuite per i docenti (una ogni 15
paganti) ed a più letti per gli studenti; ulteriori camere singole,
subordinatamente alla disponibilità dello/gli albergo/ghi,
comporteranno un supplemento. La sistemazione del gruppo avverrà in
un solo albergo, salvo che, per l’entità del gruppo o in caso di
piccoli centri, si renda necessaria la sistemazione in più
alberghi. L’ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai
luoghi da visitare;
in relazione ai servizi di pensione completa o di
mezza pensione dovrà essere indicato se i pasti saranno serviti
nello/gli albergo/ghi stesso/i, in ristorante/i o con cestino/i da
viaggio (quest’ultimo/i se richiesto/i);
i viaggi d’istruzione potranno essere
effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto. La comunicazione
dell’entità dei posti, richiesti ed assegnati da parte dei
Vettori, dovrà essere fornita all’IS dall’ADV (anche in copia)
all’atto della conferma dei servizi previsti per il relativo
viaggio;
ove siano utilizzati autopullmann, gli stessi
saranno a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo,
inerenti all’itinerario precedentemente stabilito. Nelle quote si
intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in
città e parcheggi, iva, diaria vitto ed alloggio autista/i,
eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M.
n.291 del 14/10/1992.
L’IS può riservarsi di far verificare, alla
partenza del viaggio ed avvalendosi delle Autorità competenti, l’idoneità
dei mezzi utilizzati;
l’IS dovrà garantire, con apposita
dichiarazione scritta preventiva, la conservazione dello stato delle
strutture alberghiere/ristorative al momento della partenza dalle
stesse, nonché dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso vengano
denunciati danni imputabili all’IS, quest’ultima e l’ADV si
riserveranno di riscontrare gli stessi e di verificarne l’entità
con i relativi fornitori. L’ammontare dell’eventuale spesa sarà
addebitata all’IS con specifica fattura emessa dall’ADV;
le gratuità di viaggio saranno accordate in
ragione di una ogni quindici partecipanti paganti;
sarà versato, al momento che l’ADV confermerà
i servizi prenotati e su presentazione della relativa fattura, un
acconto delle quote pari al 25%. Il saldo avverrà, su presentazione
delle relative fatture, entro e non oltre cinque giorni dal rientro
dal viaggio;
l’ADV rilascerà all’IS, prima della
partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di
trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell’IS, l’entità
del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio.
L’IS, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di
rilevare l’esatto numero dei partecipanti, nonché l’utilizzo
dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui
relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto); in
caso di trasporto ferroviario/marittimo, il responsabile
accompagnatore avrà cura di farvi annotare dal personale competente
il numero esatto dei viaggiatori. Tali adempimenti consentiranno all’IS
di poter, eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il numero dei
partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non
tutti i servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore.
L’IS dovrà, al rientro in sede della comitiva e, comunque, entro
e non oltre cinque giorni, informare l’ADV delle eventuali
variazioni relative al numero dei partecipanti, nonché dei servizi
di cui non si è usufruito.
Per quanto non specificatamente richiamato nel
presente documento, si rinvia alla normativa vigente in materia, già
menzionata, con particolare riferimento al decreto legislativo del
17-3-95,n.111, relativo all’ "Attuazione della direttiva
n.314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso" "
Le richieste di preventivo per i viaggi di
istruzione non rientrano nella normativa di legge prevista per le gare
d’appalto.
APPENDICE:
Nota 1 – Art. 11, D.L.vo del 17 marzo 1995, n.111
– Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita
di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando
sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la
definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della
variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e
delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei
porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso
essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l’aumento del prezzo supera la
percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal
contratto, previo rimborso delle somme già versate alla
controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere
aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
Nota 2 - Art.7, D.L.vo del 17 marzo 1995, n.111 -
Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
Il contratto contiene i seguenti elementi:
destinazione, durata, data d’inizio e
conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato,
durata del medesimo con relative date di inizio e fine,
nome, indirizzo, numero di telefono ed
estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore
o venditore che sottoscrive il contratto;
prezzo del pacchetto turistico, modalità
della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio,
sbarco e imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti
a carico del viaggiatore;
importo, comunque non superiore al
venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della
prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il
suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti
di cui all’art. 1385 del codice civile non si producono
allorchè il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non
imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento
della controparte;
estremi della copertura assicurativa e delle
ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
presupposti e modalità di intervento del
fondo di garanzia di cui all’art.21;
mezzi, caratteristiche e tipologie di
trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo
di posto assegnato;
ove il pacchetto turistico includa la
sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica,
il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone
disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità
alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti
forniti;
itinerario, visite, escursioni o altri
servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la
presenza di accompagnatori e guide turistiche;
termine entro cui il consumatore deve essere
informato dell’annullamento del viaggio per la mancata
adesione del numero minimo dei partecipanti previsto;
accordi specifici sulle modalità del viaggio
espressamente convenuti tra l’organizzatore o il venditore e
il consumatore al momento della prenotazione;
eventuali spese poste a carico del
consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
termine entro il quale il consumatore deve
presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta
esecuzione del contratto;
termine entro il quale il consumatore deve
comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle
condizioni contrattuali di cui all’art.12.
Nota 3 - artt.1 e 5, Decreto del Ministero dell’Industria
del Commercio e dell’Artigianato del 23 luglio 1999,
n. 349 (relativi al Fondo nazionale di garanzia per il
consumatore di pacchetto turistico)
Art. 1 - Competenze e ambito di applicazione
Al Dipartimento del turismo è affidata la
gestione del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di
pacchetto turistico istituito dall’articolo 21 del decreto
legislativo n.111/1995, di seguito denominato Fondo.
Compito del Fondo è quello di:
assicurare al consumatore il rimborso del
prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o dell’organizzatore,
che in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti, tale da
non consentire, in tutto o in parte, l’osservanza degli obblighi
contrattuali assunti;
organizzare il rimpatrio del turista in viaggio
all’estero nel caso in cui si verificano le circostanze di cui
al punto a;
assicurare la fornitura di un’immediata
disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da
Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno
all’organizzatore.
Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in
cui il pacchetto turistico è stato venduto od offerto in vendita
con contratto stipulato nel territorio nazionale dall’organizzatore
o dal venditore in possesso di regolare autorizzazione.
… omissis …
Art. 5 - Domanda per l’intervento del
Fondo fuori dei casi d’urgenza
La domanda per accedere alle erogazioni del Fondo
nazionale di garanzia per il turista è indirizzata alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, comitato di
gestione del Fondo nazionale di garanzia.
La domanda da presentare entro tre mesi dalla
data prevista per la conclusione del viaggio, al fine di consentire
al Fondo di avvalersi del diritto di rivalsa, è corredata da:
a. contratto di viaggio in originale;
b. copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta
all’agenzia di viaggio;
c. ogni elemento atto a comprovare la mancata
fruizione dei servizi pattuiti.
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