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Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Ufficio VI

Nota 12 novembre 2002

Prot.n.184/segr.

Oggetto: Supplenza ATA - computabilità servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico e assistente amministrativo

Si fa riferimento alle disposizioni impartite con nota n.3497 del 24 ottobre 2002 a seguito del nuovo sistema di reclutamento del personale ATA negli istituti di alta cultura adottato a decorrere dall’anno accademico 2002/2003 e alle numerose richieste di chiarimenti in ordine alla valutazione del servizio prestato nelle suddette istituzioni, ai fini dell’ammissione al concorso per soli titoli di cui all’articolo 554 del Dl.vo n. 297/94.

Al riguardo, considerati i tempi di diramazione delle disposizioni riguardanti tale nuovo sistema di reclutamento che, in alcuni casi hanno reso problematica l’opzione degli aspiranti al momento del conferimento dell’incarico di supplenza, a parziale rettifica di quanto indicato nella citata nota n.3497 del 24.10.2002 si precisa che, limitatamente all’anno accademico 2002/03, il servizio effettivo prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato, viene considerato valido ai fini dell’ammissione al concorso per soli titoli di cui al succitato articolo 554.

In tal senso, sarà inserita un’apposita istruzione operativa nell’annuale ordinanza riguardante l’emanazione dei bandi di concorso per l’anno in corso.

Resta confermato che, a decorrere dall’anno accadenico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, sarà assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ZUCARO


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