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Nota 12 dicembre 2001 Prot.n.695 Oggetto: Piani di ottimizzazione - Ulteriori indicazioni A
seguito dei vari quesiti pervenuti in merito alla definizione dei
piani di ottimizzazione, si reputa opportuno evidenziare alcuni punti,
in modo che lo svolgimento delle relative incombenze avvenga con
criteri univoci sul territorio nazionale. 1)
Fatturazioni
a)
Per il periodo 01 luglio – 15 settembre 2001, le fatture
devono essere pagate sulla base del numero di soggetti che risultano
essere stati assunti, al netto delle eventuali dimissioni nel periodo
indicato. A tal riguardo gli affidatari sono obbligati a comunicare
queste ultime ai Dirigenti scolastici interessati. Gli importi
addebitabili saranno calcolati sulla base dei periodi di effettiva
presenza, nell’organico degli affidatari, dei singoli soggetti
assunti e di adeguate documentazioni che gli stessi consorzi
affidatari forniranno. b)
Eventuali contestazioni sul numero di soggetti stabilizzati ed
in forza all’impresa alla data di riferimento
della fattura,
comportano la
liquidazione della
stessa per
la parte
non contestata e l’apertura dell’eventuale contenzioso, da
definire sulla
base delle procedure previste dal contratto - art. 15 (controversie ed
arbitrati ) come meglio definito al successivo punto 4-. c)
Limitatamente al periodo 01 luglio - 15 settembre 2001,
eventuali sospensioni dal servizio dei soggetti stabilizzati per i
quali gli affidatari possono avere accesso a rimborsi totali o
parziali degli oneri retributivi, sulla base della normativa vigente
(malattie, infortuni ecc. ), daranno luogo a storni delle fatturazioni
per gli importi netti così recuperati. d)
Per gli Istituti Scolastici, gli oneri contrattuali, derivanti
dall’assunzione dei soggetti stabilizzati da parte degli affidatari,
decorrono dalla data di effettiva assunzione. Nel caso di contratti di
lavoro stipulati in data successiva al 01.07.2001 - ad integrazione
e/o sanatoria di imprecisioni degli elenchi nominativi degli aventi
diritto, forniti originariamente a questo Ministero dai soggetti
competenti - ma con decorrenza dell’assunzione retrodatata all’
01.07.2001, in ottemperanza al D.M. prot. n. 65/2001, gli oneri
relativi vanno corrisposti ai Consorzi a partire da detta data, previa
certificazione, da parte degli stessi, della decorrenza
dell’assunzione. e)
Successivamente alla definizione dei piani di ottimizzazione, le
fatture -calcolate sul numero dei soggetti rilevato al 15.09.2001–
andranno liquidate in base alla effettiva erogazione del servizio,
identificato e quantificato nel piano di ottimizzazione,
indipendentemente dalle modalità organizzative dell’impresa e dalla
distribuzione dei soggetti interessati tra i diversi Istituti
Scolastici. Pertanto,
le fatture resteranno intestate per intero all’Istituto Scolastico
che ha originariamente firmato il contratto, con le eventuali
variazioni di cui sopra, anche nel caso di assegnazione di parte del
personale stabilizzato ad altro Istituto per effetto dei piani di
ottimizzazione, (come già dettagliatamente esemplificato nella nota
n. 440 del 14.9.2001, cui si fa rinvio). 2)
Definizione dei piani di ottimizzazione I
piani di ottimizzazione vanno redatti sulla base degli elementi e dei
parametri previsti in Convenzione. In particolare: a.
Planimetrie Le
superfici da affidare per ciascun Istituto Scolastico sono quelle
risultanti dalle planimetrie
esistenti o da misurazioni concordate dei plessi, al netto esclusivo
di quelle eventualmente affidate
ad altri soggetti, per
l’erogazione del
servizio di
pulizia sulla base
di proroghe dei contratti di appalto in essere. Le
superfici così definite vanno quantificate ed individuate da parte
dei Dirigenti Scolastici per l’affidamento, nei limiti della capacità
di erogazione del servizio da parte dei soggetti stabilizzati inseriti
nel contratto e calcolata sulla base dei parametri allegati alla
Convenzione. b.
Personale La
messa in mobilità del personale si determina, pertanto, solo ove si
riscontri un sovradimensionamento della capacità di erogazione del
servizio esprimibile dall’organico del personale stabilizzato,
inserito nel contratto di terziarizzazione, rispetto alle esigenze del
servizio proprie dell’Istituto Scolastico titolare del contratto di
cui sopra. Nell’ipotesi
di esubero di capacità produttiva del personale stabilizzato rispetto
alle superfici disponibili presso l’Istituto ove detto personale
risulta impegnato, il conseguente trasferimento ad altri Istituti
Scolastici dello stesso comprensorio, nei quali è stata riscontrata
una carenza di personale rispetto alle superfici in essi disponibili,
va concordato tra le
parti, così come previsto nella convenzione-quadro del 7 giugno 2001-
art. 6 lett. F -; Nei
casi in cui, a livello di comprensorio, la dimensione degli esuberi
fosse tale da non trovare assorbimento in altri Istituti Scolastici
interessati, l’utilizzo, in via eccezionale ed a carattere
provvisorio, del personale di cui trattasi, potrà essere oggetto di
apposite intese da definirsi negli ambiti dei piani di ottimizzazione. 3)
Formalizzazione del piano di ottimizzazione a)
Il Direttore Generale Regionale, qualora
non vi abbia già provveduto, approverà
e recepirà i piani di ottimizzazione dei Comprensori, già
concordati e sottoscritti dalle parti interessate e confrontati con le
Organizzazioni Sindacali, con proprio atto redatto secondo lo schema
sotto indicato: SCHEMA DI PROVVEDIMENTOIL
DIRETTORE GENERALE REGIONALE -
VISTO il D.M.
prot. n. 65 del 20.04.01 che regola le procedure di stabilizzazione
mediante terziarizzazione dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1,
del decreto legislativo n. 81/00, impegnati in attività socialmente
utili riconducibili a funzioni ausiliarie nelle istituzioni
scolastiche statali; -
VISTA la
convenzione quadro stipulata dal Ministero con i consorzi di imprese,
che prevede, tra l’altro, un piano di ottimizzazione dei servizi per
il migliore utilizzo di detto personale a livello regionale; -
VISTA la nota
ministeriale prot. n.440/01 che fornisce ulteriori indicazioni per la
predisposizione dei piani di ottimizzazione; -
VISTA la nota
ministeriale prot. n. 695 del 12.12.2001; -
SENTITI i
rappresentanti dei Provveditorati agli Studi; -
SENTITI i
rappresentanti dei Consorzi affidatari dei servizi per la Regione
................................... (CICLAT,
CNS, MANITAL, MILES); -
VISTI i verbali
degli incontri tra rappresentanti degli Uffici scolastici provinciali
e dei Consorzi affidatari dei servizi; -
SENTITE le
organizzazioni sindacali negli incontri del
...........................; APPROVA il
piano di ottimizzazione di utilizzo delle risorse umane di cui al
decreto ministeriale prot. n. 65/01 ed in particolare: a-
L’aggiornamento al 15 settembre 2001 del personale assunto ai
sensi del DM prot .n. 65/ 2000 ancora in forza presso gli affidatari
secondo l’allegata tabella A; b-
Le proposte relative alla determinazione della distribuzione di
detto personale presso le istituzioni scolastiche secondo l’allegata
tabella B. RIDETERMINAZIONE
AL 15 SETTEMBRE 2001 DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DEL DM prot. n.
65/2000
DETERMINAZIONE
DELLA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE Comprensorio
________________
Consorzio _________________
a)
dall’Istituto ________________ all’Istituto
________________ n. addetti____ b)
“
________________
“
________________
“
___
c)
“
________________
“
________________
“
___
……………………………………………………………………………………………………
Della avvenuta approvazione, il Direttore generale regionale
darà comunicazione a tutte le Istituzioni scolastiche interessate ed
ai singoli Consorzi affidatari. b)
A seguito di detta comunicazione i Consorzi invieranno ai Dirigenti
scolastici una comunicazione nella quale, recepite le disposizioni
relative agli adempimenti conseguenti all’approvazione dei piani di
ottimizzazione, si precisano le modifiche intervenute nel contratto di
servizi in essere fra lo stesso Consorzio e l’Istituzione
scolastica, per effetto sia di quanto indicato al punto 1 della
presente sia dell’avvenuta approvazione del piano di ottimizzazione. Si
richiamano, pertanto, le ipotesi che possono verificarsi a seguito
dell’approvazione del piano di ottimizzazione, che saranno oggetto
delle comunicazioni suindicate:
Italia
Lavoro e SCO forniranno agli affidatari interessati i fac-simile dei
testi da utilizzare per le comunicazioni di cui trattasi. c)
In caso di
eventuali dissensi, fermo
restando l’attuazione
dei piani di ottimizzazione
come definiti per
le parti
non contestate, si
procederà, con la massima urgenza, alla convocazione, in ambito
regionale, delle parti interessate, al fine di dirimere le relative
controversie. 4)
Livello di conciliazione e arbitrato: All’art.
15 del Contratto di affidamento dei
servizi è prevista una procedura per la definizione di eventuali
contestazioni che dovessero insorgere relativamente alla
interpretazione, esecuzione e risoluzione dei contratti. La
citata procedura prevede tre livelli
di definizione delle controversie: 1)
Incontro tra le parti firmatarie del contratto (Dirigente
Scolastico e Consorzio affidatario) per ricercare una composizione
amichevole; 2)
Camera di Conciliazione presso la competente CCIAA; 3)
Collegio arbitrale rituale. Prima
di attivare le sedi previste ai punti 2) e 3), si ritiene opportuno
strutturare e proceduralizzare un ulteriore livello di “composizione
amichevole”. Tale
livello viene collocato presso la Direzione Regionale competente,
sulla base dei seguenti criteri e con possibilità di delega alla
trattazione in ambito provinciale. Competenze:
interpretazione della lettera e dello spirito dei contratti e della
Convenzione, volta alla soluzione di conflitti derivanti dalla loro
attuazione. In
particolare: -
obblighi delle imprese e dei Consorzi in relazione a: ·
quantità e qualità del servizio reso; ·
modalità organizzative. -
eventuale contenzioso relativo a tempi, criteri e modalità
della fatturazione del
servizio e della relativa liquidazione. L’ulteriore
livello di composizione amichevole è costituito da: -
Direttore Generale Regionale o suo delegato; -
Dirigente Scolastico interessato; -
Rappresentante del Consorzio. Resta
inteso che anche in tale fase le Direzioni Generali Regionali potranno
avvalersi, a loro richiesta, della collaborazione di Italia Lavoro. 5)
Modifiche orario di lavoro: La
richiesta, che emerge in alcune realtà, di far effettuare ai soggetti
assunti ex D.M. prot. n. 65/2001 un orario di lavoro inferiore alle 30
ore settimanali medie, non può essere presa in considerazione
nell’ambito dell’attuale convenzione-quadro di attuazione
dell’art. 3 comma 3 a) dello stesso D.M. prot. n. 65/2001. 6)
Rescissione
contratti: I
contratti di affidamento dei servizi di pulizia, stipulati ai sensi
del D.M. prot. n. 65/2001 e della Convenzione Quadro del 07.06.2001,
possono essere rescissi esclusivamente sulla base di quanto previsto
all’art. 14 (decadenza dell’affidamento) della Convenzione Quadro
ed all’art. 10 (decadenza dell’affidamento) del Contratto di
Affidamento del servizio, con le modalità previste all’art. 15
(controversie ed arbitrati) dello stesso contratto, come meglio
definito al precedente punto 4. Si raccomanda la più puntuale attuazione di quanto sopra esposto e si sollecita la soluzione dei piani di ottimizzazione. |
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