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Dipartimento per l'Istruzione Nota 1 marzo 2005 Prot. n. 663 Oggetto: Integrazione, in data 24 febbraio 2005, al Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 14 gennaio 2005 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2005/2006 Per opportuna conoscenza e norma degli uffici competenti, al fine di predisporre tempestivamente i propri adempimenti, si trasmette, in allegato alla presente, copia dell'Integrazione, in data 24 febbraio 2005, al Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 14 gennaio 2005 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2005/2006. Nel pregare gli uffici interessati di dare la massima diffusione della sopraccitata integrazione, si fa presente che essa può essere consultata ed acquisita sul sito Internet e sulla rete Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
INTEGRAZIONE
L'anno 2005 il giorno 24 del mese di febbraio, in Roma, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale
TRA
la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n.82 del 1/12/2004
E
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola
PREMESSO
che in sede di verifica sulle problematiche in merito all'applicazione del citato CCNI è stata constatata la necessità di alcuni chiarimenti al contratto stesso,
LE PARTI CONCORDANO
le seguenti integrazioni e precisazioni: I - In riferimento alle note "5" e
"5ter" relative alle Tabelle di valutazione di cui all'Allegato "D"
(Personale docente ed educativo) ed alle note "e" e "4" relative alle
Tabelle di valutazione di cui all'Allegato "E" (Personale A.T.A.), si
precisa che: "Nei riguardi del personale docente, educativo ed ata
soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o
trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in
ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di
precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del quinquennio il
trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe
la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e
al punteggio aggiuntivo".
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