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Direzione generale del personale della scuola e Nota 16 maggio 2003 Prot. n. 1178 Oggetto: D.D.G. 17 aprile 2003 - integrazioni graduatorie permanenti a.s. 2003/2004 - Ulteriori chiarimenti Si fa seguito alle note n. 831 del 17.04.2003 e n. 1162 del 13.05.2003, riguardanti l'oggetto, per fornire ulteriori chiarimenti. VALUTAZIONE DEI TITOLI La nuova tabella A/1 di valutazione dei titoli,
applicabile solo alla terza fascia delle graduatorie permanenti, prevede
l'attribuzione di un bonus di 18 punti per tutte le idoneità,
abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento comunque posseduti
diversi dall'abilitazione S.S.I.S. specifica. GESTIONE DELLE GRADUATORIE Le graduatorie speciali per non vedenti e per
sordomuti, previste per il prossimo anno anche per il personale
educativo, debbono essere gestite manualmente da codesti Uffici, a cui
spetta anche la compilazione delle graduatorie d'istituto di prima
fascia degli aspiranti che hanno barrato la specifica casella del
modello 3 allegato al D.D.G. 17 aprile 2003. CONTENZIOSO In relazione al mutato assetto organizzativo assunto dall'Amministrazione a livello periferico, non è più prevista la possibilità del ricorso gerarchico alle Direzioni scolastiche regionali. Pertanto, definite le graduatorie dopo l'esame dei reclami o anche in autotutela, i candidati potranno produrre, avverso le graduatorie medesime, solo ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Resta ferma, nelle controversie individuali di lavoro, la possibilità di utilizzare gli strumenti del tentativo di conciliazione o dell'arbitrato, previsti dall'Accordo sottoscritto in materia, per il comparto scuola, in data 18 ottobre 2001. Al riguardo si richiamano le indicazioni contenute nella nota n. 358 del 1° aprile 2003, diramata dalla Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio. ERRATA CORRIGE ALLA NOTA 2 DELLA TABELLA A/1 Per mero errore materiale, al secondo periodo, terza riga, della nota 2, sono state omesse dopo le parole "complessivamente più favorevole", le parole "per il punteggio". Si precisa infine che la legge n. 268 del 22 novembre 2002, di conversione del decreto legge n. 212 del 25 settembre 2002, all'art. 6 ha riconosciuto valore abilitante al diploma di didattica della musica, ai fini dell'insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, purché congiunto con il diploma di istruzione secondaria superiore e con il diploma di conservatorio. A detto titolo di accesso alle graduatorie permanenti, sono attribuiti, oltre alla valutazione del voto finale, ulteriori 18 punti previsti dal punto 4 lettera A della tabella A/1. Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione alla presente nota che sarà pubblicata sul sito INTERNET e nella rete INTRANET di questo Ministero.
Dipartimento per i servizi nel territorio Nota 13 maggio 2003 Prot. n. 1162 Oggetto: D.D.G. 17 aprile 2003. Integrazioni graduatorie permanenti a.s. 2003/04. Chiarimenti Nel D.D.G. 17 aprile 2003 è stato previsto, quale titolo abilitante di accesso alla graduatoria di scuola elementare e materna, la laurea in scienze della formazione primaria, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 53/2003. Nella nota di trasmissione del predetto decreto si faceva riserva di comunicazioni in merito al punteggio da attribuire al voto di laurea. Sciogliendo tale riserva, in conformità al parere espresso dal C.N.P.I. in data 8 maggio 2003, si comunica che sarà attribuito al relativo voto di laurea, rapportato a 100, il punteggio previsto dalla lettera A, punto 1 della tabella A/1 di valutazione dei titoli, con l’aggiunta di ulteriori 18 punti previsti per tutte le tipologie di abilitazione diverse dalla S.S.I.S. specifica. Ovviamente, qualora detta laurea in scienze della formazione primaria costituisca titolo d’accesso alla graduatoria permanente, non saranno attribuiti gli ulteriori 6 punti previsti come "altro titolo" alle lettere C5, C6 e C7 della tabella di valutazione A/1. Ai docenti in possesso di tale titolo per il settore della scuola elementare sarà inoltre riconosciuto, in relazione allo specifico percorso accademico seguito, il possesso della idoneità linguistica relativamente alla lingua straniera studiata. Infine, per tutti coloro che dichiarino nel modulo domanda di aver integrato il piano di studi con ulteriori sei semestralità nell’area dell’integrazione scolastica, sarà consentito l’inserimento negli elenchi del sostegno della scuola materna o della scuola elementare. A questi fini gli aspiranti in possesso dei predetti titoli, dovranno completare, ciascuno per la parte che interessa, la domanda con la presentazione delle dichiarazioni contenute negli ultimi due riquadri della pagina 2 del modulo domanda per l’aggiornamento (mod. 1) e della pagina 3 del modulo di domanda per l’iscrizione (mod. 2), debitamente datate e sottoscritte. A coloro che nel termine del 17 maggio non abbiano presentato una domanda completa con le indicazioni relative alla richiesta della lingua straniera e/o del sostegno, vengono assegnati ulteriori 5 giorni. Di conseguenza il nuovo termine, utilizzabile esclusivamente per la presentazione di tali dichiarazioni, è fissato al 22 maggio p.v.. In tal caso l’interessato dovrà integrare la domanda già inoltrata, inviando copia delle pagine 1 e 2 (mod. 1)o delle pagine 1 e 3 (mod.2), debitamente datate e sottoscritte, con l’indicazione che trattasi di "INTEGRAZIONE". Le SS.LL. sono invitate di dare la massima diffusione alla presente nota che sarà pubblicata sul sito INTERNET e nella rete INTRANET di questo Ministero.
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