Nota MPI 1 febbraio 2000
Prot. n. 19/VM
Oggetto: Legge 3/5/1999 n° 124 art. 8 – trasferimento del personale ATA dipendente dagli Enti Locali allo Stato – mancata retribuzione personale supplente
Viene segnalato che alcune Direzioni Provinciali del tesoro si rifiutano di attivare le partite di spesa per la retribuzione del personale ATA, nominato dai Provveditori agli Studi a tempo determinato nelle scuole ed istituti già di competenza degli Enti Locali.
Il rifiuto viene motivato innanzitutto con l’assenza di istruzioni da parte di codesto ministero, nonché con la presunta mancanza di organico del personale ATA nelle scuole in parola e, inoltre, in alcuni casi, con la considerazione che lo stanziamento sul capitolo relativo alle supplenze annuali è stato calcolato con riferimento alle sole scuole e istituti già di competenza statale.
Ad avviso di questa Amministrazione non sembrano sussistere gli ostacoli sopra indicati per il pagamento delle retribuzioni al personale in questione, in quanto la normativa secondaria, prevista in applicazione dell’art. 8 legge 3/5/99 n. 124, ha disciplinato la materia con Decreto Interministeriale n. 184 del 23/7/99, emanato anche con il concerto di codesto Ministero. Tale D.I. consente ai Provveditori agli Studi la conferma, e, ove occorra, la nomina, con oneri a carico dello stato, di personale precario. Inoltre le supplenze in parola si riferiscono alla sostituzione di personale non trasferito allo Stato (per decessi, per dimissioni, per non corrispondenza dei profili, etc.). In tali casi di Provveditori agli Studi, per assicurare il servizio nominano supplenti nei limiti dell’organico, ove esistente, degli Enti Locali o nel limite del numero di persone che l’Ente stesso era tenuto a fornire (in tal caso il numero è decisamente inferiore a quello derivante da una ipotesi di organico determinato con i criteri previsti per le scuole già di competenza statale).
Premesso quanto sopra, sembra opportuno far presente che il diniego manifestato da alcuni uffici periferici appare singolare, dal momento che, ove fossero fondate le predette obiezioni delle DD.PP.TT., si dovrebbe concludere che non è possibile retribuire neppure il personale di ruolo trasferito dagli Enti Locali allo Stato, per il quale, invece, sono state attivate le procedure automatizzate di spesa d’intesa con codesto Dicastero.
Per le considerazioni sopra indicate, si prega codesto Ministero di voler impartire urgenti istruzioni agli uffici periferici nella materia sopra indicata onde evitare una interruzione del servizio scolastico che gravi danni all’Erario, in relazione a prevedibili richieste di pagamento di interessi legali e rivalutazione monetarie per pagamenti corrisposti in ritardo.