Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
Uff. I
Nota 13 ottobre 2004
Prot. n. 14642
Oggetto: Scuole del sistema nazionale
di istruzione statali e paritarie, e scuole legalmente riconosciute -
Corsi on-line
Continuano a pervenire segnalazioni di casi in
cui scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, statali o
paritarie, attivano o si propongono di attivare corsi on-line non come
metodologia didattica che caratterizza alcune parti dei percorsi
formativi bensì come modalità di erogazione del servizio scolastico
alternativa a quella ordinaria della frequenza da parte degli alunni.
La presente nota, concordata con la Direzione Generale dello
studente, mira a fornire indirizzi di ordine generale sulla complessa
questione che presenta una pluralità di aspetti e di implicazioni
meritevoli di approfondimento e puntualizzazioni.
Sembra necessario premettere che tutte le norme che disciplinano
il servizio scolastico e l'itinerario degli alunni fino al conseguimento
del titolo conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore
presuppongono implicitamente che i giovani frequentino un'istituzione
scolastica in presenza fisica nell'arco temporale di durata delle
lezioni. Il servizio pubblico di istruzione non mira infatti soltanto a
realizzare apprendimenti comunque realizzati da parte degli alunni ma
persegue l'obiettivo più ampio di contribuire alla crescita della
persona umana in tutta la sua poliedricità, finalità rispetto alla quale
un ruolo determinante ed essenziale è affidato alla quotidiana
interazione degli alunni fra di loro e con i docenti all'interno di
classi o comunque di gruppi. Qualsiasi organizzazione del servizio che
trascuri tali aspetti, priverebbe la "scuola" del suo elemento fondante
mutandone completamente natura e scopi e degradandone il ruolo e la
missione da comunità educante ad agenzia formativa, sia pure di
qualificata valenza. Tale assunto non poggia le sue basi solo su
considerazioni di ordine teorico ma trova riscontro anche nelle norme
vigenti tra le quali ci si limita a citarne solo alcune tra le più
significative:
-
il recentissimo decreto legislativo n. 59/2004,
(articolo 11, commi 1 e 3), sia pure limitatamente alla scuola
secondaria di 1° grado ma come espressione di un principio generale,
richiede, ai fini della validità dell'anno, la frequenza di almeno tre
quarti dell'orario annuale e pone il comportamento degli alunni fra
gli elementi da considerare in sede di valutazione;
-
l'articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
individua come primaria espressione dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche il Piano dell'offerta formativa, documento costitutivo
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche
elaborato in interazione con i genitori, gli studenti e le forze
sociali, economiche, culturali ed istituzionali operanti sul
territorio;
-
le norme in materia di itinerario scolastico e di
carriera degli studenti non sono state oggetto di abrogazione da parte
di nessuna delle norme di revisione ordinamentale degli ultimi anni.
Dalla succinta analisi che precede emerge che
lo schema fondamentale sul quale riposa il servizio "scuola" presuppone
necessariamente un organizzazione complessa le cui finalità non possono
trovare piena realizzazione al di fuori di gruppi "reali" di allievi.
L'introduzione di un assetto per classi o gruppi "virtuali" è estraneo
al servizio stesso in quanto non riconducibile ai canoni fondamentali
della vita scolastica.
La questione dei corsi on-line gestiti a distanza attraverso
l'utilizzo delle moderne tecnologie va esaminata alla luce dei principi
fondamentali di cui sopra nell'intento di evitare che gli strumenti di
una didattica innovativa, pur nella loro indubbia validità, possano
divenire fattore di alterazione ordinamentale e privare la "scuola" di
valenze imprescindibili. Tra l'altro si osserva che tale metodologia non
consente l'utilizzo dei laboratori sottraendo ai percorsi che li
prevedono un altro momento fondamentale. Ne' può sostenersi che siffatte
modalità di erogazione del servizio costituiscano libera manifestazione
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed in particolare
dell'autonomia didattica prevista dall'articolo 4 del citato D.P.R.
275/'99. Essa infatti si esplica nelle aree disciplinate dal medesimo
articolo e non può spingersi fino ad incidere sull'assetto ordinario
dell'iter scolastico che, costituendo parte essenziale dell'ordinamento,
è retto da norme generali riservate alla competenza esclusiva dello
Stato e non derogabili da altri organi istituzionali.
E' peraltro evidente che tutto quanto precede manifesta la sua
piena validità quando ci si riferisce ad alunni in ordinaria età scolare
che debbono frequentare i corsi preordinati al rilascio di titoli di
studio con valore legale i quali costituiscono l'esito di un percorso
formativo nel quale i principi esposti sono immanenti e non
sostituibili.
Laddove questo quadro di esigenze non sussiste, in quanto i corsi
di formazione a distanza hanno destinatari diversi da quelli per i quali
l'ordinamento scolastico è stato strutturato ed organizzato nel suo iter
ordinario, la legittimità di modalità didattiche on-line non può essere
negata. E' ciò che avviene nei corsi per adulti o per soggetti in gravi
condizioni fisiche che non consentano spostamenti nelle sedi
scolastiche, ove ricorrano peraltro particolari condizioni da verificare
volta per volta. Infatti anche le attività formative strutturate in
funzione di tali utenti soggiacciono a ben precise regole organizzatorie
che comportano la frequenza alle lezioni quale fattore che consente agli
apprendimenti di arricchirsi di quelle valenze derivanti dal realizzarsi
all'interno di un gruppo in dialettica costante e dinamica. Occorre
quindi la presenza di oggettivi elementi ai quali possa essere
attribuito carattere derogatorio degli assetti ordinari, quali, ad
esempio, la distanza della sede scolastica dal luogo di residenza per
gli studenti lavoratori o le condizioni fisiche cui si accennava in
precedenza. In tali casi la formazione on.line consente di recuperare al
circuito formativo soggetti che altrimenti ne resterebbero esclusi e
svolge una funzione meritoria nel quadro della piena valorizzazione
delle risorse umane del paese.
Ciò detto, peraltro, il problema va esaminato dall'ulteriore
punto di vista della possibilità di considerare i soggetti cui il
servizio viene prestato con modalità on-line come alunni interni, in
particolare in sede di esami conclusivi dei corsi di istruzione
secondaria superiore. Questi ultimi costituiscono l'anello terminale di
una catena organizzativa riferibile ai percorsi formativi strutturati
sullo schema tipico di erogazione del servizio. Ne deriva che il quadro
di regole che disciplina gli esami di stato per gli alunni interni non
appare automaticamente trasferibile ed applicabile in percorsi
strutturati su schemi organizzativi articolati con modalità alternative
agli assetti ordinamentali tipici. Fermo restando, quindi che i corsi
on-line, nei limiti sopraevidenziati, costituiscono legittima ed
opportuna modalità di recupero alla formazione di talune particolari
categorie di soggetti, essi vanno ricondotti alle fattispecie di
attività preordinate alla preparazione agli esami conclusivi del ciclo
secondario superiore con la conseguenza che gli interessati debbono
assumere la qualità di candidati privatisti alla cui normativa va fatto
riferimento per l'ammissione agli esami.
In relazione a tutto quanto sopraesposto le SS.LL. vorranno
svolgere attenta opera di vigilanza sulle istituzioni scolastiche,
statali e paritarie, nonché legalmente riconosciute, ubicate nel
territorio di rispettiva competenza, al fine di consentire eventuali
iniziative proposte in materia, o di ricondurre quelle già eventualmente
attivate, nell'ambito degli orientamenti e dei limiti indicati con la
presente nota. Ciò anche al fine di evitare il consolidarsi in capo agli
interessati di aspettative non aderenti ai principi generali del vigente
quadro normativo.
Si ringrazia per l'attenzione e si confida sullo sperimentato
spirito di collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
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