Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
Uff. III
Nota 5 giugno 2009
Prot. n. AOODGPER 8166
Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai
profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di
cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94. - Istruzioni e indicazioni operative
–
Com’è noto, con lettera circolare prot. 708 del 13 maggio 2004 sono
stati forniti utili elementi di istruzione ed indicazioni operative
concernenti le procedure concorsuali in oggetto indicate allo scopo di
garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti all’inserimento nelle
graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Il nuovo CCNL – scuola , per il quadriennio normativo 2006/2009,
sottoscritto il 27.11.2007 , ha modificato i titoli di studio per
l’accesso ai profili professionali del personale ATA, per cui si è reso
necessario riformulare l’attuale O.M. 21/09 che, rispetto alla
precedente OM 91/04, prende in considerazione i nuovi titoli di studio
richiesti per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del
personale ATA della scuola, così come individuati dall’art. 4 della
sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 .
Di conseguenza, non potendosi più applicare il criterio della
valutazione del migliore titolo di studio tra quelli previsti per
l’accesso in virtù dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto
dalla Tabella B allegata al CCNL 2006/09, sostituita dall’art. 4 della
sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008, si ritiene utile
fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati
punti.
1 - Domanda di aggiornamento ( Allegato B2 )
I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni
provincia, possono:
a) chiedere l’aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in
graduatoria;
b) chiedere l’aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
c) chiedere l’aggiornamento, per il solo profilo di assistente tecnico,
in aggiunta o in alternativa alla richiesta di cui alle precedenti
lettere a) e b) sulla base di nuovi titoli di accesso ai laboratori,
ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area
professionale;
d) non produrre alcuna domanda.
Ai fini di cui alla lettera a), nel caso di conseguimento di un nuovo
titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso , e per il quale,
eventualmente, si richieda l’aggiornamento del punteggio nessuna
valutazione spetta per tale titolo attesa l’impossibilità di procedere
alla rideterminazione del punteggio già assegnato in precedente tornata
concorsuale. E’ il caso di coloro che, nella fase dell’inserimento nella
graduatoria di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, abbiano ottenuto la
valutazione di un titolo di studio (diploma di qualifica) , ieri
previsto per l’accesso, e che abbiano poi conseguito un titolo di studio
superiore che oggi è richiesto per l’accesso (diploma di maturità) e di
cui oggi chiede la valutazione in quanto migliorativo rispetto al titolo
di studio inferiore (diploma di qualifica) già utilizzato per l’accesso.
Tale criterio non si applica alla valutazione dei titoli di cultura
espressamente previsti al punto 2 delle tabelle A/1, A/2, A/3 e A/5 ,
allegate alla O.M. 23.02.2009, n. 21 – fatto salvo quanto previsto al
punto 2 della tabella A/2, ma con particolare riferimento al profilo
professionale di “ Infermiere” -
Ai fini di cui alla lettera b), il diritto ad usufruire della riserva di
posti deve, comunque, essere confermato barrando l’apposita casella nel
modulo di domanda. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla
preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata
a situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono
non più possedute.
Tali situazioni soggette a scadenza sono :
- titoli di riserva;
- le lettere M, N, O, R ed S dei titoli di preferenza;
- art. 21 della legge 104/92;
- art. 33, comma 6 della legge 104/92;
- art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92 .
Ai fini di cui alla lettera c), gli aspiranti già inclusi, a pieno
titolo, nelle graduatorie di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, con
particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano
l’accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione . Gli
stessi, inoltre, possono far valere, per l’accesso ad altre aree,
eventuali titoli di studio diversi purchè compresi tra quelli indicati
all’art. 2, comma 3 , lett. B della citata OM 21/09, ovvero diploma di
maturità corrispondente alla specifica area professionale. I diplomi di
“maturità classica”, di “maturità magistrale” e di “ragioniere e perito
commerciale” , in quanto titoli di studio non contemplati nella tabella
di corrispondenza titoli-laboratori, non consentono l’accesso ad alcun
laboratorio e, conseguentemente, neppure al profilo di assistente
tecnico.
Ai fini di cui alla lettera d), i candidati mantengono con il medesimo
punteggio l’iscrizione nella graduatoria permanente.
2 - Domanda di inserimento ( Allegato B 1 )
Il principio dell’unicità del titolo di studio oggi richiesto per
l’accesso ai profili professionale di cui all’OM 21/09 fa si che,
rispetto alla precedente OM 91/04, l’attuale OM 21/09 non consente
l’applicazione del criterio della valutazione del migliore titolo di
studio tra quelli previsti per l’accesso. Pertanto il titolo di studio
oggetto di valutazione è solo quello oggi previsto per l’accesso ed
esplicitamente indicato, per ciascun profilo professionale, all’art. 2 ,
comma 3, lett. A,B,C,D,E e F dell’ O.M. 23.02.2009, n. 21.
Per il profilo professionale , invece, di collaboratore scolastico, (
lett. G ) si applica il criterio della valutazione del migliore titolo
di studio , ma unicamente tra quelli oggi previsti per l’accesso.
Solo in assenza del titolo di studio, oggi richiesto per l’accesso,
viene valutato il titolo di studio in base al quale il candidato ha
conseguito, a pieno titolo e per il medesimo profilo professionale,
l’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento di
collaboratore scolastico o negli elenchi provinciali ad esaurimento di
assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere e
guardarobiere (DM 75/01) o di addetto alle aziende agrarie ( DM 35/04 )
oppure nelle graduatorie di 3 fascia di cui al D.M. 26.06.2008, n. 59.
In estrema sintesi e per il caso più comune, si riferisce che al
candidato che chieda l’inserimento nella graduatoria permanente di
collaboratore scolastico viene valutato il titolo di studio oggi
previsto per l’accesso, se dichiarato, e non il diploma di licenza della
scuola media se altrettanto dichiarato, anche se quest’ultimo titolo
abbia consentito l’accesso alle citate graduatorie o elenchi e sia anche
migliorativo rispetto alla valutazione del titolo di studio oggi
richiesto.
Si richiama l’attenzione che nelle tabelle di valutazione dei titoli,
allegate all’O.M. 21/09, con particolare riferimento alle tabelle A/3
,A/4 e A/5, la dizione - per i titoli di studio che riportano un
punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere
rapportato a 10 - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere
rapportata a 10 – va intesa nel senso che tale rapporto determina poi la
media dei voti in base alla quale sarà attribuito un punteggio previsto
per il titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale
di interesse.
Nel caso specifico un punteggio di 76/100, rappresentativo di una
maturità conseguita, rapportato a decimi riprodurrà in diversa scala un
punteggio di 7,6 /10 ; una volta conclusa l’operazione così descritta,
tale punteggio, cioè 7,6/10, rappresenterà la media dei voti , ovvero
media del 7 e ad essa saranno attribuiti punti 2,50 così come
espressamente previsto dalle citate tabelle.
E’ superfluo sottolineare che nella media del 9 è compresa anche la
media del 10 e, pertanto, a tale media dei voti vanno attribuiti punti
3,5 non essendo in tabella previsti ulteriori punteggi per quest’ultima
tipologia di media di voto.
Tali modifiche concernano solo la valutazione del titolo di studio di
accesso, nulla innovando nel prosieguo dei titoli culturali, nonchè di
servizio. Ciò premesso si ritiene, altresì, utile fornire alcuni
chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati punti.
A – Diploma di maturità
Si richiama l’attenzione sui diplomi di maturità, la cui denominazione
letterale non trovi esatto riscontro nell’elenco alfabetico” titoli di
studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’allegato
C dei bandi di concorso indetti ai sensi dell’art.554 del D.Lvo 297/94.
Tali titoli devono essere letti secondo le corrispondenze, determinate
dalle tabelle allegate alle annuali disposizioni emanate per l’esame di
stato ed in particolare ai Decreti ministeriali di individuazione delle
materie oggetto della seconda prova scritta dei corsi ordinari e
sperimentali di istruzione secondaria superiore.
A titolo esemplificativo, ai sensi del D.M. 25.1.2002, n. 9, il diploma
di maturità “programmatore-progetto Mercurio”, codificato TD14, è
corrispondente a quello di “ragioniere, perito commerciale e
programmatore”, codificato quest’ultimo TD05 e, pertanto, dà accesso
esclusivamente all’area AR21, prevista per il citato diploma codificato
TD05.
Una volta accertata la corrispondenza, l’aspirante sarà inserito nella
graduatoria permanente con il codice riportato nella citata tabella
“elenco alfabetico titoli di studio per l’accesso a posti di assistente
tecnico”, di cui all’allegato C dei bandi di concorso.
Da ultimo si precisa che ai diplomi di maturità non può essere
attribuito il codice RRDZ (operatore di elaborazione dati), in quanto
detto codice RRDZ è riferito esclusivamente ad un diploma di qualifica
professionale previsto dalla precedente normativa.
B - Diploma di qualifica professionale
I diplomi di qualifica professionale, che sostituiscono quelli del
precedente ordinamento dei corsi di qualifica degli istituti
professionali dello Stato, sono validi per l’accesso alle qualifiche
funzionali per i vari comparti del pubblico impiego, comprendendo anche
i profili dell’area B del personale della scuola, in osservanza di
quanto disposto dal D.M. 14.4.1997.
Si fa presente, altresì, che i diplomi di qualifica di cui al vecchio
ordinamento ancorché sostituiti da quelli previsti dal nuovo
ordinamento, conservano la loro validità anche dopo la definitiva
entrata a regime del nuovo ordinamento, vale a dire dall’anno scolastico
1997/98.
Nell’ipotesi, pertanto, in cui i nuovi diplomi di qualifica
professionale, nella denominazione letterale, non trovino menzione
nell’elenco alfabetico “titoli di studio per l’accesso a posti di
assistente tecnico” di cui all’allegato “C” del bando di concorso, gli
stessi vanno valutati secondo le corrispondenze tra le precedenti e le
attuali qualifiche professionali, così come individuate dal citato
D.M./97.
Ad ogni buon fine si segnala che il D.M. 14.4.1997 è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 117 del 22.5.1997.
C - Diploma di licenza della scuola media
Si sottolinea che in assenza del titolo di studio oggi richiesto per
l’accesso ,ai fini della valutazione, il “diploma di licenza della
scuola media” deve essere valutato nei confronti dei candidati che ne
risultino in possesso, secondo i punteggi indicati alla lett. A, punto 1
delle relative tabelle di valutazione .
Fatto salvo quanto innanzi riferito, si richiama l’attenzione sulla
casistica sottoindicata:
- candidati in possesso di un diploma di maturità e di un diploma di
scuola media: si valuta il diploma di maturità.
-candidati in possesso di un diploma di qualifica, di maturità e di un
diploma di scuola media : si valuta il diploma di maturità o il diploma
di qualifica dove rispettivamente tale titolo è richiesto per l’accesso
al profilo professionale richiesto.
- candidati in possesso di diploma di scuola media e di attestato di
qualifica regionale: si valuta solamente il diploma di scuola media in
quanto titolo di studio di accesso previsto dalla precedente normativa
di cui all’art. 2 comma 3 della O.M. 30.12.2004, n. 91 .;
- l’attestato di qualifica regionale non rientra fra i titoli di cui al
punto 1 delle tabelle e pertanto non può essere oggetto di valutazione a
tali specifici fini. Non è necessario che il titolo in questione sia
congiunto ad un titolo professionale, quale l’attestato di qualifica
rilasciato ai sensi dell’art. 14 legge 845/78, condizione questa, in
mancanza di altri titoli di studio previsti per l’accesso, richiesta
solo ai fini dell’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo
297/94.
Con particolare riferimento al profilo professionale di “ collaboratore
scolastico” si riferisce che il “diploma di licenza della scuola media”
, ai fini della valutazione, non può essere considerato come titolo più
favorevole rispetto all’insieme dei titoli di studio oggi richiesti per
l’accesso al citato profilo professionale.
D - Attestato di qualifica professionale
La normativa concernente l’accesso ai profili professionali del
personale ATA non fa alcun riferimento alla durata del corso in base al
quale è stata conseguita una qualifica professionale, fatto salvo il
caso in cui il relativo attestato sia stato rilasciato ai sensi
dell’art. 14 della legge 845/78.
Invece, il riferimento in essa contenuto, in particolare per l’accesso
al profilo professionale di assistente tecnico, attiene esclusivamente
alla specificità degli attestati di qualifica professionale, specificità
che non consiste in una generica definizione della qualifica rivestita,
ma in un giudizio di assimilabilità ai diplomi di qualifica
professionale rilasciati dagli istituti professionali statali.
Il giudizio viene formulato in base agli aspetti e ai profili didattici
del corso stesso, ed in particolare in base agli insegnamenti
tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale; di qui
la necessità, da parte dell’aspirante, di fornire, nel modulo domanda,
utili indicazioni in tal senso. Tale valutazione rientra nella
competenza degli Uffici scolastici, che, accertato il requisito della
specificità degli attestati di cui all’art. 14 delle legge 845/78,
provvede all’attribuzione di un solo codice indicato nella tabella di
corrispondenza titoli-laboratori .
Una volta verificato detto requisito, non è necessario riformulare
analogo giudizio in sede di conferimento di supplenze annuali e/o fino
al termine delle attività didattiche, in quanto già espresso in sede di
inclusione dei candidati nella corrispondente graduatoria-supplenze
della medesima provincia.
Pertanto, gli attestati di qualifica di cui all’art.14 della legge
845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA,
devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base
degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente
corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti
professionali statali). Ai fini della valutazione di tale
corrispondenza, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio.
Con l’occasione, si fa presente che al dirigente scolastico è, altresì,
rimesso analogo giudizio di assimilabilità, da formulare in sede di
conferimento di supplenze temporanee disposte sulla base delle
graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia. Nessuna valutazione
dovrà essere effettuata per il conferimento delle supplenze temporanee
disposte utilizzando la prima e/o la seconda fascia delle citate
graduatorie.
E - Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le idoneità conseguite in
concorso magistrale e in concorsi a cattedre non rientrano nella
previsione di cui al punto 5 della tabella A/1 allegata all’ O.M. 21/09,
in quanto tali concorsi sono indetti per l’acceso ai ruoli del personale
docente e non ai ruoli della carriera di concetto ed esecutiva o
corrispondenti, cui fa riferimento la citata tabella di valutazione.
Si chiarisce che la tabella di corrispondenza prevista dall’art. 480 del
D.Lvo 297/94 non ha validità per la procedura di cui trattasi, in quanto
utile solo per l’inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili
professionali del personale docente a tempo indeterminato, transitato
nei ruoli dell’Amministrazione centrale e periferica della Pubblica
Istruzione.
In dipendenza di quanto sopra, non può essere attribuito alcun punteggio
alle certificazioni attestanti l’abilitazione all’insegnamento
conseguita in concorsi a cattedre e/o in procedure riservate, o
l’abilitazione all’esercizio professionale.
F – Attestati di addestramento professionale
Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze informatiche di
base o avanzate non possono non essere considerati come “attestati di
addestramento professionale” e come tale trovare collocazione, solo ai
fini della valutazione, nella procedura concorsuale per il profilo di
assistente amministrativo (punto 4 della tabella A/1) .
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle
certificazioni concernenti la sigla “ECDL”certificata da AICA o
rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni
informatiche Microsoft Office Specialist , IC3 e MCAS .
Nell’ambito dei citati titoli valutabili vanno ricomprese le
certificazioni informatiche Eipass e ICL .
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi
specificamente rilasciati per i “servizi meccanografici” siano prodotti
diplomi o attestati, , che, pur essendo rilasciati al termine di un
corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più
discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”, sempre che
tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo
già oggetto di valutazione.
3 - Criteri generali di calcolo della durata dei servizi
Preliminarmente va precisato che l’espressione letterale “ as…./…..” del
Mod. B1 e B2 va intesa nel senso che tutti i periodi di servizio devono
essere sommati ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di servizio
richiesti per l’accesso ai suddetti concorsi, indipendentemente
dall’anno scolastico in cui sono stati prestati.
Problema ricorrente è quello relativo alla determinazione dell’inizio e
del termine di un periodo di servizio.
Il calcolo va effettuato base al calendario comune, secondo quanto
prescrive l’art. 2963 del Codice Civile, che costituisce fonte normativa
di riferimento. Se la fonte si esprime in mesi, come nel caso dei
concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, si fa uso del calendario
senza tener conto della durata in giorni.
Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel giorno
(compreso) immediatamente precedente del mese successivo, ad es. 2 mesi
a decorrere dal 15 febbraio abbracciano il periodo dal 15 febbraio al 14
aprile compreso.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo
dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente
tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i
successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale
ultimo mese, come da calendario.
Per quel che concerne, invece, il periodo iniziale del conteggio del
servizio per coloro che , già inseriti nella graduatoria permanente,
producono domanda di aggiornamento, si conferma quanto già espressamente
riportato all’art. 3 punto 2 della O.M. 21/09.
Altra questione è quella che riguarda, invece, i periodi di servizio
prestati con orari diversi.
Fermo restando il criterio di calcolo innanzi enunciato, è necessario
porre l’attenzione sulla frazione di mese relativa alle tipologie di
servizio (intero, part-time) previste dal CCNL.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti
una frazione di mese pari o superiore a giorni 15, esse sono considerate
mesi interi e come tali valutati.
Se per una delle suddette tipologie di servizio risulti una frazione di
mese pari o superiore a giorni 15, solo quest’ultima viene considerata
mese intero; all’altra non viene invece attribuito alcun punteggio in
quanto inferiore a giorni 15.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti
una frazione di mese inferiore a giorni 15, i periodi di servizio si
sommano, in quanto tali servizi concorrono al raggiungimento del
requisito di accesso ed essi, così determinati, vengono valutati con la
procedura della media ponderata.
Il criterio suaccennato si applica anche in presenza di servizi
part-time, ivi compreso il servizio d’insegnamento, comunque prestati
nelle istituzioni scolastiche statali in profili professionali diversi
da quello cui si concorre.
Si sottolinea che nel termine “part-time” si intendono tutti i servizi
prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali,
indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato.
In tutti i calcoli rimangono incluse domeniche e feste cadenti nei
periodi calcolati, senza alcuna distinzione tra giornate lavorative e
giornate festive.
Tenuto conto della circostanza che le valutazioni suddette non sono
discrezionali, le SS.LL., in caso di controversie concernenti le
modalità di calcolo relative alla durata del servizio prestato
dall’aspirante, vorranno disporre, una volta operata la verifica e
nell’ambito del potere di autotutela, il reintegro nel diritto
dell’aspirante eventualmente escluso.
4- Periodi di servizio computabili nel biennio di servizio richiesto per
l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 D.L.vo 297/94.
Sono validi e quindi computabili tutti i periodi di effettivo servizio,
nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come
anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del
vigente CCNL.
In tale computo rientrano anche tutti i periodi per i quali sia stata
erogata una remunerazione anche parziale ai sensi del citato CCNL.
Si richiama l’attenzione sul fatto che nel caso in cui al personale che
si trovi in particolari condizioni, sia impedita, in base alle vigenti
disposizioni, l’assunzione del servizio (astensione obbligatoria), nei
confronti del medesimo, nei limiti della durata della nomina, il periodo
di assenza va computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti,
anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai
concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Si richiama l’attenzione, altresì, sul fatto che i periodi di assenza
dal lavoro non retribuiti, in particolare in caso di sciopero, non
interrompono l’anzianità di servizio e quindi sono computabili ai fini
del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai
concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.
Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi
di assenza ai sensi dell’art.12 del CCNL 2002/05 (congedi parentali).
Sono altresì computabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei
periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di
contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
5 - Criteri generali di valutazione del servizio
Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze
delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un
rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai
sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti
, nonchè quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi
dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto
il 29.11.2007 –
Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque,
quello relativo a periodi coperti da contratto, per i quali vi sia stata
retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è
esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non
sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni,
legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato
amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il
tempo di conservazione del posto senza assegni è computato
nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei
periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di
contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
Ciò premesso si ritiene, altresì, utile fornire alcuni chiarimenti con
specifico riguardo ai sottoindicati punti.
G - Servizi prestati nelle scuole paritarie
Nel rammentare che i requisiti di ammissione alle procedure di
reclutamento del personale ATA sono stabiliti da disposizioni di legge e
regolamentari, si precisa che la normativa relativa alla parità
scolastica ( legge 10.3.2000, n. 62 e legge 333/2001) non consente di
estendere la presente procedura al personale delle scuole paritarie.
Infatti il servizio richiesto per l’ammissione ai concorsi di cui
all’art. 554 del D.L.vo 297/94 deve essere prestato con rapporto
d’impiego instaurato direttamente con lo Stato o (legge 124/99) con gli
Enti locali.
Le succitate condizioni non sussistono nel caso degli addetti
amministrativi, tecnici ed ausiliari delle scuole paritarie, atteso che
l’attività lavorativa prestata in tali scuole non è assimilabile al
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e quindi non
costituisce titolo per l’ammissione ai citati concorsi.
Tuttavia il servizio in questione non può non essere preso in
considerazione ai soli fini della valutazione e, pertanto, ad esso va
attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante per il servizio
prestato con rapporto d’impiego alle dirette dipendenze dello Stato o
degli Enti locali.
H - Servizi prestati con contratto d’opera -
I contratti di prestazione d’opera, stipulati da personale cui viene
affidato lo svolgimento di attività , sono posti in essere in virtù di
“convenzioni e sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa “per cui viene meno un rapporto di lavoro caratterizzato
come “dipendente” ma soltanto un obbligo tra le parti .
Per quanto innanzi esposto risulta, quindi, chiaro ed evidente che il
servizio prestato con contratto d’opera non può essere inteso come
“servizio prestato in qualità di personale ATA nelle istituzioni
scolastiche statali né altro servizio comunque prestato.” e quindi esso
non va valutato ai sensi delle tabelle A/1,A/2,A/3,A/4 e A/5 allegate
alla OM 21/09 .
I - Servizi prestati in qualità di LSU e LPU -
Il servizio deve essere prestato con rapporto di impiego direttamente
con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve
concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e ,
eventualmente, oggi a carico dello Stato ( legge 124/99 ).
In tale ultimo caso, deve , inoltre, esservi corrispondenza tra i
profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del
personale ATA della scuola statale.
Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli addetti ai
Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità le cui
prestazioni non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro (
art. 4, comma 1 del D.Lvo 28.02.2000, n. 81 ) .
Le prestazioni , pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e
dei Lavori di Pubblica Utilità non costituiscono titolo di valutazione
nelle procedure di reclutamento del personale ATA beneficiario del CCNL
del comparto scuola 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007 .
L – Servizi prestati EE.LL.
Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze
degli EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro
mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche
norme contrattuali del CCNL del richiamato comparto.
Non sono , pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di
dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad
esempio le aziende municipali di trasporto.
Non sono, altresì, valutabili i servizi prestati in qualità operatore
socio-assistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere
dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano le
istituzioni scolastiche statali.
M - Servizio Militare di leva
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per
legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in
costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo
nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per
legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in
costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato
alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.
Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come
servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.
N - Servizio Civile
Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è
stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in
base a quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 64/2001, la
materia del Servizio civile ivi compresi l’ammissione dei volontari e il
loro trattamento giuridico ed economico.
Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto
2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con
decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto
legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base
esclusivamente volontaria.
In relazione alle disposizioni sopra enunciate i periodi di servizio
civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005 sono ritenuti validi
nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il
servizio militare obbligatorio.
Discende da quanto sopra che il servizio civile prestato successivamente
all'eliminazione dell'obbligo del servizio di leva non può essere
considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione.
L'attivita' , infatti, svolta nell'ambito dei progetti di servizio
civile non determina l'instaurazione di un rapporto di
lavoro.......(art. 9 del D.lvo 77/2002) e , pertanto, tale servizio non
è oggetto di valutazione nelle procedure di reclutamento di personale
ATA , con riferimento a tutti i profili professionali ivi previsti.
O – Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello Stato ; Azienda di stato
Servizi Telefonici –
I servizi prestati presso Poste e Telecomunicazioni; Ferrovie dello
Stato ; Azienda di stato Servizi Telefonici sono considerati come
servizi prestati presso le Amministrazioni Statali se prestati
rispettivamente fino al 31.12.1993 ( Poste e telecomunicazioni) ,
13.06.1985 (Ferrovie dello Stato) , 13.12.1992 ( Azienda di Stato
Servizi Telefonici ) .
P - Conservatori ed accademie
Fino all’anno accademico 2002/03, il servizio effettivo prestato in
qualità di ”collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo”
nelle Accademie, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori
delle Industrie Artistiche dello Stato, è stato considerato valido ai
fini dell’ammissione ai suddetti concorsi per soli titoli e come tale
valutato.
Si conferma invece che, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004, il
servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un
diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a
“servizio prestato in altre Amministrazioni”.
Conclusioni
Nel rammentare che sia l’inserimento che l’aggiornamento delle citate
graduatorie si basa sul principio dell’autodichiarazione, si fa presente
che nei soli casi in cui l’aspirante abbia fornito notizie imprecise o
contraddittorie, oppure dati di dubbia interpretazione, il responsabile
del procedimento, dopo aver contattato l’interessato, svolgerà la
necessaria attività di rettifica o di integrazione, al fine di rendere
inequivocabile i contenuti dell’autodichiarazione.
A far data dalla pubblicazione della presente nota nel sito Internet del
Ministero Istruzione è soppressa la nota 708 del 14.5.2004 e la nota
6049 del 30.04.2009.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la
presente nota tra tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che
la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTRANET ed INTERNET.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta
Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per il Personale della scuola
Nota 13 maggio 2004
Prot. n. /708 ex Uff. VI
Oggetto: Concorsi per soli titoli per
l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA
della scuola. - Istruzioni e indicazioni operative -
In risposta a numerosi quesiti concernenti i
requisiti di accesso e la valutazione dei titoli culturali e di servizio
relativi ai concorsi di cui all'oggetto, si forniscono istruzioni e
indicazioni operative allo scopo di garantire omogeneità di trattamento
agli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui
all'art. 554 del D.L.vo 297/94.
Nel rammentare che l'aggiornamento delle citate graduatorie si basa sul
principio dell'autodichiarazione, si fa presente che nei soli casi in
cui l'aspirante abbia fornito notizie imprecise o contraddittorie,
oppure dati di dubbia interpretazione, il responsabile del procedimento,
dopo aver contattato l'interessato, svolgerà la necessaria attività di
rettifica o di integrazione, al fine di rendere inequivocabile i
contenuti dell'autodichiarazione.
Ciò premesso si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti con specifico
riguardo ai sottoindicati punti.
1 - Titoli di studio
I titoli di studio sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento
per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
Con riguardo, in particolare, al profilo di "assistente tecnico", i
titoli di studio che permettono l'accesso alle rispettive aree sono
definiti dalla tabella di corrispondenza titoli-laboratori, in vigore
alla data di adozione del decreto di indizione del concorso.
Ai fini della valutazione, i citati titoli di studio non sono presi in
considerazione singolarmente in relazione all'area di accesso, ma
congiuntamente, attribuendo a quello più favorevole il punteggio di cui
al punto 1 della tabella A/2 e all'altro (si considera un solo titolo)
il punteggio aggiuntivo di cui al punto 2 della citata tabella.
Nel caso di conseguimento di un nuovo titolo di studio per il quale si
richieda l'aggiornamento ai fini dell'accesso ad ulteriori laboratori,
nessun punteggio spetta per tale titolo attesa l'impossibilità di
procedere alla rideterminazione del punteggio già assegnato nella
precedente tornata concorsuale.
I diplomi di "maturità classica", di "maturità magistrale" e di
"ragioniere e perito commerciale", in quanto titoli di studio non
contemplati nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori, non
consentono l'accesso ad alcun laboratorio e, conseguentemente, neppure
al profilo di assistente tecnico.
In effetti, i predetti titoli non sono presi in considerazione né ai
fini di cui al punto 1, né ai fini di cui al punto 2 della citata
tabella A/2 e pertanto per gli stessi non va attribuito alcun punteggio.
A - Diplomi di maturità
Si richiama l'attenzione sui diplomi di maturità, la cui
denominazione letterale non trovi esatto riscontro nell'elenco
alfabetico" titoli di studio per l'accesso a posti di assistente
tecnico" di cui all'allegato C dei bandi di concorso indetti ai sensi
dell'art.554 del D.Lvo 297/94. Tali titoli devono essere letti secondo
le corrispondenze, determinate dalle tabelle allegate alle annuali
disposizioni emanate per l'esame di stato ed in particolare ai Decreti
ministeriali di individuazione delle materie oggetto della seconda prova
scritta dei corsi ordinari e sperimentali di istruzione secondaria
superiore.
A titolo esemplificativo, ai sensi del D.M. 25.1.2002, n. 9, il diploma
di maturità "programmatore-progetto Mercurio", codificato TD14, è
corrispondente a quello di "ragioniere, perito commerciale e
programmatore", codificato quest'ultimo TD05 e, pertanto, dà accesso
esclusivamente all'area AR21, prevista per il citato diploma codificato
TD05.
Una volta accertata la corrispondenza, l'aspirante sarà inserito nella
graduatoria permanente con il codice riportato nella citata tabella
"elenco alfabetico titoli di studio per l'accesso a posti di assistente
tecnico", di cui all'allegato C dei bandi di concorso.
Da ultimo si precisa che ai diplomi di maturità non può essere
attribuito il codice RRDZ (operatore di elaborazione dati), in quanto
detto codice RRDZ è riferito esclusivamente ad un diploma di qualifica
professionale previsto dalla precedente normativa.
B - Diploma di qualifica professionale
I diplomi di qualifica professionale, che sostituiscono quelli
del precedente ordinamento dei corsi di qualifica degli istituti
professionali dello Stato, sono validi per l'accesso alle qualifiche
funzionali per i vari comparti del pubblico impiego, comprendendo anche
i profili dell'area B del personale della scuola, in osservanza di
quanto disposto dal D.M. 14.4.1997.
Si fa presente, altresì, che i diplomi di qualifica di cui al vecchio
ordinamento ancorché sostituiti da quelli previsti dal nuovo
ordinamento, conservano la loro validità anche dopo la definitiva
entrata a regime del nuovo ordinamento, vale a dire dall'anno scolastico
1997/98.
Nell'ipotesi, pertanto, in cui i nuovi diplomi di qualifica
professionale, nella denominazione letterale, non trovino menzione
nell'elenco alfabetico "titoli di studio per l'accesso a posti di
assistente tecnico" di cui all'allegato "C" del bando di concorso, gli
stessi vanno valutati secondo le corrispondenze tra le precedenti e le
attuali qualifiche professionali, così come individuate dal citato
D.M./97.
Ad ogni buon fine si segnala che il D.M. 14.4.1997 è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 117 del 22.5.1997.
C - Diplomi di licenza della scuola media
Si fa presente che, ai fini della valutazione, il "diploma di
licenza della scuola media" deve essere valutato nei confronti dei
candidati che ne risultino in possesso, secondo i punteggi indicati alla
lett. A, punto 1 delle relative tabelle di valutazione e, in presenza di
più titoli di studio dalle stesse previsti, secondo le indicazioni di
cui alle lett. A, punto 2.
Si ribadisce, pertanto, che il "diploma di licenza della scuola media",
ai fini della valutazione, può essere considerato sia come titolo più
favorevole che come altro titolo non più favorevole, rispetto
all'insieme dei titoli specificamente indicati alla lett. A, punto 1
delle tabelle di valutazione dei titoli (A/1, A/2, A/3).
Ad ogni buon fine si richiama l'attenzione sulla casistica
sottoindicata:
- candidati in possesso di un diploma di maturità e di un diploma di
scuola media: si valuta il titolo con la media migliore ai fini di cui
al punto 1 delle tabelle e si assegna il punteggio aggiuntivo di cui
al punto 2 delle medesime per l'altro titolo;
- candidati in possesso di un diploma di qualifica e di maturità (o
di più diplomi di maturità) e di un diploma di scuola media (cioè di
tre o più titoli di cui al punto 1 delle citate tabelle): si valuta il
titolo più favorevole ai fini di cui al punto 1, e si assegna, una
volta sola, il punteggio aggiuntivo di cui al punto 2;
- candidati in possesso di diploma di scuola media e di attestato di
qualifica regionale: si valuta solamente il diploma di scuola media,
ai di cui al punto 1 delle tabelle;
candidati in possesso di un diploma di maturità (o di qualifica), di
un attestato di qualifica regionale e di un diploma di scuola media:
si valuta il titolo più favorevole fra il diploma di maturità (o di
qualifica ) e il diploma di scuola media, ai fini di cui al punto 1
delle tabelle, e si assegna, una sola volta, il punteggio aggiuntivo
di cui al punto 2 delle tabelle;
- l'attestato di qualifica regionale non rientra fra i titoli di cui
al punto 1 e di cui al punto 2 delle tabelle e perciò non può essere
oggetto di valutazione a tali specifici fini. Non è necessario che il
titolo in questione sia congiunto ad un titolo professionale, quale
l'attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 legge
845/78, condizione questa, in mancanza di altri titoli di studio
previsti per l'accesso, richiesta solo ai fini dell'ammissione ai
concorsi di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94.
2 - Attestati di qualifica professionale
La normativa concernente l'accesso ai profili professionali del
personale ATA non fa alcun riferimento alla durata del corso in base al
quale è stata conseguita una qualifica professionale, fatto salvo il
caso in cui il relativo attestato sia stato rilasciato ai sensi
dell'art. 14 della legge 845/78.
Invece, il riferimento in essa contenuto, in particolare per l'accesso
al profilo professionale di assistente tecnico, attiene esclusivamente
alla specificità degli attestati di qualifica professionale, specificità
che non consiste in una generica definizione della qualifica rivestita,
ma in un giudizio di assimilabilità ai diplomi di qualifica
professionale rilasciati dagli istituti professionali statali.
Il giudizio viene formulato in base agli aspetti e ai profili didattici
del corso stesso, ed in particolare in base agli insegnamenti
tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale; di qui
la necessità, da parte dell'aspirante, di fornire, nel modulo domanda,
utili indicazioni in tal senso.
Tale valutazione rientra nella competenza degli Uffici scolastici, che,
accertato il requisito della specificità degli attestati di cui all'art.
14 delle legge 845/78, provvede all'attribuzione di un solo codice
indicato nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori.
Una volta verificato detto requisito, non è necessario riformulare
analogo giudizio in sede di conferimento di supplenze annuali e/o fino
al termine delle attività didattiche, in quanto già espresso in sede di
inclusione dei candidati nella corrispondente graduatoria-supplenze
della medesima provincia.
Pertanto, gli attestati di qualifica di cui all'art.14 della legge
845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA,
devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base
degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente
corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti
professionali statali). Ai fini della valutazione di tale
corrispondenza, l'attestato deve essere integrato dal piano di studio.
Con l'occasione, si fa presente che al dirigente scolastico è, altresì,
rimesso analogo giudizio di assimilabilità, da formulare in sede di
conferimento di supplenze temporanee disposte sulla base delle
graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia. Nessuna valutazione
dovrà essere effettuata per il conferimento delle supplenze temporanee
disposte utilizzando la prima e/o la seconda fascia delle citate
graduatorie.
3 - Idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le idoneità
conseguite in concorso magistrale e in concorsi a cattedre non rientrano
nella previsione di cui al punto 6 della tabella A/1 allegata all' O.M.
n. 57 del 27 maggio 2002, in quanto tali concorsi sono indetti per
l'acceso ai ruoli del personale docente e non ai ruoli della carriera di
concetto ed esecutiva o corrispondenti, cui fanno riferimento le citate
tabelle di valutazione.
Si chiarisce che la tabella di corrispondenza prevista dall'art. 480 del
DPR 297/94 non ha validità per la procedura di cui trattasi, in quanto
utile solo per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili
professionali del personale docente a tempo indeterminato, transitato
nei ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica della Pubblica
Istruzione.
In dipendenza di quanto sopra, non può essere attribuito alcun punteggio
alle certificazioni attestanti l'abilitazione all'insegnamento
conseguita in concorsi a cattedre e/o in procedure riservate, o
l'abilitazione all'esercizio professionale.
4 - Patente europea di informatica - EDCL
Gli attestati di qualifica professionale, congiunti al diploma di
scuola media e richiesti per l'accesso ad un profilo professionale, sono
esclusivamente quelli la cui certificazione sia stata rilasciata ai
sensi dell'art. 14 della legge 845/78
. Da ciò scaturisce che il titolo "EDCL" (patente europea di
informatica), proprio perché non contemplato dall'attuale normativa, non
consente l'accesso ad alcun profilo professionale.
Tuttavia il titolo in questione va inteso come "attestato di
addestramento professionale " e, come tale, trova collocazione, ai fini
della valutazione, nel punto 5 della tabella A/1 allegata alla O.M.
27.5.2002, n. 57 per il profilo di assistente amministrativo.
5 - Criteri generali di calcolo della durata dei servizi
Preliminarmente va precisato che l'espressione letterale " as…./….."
del Mod. B1 e B2 va intesa nel senso che tutti i periodi di servizio
devono essere sommati ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di servizio
richiesti per l'accesso ai suddetti concorsi, indipendentemente
dall'anno scolastico in cui sono stati prestati.
Problema ricorrente è quello relativo alla determinazione dell'inizio e
del termine di un periodo di servizio.
Il calcolo va effettuato base al calendario comune, secondo quanto
prescrive l'art. 2963 del Codice Civile, che costituisce fonte normativa
di riferimento.
Se la fonte si esprime in mesi, come nel caso dei concorsi di cui
all'art. 554 del D.Lvo 297/94, si fa uso del calendario senza tener
conto della durata in giorni.
Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel giorno
(compreso) immediatamente precedente del mese successivo, ad es. 2 mesi
a decorrere dal 15 febbraio abbracciano il periodo dal 15 febbraio al 14
aprile compreso.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo
dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente
tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i
successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale
ultimo mese, come da calendario.
Per quel che concerne, invece, il periodo iniziale del conteggio del
servizio per coloro che, già inseriti nella graduatoria permanente,
producono domanda di aggiornamento, si conferma quanto già espressamente
riportato all'art.3 punto 2 della O.M. 57/02.
Altra questione è quella che riguarda, invece, i periodi di servizio
prestati con orari diversi.
Fermo restando il criterio di calcolo innanzi enunciato, è necessario
porre l'attenzione sulla frazione di mese relativa alle tipologie di
servizio (intero, part-time) previste dal CCNL.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti
una frazione di mese pari o superiore a giorni 16, esse sono considerate
mesi interi e come tali valutati.
Se per una delle suddette tipologie di servizio risulti una frazione di
mese pari o superiore a giorni 16, solo quest'ultima viene considerata
mese intero; all'altra non viene invece attribuito alcun punteggio in
quanto inferiore a giorni 16.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti
una frazione di mese inferiore a giorni 16, i periodi di servizio si
sommano, in quanto tali servizi concorrono al raggiungimento del
requisito di accesso ed essi, così determinati, vengono valutati con la
procedura della media ponderata.
Il criterio suaccennato si applica anche in presenza di servizi
part-time, ivi compreso il servizio d'insegnamento, comunque prestati
nelle istituzioni scolastiche statali in profili professionali diversi
da quello cui si concorre.
Si sottolinea che nel termine "part-time" si intendono tutti i servizi
prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali,
indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato.
In tutti i calcoli rimangono incluse domeniche e feste cadenti nei
periodi calcolati, senza alcuna distinzione tra giornate lavorative e
giornate festive.
Tenuto conto della circostanza che le valutazioni suddette non sono
discrezionali, le SS.LL., in caso di controversie concernenti le
modalità di calcolo relative alla durata del servizio prestato
dall'aspirante, vorranno disporre, una volta operata la verifica e
nell'ambito del potere di autotutela, il reintegro nel diritto
dell'aspirante eventualmente escluso.
6 - Servizi prestati nelle scuole paritarie
Nel rammentare che i requisiti di ammissione alle procedure di
reclutamento del personale ATA sono stabiliti da disposizioni di legge e
regolamentari, si precisa che la normativa relativa alla parità
scolastica (legge 10.3.2000, n. 62 e legge 333/2001) non consente di
estendere la presente procedura al personale delle scuole paritarie.
Infatti il servizio richiesto per l'ammissione ai concorsi di cui
all'art. 554 del D.L.vo 297/94 deve essere prestato con rapporto
d'impiego instaurato direttamente con lo Stato o (legge 124/99) con gli
Enti locali.
Le succitate condizioni non sussistono nel caso degli addetti
amministrativi, tecnici ed ausiliari delle scuole paritarie, atteso che
l'attività lavorativa prestata in tali scuole non è assimilabile al
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e quindi non
costituisce titolo per l'ammissione ai citati concorsi.
Tuttavia il servizio in questione non può non essere preso in
considerazione ai soli fini della valutazione e, pertanto, ad esso va
attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante per il servizio
prestato con rapporto d'impiego alle dirette dipendenze dello Stato o
degli Enti locali.
7 - Conservatori ed accademie
Fino all'anno accademico 2002/03, il servizio effettivo prestato
in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo"
nelle Accademie, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori
delle Industrie Artistiche dello Stato, è stato considerato valido ai
fini dell'ammissione ai suddetti concorsi per soli titoli e come tale
valutato.
Si conferma invece che, a decorrere dall'anno accademico 2003/2004, il
servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un
diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a
"servizio prestato in altre Amministrazioni".
8 - Periodi di servizio computabili nel biennio di servizio
richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 D.L.vo 297/94.
Sono validi e quindi computabili tutti i periodi di effettivo
servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini,
come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
o del vigente CCNL.
In tale computo rientrano anche tutti i periodi per i quali sia stata
erogata una remunerazione anche parziale ai sensi del citato CCNL.
Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso in cui al personale che
si trovi in particolari condizioni, sia impedita, in base alle vigenti
disposizioni, l'assunzione del servizio (astensione obbligatoria), nei
confronti del medesimo, nei limiti della durata della nomina, il periodo
di assenza va computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti,
anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai
concorsi di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94.
Si richiama l'attenzione, altresì, sul fatto che i periodi di assenza
dal lavoro non retribuiti, in particolare in caso di sciopero, non
interrompono l'anzianità di servizio e quindi sono computabili ai fini
del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai
concorsi di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94.
Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi
di assenza ai sensi dell'art.12 del CCNL 2002/05 (congedi parentali).
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la
presente nota tra tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che
la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTRANET ed INTERNET.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
|