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Dipartimento per i servizi nel territorio Nota 11 marzo 2003 Prot. n. 891/3/03 Oggetto: Ricorsi avverso atti generali emanati dal M.I.U.R. Regolamento di competenza Si porta a conoscenza di codesti Uffici che il Consiglio di Stato, accogliendo le richieste dell'Amministrazione, ha recentemente ribadito, richiamando la propria costante giurisprudenza (Ad. Plen., 14 ottobre 1992, n. 13; Sez. IV, 4 aprile 1995, n. 218; Sez. IV, 5 febbraio 1998, n.220), che sussiste la competenza del T.A.R. del Lazio, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1034/71, sui ricorsi con i quali sono contestualmente impugnati più atti amministrativi, di cui uno ha efficacia sull'intero territorio nazionale ed è una possibile causa invalidante degli altri provvedimenti oggetto del ricorso. Alla luce del riaffermato orientamento giurisprudenziale, codesti Uffici sono pregati, qualora vengano impugnati dinanzi ai T.A.R. locali anche atti emanati da questo Ministero ed aventi efficacia sul territorio nazionale, di voler sempre eccepire, in sede di memoria difensiva, la competenza del T.A.R. adito, mediante richiesta di regolamento di competenza a favore del T.A.R. del Lazio: quanto sopra al fine di assicurare uniformità di trattazione del contenzioso e di evitare che sulla stessa materia intervengano pronunce contrastanti. La richiesta di regolamento di competenza dovrà essere avanzata anche quando l'impugnazione dell'atto generale è a titolo subordinato, eventuale o tuzioristico, rispetto a quella degli atti emanati da codesti Uffici: anche per tali fattispecie, infatti, il Consiglio di Stato indica nel T.A.R. del Lazio il giudice territorialmente competente in base al "solo fatto che la parte ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di autorità centrale, con efficacia non limitata territorialmente, senza che rilevi la maggiore o minore importanza che detta impugnazione assuma nell'economia del ricorso" (cfr. Sez. VI, 12.ottobre 2001, n. 5390) Il Direttore generale |
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