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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
Uff. I

Nota 13 ottobre 2004

Prot. n. 14642

Oggetto: Scuole del sistema nazionale di istruzione statali e paritarie, e scuole legalmente riconosciute - Corsi on-line

       Continuano a pervenire segnalazioni di casi in cui scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, statali o paritarie, attivano o si propongono di attivare corsi on-line non come metodologia didattica che caratterizza alcune parti dei percorsi formativi bensì come modalità di erogazione del servizio scolastico alternativa a quella ordinaria della frequenza da parte degli alunni.
       La presente nota, concordata con la Direzione Generale dello studente, mira a fornire indirizzi di ordine generale sulla complessa questione che presenta una pluralità di aspetti e di implicazioni meritevoli di approfondimento e puntualizzazioni.
       Sembra necessario premettere che tutte le norme che disciplinano il servizio scolastico e l'itinerario degli alunni fino al conseguimento del titolo conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore presuppongono implicitamente che i giovani frequentino un'istituzione scolastica in presenza fisica nell'arco temporale di durata delle lezioni. Il servizio pubblico di istruzione non mira infatti soltanto a realizzare apprendimenti comunque realizzati da parte degli alunni ma persegue l'obiettivo più ampio di contribuire alla crescita della persona umana in tutta la sua poliedricità, finalità rispetto alla quale un ruolo determinante ed essenziale è affidato alla quotidiana interazione degli alunni fra di loro e con i docenti all'interno di classi o comunque di gruppi. Qualsiasi organizzazione del servizio che trascuri tali aspetti, priverebbe la "scuola" del suo elemento fondante mutandone completamente natura e scopi e degradandone il ruolo e la missione da comunità educante ad agenzia formativa, sia pure di qualificata valenza. Tale assunto non poggia le sue basi solo su considerazioni di ordine teorico ma trova riscontro anche nelle norme vigenti tra le quali ci si limita a citarne solo alcune tra le più significative:

  • il recentissimo decreto legislativo n. 59/2004, (articolo 11, commi 1 e 3), sia pure limitatamente alla scuola secondaria di 1° grado ma come espressione di un principio generale, richiede, ai fini della validità dell'anno, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale e pone il comportamento degli alunni fra gli elementi da considerare in sede di valutazione;

  • l'articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 individua come primaria espressione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche il Piano dell'offerta formativa, documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche elaborato in interazione con i genitori, gli studenti e le forze sociali, economiche, culturali ed istituzionali operanti sul territorio;

  • le norme in materia di itinerario scolastico e di carriera degli studenti non sono state oggetto di abrogazione da parte di nessuna delle norme di revisione ordinamentale degli ultimi anni.

       Dalla succinta analisi che precede emerge che lo schema fondamentale sul quale riposa il servizio "scuola" presuppone necessariamente un organizzazione complessa le cui finalità non possono trovare piena realizzazione al di fuori di gruppi "reali" di allievi. L'introduzione di un assetto per classi o gruppi "virtuali" è estraneo al servizio stesso in quanto non riconducibile ai canoni fondamentali della vita scolastica.
       La questione dei corsi on-line gestiti a distanza attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie va esaminata alla luce dei principi fondamentali di cui sopra nell'intento di evitare che gli strumenti di una didattica innovativa, pur nella loro indubbia validità, possano divenire fattore di alterazione ordinamentale e privare la "scuola" di valenze imprescindibili. Tra l'altro si osserva che tale metodologia non consente l'utilizzo dei laboratori sottraendo ai percorsi che li prevedono un altro momento fondamentale. Ne' può sostenersi che siffatte modalità di erogazione del servizio costituiscano libera manifestazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed in particolare dell'autonomia didattica prevista dall'articolo 4 del citato D.P.R. 275/'99. Essa infatti si esplica nelle aree disciplinate dal medesimo articolo e non può spingersi fino ad incidere sull'assetto ordinario dell'iter scolastico che, costituendo parte essenziale dell'ordinamento, è retto da norme generali riservate alla competenza esclusiva dello Stato e non derogabili da altri organi istituzionali.
       E' peraltro evidente che tutto quanto precede manifesta la sua piena validità quando ci si riferisce ad alunni in ordinaria età scolare che debbono frequentare i corsi preordinati al rilascio di titoli di studio con valore legale i quali costituiscono l'esito di un percorso formativo nel quale i principi esposti sono immanenti e non sostituibili.
       Laddove questo quadro di esigenze non sussiste, in quanto i corsi di formazione a distanza hanno destinatari diversi da quelli per i quali l'ordinamento scolastico è stato strutturato ed organizzato nel suo iter ordinario, la legittimità di modalità didattiche on-line non può essere negata. E' ciò che avviene nei corsi per adulti o per soggetti in gravi condizioni fisiche che non consentano spostamenti nelle sedi scolastiche, ove ricorrano peraltro particolari condizioni da verificare volta per volta. Infatti anche le attività formative strutturate in funzione di tali utenti soggiacciono a ben precise regole organizzatorie che comportano la frequenza alle lezioni quale fattore che consente agli apprendimenti di arricchirsi di quelle valenze derivanti dal realizzarsi all'interno di un gruppo in dialettica costante e dinamica. Occorre quindi la presenza di oggettivi elementi ai quali possa essere attribuito carattere derogatorio degli assetti ordinari, quali, ad esempio, la distanza della sede scolastica dal luogo di residenza per gli studenti lavoratori o le condizioni fisiche cui si accennava in precedenza. In tali casi la formazione on.line consente di recuperare al circuito formativo soggetti che altrimenti ne resterebbero esclusi e svolge una funzione meritoria nel quadro della piena valorizzazione delle risorse umane del paese.
       Ciò detto, peraltro, il problema va esaminato dall'ulteriore punto di vista della possibilità di considerare i soggetti cui il servizio viene prestato con modalità on-line come alunni interni, in particolare in sede di esami conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore. Questi ultimi costituiscono l'anello terminale di una catena organizzativa riferibile ai percorsi formativi strutturati sullo schema tipico di erogazione del servizio. Ne deriva che il quadro di regole che disciplina gli esami di stato per gli alunni interni non appare automaticamente trasferibile ed applicabile in percorsi strutturati su schemi organizzativi articolati con modalità alternative agli assetti ordinamentali tipici. Fermo restando, quindi che i corsi on-line, nei limiti sopraevidenziati, costituiscono legittima ed opportuna modalità di recupero alla formazione di talune particolari categorie di soggetti, essi vanno ricondotti alle fattispecie di attività preordinate alla preparazione agli esami conclusivi del ciclo secondario superiore con la conseguenza che gli interessati debbono assumere la qualità di candidati privatisti alla cui normativa va fatto riferimento per l'ammissione agli esami.
        In relazione a tutto quanto sopraesposto le SS.LL. vorranno svolgere attenta opera di vigilanza sulle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nonché legalmente riconosciute, ubicate nel territorio di rispettiva competenza, al fine di consentire eventuali iniziative proposte in materia, o di ricondurre quelle già eventualmente attivate, nell'ambito degli orientamenti e dei limiti indicati con la presente nota. Ciò anche al fine di evitare il consolidarsi in capo agli interessati di aspettative non aderenti ai principi generali del vigente quadro normativo.
        Si ringrazia per l'attenzione e si confida sullo sperimentato spirito di collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli


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